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DANNI DA ILLECITO UTILIZZO DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI, ANCHE PROVENIENTI DALL’UNIONE

Nel documento INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO 2021 (pagine 68-72)

3.- L’ATTIVITA’ DELLA PROCURA

3.2.4 DANNI DA ILLECITO UTILIZZO DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PUBBLICI, ANCHE PROVENIENTI DALL’UNIONE

EUROPEA

Materia di grande interesse per l’intera collettività, considerati gli esposti che

pervengono alla Procura con la richiesta di interventi a tutela del pubblico Erario, è quella dei finanziamenti e contributi elargiti in vari settori e con finalità diverse.

Conseguentemente, numerose sono le iniziative intraprese da questa Procura al riguardo.

Un’interessante citazione trae origine dall’accertamento di un’indebita percezione di contributi pubblici, da parte di un’azienda agricola, relativi alla Misura 214 - Azione 2 “produzione biologica”, per gli anni 2014 - 2018, con risorse provenienti dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). In particolare, l’istruttoria condotta ha evidenziato che l’azienda ed il suo titolare non hanno rispettato gli obblighi inerenti la conduzione biologica delle relative superfici, commercializzando fraudolentemente le produzioni come biologiche.

L’intera somma del contributo ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna, pari a euro 59.408,53, costituisce danno all’erario, in quanto non spettante considerato anche che la Regione ha disposto la revoca del finanziamento e la restituzione dei pagamenti indebitamente percepiti dall’Azienda Agricola.

Un’altra citazione di rilievo attiene ad una vicenda di illecita captazione e indebito impiego di finanziamenti bancari garantiti dal Mef in favore delle imprese colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 con conseguente frustrazione delle finalità prescritte dal legislatore (art. 11 d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012). A seguito del fallimento della società, l’istituto di credito, previa risoluzione di diritto dei contratti a norma di convenzione ed intimazione di restituzione del finanziamento bancario, procedeva ad escutere la garanzia in capo al Mef. Il Gip presso il Tribunale penale disponeva il rinvio a giudizio per i delitti di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta degli imputati coinvolti nella vicenda illecita, che interessava diverse società sostanzialmente collegate tra loro e riconducibili ad un unico sodalizio familiare. Questo Ufficio Requirente ha convenuto in giudizio l’amministratore di fatto, il liquidatore e il professionista commercialista della società fallita ed indebita percettrice del finanziamento per il risarcimento del danno cagionato al Mef per euro 739.985,32, corrispondente al pregiudizio erariale derivante dal mancato recupero delle somme spettanti allo Stato surrogato nella posizione creditoria della banca.

Si ricordano, poi, per la diffusa ripetitività dell’illecito che rappresenta un fenomeno da monitorare, le citazioni afferenti all’indebita percezione di contributi per il sostegno all’accesso ad abitazioni in locazione di cui all’art.11 della legge n.431/1998 e all’art.38 della legge regionale n.24/2001, ottenuti in base alla falsa attestazione di requisiti patrimoniali e reddituali. Il pregiudizio erariale all’ Unione di Comuni è pari al contributo elargito e non restituito nonostante la diffida notificata.

Nell’anno appena trascorso, la Sezione Giurisdizionale ha accolto le tesi di questa Procura, in materia di illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici,

anche provenienti dall’Unione Europea, con la sentenza n. 20 del 2020. La Procura Regionale aveva convenuto in giudizio la rappresentante legale di una Onlus per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, della somma complessiva di € 280.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

La signora era accusata per aver distratto ed essersi appropriata delle somme erogate dal Ministero alla Onlus per finalità pubbliche nel corso del 2006, nonché per non aver ottemperato all’obbligo di restituzione dell’intero contributo a seguito della revoca disposta con il D.M. del 6 ottobre 2014.

La revoca era stata causata dalla mancata rendicontazione delle somme spese da parte della Onlus destinataria del finanziamento per adeguamento tecnologico.

Dopo una prima condanna e la riassunzione in giudizio a seguito di appello, la Sezione Giurisdizionale, accogliendo integralmente le tesi di questa Procura, ha condannato la Onlus e la sua rappresentante legale al pagamento, in solido, della somma complessiva di € 280.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Di particolare interesse sono le considerazioni sulla legittimazione passiva. La difesa della convenuta, muovendo dall’autonomia patrimoniale dell’associazione riconosciuta, aveva negato di poter essere chiamata a rispondere delle obbligazioni della Onlus.

Il Collegio ha richiamato preliminarmente quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite di una questione attinente alla giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dei soci di una s.r.l. beneficiaria di un contributo pubblico (ordinanza n. 5019/2010). La Suprema Corte, dopo aver richiamato la precedente pronuncia n. 4511/2006, aveva rilevato che il rapporto di servizio non si instaura soltanto nei confronti della società beneficiaria del contributo, alla quale sono riferibili gli effetti degli atti dei propri organi, ma si instaura anche con chi “disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione […] Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità.” E, infatti, anche nell’ordinamento codicistico, alla responsabilità della s.r.l. verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (art. 2462 c.c.), si affianca la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (art. 2476, comma 6, c.c.), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (art. 2476, comma7, c.c.).

