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CAPITOLO III Le novità in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato: dal criterio

2. Dall’accertamento peritale alla sospensione del procedimento

Dopo gli accertamenti previsti ex art. 70 c.p.p., se l’imputato o la persona sottoposta alle indagini preliminari risulta in grado di partecipare al procedimento, questo riprende normalmente il suo corso. Dato che la “semiparalisi” è collegata agli accertamenti peritali e non ad un autonomo e formale provvedimento, la ripresa del procedimento non necessita di un esplicito provvedimento ad hoc137.

Qualora invece l’indagato/imputato risulti incapace di partecipare coscientemente al processo e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento, il

137 M. G. AIMONETTO, L’incapacità dell’imputato per infermità di

giudice dispone la sospensione del processo con ordinanza ex art. 71 c.p.p.

Come già visto in precedenza138, la sospensione appare essere una conseguenza non automatica dell’accertamento peritale che rimane sottoposto alla valutazione critica del magistrato e al contraddittorio delle parti che sono legittimate ad impugnare l’ordinanza di sospensione; diversamente dal sistema previgente, in cui una consolidata interpretazione giurisprudenziale aveva sempre ritenuto non impugnabile tale provvedimento data la possibilità di revoca da parte del giudice che lo aveva emesso139.

La sospensione viene inoltre adottata quando appaia manifesto, senza bisogno di perizia, che la salute dell’imputato è pregiudicata a tal punto da escludere la partecipazione cosciente al processo.

Dal provvedimento sospensivo seguono allora una serie di importanti conseguenza:

- il consolidamento del regime probatorio caratteristico della fase precedente di verifica delle condizioni psichiche del soggetto;

- la nomina di un curatore speciale all’infermo di mente; - la sospensione del corso della prescrizione del reato ex art. 159 c.p.; dato che l’ordinanza di cui all’art 71 c.p.p. è impugnabile, è necessario individuare il momento

138 Cfr. capitolo II.

139 R. E. KOSTORIS, Commento all’art. 70 c.p.p., in Commento al

nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavari, vol. I, 1989,

iniziale della sospensione della prescrizione, che può essere fatto coincidere o con il giorno successivo a quello in cui scadono i termini per proporre impugnazione, o con la pronuncia dell’ordinanza. Quest’ultima tesi sembra essere preferibile.

- la separazione dei procedimenti nei confronti di eventuali coimputati

- una particolare disciplina in tema di esercizio dell’azione civile.

2.1 La figura del curatore speciale

Contestualmente alla sospensione del procedimento, si ha la nomina del curatore speciale per la persona dichiarata incapace. Si tratta di una novità introdotta dal legislatore del 1988 accogliendo gli inviti più volte espressi dai giudici della Corte costituzionale140; una novità volta a creare una forma di eterointegrazione delle garanzie difensive dell’imputato, incapace di difendersi personalmente e che deriva dalla necessità di integrare la difesa tecnica ordinaria, più volte

140 Cfr. Corte cost. sentenza n. 137 del 1981; Corte cost. sentenza n. 176

ritenuta insoddisfacente in presenza di una situazione di infermità mentale141.

Il provvedimento di quiescenza del processo non realizza di per sé un atto dovuto, la nomina del curatore costituisce invece una conseguenza automatica; a ciò il legislatore è stato spinto dal bisogno di garantire all’imputato un’assistenza idonea, anche dal punto di vista morale, a perfezionare l’opera di ricerca e allegazione di elementi che riescano a condurre a una immediata definizione del procedimento, affiancando la difesa tecnica che si sviluppa nella direzione di elementi di fatto e di diritto che devono essere esaminati tecnicamente allo scopo di interdire gli elementi posti alla basa dell’accusa142.

Ex art. 71 comma 2 c.p.p. sembra emergere la necessità che la

figura del curatore e quella del difensore rimangano distinte, la scelta dovrà cadere in via preferenziale sulla persona che già eserciti al di fuori del processo penale la rappresentanza legale dell’infermo di mente fuori dal processo penale143; costui si presenta come la persona maggiormente adatta e disposta a tutelarne gli interessi, affiancandolo in un’opera che è destinata a modularsi secondo i caratteri propri dell’attività di rappresentanza e di consulenza. A tale designazione preferenziale non segue però una automatica

141 CONSO-ILLUMINATI, Commentario breve al codice di procedure

penale, 2015, p. 246.

142 L. BRESCIANI, voce Infermità di mente (profili processuali) in Dig.

d. pen., vol. VI, 1992, p.439.

