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Capitolo II. Dal diritto alla tecnica: prove di dialogo

3. Inquinamento atmosferico ed emissioni industriali fra valori-soglia e miglior

3.1. Tecnica, ambiente e le diverse dimensioni della tutela dell’aria

Il diritto dell’ambiente costituisce un campo classico per l’indagine dei rapporti tra tecnica e diritto, caratterizzandosi per una rilevanza centrale delle considerazioni di tipo tecnico-scientifico e avendo perciò visto fiorire i primi studi dedicati specificamente alle norme tecniche202: come si avrà modo di considerare a breve,

accade infatti di frequente che proprio in relazione a tali aspetti “si pong[a]no i problemi più seri e si gioc[hi]no in larga parte le sorti, in termini di efficacia complessiva, della regolazione normativa dei fenomeni ambientali”203.

Le ragioni di tale “affinità elettiva” tra tecnica e diritto dell’ambiente sono di facile individuazione: così come la conoscenza dell’ambiente e dei suoi meccanismi è rimessa in larga parte (se non del tutto) al sapere tecnico-scientifico, allo stesso modo, “la necessità di diminuire l’impatto che i fattori antropici hanno sull’ambiente obbliga ad intervenire sulle modalità di esecuzione e di esercizio degli impianti, sui metodi di trasformazione delle materie prime, sui cicli produttivi, sulle tecnologie di gestione dei materiali di risulta della produzione e su altri aspetti connessi che hanno un indubbio carattere tecnico”204. L’indifferenza alle barriere territoriali che

contraddistingue tanto la tecnica, quanto l’ambiente (e in particolare l’atmosfera), non può poi che rafforzare tale legame205.

202 S. Grassi, M. Cecchetti (a cura di), Governo dell’ambiente e formazione delle norme tecniche, Milano 2006; ma anche V. Onida, Il sistema delle fonti in materia ambientale, con particolare riferimento alla normativa tecnica, in Razionalizzazione della normativa in materia ambientale – Atti del convegno giuridico, 29-30 aprile 1994, Castel Ivano (Trento), Milano 1994.

203 V. Onida, Il sistema delle fonti, cit., p. 62.

204 A. Borzì, Le norme tecniche per la tutela dell’ambiente. Il caso del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in U. de Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2001, Torino 2002, p. 352. In termini analoghi M. Cecchetti, Note introduttive allo studio delle norme tecniche nel sistema delle fonti a tutela dell’ambiente, in U. De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti, Torino, 1996, p. 150, secondo cui “proprio all’interno delle normative tecniche è racchiuso quasi sempre il nucleo fondamentale delle scelte di tutela dell’ambiente e dunque anche degli obblighi e dei limiti che si impongono alle attvità dei privati e delle pubbliche amministrazioni. Si può quindi affermare non soltanto che la disciplina della tutela dell’ambiente trova il suo strumento principale ed irrinunciabile nelle regole di tipo tecnico, ma anche che in questa materia – ed è ciò che più spesso viene trascurato – queste regole non risultano quasi mai meramente accessorie o prive di una propria, autonoma, efficcia normativa, bensì finiscono, in molti casi, per condizionare profondamente la concreta operatività delle scelte e delle soluzioni adottate nella disciplina puramente ‘giuridica’”.

205 T. Treves, I condizionamenti di diritto internazionale della legislazione ambientale: aspetti generali, in Razionalizzazione della normativa in materia ambientale, cit., p. 31 e ss.

Fra le molteplici branche del diritto ambientale, si è scelto di concentrare l’attenzione sulla tutela dell’aria, e in particolare sulla disciplina delle emissioni inquinanti di origine industriale. E’ noto come la normativa relativa alla tutela dell’aria risulti particolarmente articolata, andando a coprire un esteso arco di soggetti e di aree di intervento. Basti tenere presente che, accanto alle misure volte a contrastare il fenomeno dell’inquinamento atmosferico – che già di per sé interessa un panorama di situazioni assai variegato, dalle emissioni di origine industriale, qui in esame, a quelle di origine civile, sia fisse (quali gli impianti di riscaldamento), che mobili (il traffico veicolare) – opera la disciplina relativa alla tutela e alla promozione della qualità dell’aria. Entrambe si sviluppano in larga parte a livello europeo, trovando però spesso la loro origine a livello internazionale (come nel caso della normativa posta in essere in attuazione del Protocollo di Kyoto) e venendo poi integrate a livello nazionale, regionale e locale.

L’estrema complessità del quadro, unita agli obiettivi che il presente lavoro si prefigge, suggeriscono di limitare la ricostruzione del dato normativo al minimo indispensabile per orientarsi nella ricerca delle norme tecniche presenti, salvo poi approfondire gli aspetti ad esse relativi. A questo fine, punto di partenza “obbligato” è il chiarimento dell’oggetto della disciplina, ossia la precisazione di cosa si intenda per inquinamento atmosferico da un lato, e per emissioni inquinanti dall’altro. Entrambe le definizioni sono poste dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) che, all’art. 268, c. 1, lett. a) riconduce al primo qualsiasi “modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”206. Di conseguenza, per emissioni (art. 268, c. 1, lett. b)) si

dovranno intendere le sostanze allo stato liquido, solido o gassoso che, immesse in atmosfera, possono causare tale fenomeno di inquinamento207: già da questo primo

206 Sulla definizione di inquinamento atmosferico (che conferma in larga parte quella posta dalla normativa previgente (d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203), si veda M. Lastraioli, Art. 268. Definizioni. Inquinamento atmosferico, in G. Bottino (a cura di), Codice dell’ambiente: commento al D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla legge 6 giugno 2008, n. 101, Milano 2008, pp. 2214-2215. Per alcune osservazioni critiche in proposito si veda M. Midiri, La disciplina delle emissioni in atmosfera nel “testo unico ambiente”, in Rivista giuridica dell’ambiente, fasc. 2, 2010, p. 265.

207 Ai sensi delle successive lett. c), d), e) ed f) vengono poi individuate le diverse tipologie di emissioni (convogliate, diffuse, tecnicamente convogliabili e totali).

confronto con il dato normativo emerge con chiarezza la stretta connessione tra dimensione valutativa ed elemento tecnico, chiamato a definire non solo quali siano le sostanze in questione, ma anche a determinare il loro potenziale lesivo (“tali da ledere o da costituire un pericolo”) rispetto ai beni tutelati (salute umana e qualità dell’ambiente).

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