• Non ci sono risultati.

CAPITOLO III Le novità in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato: dal criterio

4. La nuova visione dell’incapacità processuale

La garanzia del diritto di difesa non riguarda, come sappiamo, solo l’assistenza tecnica e la rappresentanza della parte privata in ogni fase del giudizio, ma anche la possibilità che l’imputato possa partecipare personalmente al procedimento che lo riguarda; si tratta di una partecipazione consapevole, l’imputato deve essere in grado di comprendere ciò che accade e deve essere in grado di prendere le decisioni processuali in modo consapevole. L’effettività di tale garanzia, in caso di incapacità processuale di partecipare coscientemente al procedimento, è sempre stata garantita dagli artt.70 e ss. c.p.p.; il problema si poneva però, come già ampiamente spiegato, in caso di patologie di lunga durata e in stati di incapacità di natura irreversibile, si creavano infatti situazioni di stallo che potevano protrarsi per un tempo indefinito a causa dell’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al procedimento, dando quindi luogo al fenomeno degli “eterni giudicabili”. Con il risultato paradossale di una ridondanza in danno di diritti ed aspettative dell’imputato, quali il diritto all’oblio e l’interesse che

l’eventuale ripristino della capacità non comportasse la celebrazione di un processo ormai non funzionale; diritti che si scontravano con quello della partecipazione personale al processo163.

Data l’inerzia del legislatore di tutti questi anni, dottrina e giurisprudenza hanno spesso sperato in interventi manipolatori della Corte costituzionale attraverso questioni di legittimità costituzionale.

Come è stato già diffusamente detto, le sentenze del 2013 e del 2015 hanno fatto da ponte verso la soluzione attuale; con la sentenza n. 23 del 2013 il giudice costituzionale aveva ribadito come fosse palese l’esistenza di una reale anomalia nell’ambito delle norme concernenti la sospensione della prescrizione e la sospensione del processo per incapacità dell’imputato, senza però offrire una soluzione risolutiva; nel dichiarare l’inammissibilità della sollevata questione di incostituzionalità, la Corte aveva rivolto un monito al legislatore, sostenendo con vigore che non sarebbe stato tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine alla grave lacuna normativa. La sentenza n. 45 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159 comma 1 c.p. nella parte in cui non escludeva la sospensione della prescrizione qualora accerti che l’incapacità dell’imputato di

163 G. LEO, Il problema dell’incapace «eternamente giudicabile»: un

severo monito della Corte costituzionale al legislatore, in penalecontemporaneo.it, 2013, p. 1.

partecipare coscientemente al processo non è suscettibile di mutare164.

La soluzione adottata dalla Corte costituzionale non poteva ritenersi pienamente appagante, infatti non sarebbe stata efficace in caso di reati imprescrittibili, in tali casi, salvo l’eccezionale recupero delle facoltà mentali, l’imputato pur affetto da incapacità irreversibile non avrebbe perso la sua condizione di eterno giudicabile e sarebbe stato sottoposto a periodiche valutazioni fino alla sua morte165.

Secondo parte della dottrina166, al fine di una maggiore salvaguardia della pretesa punitiva, sarebbe stato auspicabile l’introduzione, in caso di incapacità irreversibile, di un termine di prescrizione più lungo rispetto a quello ordinariamente previsto per il reato, in grado inoltre di tener conto della lunghezza del periodo di sospensione della prescrizione operata nel momento in cui l’incapacità non fosse stata ancora riconosciuta come irreversibile; altri avevano viceversa pensato, per i reati imprescrittibili, all’istituzione di un sistema di rivalutazioni delle condizioni dell’incapace sempre più diradate con il trascorrere del tempo,

164 A. PAGLIANO, Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in

AA. VV. La riforma della giustizia penale, 2017, p. 80.

165 M. DANIELE, Il proscioglimento per prescrizione dei non più eterni

giudicabili: la sorte degli imputati affetti da incapacità processuale irreversibile dopo la sentenza 45/2015 della Corte costituzionale, in penalecontemporaneo.it, 2015, p. 2.

in modo da diminuire il vulnus alle istanze di efficienza del sistema167.

