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CAPITOLO III Le novità in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato: dal criterio

1. L’iter della perizia psichiatrica

Le inarrestabili evoluzioni della scienza hanno portato ad un utilizzo sempre più frequente della prova scientifica all’interno del processo penale; particolare riscontro ha avuto la perizia, prova che il legislatore non ha sempre accolto con favore. Infatti dopo una prima diffidenza, tipica del previgente sistema processuale, la perizia è stata sempre più valorizzata120. La perizia rappresenta lo strumento processuale che si adopera quando l’accertamento di fatti rilevanti rispetto al thema probandum, presuppone conoscenze di natura scientifica, tecnica o artistica che esulano le conoscenze del giudice e che necessitano quindi dell’intervento di un soggetto tecnicamente qualificato121. Come già anticipato, il giudice, se occorre, ai fini dell’accertamento sulla capacità dell’imputato, dispone anche d’ufficio una perizia. Tale formula è stata ideata intenzionalmente in modo restrittivo, per evitare che vi sia uno spreco di accertamenti di fronte ad ogni tentativo simulatorio riconoscibile come tale ictu oculi.

A differenza di quanto previsto nel progetto preliminare al codice, la perizia non è obbligatoria, viene disposta dal giudice quando risulti necessaria per l’accertamento dello

120 D. CERTOSINO, La perizia tra potere dispositivo delle parti e

iniziativa probatoria del giudice, in Processo penale e giustizia, fasc.

n.5, 2017, p. 916, cit.

121 E. AMODIO, Perizia e consulenza tecnica nel quadro probatorio del

stato mentale dell’imputato; la perizia sembra infatti essere superflua quando l’incapacità processuale dell’imputato sia palese ovvero appaia ricavabile da altra perizia appena compiuta. Si è tuttavia precisato che, a fronte di elementi sintomatici di una anomalia psichica rilevante, il giudice non può negare l’indagine peritale senza una idonea e convincente motivazione122.

Ai sensi art 70 c.p.p. rileva l’attualità della infermità, un precedente ricovero infatti non può essere determinante, al massimo può essere puramente indicativo di uno stato di mente che potrebbe impedire una cosciente partecipazione al processo.

Se necessario, la perizia può essere espletata anche durante le indagini preliminari; pur rimanendo di competenza del giudice delle indagini preliminari, la perizia è ordinata su richiesta di parte e assunta con le regole dell’incidente probatorio, rimanendo sospesi i termini per portare a termine le indagini preliminari e rimanendo l’attività del pubblico ministero limitata al compimento degli atti che non esigano la cosciente partecipazione dell’indagato, così come potrà procedere all’assunzione di prove attraverso l’incidente probatorio, quando vi sia pericolo nel ritardo123.

122 G. CONSO- G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice di

procedure penale, 2015, p. 243.

123 Art 73 comma 3 «Se la necessità di provvedere risulta durante le

indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio.»

In mancanza di specifiche richieste da parte del pubblico ministero o della parte interessata, l’iter è quello ordinario, l’accertamento sulla capacità di partecipare coscientemente al processo sarà disposto dal giudice in udienza preliminare, il quale ricorrerà ai poteri conferiti ex officio ai sensi art. 70 comma 1 c.p.p. surrogando l’inattività delle parti, anche se questo non sembra essere molto rassicurante124. Si deve però ammettere che quando il giudice per le indagini preliminari ha un contatto diretto con la persona sottoposta alle indagini, egli possa disporre la perizia d’ufficio e questo avviene in caso di interrogatorio da parte del giudice della persona in stato di custodia cautelare, qualora non vi abbia già provveduto nel corso dell’udienza di convalida del fermo o dell’arresto ex art 294 comma 1 c.p.p., oppure nell’udienza di incidente probatorio cui la persona indagata abbia diritto o sia autorizzata a presenziare ex art 401 comma 3 c.p.p.; ovvero nell’udienza di convalida del fermo o dell’arresto quando l’imputato sia comparso ex art 391 comma 3 c.p.p.

