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Dall’Europa all’Italia: le norme tecniche armonizzate nell’ordinamento interno

Capitolo II. Dal diritto alla tecnica: prove di dialogo

4. La sicurezza dei prodotti industriali e le norme tecniche armonizzate

4.5. Dall’Europa all’Italia: le norme tecniche armonizzate nell’ordinamento interno

L’ultimo passaggio previsto dal “nuovo approccio” si svolge a livello nazionale. Mentre le direttive di armonizzazione sono recepite generalmente tramite decreto legislativo332, le norme tecniche elaborate dal CEN sono adottate, in assenza di

qualsiasi margine di discrezionalità, da parte degli enti nazionali di normazione (UNI e CEI)333, e i loro estremi emanati per mezzo di decreto del Ministro dello sviluppo

economico334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

E’ evidente come, già per effetto della procedura di informazione posta in essere dalla direttiva, e a maggior ragione dopo l’adozione del “nuovo approccio” il panorama della produzione di norme tecniche in materia di sicurezza dei prodotti industriali a livello nazionale risulti informato in via pressoché esclusiva al modello europeo, con un significativo ridimensionamento dell’attività di rilievo meramente nazionale sia di origine privata, che di natura pubblicistica: l’unico spazio in cui questi si possono estrinsecare è infatti quello dei criteri e delle procedure per cui non esista neppure un progetto di standard a livello europeo335.

332 Per rimanere sempre nell’ambito della “direttiva giocattoli”, si veda il d. lgs. 11 aprile 2011, n. 54. 333 L’Ente Italiano per l’Unificazione e il Comitato Elettrotecnico Italiano sono stati istituiti rispettivamente nel 1921 e 1909. Su organizzazione e funzionamento di CEI e UNI si vedano F. Salmoni, Le norme tecniche, cit., pp. 230-237 e A. Cagli, Organizzazione e procedure, cit., pp. 189 e ss.

334 Ministero dell’Industria all’epoca dell’attuazione della direttiva. A livello interno è il Ministero dello Sviluppo Economico a fungere da struttura di raccordo fra la dimensione europea e quella nazionale in materia di norme tecniche: oltre alle funzioni ad esso spettanti in relazione agli obblighi di informazione sui progetti di norme e regole tecniche (artt. 5 e 6 d.lgs. 317/1986), esso vigila indirettamente, ossia attraverso il CNR, sugli enti nazionali di normazione (art. 4).

335 Si veda sul punto A. Zei, Tecnica e diritto, cit., p. 357. E’ stato comunque messo in luce come, sebbene gli enti di normazione nazionali abbiano visto un ridimensionamento della loro attività “autonoma”, ciò non si sia tradotto una loro perdita di rilievo tout court, avendo infatti acquisito una maggiore incisività quali diramazioni del sistema europeo di standardizzazione. In questo senso in particolare H. Schepel, op.cit., pp. 108-109: “if the new approach effectively gives CEN a monopoly in the European standards work, it also gives the National standard bodies a monopoly in the mobilisation

Resta quindi da chiarire quale sia la qualificazione attribuibile alle norme tecniche armonizzate. Se infatti esse appaiono prive di una natura propriamente giuridica, e anzi, il fatto di essere ad applicazione volontaria è essenziale al fine di assicurarne la compatibilità con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di delegazione di poteri336, d’altro canto la presunzione di conformità di cui

beneficiano i produttori che ne seguono il dettato, oltre al ruolo chiave che esse svolgono all’interno delle politiche europee di armonizzazione, suggerisce una non completa indifferenza nei loro confronti da parte dell’ordinamento.

Esclusa la riconducibilità delle norme tecniche consensuali alla categoria delle norme consuetudinarie o “usi tecnici”337, si sono affermati in dottrina due principali

orientamenti quanto all’efficacia giuridica da attribuire alle norme tecniche armonizzate. Il primo, nel tentativo di consentire la tutela giurisdizionale contro le norme armonizzate, le riconduce ad atti amministrativi338: prendendo atto della

crescente tendenza dello stato a servirsi “per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, di soggetti privati la cui attività appare più agile e snella di quanto non lo sia quella posta in essere direttamente dai pubblici poteri”, sarebbe possibile vedere nell’attribuzione agli enti di normalizzazione della qualifica di “enti accreditati”, sia a livello europeo che a livello nazionale, il riconoscimento del loro carattere di “soggetti privati esercenti pubbliche funzioni”339.

and coordination of national interests […] in the measure that community law leaves tasks to the European standardisation bodies, National public authorities see theis role in European policy making taken over by their national standards bodies”.