Il legislatore ha optato invece per una dichiarazione di impromuovibilità o improcedibilità dell’azione penale in caso di incapacità di natura irreversibile, con possibilità di revoca se tale pronuncia venisse smentita prima del decorso dei termini prescrizionali.

Quindi, mentre si è mantenuta immutata la procedura per l’incapacità temporanea, si è introdotta una nuova disciplina per i casi di incapacità irreversibile, autorizzando una istantanea conclusione del procedimento attraverso sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, delineandosi quindi come una causa di improcedibilità dell’azione penale168.

Il legislatore ha creato dunque una sorta di doppio binario a seconda che la natura della patologia sia reversibile o irreversibile; due binari però non paralleli poiché dall’analisi della disciplina si evince come essi possano intersecarsi, permettendo il passaggio dal procedimento pensato per le ipotesi reversibili, a quello ideato per i casi irreversibili; più problematico sembra invece essere il passaggio inverso169. Nel primo caso infatti ex art. 72bis c.p.p. sarà necessario revocare la precedente ordinanza di sospensione, facendo così

167 A. PAGLIANO, Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in

AA. VV. La riforma della giustizia penale, 2017, p. 83.

168 R. G. GRASSIA, L’incapacità dell’imputato di partecipare al

processo, in AA. VV. La riforma della giustizia penale, 2017, p.67.

169 F. VERGINE, Le novità in tema di incapacità dell’imputato, in AA.

transitare quel procedimento dal “binario” della sospensione

ex art. 71 c.p.p. a quello della definizione; il secondo caso, il

passaggio dalla irreversibilità alla reversibilità è invece più complicato per le motivazioni che risiedono nelle cause legittimanti il rimedio ex art. 345 c.p.p.

La cd. riforma Orlando non tocca il momento dell’accertamento, il cui referente normativo continua ad essere l’art. 70 c.p.p.; mentre l’art. 71 c.p.p., novellato dalla legge del 2017, prevede che il giudice sospenda il procedimento, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, solo se lo stato mentale dell’imputato risulti tale da impedirne una cosciente partecipazione e che tale stato sia di natura reversibile.

L’ambito di applicazione del nuovo art. 71 c.p.p. risulta dunque limitato alle ipotesi di incapacità di natura reversibile; da notarsi come, secondo quella parte di dottrina che auspicava un intervento che fissasse i termini massimi di sospensione della prescrizione, la scelta di introdurre una nuova condizione di improcedibilità sottende da una parte la valorizzazione della tutela dei diritti dell’imputato, ma dall’altra è ravvisabile un vulnus alle garanzie di esercizio della giurisdizione170.

170R. G. GRASSIA, L’incapacità dell’imputato di partecipare al

La legge n. 103 del 2017 ha poi introdotto l’art. 72bis rubricato “Definizione del procedimento per incapacità

irreversibile dell’imputato” che recita così: “Se, a seguito

degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato di mente dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento171, pronuncia sentenza di non luogo a procedere

o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.

La norma in esame prevede dunque che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere qualora risulti uno stato di incapacità dell’imputato di natura irreversibile che impedisca la cosciente partecipazione al procedimento e salvo ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca172. Con riferimento alla sentenza emessa dal giudice

ex art. 72bis, la nuova norma impone altresì l’applicazione

delle disposizioni di cui all’art. 345 c.p.p.173 qualora lo stato

171 Tale riferimento va inteso nel senso che l’accertamento del carattere

irreversibile della patologia può intervenire anche a procedimento sospeso ex art. 71 c.p.p. sulla base di una precedente valutazione di temporaneità della stessa.

