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IL DANNO RISARCIBILE NEL TORTO FAMILIARE La Corte, con al pronuncia del 2005, la n.9801 231 , fa poi constatare – non

Nel documento illecito endofamiliare (pagine 178-184)

CONSEGUENTE UTILIZZO DEL DANNO NON PATRIMONIALE: C.CASS 10 MAGGIO 2005 N

7.3 IL DANNO RISARCIBILE NEL TORTO FAMILIARE La Corte, con al pronuncia del 2005, la n.9801 231 , fa poi constatare – non

dandolo come dato assolutamente scontato – che anche in ambito familiare l'ingresso della tutela risarcitoria è subordinato alla sussistenza degli

elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., e dunque di un fatto illecito, di un atteggiamento colpevole, di un danno evento, di un nesso di causalità materiale, di un danno conseguenza e di un'eziologia giuridica che riconduca lo stesso al danno evento.

Le riflessioni della Suprema Corte che possiamo leggere nella parte motiva si spingono oltre, preoccupandosi di delimitare l'ambito del “giustamente” risarcibile nella famiglia. Non ogni violazione dei doveri coniugali genera un danno risarcibile – fanno osservare i supremi giudici – occorrendo che si delinei un'offesa ai diritti fondamentali dell'uomo; deve, pertanto,

escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito possano di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria.

In particolare, si stabilisce che “in caso di violazione, ai fini della

responsabilità civile, non vengono in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della

famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per

loro intrinseca gravità si pongono come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona”232 .

La Corte delimita, così, il campo di operatività dell'illecito ed al contempo esclude qualsiasi automatismo tra violazione dei doveri facenti capo ai componenti della famiglia e risarcimento.

L'illecito endofamiliare è strettamente collegato al riscontro di una condotta particolarmente grave, caratterizzata dalla presenza dell'elemento

soggettivo del dolo e lesiva di interessi di rango costituzionale in capo al familiare.

La ricostruzione sopra succintamente richiamata è avvallata anche dalla giurisprudenza di merito successiva alla sentenza 9801/05 che si sofferma sui rapporti intercorsi tra violazione degli obblighi coniugali ed addebito della separazione, da un lato, e fatto illecito ex art. 2043 c.c., dall'altro. Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Milano, 4 giugno 2002233, “ pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito

della stessa ad uno di essi è ipotizzabile, a carico di quest'ultimo, una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c.in quanto inadempiente ai doveri coniugali, ove venga accertata sia l'obiettiva gravità della condotta assunta dall'agente in violazione di uno o più doveri nascenti dal

matrimonio, sia la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell'altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla

crisi coniugale in quanto tale ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva, dell'agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali...”.

I giudici di merito chiariscono, poi, che “posta la sicura applicabilità del disposto normativo ex art. 2043 c.c.anche nell'ambito di rapporti personali tra coniugi, occorre peraltro vagliare in concreto se la condotta assunta da uno di essi, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sia innanzitutto soggettivamente imputabile al suo autore, in quanto sorretta da dolo o colpa, se essa sia in concreto lesiva di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata dell'altro e produttiva di danno, perciò ingiusto, e se fra la condotta stessa e il danno accertato sussista in effetti un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile...”.

Dopo questo cenno dei primi principi espressi in materia di illecito endofamiliare, diventa doveroso interrogarci, nell'ambito della categoria delle “condotte di intrinseca gravità che si pongono come fatti di

aggressione ai diritti fondamentali della persona”, quali siano i diritti – danni ( sotto il profilo delle conseguenze) risarcibili? Quando, cioè, la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio può dar luogo, oltre che ai rimedi previsti dal diritto di famiglia, ad un danno ingiusto che

giustifichi il risarcimento del danno extracontrattuale?

Nel fare ciò, diventa fondamentale, conformemente a quanto precisato dalle SS.UU con il provvedimento n. 500/1999234, il giudizio di comparazione fra

gli interessi in conflitto e, quindi, tra l'interesse effettivo del soggetto che si ritiene danneggiato e l'interesse che il comportamento lesivo del

danneggiante è volto a perseguire, sempre tenendo in considerazione che l'ambito familiare implica una diversa ponderazione ed interpretazione degli stessi perchè la famiglia è pur sempre un'isola, con le sue peculiarità, nel mare del diritto, pur lambita dalla responsabilità. Il problema, dunque, è quello della correlazione tra diritti, e cioè il contemperamento tra

autodeterminazione e convivenza responsabile, tra esigenze del singolo ed esigenze della comunità familiare, tra autonomia di ciascun coniuge e indirizzo comune della vita di coppia, tra il rispetto dei diritti e delle libertà della persona da un lato e dall'altro lato uguaglianza, solidarietà, assistenza reciproca e responsabilità.

Ogni coniuge certo conserva il diritto a spiegare la propria personalità dentro e fuori della famiglia, ma come si pone questo suo diritto verso le posizioni soggettive facenti capo al rispettivo sposo? Come si confrontano le sfere individuali dei singoli coniugi con l'assunzione da parte degli stessi di una eguale responsabilità in vista della realizzazione dell'unità della famiglia e delle esigenze che soggiacciono a tale scopo?

Si tratta in definitiva di procedere ad un vero e proprio bilanciamento tra due sfere soggettive distinte ed al contempo unite dal vincolo matrimoniale. Ma in fondo è questa la radice più autentica del concetto giuridico

come sopra ricordato dalle Sezioni Unite della Cassazione235, un “ giudizio di comparazione degli interessi in conflitto”, finalizzato ad “ accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno

giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza”.

I precedenti sul punto della rilevanza dell'interesse meritevole di tutela in termini di ingiustizia del danno sono univoci nell'affermare che non ogni violazione di obbligo coniugale comporta il diritto al risarcimento del danno ma solo quella posta in essere attraverso condotte che, per al loro intrinseca gravità, si pongono come fatti di aggressione di diritti

fondamentali della persona e che, pertanto, comporta una grave lesione dell'esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana ossia quella lesione che in un certo senso va a toccare proprio l'in sé della persona e non aspetti marginali della stessa. Il tutto, ovviamente, all'interno di un

bilanciamento delle posizioni dei coniugi volto ad accordare tutela dell'interesse costituzionalmente prevalente.

Ai fini dell'accertamento dell'illecito endofamiliare, i giudici hanno sempre attribuito rilievo non alla semplice violazione del dovere coniugale bensì al riscontro di una condotta particolarmente grave – caratterizzata dalla

presenza dell'elemento soggettivo del dolo – che abbia leso interessi di rilievo costituzionale in capo all'altro coniuge, come verrà confermato dal successivo orientamento delle pronunce di S.Martino.

Non basta la violazione del dovere coniugale ( art. 143 c.c.) perchè si possa asserire di aver diritto al risarcimento del danno ma occorre la prova della lesione di un interesse fondamentale di rango costituzionale.

CAPITOLO 8

SOMMARIO: 8.1 NUOVI RIMEDI OFFERTI DAL LEGISLATORE: L'ART. 709 TER CPC 8.1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 8.1.2 IL RAPPORTO CON I RIMEDI SPECIALI GIA' CODIFICATI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

8.1.3 COMPETENZA 8.1.4 OGGETTO

8.1.4.1 Soluzione di controversie 8.1.4.2 Violazioni o inadempienze 8.1.4.3 Modifica dei provvedimenti già emanati 8.1.4.4 Ammonimento del coniuge inadempiente 8.1.4.5 Disposizione del risarcimento danni a favore del minore o del

coniuge 8.1.4.6 Condanna del coniuge ad una sanzione amministrativa

Nel documento illecito endofamiliare (pagine 178-184)