CAPITOLO III Le novità in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato: dal criterio
5. I residui profili di criticità
La disciplina dell’incapacità processuale dell’imputato così delineata è sicuramente più rispettosa del diritto dell’imputato ad una durata ragionevole del processo e ad evitare inutili sprechi di tempo e denaro dato che si procedeva a periodiche perizie sullo stato degli imputati, il cui esito era quasi sempre scontato. Tuttavia risultano dei profili critici sui quali è opportuno procedere con una certa attenzione180.
È possibile notare, in effetti, come la riforma Orlando in tema di (in)capacità processuale dell’imputato non abbia previsto la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere nei casi in cui, per infermità fisica, ancorché irreversibile, l’imputato non sia in grado di partecipare al procedimento181 e così legittimando l’applicazione della disciplina dell’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore ex art. 420ter c.p.p. che prevede il rinvio, da parte del giudice con ordinanza, a una nuova udienza, prospettandosi dunque, oltre alla sospensione del termine di prescrizione, un eterno rinvio delle udienze in caso di infermità fisiche di natura irreversibile. Una simile opinione non pare del tutto condivisibile
Sarebbe stato forse più opportuno prevedere l’applicazione degli artt. 70 e ss. anche nei casi in cui l’imputato sia in modo
180 R. G. GRASSIA, L’incapacità dell’imputato di partecipare al
processo, in AA. VV La riforma della giustizia penale, 2017, p. 84.
181 G. SPANGHER, Gli “eterni giudicabili”, in AA. VV., La Riforma
assoluto impossibilitato a comparire al procedimento per patologia irreversibile di natura fisica. Si pensi a tutti quegli stati di infermità fisica che rendano non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali dell’imputato, nell’accezione di coscienza, pensiero, espressione e percezione quali ad esempio quei disturbi come le malattie neurodegenerative che colpiscono il sistema nervoso centrale e che tendono a peggiorare sempre più con il passare del tempo, «patologie che impediscono di esprimersi in modo compiuto precludendo dunque una partecipazione attiva al processo»182. Potendosi ravvisare allora una violazione del principio di ragionevole durata del processo, del principio di uguaglianza ed un contrasto con l’art. 97 della Costituzione in relazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Un secondo aspetto di critica è riscontrabile nell’art. 72bis c.p.p. il quale prevede che la sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per incapacità di partecipare coscientemente al processo possa essere pronunciata salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca; l’introduzione di tale condizione ha l’effetto di limitare in modo significativo il campo di azione della nuova causa di improcedibilità,
Dal testo dell’articolo 72bis c.p.p. sembra si evinca infatti che la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per incapacità irreversibile di partecipare al processo sia impedita nell’evenienza in cui debba essere applicata una misura di sicurezza personale183.
Come dovrebbe allora procedersi in tal caso?
Seguendo la lettera del testo, se la formula vale ad impedire la pronuncia della sentenza di improcedibilità, il procedimento dovrebbe proseguire, ma questa è sicuramente una eventualità da escludersi data la lesione del diritto di difesa che si creerebbe in tal caso. Si avrebbe però improcedibilità per incapacità irreversibile dell’imputato pericoloso, solo quando la misura di sicurezza184 risulti preclusa per essere stata già adottata in via provvisoria fino al limite massimo della propria durata e sempre che non sia stata dichiarata l’estinzione del reato per maturazione dei termini prescrizionali185.
Sempre seguendo la lettera del testo, neanche potrebbe essere intrapresa la via della sospensione del procedimento, oggi prevista per le sole ipotesi di incapacità irreversibile e neppure
183 A. CHELO, La riforma Orlando, incapacità di partecipare al
processo: mai più, davvero eterni giudicabili?, in Giur. It. ottobre 2017,
p. 3.
184 L. 30.5.2014, n. 81 stabilisce che le misure di sicurezza se detentive,
non possono protrarsi oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.
185 L. SCOMPARIN, La nuova causa di improcedibilità per incapacità
irreversibile dell’imputato: il traguardo di una soluzione attesa e i residui dubbi sui margini dei poteri proscioglitivi del giudice, in Legislazione penale, 2017, p.6.
sembra concepibile che la formula “salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca” implichi la necessità di adottare la misura di sicurezza al momento della pronuncia, si avrebbe l’applicazione della misura di sicurezza con una sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità e questo è da ritenersi impossibile186.
Appare dunque ravvisabile un difettoso coordinamento fra l’art. 71 c.p.p. e l’art. 72bis nell’ipotesi in cui il soggetto che pur versando in uno stato di incapacità irreversibile sia tuttavia pericoloso, non potendosi immaginare la prosecuzione del giudizio nei confronti di un soggetto ritenuto incapace187. Probabilmente sarebbe bastato prevedere un’ulteriore causa di sospensione ex art. 71 c.p.p., legata alle situazioni in cui versi l’imputato irreversibilmente incapace e socialmente pericoloso.
Anche in questo caso, però, è il perpetuarsi del fenomeno degli “eterni giudicabili” nell’ipotesi in cui si abbia un imputato irreversibilmente incapace nei cui confronti debba essere applicata una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il reato risulti punito con la pena dell’ergastolo e le verifiche periodiche conducano sempre ad un accertamento positivo circa la permanenza della pericolosità sociale.
186 A. CHELO, op., cit.
Conclusioni
Se da una parte è vero che è possibile formulare un giudizio positivo della novellata disciplina della capacità processuale dell’imputato, dall’altro, dalla valutazione trasversale di tale istituto è possibile altresì rilevare la presenza di alcuni aspetti critici.
Il legislatore sembra, infatti, aver risolto l’annosa questione degli “eterni giudicabili”, trovando, nell’ipotesi di imputati irreversibilmente incapaci di partecipare coscientemente al processo, un nuovo equilibrio fra i diritti in gioco: il diritto di difesa nella sua accezione di autodifesa e diritto dell’imputato ad essere giudicato in tempi ragionevoli; prevedendo, ex art. 72 bis, che il giudice dichiari in questi casi, sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.
Per quanto riguarda i profili di criticità, tale elaborato ha rilevato come alcune questioni sembrino non essere state ancora risolte. Alcuni aspetti, come le ipotesi di incapacità irreversibile di natura fisica, saranno probabilmente risolvibili per via interpretativa, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata dato che non sembra ravvisabile, almeno in tempi brevi, un intervento del legislatore. Per altri aspetti, quali il difficile coordinamento fra art. 71 c.p.p. e art. 72 bis c.p.p., sarà, invece, necessario l’intervento del legislatore, non essendo bastevole una interpretazione costituzionalmente orientata.
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