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Il principio dell’apparenza del diritto e l’affidamento del terzo in buona fede

CAPITOLO V Responsabilità civile e piattaforme della gig economy: quale spazio

5.3 La sussistenza del rapporto di preposizione tra piattaforma digitale e prestator

5.3.3 Il principio dell’apparenza del diritto e l’affidamento del terzo in buona fede

Come è stato evidenziato nel corso del presente lavoro, un ulteriore elemento enfatizzato dalla giurisprudenza per riconoscere la responsabilità ex art. 2049 c.c. del committente per il fatto illecito del commesso è l’incolpevole affidamento del terzo, determinato dalle modalità con cui l’attività è concretamente svolta, circa lo stabile inserimento del prestatore nell'organizzazione del preponente457.

Si afferma che anche quando tale inserimento è solo apparente sussiste comunque la responsabilità del preponente, proprio in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, a condizione della buona fede del terzo e di una condotta del committente idonea a ingenerarne l’affidamento458.

La tutela della posizione del terzo in buona fede è più che mai opportuna, secondo la Suprema Corte, proprio in settori notoriamente complessi, come quello finanziario e assicurativo, nei quali promotori e agenti, benché autonomi, risultano integrati in una superiore organizzazione imprenditoriale, articolata in un reticolo di agenzie. Considerazioni simili sono svolte anche con riferimento alle attività in franchising, data la forte interdipendenza che caratterizza le parti e, in particolare, l’elevato grado di integrazione del franchisee nel sistema predisposto dal franchisor.

Sono quindi due gli elementi che vengono valorizzati: un’organizzazione complessa in cui molti soggetti operano a vario titolo, per conto o comunque sfruttando il nome di un’impresa maggiore, tale da rendere il terzo impossibilitato a conoscere e stabilire esattamente dove iniziano e dove finiscono le organizzazioni dell’uno e dell’altro imprenditore o lavoratore autonomo; una condotta dell’impresa principale tale da indurre il terzo a ritenere in buona fede di avere a che fare con un’unica entità economica, a cui tutti

455 Cass. civ., 9 novembre 2005, n. 21685 secondo cui «non è necessario che le persone che si sono rese

responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore».

456 V.E. ORLANDO, Saggio di una teorica, cit., pp. 367 e 368. 457 Cass. civ., 31 luglio 2017, n. 18928.

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gli operatori appartengono. Sono considerate condotte che rafforzano l’affidamento del terzo, ad esempio, l’uso della carta intestata e dei segni distintivi dell’azienda principale oppure l’esercizio dell’attività all’interno dei locali di quest’ultima.

Ancora una volta, pare opportuno chiedersi se si tratta di principi di diritto che possono trovare applicazione anche con riferimento alle piattaforme della gig economy. Quanto alla complessità dell’organizzazione, può dirsi senz’altro sussistere ed è tipica del fenomeno delle esternalizzazioni, del modello organizzativo dell’impresa decentrata o dell’impresa rete459. È lo stesso Tribunale di Milano, nel decreto n. 9/2020 a parlare di Uber

come una “galassia”, conferendo all’Amministratore giudiziario l’incarico di esaminarne l’assetto con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra le varie società del gruppo, tutt’altro che chiari.

Con questo non si vuole certo demonizzare un fenomeno che è proprio della libertà di iniziativa economica privata. All’opposto, una azienda deve essere libera di delegare ad altra impresa qualsiasi parte del processo produttivo, tuttavia, il ricorso ad esternalizzazioni non può e non deve avvenire né con pregiudizio dei diritti dei lavoratori, né a scapito dei diritti di terzi compreso il diritto al risarcimento del danno cagionato nell’ambito dell’attività oggetto di decentramento. Infatti, l’avvento di queste nuove strategie d’impresa - il pensiero corre ai contratti di somministrazione, distacco, appalto, trasferimento di un ramo d’azienda - ha comportato un ripensamento complessivo del diritto del lavoro per realizzare il giusto equilibrio tra le istanze di tutela dei lavoratori e le nuove esigenze organizzative delle imprese volte a favorire efficienza e competitività ma, soprattutto, ha imposto l’utilizzo di nuovi criteri funzionalistici per individuare correttamente la figura del datore di lavoro, sino a rendere necessario introdurre autentiche forme di codatorialità460.