172 F. VERGINE, Le novità in tema di incapacità dell’imputato, in AA.

VV. Le recenti riforma in materia penale, 2017, p. 129.

173 L’art. 345 c.p.p. disciplina infatti anche la riproponibilità dell’azione

penale e la legge 103 del 2017 ha aggiunto al comma 2 le parole: “nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell’art. 72bis c.p.p., lo

di incapacità, qualificato come irreversibile, venisse meno o si dichiarasse che esso è stato erroneamente dichiarato; questo implica allora che, anche quando il provvedimento declaratorio di improcedibilità non è più soggetto ad impugnazione, è comunque possibile esercitare l’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se si accerta successivamente che tale stato di incapacità irreversibile è venuto a mancare o addirittura è stato erroneamente dichiarato174. L’intervento relativo all’art. 345 c.p.p. sembra essere stato per parte della dottrina necessario175, era stato infatti lamentato il rischio che il nuovo articolo 72bis danneggiasse eccessivamente la pretesa punitiva dello Stato in caso di simulazione da parte dell’imputato, di fallibilità della diagnosi o semplicemente di recupero delle piene capacità processuale; anche se ancora non è chiaro chi debba provvedere alla verifica e al monitoraggio della capacità processuale del soggetto dopo che è stata dichiarata sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere. Mentre per altra parte della dottrina non si avvertiva l’esigenza di una rimodulazione

stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.

174 R. G. GRASSIA, L’incapacità dell’imputato di partecipare al

processo, in AA. VV. La riforma della giustizia penale, 2017, p. 67.

175 I. GUERINI, Imprescrittibilità di fatto e processo eterno: la Corte

costituzionale i pronuncia sulla prescrizione del reato commesso dall’eterno giudicabile, in legislazione penale, 2015, p. 9.

dell’art. 345 comma 2, reputandola una specificazione pleonastico176.

Appare doverosa la riflessione sulle modalità attraverso le quali la nuova disciplina deve trovare applicazione nella fase delle indagini preliminari. Dal punto di vista lessicale, si è posto il dubbio se questa disposizione fosse applicabile anche alla fase delle indagini preliminari, dato che letteralmente si riferisce esclusivamente all’imputato. Sulla base della elaborazione giurisprudenziale creatasi ex art. 70 c.p.p. si potrebbe rispondere in senso affermativo. Permane, però, qualche perplessità riguardo al tipo di provvedimento finale adottabile che è limitato dalla norma in esame alla sola sentenza di non luogo a procedere per l’udienza preliminare o di non doversi procedere per la fase dibattimentale; precludendo al giudice di emettere una sentenza come atto finale delle indagini preliminari, il p.m. sarebbe costretto ad esercitare l’azione penale anche se al solo scopo di ottenere una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere. Tale soluzione appare inevitabile, seppur criticabile dato che si registra un dispendio di energie inutile; sarebbe stato forse più opportuno che il legislatore prevedesse l’ipotesi di archiviazione accanto alle sentenze177.

176 A. CABIALE, J. DELLA TORRE e M. GIULAZ, Riforma Orlando:

le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in penalecontemporaneo.it, 2017, p. 4.

177 F. VERGINE, le novità in tema di incapacità dell’imputato, in AA.

La seconda parte dell’art. 72bis prevede che l’improcedibilità possa essere dichiarata solo se non sussistono i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca; sottolineandosi quindi, come nel bilanciamento tra esigenza di definizione del procedimento e necessità di tutela della collettività dalla pericolosità sociale, prevalga quest’ultima. Il giudizio di pericolosità personale sottintende il riconoscimento di un elevato grado di possibilità che con il proprio agire il soggetto possa determinare eventi negativi per la collettività.178

La disposizione disciplina sia i casi in cui l’imputato, ritenuto pericoloso, sia affetto da infermità di mente al momento della commissione del fatto e arrivi al processo privo della capacità di parteciparvi coscientemente, sia i casi in cui lo stesso divenga incapace di partecipare al processo a causa del proprio stato mentale solamente in un momento successivo179.

178A. MARTINI, Essere pericolosi, giudizi soggettivi e misure

personali, 2017, p. 6, cit.