336 La delegazione di poteri a soggetti privati è infatti ritenuta ammissibile solo all’interno dei limiti definiti dalla sent. Meroni (Causa 9/56 Meroni [1958] ECR 133): sul punto si veda H. Schepel, The New Approach to the New Approach: The Juridification of Harmonised Standards in EU Law, in 20 Maastricht Journal of Legal Studies 4, 2013, p 523-524. L’A. osserva come “the only way to ensure the legality of the New Approach was to keep the standardization system at arm’s length from the legal system, and preferably a bit further still”.

337 F. Salmoni, Le norme tecniche, cit., pp. 364-367; l’A. esclude il carattere consuetudinario delle norme tecniche in ragione non solo del loro carattere scritto e della mancanza della diuturnitas, ma anche, e anzi più radicalmente, a causa della del procedimento accentrato che porta alla loro produzione. In termini analoghi A. Predieri, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, in Il diritto dell’economia, 1996, p. 289, secondo cui si tratterebbe di fatti normativi che “vanno ben oltre la occasionalità della specifica interazione e della stessa costituzione di un corpo sistematico di conoscenze”, potendo invece essere ricondotti “nel quadro del sapere professionale come sapere specialistico interiorizzato ed istituzionalizzato”.

338 F. Salmoni, Le norme tecniche, cit., p. 378.

339 Ibid. pp. 376-377. L’A. prosegue affermando che tali soggetti “pongono in essere un’attività finalizzata alla cura degli interessi pubblici (individuati essenzialmente sulla base dell’obiettivo posto in sede comunitaria di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi) che, in quanto tale, non può che definirsi amministrativa”.

A tale ricostruzione è stato tuttavia obiettato che, per presupporre “un collegamento diretto tra norme armonizzate e presunzione di conformità”, sarebbe necessario quanto meno il conferimento di una delega; e sebbene il mandato della Commissione agli enti di normalizzazione vi possa essere sotto alcuni profili assimilato, il conferimento di un potere in senso lato normativo apparirebbe comunque “inconciliabile con il modo in cui l’ordinamento comunitario costruisce la figura delle norme armonizzate”340. Queste non sarebbero nemmeno riconducibili al fenomeno del

riconoscimento indiretto di regole extragiuridiche, essendo piuttosto meri fatti che assumono rilevanza giuridica in virtù della pubblicazione dei loro estremi identificativi sulla gazzetta ufficiale dell’unione europea e su quella nazionale, a fini di certezza e di controllo341. Sarebbe infatti proprio la pubblicazione a “modellare il

fatto che essa rende certo, il quale non potrà essere assunto come diverso se non attraverso l’esperimento di appositi rimedi giuridici”: la produzione di effetti sul piano giuridico andrebbe quindi ricollegata alla pubblicazione e non a una rilevanza della norma, direttamente o in via di presupposizione342.

340 M. Gigante, Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle “norme armonizzate”, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1997, p. 346-347. In particolare l’A. sottolinea che in tal modo la Commissione attribuirebbe agli enti di normalizzazione un potere di cui lei stessa è priva, attraverso l’esercizio di “un potere di fatto della Commissione”, risolvendosi in “un’ipotesi del tutto eccezionale di delega, ad un soggetto privato, estraneo all’apparato istituzionale della Comunità”. 341 Ibid., pp. 353- 354.

342 Ibid., p. 358. In altri termini “la qualifica di norma armonizzata non comporta l’assunzione di normatività giuridica da parte della norma tecnica; essa comporta invece una mera rilevanza giuridica della norma, che rimane però esclusivamente norma tecnica […]. Più precisamente, essa costituisce appunto il fatto giuridicamente rilevante che la pubblicazione non si limita a dichiarare e a rendere noto, ma che rende giuridicamente certo erga omnes”. Di contrario avviso E. Chiti, La normalizzazione, cit., pp. 4022-4023. La nettezza della separazione tra norme armonizzate e ordinamento giuridico europeo appare tra l’altro affievolita da alcune recenti evoluzioni avvenute sul piano sia normativo, che giurisprudenziale, nel senso di una progressiva giuridicizzazione delle norme tecniche attraverso la loro sottoponibilità al sindacato della Corte di Giustizia: sul punto si rinvia a H. Schepel, The New Approach, cit., pp. 525-533.

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