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I danni patrimoniali risarcibili (anche) nel caso di infondatezza di pretesa sostanziale del privato

L’elemento oggettivo della responsabilità da ritardo: il danno da ritardo risarcibile e il nesso di causalità

4. I danni patrimoniali risarcibili (anche) nel caso di infondatezza di pretesa sostanziale del privato

In ogni caso, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale del privato, resta fermo che le conseguenze patrimoniali dannose prodotte dal ritardo possono identificarsi anche con pregiudizi che prescindono da ogni considerazione in ordine alla spettanza della utilità finale cui l’amministrato aspira, che s’identificano con la lesione del c.d. interesse negativo. Al fine di meglio comprendere in cosa esso consista, pare utile richiamarsi, preliminarmente, all’idea civilistica di danno da lesione di interesse negativo due diverse concezioni di chance che si fronteggiano, si può ora portare l’attenzione a come, in base alla nozione di chance che si accolga, il risarcimento del danno da ritardo connesso alla spettanza del bene della vita finale si atteggi in maniera differente. Aderendo alla concezione c. d. ontologica di chance (e cioè sostenendo che «la chance assurge a bene giuridico autonomo»), il giudice amministrativo, ha ritenuto risarcibile l’interesse positivo -consistente nell’interesse al rilascio ad una struttura sanitaria del provvedimento regionale di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, la Regione Puglia era rimasta inerte a fronte dell’istanza a quest’ultima avanzata dal privato (un laboratorio di analisi) volta ad ottenere il provvedimento amministrativo sopra menzionato. Nel caso di specie, il Tar Puglia, nel risarcire l’interesse positivo -sotto specie di chance all’ottenimento dell’accreditamento-ha ritenuto che «è sufficiente una mera possibilità di risultato, senza che acquisti rilievo una consistenza quantitativa tale da far ritenere che la possibilità di raggiungimento del risultato sia maggiore della possibilità del suo mancato raggiungimento»(così TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 29 luglio 2014, n. 2027). Per contro, facendo riferimento alla opposta concezione c. d. eziologica di chance, il Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 26 aprile 2018 n. 964 , in un caso di ritardo nell’adozione di provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ha respinto la richiesta di risarcimento dell’interesse positivo (all’ottenimento del provvedimento), formulata dal ricorrente sub specie di danno da perdita di

chance, non ritenendo sussistente «una rilevante probabilità del risultato utile» che è quello che

«distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile». Oltre alle opere sopra citate, si segnalano sulla chance, (in generale) D. CHINDEMI, Il danno da perdita di chance, Milano, 2010; sulla chance con riferimento alla responsabilità della p.a. vista da una prospettiva civilistica (anche con riferimento alla responsabilità della p.a.), M. BARCELLONA, Chance e causalità. Preclusione di una

virtualità positiva in Europa e dir. Priv. 2011, pp. 945 ss. (spec. pp. 972 ss.); (con specifico

riferimento alla responsabilità da ritardo della p.a.) A. CALOGERO, Il danno da ritardo alla luce

della recente elaborazione giurisprudenziale, in Innovazione e dir., 2012, pp. 69 ss. (spec. pp. 86

elaborata nell’ambito della teorica della c.d. responsabilità precontrattuale o culpa

in contrahendo31. In tale contesto, una simile tipologia di danno identifica la lesione «dell’interesse del soggetto a non essere leso nell’esercizio della sua libertà negoziale»32. Il danno da lesione dell’interesse negativo, quindi, si differenzia da quello all’esecuzione del contratto (e quindi all’utilità che da quest’ultima deriva al contraente) e attiene, invece, al pregiudizio che il danneggiato subisce per «avere inutilmente confidato nella conclusione o nella validità del contratto» o per avere stipulato «un contratto che senza l’altrui illecita ingerenza non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse»33 il che può aver determinato perdite di tempo spese inutili e altri pregiudizi34. Più

precisamente, tale tipologia di danno sarà determinata «anzitutto in relazione alle spese e alle perdite che siano strettamente dipendenti dalle trattative [...] quali i costi sostenuti: viaggi, studi preparatori onorari pagati a consulenti [...]» (ossia, il c.d. danno emergente che infatti è una diminuzione del patrimonio35) e anche con riferimento al lucro cessante dipendente dalla scorrettezza contrattuale, si pensi, per esempio, alle occasioni perdute che potrebbero essere costituite dall'impossibilità per il contraente di partecipare «ad altre contrattazioni da cui avrebbe potuto trarre profitto»36.

Applicando, mutatis mutandis, il surriferito schema alla fattispecie della responsabilità da ritardo della p.a., si potrebbe affermare, dunque, che, in tale ambito, la lesione dell’interesse negativo si distingue dalla lesione dell’interesse al conseguimento del bene della vita finale e s’identifica, piuttosto, nella lesione dell’interesse alla tempestiva conclusione del procedimento, a titolo esemplificativo, sostanziantesi, sul piano del danno emergente, nelle spese affrontate a causa del ritardo (in sé considerato) quali possono essere i «costi aziendali e di consulenza legale sostenuti per seguire l’ingiusto protrarsi del

31 Su cui si rinvia anche al Capitolo secondo.

32C. M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto, cit., p.175. 33 C. M. BIANCA, Diritto civile. Il contratto, cit., p.175.

