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Capitolo II. Dal diritto alla tecnica: prove di dialogo

1. Scelta dei case studies e schema di analisi

Tenendo presente la definizione di norma tecnica proposta nel capitolo precedente, ossia di norma che trova nel dato tecnico-scientifico il proprio presupposto, e che di esso costituisce un’elaborazione, si esporranno ora i risultati di tre case studies relativi ad altrettanti settori dell’ordinamento, accomunati dal fatto di apparire particolarmente permeabili al dato-tecnico scientifico: quello medico-sanitario, quello ambientale e quello della produzione industriale. Prima di entrare nel merito dell’indagine, si illustreranno di seguito, almeno per sommi capi, le ragioni che hanno portato all’individuazione dei singoli casi all’interno di tali aree di disciplina.

La scelta si è in primo luogo orientata nella direzione di materie in cui fosse particolarmente evidente il “tono costituzionale” dei diversi interessi e valori concorrenti, nel contemperamento dei quali un ruolo centrale spetta alla norma tecnica: così nel caso delle sperimentazioni cliniche dei nuovi farmaci, in cui la dignità e la salute dei soggetti sottoposti alla sperimentazione costituiscono il limite e al tempo stesso la finalità della ricerca medica; così nella fissazione di valori e soglie per le emissioni inquinanti, tali da tutelare l’ambiente e la salute, ma tali anche da non penalizzare la libertà di iniziativa economica; così infine nel caso dei requisiti di sicurezza richiesti ai prodotti industriali ai fini dell’immissione nel mercato.

Lo schema dei valori in gioco appare peraltro ricorrente: da un lato si collocano istanze di tutela di posizioni “deboli”, ossia della salute (individuale e collettiva), dell’ambiente e della sicurezza del consumatore; dall’altro istanze riconducibili all’ambito tecnico-scientifico, non solo nella sua dimensione di sapere specialistico, ma anche in quella, costituzionalmente rilevante, della libertà della ricerca scientifica e di promozione del progresso tecnico; infine, è indubbia la rilevanza degli interessi economici, in particolare sotto il profilo della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione delle merci. In ciascuno di questi ambiti la dimensione tecnica si pone in un rapporto dialettico con le altre istanze di tutela, che può essere sia di promozione (la tecnica come strumento di tutela dell’ambiente o della salute), che di

contrapposizione (la tutela dell’ambiente e della salute come limiti al progresso tecnico o all’impiego di determinate tecniche, e viceversa), e che comunque richiede il coinvolgimento di soggetti, istituzionali e non, dotati di conoscenze specialistiche. Come si avrà modo di apprezzare nel corso dell’analisi, altro elemento costante è costituito dalla spinta verso l’uniformazione che, attraverso i processi di standardizzazione, contribuisce in modo rilevante alla migrazione del diritto al di là dei confini statali.

Si è già avuto modo di precisare come i profili sostanziali delle diverse discipline esaminate resteranno ai margini dell’analisi, che sarà invece rivolta principalmente agli aspetti formali, da un lato, e procedurali, dall’altro. Al fine di mantenere l’unitarietà della linea di ricerca, e quindi di rendere comparabili gli elementi emergenti da ciascuno dei tre casi considerati, si cercherà, compatibilmente con le particolarità presentate da ciascuno di essi, di mantenere uno schema di analisi omogeneo. Questo si articolerà in una prima parte volta a delineare il quadro normativo, nei diversi livelli in cui esso si articola, con particolare attenzione alle tipologie di fonti che vengono in considerazione. A partire da tale base, si individueranno quindi quelle che, stando alla definizione concordata, possono essere qualificate come norme tecniche: in relazione ad esse si cercherà di far emergere in primo luogo le caratteristiche formali (e dunque in quale atto-fonte sono contenute, e a quale livello di governo sono riconducibili). In secondo luogo si cercherà di ricostruire la “vita” delle norme individuate nell’ordinamento, attraverso il vaglio dell’applicazione che di tali norme viene fatta in sede giurisdizionale, il confronto con norme affini e l’eventuale individuazione di tendenze evolutive “interne” alla tipologia considerata. Infine, si cercherà di ricostruire le procedure che portano alla loro formazione (e attraverso cui si procede al loro aggiornamento) e di individuare i soggetti, di estrazione tecnica e politico-rappresentativa, che ad esse prendono parte, con l’intento di far emergere i diversi fattori di legittimazione su cui le norme considerate poggiano.

Un’ultima precisazione: la scelta di non concentrare l’attenzione su casi emblematici che facilmente vengono alla mente qualora si considerino i tre settori esaminati (la procreazione medicalmente assistita, il “caso stamina”, la vicenda dell’ILVA di Taranto, solo per fare alcuni esempi) non è casuale, e merita di essere giustificata almeno brevemente. Si tratta di vicende, spesso ancora aperte e accompagnate da

importanti pronunce giurisdizionali e da un’altrettanto importante attenzione mediatica, che consentono indubbiamente di mettere in luce dei momenti di frattura, se non di vera e propria contraddizione tra sfera del giuridico e sfera del tecnico; tuttavia, proprio per il loro carattere eccezionale, appaiono meno adatte a costituire l’oggetto di uno studio che, come anticipato in premessa, vorrebbe mettere in luce le linee di tendenza generali del rapporto tra conoscenze tecnico-scientifiche ed elaborazione politico-normativa attraverso l’osservazione della “quotidianità” delle norme tecniche. Di qui la decisione di concentrare l’attenzione su aspetti meno clamorosi della disciplina, che tuttavia possono far emergere, se non delle vere e proprie regolarità, almeno degli schemi di interazione suscettibili di essere generalizzati.

Salvo indicare in conclusione di ciascuno dei casi considerati le linee generali che sembrano emergere dall’analisi, in particolare per quanto riguarda la natura giuridica delle norme considerate, si rinvia al capitolo III per una loro sistematizzazione.

2. Le linee guida di buona pratica clinica nella sperimentazione dei

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