Per le stesse motivazioni occorre oggi riconsiderare la responsabilità vicaria e, in particolare, utilizzare un approccio sostanzialistico per determinare correttamente la figura del committente461, che inevitabilmente condurrà a ritenere che l’art. 2049 c.c. non possa

essere validamente invocato solo quando è realizzata una piena separazione giuridica delle sfere di attività e di rischio delle imprese coinvolte e tale separazione deve apparire chiara anche al terzo in buona fede462.

Ai fattorini è fornita una borsa isotermica riportante il logo e il nome della piattaforma, con evidenti finalità pubblicitarie; per ordinare i prodotti gli utenti devono scaricare sul proprio smartphone una applicazione ovvero utilizzare un sito che recano i segni distintivi della piattaforma; le piattaforme organizzano campagne pubblicitarie alla radio, in TV, sui social media nonché affissioni nei centri commerciali, nelle metropolitane, per le strade. Per contro, il nome del prestatore rimane sempre sconosciuto, tanto all’esercizio commerciale presso il quale procede a ritirare i prodotti, quanto al cliente

459 V. SPEZIALE, Le “esternalizzazioni” dei processi produttivi dopo il D.Lgs. 276 del 2003: proposte di riforma, in

Working paper Adapt, 2006, n. 17.

460 M. NICOLOSI, Il lavoro esternalizzato, Torino, 2012, p. 12. L’Autrice dà atto come sia ormai «un dato

indiscutibile che la definitiva tipizzazione legale degli strumenti più ricorrenti di decentramento produttivo e, segnatamente, del distacco, del lavoro prestato all’interno dei gruppi di impresa, del trasferimento di ramo d’azienda e dell’appalto, per la prima volta collegati secondo lo schema più diffuso delle esternalizzazioni produttive, abbia contribuito a picconare il “dogma” della unicità del datore di lavoro».

461 M. TIRABOSCHI (a cura di), Le esternalizzazioni dopo la riforma Biagi. Somministrazione, appalto, distacco e

trasferimento di azienda, Milano, 2006, p. 192 ove, proprio in tema di responsabilità civile per danni a terzi,

sottolinea l’esistenza di un robusto indirizzo giurisprudenziale che da tempo ricollega la responsabilità civile per il fatto illecito del lavoratore non tanto a parametri formali di qualificazione del rapporto di lavoro, ma, piuttosto, alla peculiare relazione che si instaura tra il lavoratore e l’effettivo fruitore della prestazione lavorativa mediante il c.d. rapporto di preposizione.

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presso cui consegna i cibi ordinati. Tanto che potrebbe benissimo accadere, e in effetti è accaduto, che un rider nel disimpegnare una consegna urti accidentalmente o negligentemente un pedone per strada, procurandogli un danno463.

Potrebbe altresì darsi il caso che il rider abbandoni velocemente la scena dell’incidente in sella alla sua bicicletta e rimanga non identificato. Tuttavia, proprio dalla borsa isotermica o dall’eventuale abbigliamento indossato dal fattorino sarà possibile, per il danneggiato, risalire alla piattaforma e contro questa presentare ricorso al fine di ottenere il risarcimento del danno. Dopotutto, «ai sensi dell'art. 2049 c.c. il preponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto […]; e che la responsabilità del padrone o del committente per fatto del commesso sussiste anche quando, come nel caso di specie, non sia stato individuato l'autore materiale del danno, ove sia comunque certo che questi sia un incaricato o preposto di quello»464.

A tal riguardo è altresì noto che i fattorini, ancorché non dipendenti, agiscano su incarico della piattaforma e collaborino con essa, per lo più, in regime di mono- committenza così da poter affermare che l’azione civile per il risarcimento del danno nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato del prestatore danneggiante, è ammessa anche quando rimanga ignoto l’autore dell’evento dannoso, sempre che sia certa l’appartenenza di quest’ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico con il soggetto che di quell’attività deve rispondere465.

In considerazione quindi della complessità dell’organizzazione per cui è verosimile pensare che nemmeno gli utenti del servizio siano in grado di individuare esattamente chi è la loro controparte contrattuale e dello sconfinato utilizzo del logo aziendale da parte della piattaforma che è tale da giustificare nel terzo l’incolpevole affidamento di avere a che fare con un’unica entità economica, quand’anche emergesse la sussistenza di una rete di aziende incaricate di gestire, in un determinato territorio, il rapporto con i riders, non pare debba escludersi la responsabilità della piattaforma466.

Argomentare diversamente significherebbe legittimare operazioni di decentramento finalizzate a «rendere insufficiente la garanzia del risarcimento dei danni causati a terzi, così da far praticamente ricadere sul pubblico il costo di questa parte del rischio d’impresa»467.