34 Si veda A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2009 p.479. 35 P. TRIMARCHI, Istituzioni, cit. p., 140.

procedimento»37, nelle «immobilizzazioni di risorse finanziarie o di capitali» che il privato abbia dovuto affrontare, «oltre il tempo legalmente necessario», nell’attesa della conclusione del procedimento amministrativo e a prescindere dall’esito dello stesso ovvero, sul piano del lucro cessante, nei mancati guadagni causati dall’ingiustificata attesa del provvedimento qualora l’indebito protrarsi della tempistica procedimentale abbia costretto il danneggiato a rinunciare ad altre occasioni di lucro38. La lesione, ancora, potrà sostanziarsi anche nella perdita (causata dal ritardo) di chances39, stavolta (contrariamente a quanto s’è visto nel precedente paragrafo) non di conseguire il bene della vita finale, ma di ottenere altra utilità40.

Sulla base della casistica appena illustrata, dunque, si è avuto modo di costatare in concreto ciò che si è affermato fin dal principio del presente paragrafo: quella che prende in considerazione la lesione del c. d. interesse negativo è una forma di risarcimento che prescinde dalla spettanza del bene della vita finale. È peraltro possibile svolgere anche un’ulteriore considerazione e cioè che quella fondata sul c. d. interesse negativo è una forma di risarcimento ancorata a un pregiudizio -come del resto può affermare per il c.d. interesse positivo- che non necessariamente è indefinito nel suo preciso ammontare e che invece può astrattamente essere economicamente quantificabile con precisione e dunque

37 Tar Liguria sez. II, 20 novembre 2015, n. 933 in Giur. it., 2016, pp.44 ss. con nota di A.

SAVATTERI, Il risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio del permesso di costruire.

38 C. G. A.R.S, 4 settembre 2015 n. 588. Si vedano anche, in termini, D. COVUCCI, L’adunanza

Plenaria cit. p. 909, P. GOTTI, Osservazioni cit. pp. 2487 ss. A. VACCARI, Brevi cenni, cit.

p.2955; M. CLARICH, G. FONDERICO, La risarcibilità del danno da mero ritardo cit. p.67.

39 Che come si è visto supra talvolta viene ricondotta entro la categoria del danno emergente,

talaltra entro quella del lucro cessante.

40 Il riferimento al danno da perdita di chance con riferimento all’interesse negativo leso dal

ritardo è presente anche in G. NAPOLITANO, Il danno da ritardo cit., p. 240. Inoltre, al fine di meglio comprendere il meccanismo di funzionamento di questo tipologia di chance rispetto a quella illustrata nel precedente paragrafo appare interessante segnalare la categorizzazione operata da G. VERCILLO, La tutela della chance cit. il quale distingue tra chance c.d. interna (che in sostanza s’identifica con l’aspettativa di conseguire il bene della vita finale, di cui al precedente paragrafo) e chance c.d. interna (che è quella inerente all’aspettativa di conseguire un’utilità diversa da quella cui è preordinato il procedimento amministrativo).

senza necessità di far ricorso alla liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. A titolo meramente esemplificativo, le spese di consulenza legale sostenute per seguire l’iter del procedimento oltre la scadenza del termine di conclusione (cui più sopra s’è fatto cenno) in astratto ben possono essere precisamente quantificate mediante il conto presentato dal professionista e dimostrate esibendo la parcella di quest’ultimo.

Per quanto si sia premessa la non esaustività delle riflessioni qui condotte in ordine alle modalità di quantificazione del danno, si è ritenuto opportuno rimarcare tale aspetto per confutare la tesi, apparsa in una sentenza del giudice amministrativo41, in base alla quale il danno da ritardo «sganciato dalla

determinazione contenutistica pretensiva cui l'amministrato aspira» (dunque la lesione del c. d. interesse negativo) implica che la valutazione dello stesso sia «eminentemente equitativa e, di conseguenza, intrisa di proporzionalità e giusto contemperamento degli interessi delle parti». Più precisamente, la pronuncia in esame è approdata a tale conclusione muovendo dall’idea che il risarcimento della lesione del c. d. interesse negativo atterrebbe «ad una entità essenzialmente immateriale quale l'improduttivo scorrere del tempo amministrativo» (“tempo” che, poco prima, il giudice aveva definito alla stregua di «bene della vita autonomo») il quale, stante la sua immaterialità, sarebbe suscettibile di una valutazione in via esclusivamente equitativa. Ebbene, non solo si è avuto modo di rilevare42 la problematicità della qualificazione del tempo alla stregua di “bene della vita” (intendendo per tale un’utilità in sé), ma, ora si è anche avuto modo di dimostrare, in concreto, come il c. d. interesse negativo ben possa attingere beni quantificabili nel loro ammontare e, in quanto tali, non suscettibili di tutela risarcitoria in via equitativa43.

41 Tar Campania Napoli, sez., VII 6 giugno 2014 n. 3120 da cui (in particolare, si veda il p.to 12

della sentenza) sono tratte le espressioni tra virgolette.

42 Nel secondo Capitolo cui si rinvia.

43 Ciò, naturalmente, non significa che ogniqualvolta si debba procedere al risarcimento per voci di

danno da ritardo disancorate dal bene della vita finale, sia tout court precluso il risarcimento in via equitativa. Quanto si è inteso sostenere è differente: la liquidazione del danno secondo equità è ammissibile, ma solo quando non sia possibile determinare il danno nel suo preciso ammontare. (il che, come si è cercato di dimostrare, non si verifica automaticamente laddove venga in