In presenza della richiesta di perizia, se motivata, il giudice non può far altro che prevederla, in quanto non avendo in tale fase molti contatti con la persona indagata, non è in possesso di elementi diretti per valutare la fondatezza della domanda,

124 A. CALO’, Commento agli artt. 60-73 c.p.p. voce «Imputato», in

Codice di procedura penale - rassegna Giurisprudenza e Dottrina, a

diversamente da quanto avviene per la richiesta di perizia nel processo125.

Sia la richiesta che la perizia devono essere presentate e ordinate secondo le forme dell’incidente probatorio.

Dato che durante l’espletamento della perizia, il processo è destinato a subire un rallentamento, l’art. 70 comma 2 c.p.p. prevede che il giudice assuma, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. Ciò allo scopo di specificare che non si è ancora in presenza di una stasi processuale vera e propria e allo scopo di delimitare i poteri del giudice, in un momento in cui è ancora incerto se il processo potrà continuare il suo iter oppure no126. Quindi, stante il presupposto che l’interesse ad ottenere il proscioglimento sia da considerarsi prevalente sull’interesse ad intervenire consapevolmente al processo, l’art. 70 secondo comma c.p.p. permette di espletare tutte le attività processuali dirette a verificare la possibilità di proscioglimento.

Il perito potrà essere scelto dal giudice sia fra gli psichiatri iscritti negli appositi albi che fra quelli non iscritti; se lo psichiatra prescelto non è iscritto all’albo, il giudice è tenuto a designare una persona che svolga la propria attività

125 M. G. AIMONETTO, L’incapacità dell’imputato per infermità di

mente, p. 124.

126 E. AMODIO - O. DOMINIONI, Commentario al nuovo codice di

professionale presso un ente pubblico (ex art. 67 comma 3 disp. att., c.p.p.) ed a motivare la propria scelta127.

Il perito deve inoltre tener conto di tutti gli elementi di carattere psichico, neurologico e relazionale che impediscano all’imputato di esercitare il proprio diritto di difesa in modo attivo e consapevole e deve fare questa valutazione con riferimento alle caratteristiche ed alla complessità dei fatti per i quali si procede128.

Deve sempre tener presente i seguenti aspetti:

- della rilevazione e della valutazione della sintomatologia psicopatologica:

- della dimostrazione dell’esistenza di un vizio di mente da essa derivante;

- del trasferimento e del controllo dell’elaborato peritale129.

Una parte di dottrina ritiene che in questo tipo di accertamento debbano essere presi in considerazione unicamente i disturbi psicopatologici concreti, senza attribuire valore di infermità alle possibili componenti psicologiche reattive come ansia o depressione; mentre altra parte della dottrina abbraccia una

127 L. GRASSI - C. NUNZIATA, Infermità di mente e disagio psichico

nel sistema penale, 2003, p. 208.

128 P. FARINORI, F. MARTELLI, I. MERZAGORA BETSOS, La

capacità di partecipare coscientemente al processo: quadro giuridico, soluzioni forensi, suggerimenti operativi, in Riv. It. Med. Leg., XXVI,

2004, p. 1060.

129 U. FORNARI, Metodologia della perizia psichiatrica sull’imputato,

teoria meno restrittiva dell’infermità che potrebbe anche comprendere situazioni di ubriachezza abituale o alterazioni psicopatologiche di chi sia dedito all’uso di sostanze stupefacenti130.

Ad ogni modo, appare opportuno considerare i parametri utilizzati in concreto per valutare la sussistenza o meno della capacità processuale:

- Capacità cognitive ed in particolare di elaborazione del pensiero; capacità di acquisizione ed elaborazione degli stimoli; capacità di comprensione in generale, comprensione delle domande, degli accadimenti ed in particolare della situazione processuale

- Capacità di rievocazione mnestica, sia a breve che a lungo termine, disorientamento del tempo, falsi ricordi intesi a colmare difficoltà ricostruttive; disturbi della memoria di fissazione, di rievocazione, di ricostruzione, capacità di correlare eventi e tempi; possibilità di rievocazione del fatto per cui si è indagati - Capacità attentive e di concentrazione, rappresentazione simbolica, elaborazione ideativa, formulazione delle risposte

- Capacità di critica, percepire e correggere i propri errori

130 P. FARINORI, F. MARTELLI, I. MERZAGORA BETSOS La

- Sfera dell’emotività, fragilità, labilità ed incontinenza emotiva, vulnerabilità all’ansia, componente depressiva