143 M. G. AIMONETTO, L’incapacità dell’imputato per infermità di

nomina, dato che il giudice deve controllare che sia effettivamente idoneo e che non vi sia un conflitto di interessi con l’incapace di mente144.

I poteri riconosciuti al curatore speciale devono sempre essere esercitati nell’interesse esclusivo dell’imputato attraverso il compimento di tutti quegli atti che l’imputato potrebbe compiere se non fosse infermo di mente, si parla infatti di rappresentanza concorrente, dove il curatore speciale è dotato di una legittimazione parallela all’infermo.

Ex art. 71 comma 3 c.p.p. può ricorrere in cassazione contro

l’ordinanza che dispone la sospensione, gli è poi riconosciuto il potere di richiedere, durante il processo, l’assunzione di prove che possano condurre al proscioglimento dell’imputato e di ogni altra prova che ritenga favorevole per l’imputato quando vi sia pericolo di ritardo, ha inoltre la possibilità di essere presente ed assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, di partecipare all’incidente probatorio.145 Alla base di questa tesi starebbe l’osservazione che la partecipazione attiva del curatore, garantita all’imputato ex art. 71 comma quarto c.p.p., si debba estendere anche all’indagato ex art. 61 c.p.p.

Ancora, ex art. 166 c.p.p. si prevede che le notificazioni all’imputato infermo di mente si eseguano oltre che allo

144 R. E. KOSTORIS, Commento all’art. 70 c.p.p., in Commento al

nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavari, vol. I,

Torino, 1989, p. 355.

145 M. G. AIMONETTO, L’incapacità dell’imputato per infermità di

stesso, anche al curatore speciale così da assicurargli la conoscenza di tutti gli avvenimenti processuali al fine di permettere un concreto esercizio dei suoi poteri di rappresentanza.

L’art 571 comma 2 fa sì che il curatore possa proporre l’impugnazione che spetterebbe all’imputato, senza comunque toglierlo.

Infine si può stimare che il curatore possa sollecitare gli accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato prima dello scadere del sesto mese146, oppure che possa richiedere la revoca o sostituzione ex art. 299 comma 3 c.p.p. delle misure coercitive personali in quanto non proporzionali o per esigenze cautelari insussistenti.

L’attività del curatore si inquadra, più che nel fenomeno della sostituzione processuale come avrebbero voluto i relatori del Progetto preliminare147, nella categoria della rappresentanza; il rappresentante infatti, come il curatore, agisce in nome e nell’interesse di altri e ha un potere coincidente a quello conferito all’imputato148.

Ricondurre l’attività del curatore al fenomeno della rappresentanza non ha solo rilievo dal punto di vista concettuale, ma anche da quello pratico. La rappresentanza costituisce infatti una delle modalità attraverso le quali si attua

146 L. BRESCIANI, voce Infermità di mente (profili processuali), in Dig.

d. pen., vol. VI, 1992, p. 439.

147 Progetto preliminare codice di procedura penale, 1978, p. 102. 148 M. G. AIMONETTO, L’incapacità dell’imputato per infermità di

il diritto di difesa; questo si manifesta con l’art 178 lettera c) c.p.p. che sanziona con una nullità generale l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento e la rappresentanza dell’imputato. Forse con il termine “rappresentanza” il legislatore voleva riferirsi al concetto di rappresentanza tecnica del difensore dato che di regola l’imputato è capace di agire, ma ciò non esclude che l’attività del curatore si concretizzi in una vera e propria rappresentanza e vada inquadrata in questo ambito. In tema di rappresentanza infatti, il legislatore ha previsto forme di tutela di diversa intensità; in taluni casi si è limitato a dettare norme che rendano possibile l’esercizio della rappresentanza e di conseguenza la salvaguardia di quest’ultima risulta circoscritta al corretto espletamento di prescrizioni.

Per quanto riguarda il curatore speciale, il legislatore ha previsto il carattere obbligatorio della nomina, quindi una tale omissione comporta una violazione ex art. 178 lettera c) c.p.p., ugualmente in caso di mancata notifica anche al curatore ex art. 166 c.p.p. norma strumentale all’effettiva realizzazione dell’attività rappresentativa. L’intervento del curatore è inoltre richiesto a pena di nullità ex art. 178 lettera

c) c.p.p. relativamente agli atti disposti sulla persona

dell’imputato e agli atti cui questo può assistere, visto che il curatore è nominato proprio per integrare la carente difesa materiale dell’imputato149.

149 M. G. AIMONETTO L'incapacità dell'imputato per infermità di