In altri termini, la sussistenza di un’obbligazione sociale non esclude ma si aggiunge all’obbligazione da fatto illecito degli amministratori e dei soci; parimenti, la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità allo stesso titolo di chi abbia agito in nome e per conto della società.

Quanto affermato per le società di capitali, evidentemente, non può non valere per le associazioni riconosciute: alla luce delle considerazioni che precedono, è stata, pertanto, affermata la sussistenza della legittimazione passiva della persona fisica che è stata citata per rispondere anche a titolo personale della condotta tenuta nella qualità di rappresentante legale della Onlus all’epoca della concessione e fruizione del finanziamento pubblico, nonché all’epoca della sua revoca.

Anche dalle evidenziate fattispecie dedotte in giudizio emerge l’impegno, sempre più rilevante, di questa Procura nell’area del contrasto alle frodi ed alle irregolarità nella percezione ed utilizzazione di risorse pubbliche, anche erogate dall’Unione Europea; impegno che sarà posto, in chiave prospettica, con la massima attenzione anche sulle ingentissime risorse finanziarie relative alla fase esecutiva del Programma Next Generation EU e del conseguente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Da tempo viene affermata la giurisdizione della Corte dei conti anche per i finanziamenti direttamente erogati ai privati dall’Unione Europea, perfino senza l’intermediazione dell’Amministrazione italiana. Perseguendo i danni prodotti direttamente ai bilanci comunitari, il Pubblico Ministero contabile si caratterizza, quindi, sempre più quale garante degli equilibri finanziari nazionali ed europei.

Da segnalare, sul tema, la forte collaborazione reciproca fra la Corte dei conti e l’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) con il quale la Procura Generale della Corte ha rinnovato un “Accordo di cooperazione amministrativa”.

Tale Accordo prevede la cooperazione e lo scambio di informazioni e dati, l’assistenza nelle indagini, la condivisione delle analisi strategiche e l’incentivazione delle attività di formazione del personale nonché l’assistenza dell’OLAF per l’esecuzione, da parte dell’Unione, di sentenze emesse dalla Corte dei conti a favore della medesima, nelle ipotesi di frodi sui fondi diretti.

La peculiarità di siffatta tipologia di illeciti risiede nel fatto che - in conformità ad un ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, di poi avallato dalla Corte di Cassazione - la responsabilità amministrativa viene ravvisata direttamente in capo al soggetto privato che ha percepito o utilizzato indebitamente il contributo o il finanziamento pubblico, in assenza, quindi, di un precostituito rapporto di impiego o di servizio tra costui e l’amministrazione danneggiata che lo ha erogato.

Secondo tale indirizzo, infatti, – così superandosi interpretativamente vetusti schemi concettuali – ciò che è dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti non è punto l’elemento soggettivo dell’esistenza di un preesistente rapporto di impiego e/o di servizio tra l’autore del danno e l’Ente danneggiato, bensì quello oggettivo della natura pubblica delle risorse attribuite e la loro finalizzazione alla realizzazione di un programma di interesse parimenti pubblico.

La riferita giurisprudenza è, inoltre, ferma nel ritenere che, nell’ipotesi in cui il beneficiario del finanziamento pubblico abbia – come frequentemente accade -

natura societaria o associativa, l’azione risarcitoria ben può essere esercitata anche nei confronti della persona fisica che rivestiva la qualità di amministratore o nei confronti del quale sia riconoscibile la qualità di effettivo dominus della persona giuridica, poiché, in tal caso, la percezione del contributo con mezzi fraudolenti, ovvero la sua successiva distrazione dalle finalità di interesse pubblico, fa assumere a costui un rilievo autonomo e una propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse, che trascende l’assetto societario o associativo.

Ciò consente di conseguire, a volte, concreti risultati sul piano del recupero dell’indebito, posto che assai spesso ci si trova dinanzi a società fallite o in liquidazione, ad associazioni ormai sciolte, oppure, nella migliore delle ipotesi, a situazioni in cui il patrimonio sociale è insussistente o, comunque, incapiente.

3.2.4.1 DANNI DA ILLECITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMICA

Notevole impegno questa Procura ha profuso, anche nell’anno appena trascorso, per contrastare il fenomeno dell’illecito utilizzo dei fondi stanziati per la ricostruzione post terremoto del 2012, fenomeno che desta anche molto allarme e sconcerto nella pubblica opinione.

Un esempio di tale attività è rappresentato dal Giudizio avente ad oggetto il danno erariale da indebita percezione di un contributo pubblico, pari ad euro 622.024,96, per la ricostruzione di un immobile (fienile) asseritamente danneggiato dal sisma del maggio 2012 per cui è invece stato acclarato, all’esito dell’istruttoria, la totale inagibilità in epoca antecedente. La fattispecie integra un’ipotesi di danno erariale ascrivibile al comportamento doloso dei proprietari del manufatto/beneficiari del finanziamento, che volontariamente omettevano l’indicazione di circostanze ostative alla relativa concessione, cui si affianca la condotta gravemente colposa del tecnico incaricato di assisterli, in quanto non svolgeva accertamenti essenziali per la verifica delle circostanze di fatto legittimanti il contributo, avendone invece attestato la ricorrenza con grave negligenza ed imperizia professionale.

Nel documento INAUGURAZIONE DELL ANNO GIUDIZIARIO 2021 (pagine 68-72)