- Capacità di rappresentazione della realtà in modo sufficientemente adeguato, specie in dimensione cronologica

- Capacità ideativa priva di distorsioni o deliri

- Capacità di ragionamento verbale o non verbale, di sostenere ed articolare un pensiero complesso

- Capacità di eloquio, di linguaggio e di comunicare con l’interlocutore e mantenere un colloquio prolungato e coerente

- Autonomia volitiva, disturbi della volontà, capacità di decidere il proprio comportamento

- Controllo del contegno131.

Quelle che vengono effettivamente prese in considerazione sono capacità squisitamente funzionali e più strettamente connesse al ruolo di imputato, quali la capacità di comprendere la propria imputazione, la capacità di mantenere un contegno adeguato ad un contesto processuale, etc.; le aree prese in esame sono senza dubbio coerenti con il contenuto della categoria della capacità processuale.

Il giudice, secondo il broccardo “peritus peritorum”, deve valutare le conclusioni del perito, può aderire a queste oppure

131 P. FARINORI, F. MARTELLI, I. MERZAGORA BETSOS La

disattenderle. Oltre a verificare il grado di attendibilità del giudizio tecnico, deve analizzare se questo sia l’unica soluzione tecnica possibile.

Il giudice inoltre, nello stimare i risultati di una perizia, ha l’onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, quando questi si palesino come nuovi e sperimentali e quindi non sottoposti al confronto critico fra gli esperti del settore e non ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica132.

1.1 (segue) L’obbligo di controlli periodici sullo stato di mente dell’imputato

Ex art. 72 c.p.p. si assiste inoltre ad una importante

innovazione rispetto alla normativa del codice del 1930 che riguarda l’obbligo di controlli periodici sullo stato di mente dell’imputato133; se il giudice pronuncia con ordinanza la sospensione del processo, dopo sei mesi, o anche prima se ve ne fosse esigenza, vengono disposti ulteriori accertamenti sullo stato di mente dell’imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. Ciò mira il più possibile ad

132 Cass. penale, sez. II, 16 aprile 1997-11 agosto 1997, n. 2751.

133 R. E. KOSTORIS, Commento all’art. 70 c.p.p., in Commento al

nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavari, vol. I, 1989,

allontanare il problema degli “eterni giudicabili”134 tipico di un sistema che si dimentica degli infermi di mente.

Infine appare interessante un recente ricorso per cassazione con il quale è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento della capacità di stare in giudizio dell’imputato135.

A tale proposito infatti, la difesa aveva documentato, nel corso del giudizio di appello, la sussistenza di Alzheimer con disturbi del comportamento allegando documentazione medica che induceva dunque la Corte territoriale a rinviare l’udienza al fine di accertare le condizioni dell’imputato. La difesa aveva però lamentato che all’udienza successiva, la Corte del merito aveva optato per procedere in assenza dell’imputato sulla base del fatto che, dagli accertamenti espletati, le intemperanze umorali del soggetto erano sufficientemente compensate dal trattamento farmacologico ed erano inoltre diminuite, senza però specificare quali accertamenti fossero in concreto stati effettuati, non essendoci documentazione medica in aggiunta a quella depositata dalla difesa.

I giudici di appello avrebbero quindi fondato allora la loro decisione sulla base di una mera presunzione136.

134 FRANCHI, Gli «eterni giudicabili»: i creduti simulatori, i guaribili,

gli innocenti. in Scuola positiva, 1908, p. 679.

135 Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2017- 10 marzo 2017, n. 11574. 136 Cass. Pen., Sez. III, 2 febbraio 2017-10 marzo 2017, n. 11574.

Il ricorso è stato ritenuto fondato poiché la Corte territoriale ha ritenuto la capacità dell’imputato sulla base degli accertamenti disposti, così come deve essere, ma la motivazione posta a sostegno della decisione non è sembrata al Collegio sufficiente in quando non forniva alcuna indicazione sulla natura e sulle modalità dei non precisati accertamenti che avrebbe disposto ed ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

2. Dall’accertamento peritale alla sospensione del