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L’ESPERIENZA FRANCESE

Nel documento illecito endofamiliare (pagine 84-89)

UNO SGUARDO AL PANORAMA EUROPEO DEI “TORTS” FAMILIARI.

4.2 L’ESPERIENZA FRANCESE

L’ordinamento francese assimila i coniugi a due estranei relativamente all’applicabilità dell’art. 1382 code civile, per cui non sussistono dubbi sulla risarcibilità del danno patito dal coniuge per fatto illecito del’altro, specialmente se non consistente nella violazione dei diritti nascenti dal matrimonio, mentre si pone per questi ultimi.

Rispetto alla faute conjugale il diritto della famiglia può apparire un sistema chiuso ed esaustivo all’interno del quale tutto ciò che concerne il corretto svolgimento del rapporto di coniugio deve trovare la sua disciplina e le sue sanzioni: la giurisprudenza è orientata verso l’immediata tutelabilità del soggetto leso, ma sul piano teorico, non essendo del tutto superata l’ottica sanzionatoria degli istituti di separazione e divorzio, sembrerebbe in essa assorbita.

Al contrario, la storia dell’attuale art 266 code civ89 pone in evidenza che la previsione della risarcibilità del danno derivante dalla rottura del vincolo corrisponde ad una volontà del legislatore francese non già di porre un limite alla operatività della lex communis in materia di responsabilità aquiliana, ma piuttosto di coprire con le norme speciali in un’area, rispetto alla quale l’operatività dell’art. 1382 sode civ poteva apparire dubbia.

Già tra le due guerre uno storico aveva per la prima volta stabilito che indipendentemente dalla attribuzione della pension alimentaire, di cui

all’art. 301 code civ. nel testo all’epoca vigente, il coniuge, a profitto del quale il divorzio era pronunziato, potesse ottenere il ristoro dei danni secondo le norme comuni, se dai fatti che avevano dato causa al divorzio risultava un pregiudizio materiale o morale distinto da quello determinante la rottura del vincolo e non riparato dalla prestazione alimentare90. La

decisione lasciava aperto il problema relativo alla natura dei danni risarcibili al di fuori degli obblighi alimentari ( se cioè fossero solamente quelli cagionati direttamente dal fatto illecito del coniuge contro il quale il divorzio era pronunciato o anche quelli derivanti dalla dissoluzione stessa del matrimonio), risolto dalla loi 2 avril 1941, poi convalidata dalla ordonnance 12 avril 1945, che prevedeva, indipendentemente da ogni riparazione dovuta dal coniuge contro il quale il divorzio era pronunziato, che i giudici potessero assegnare a quello che otteneva il divorzio, i dommages – intérèts per il pregiudizio materiale e morale a lui cagionato dallo scioglimento del matrimonio.

La norma è stata sostanzialmente mantenuta dalla loi 11 juillet 1975 n. 75- 617 limitatamente alle ipotesi di divorzio aux torts exclusifs di uno dei coniugi. Anche nell’attuale art 266 code civ., perciò, non vengono in considerazione i pregiudizi materiali e morali cagionati da singoli illeciti che, integrando la figura delle gravi o delle ripetute violazioni di doveri e di obbligazioni coniugali, hanno pur fondato la domanda di divorzio ( e che trovano comunque la loro sanzione nelle norme comuni), ma solamente

come oggetto di disciplina speciale, quei pregiudizi che conseguono alla dissoluzione del matrimonio in sé considerata91.

In ogni caso, diversamente dall’art. 266 code civ., l’art. 1382 code civ. può essere invocato in tutti i tipi di divorzio ( anche non aux torts exclusifs), fatta eccezione per quelli avvenuti per mutuo consenso ( divorce par requète conjointe ): in particolare può essere applicato sia in caso di danni derivanti dal divorzio in sé ( indipendentemente dalla qualità di “sposo in colpa” o “ sposo innocente” rispetto ad esso, che secondo gli interpreti e le corti francesi non rende applicabile l’art. 266 code civ. ai casi in cui non vi sia un solo “sposo in colpa”)92; sia a quelli non legati al divorzio, ma

semplicemente cagionati dalla violazione dei doveri coniugali.

Spesso, infatti, l’azione in risarcimento fondata sull’art. 1382 code civ. non è legata all’istanza di divorzio:infatti, essa può precederla o essere a questa posteriore, può essere esercitata anche in caso di rigetto della domanda di divorzio e sopravvive all’estinzione dell’azione di divorzio per decesso del richiedente il divorzio, potendo essere esercitata dagli eredi93.

La colpa che fonda l’obbligo di risarcimento in favore dell’altro coniuge non deve dunque essere necessariamente ciò che ha rappresentato la causa del divorzio. Sono spesso presi in considerazione le violenze fisiche o

91

P.Morozzo della Rocca, Valutazione dei doveri coniugali: immunità o responsabilità? Cit., 1988, p.608 ss.

morali alle quali un coniuge ha sottoposto l’altro: l’adulterio, l’abbandono, la diffamazione, il fatto di aver sottratto beni comuni94 .

La prova del danno subito grava sul richiedente il risarcimento. Il danno può essere materiale (mancata contribuzione ai bisogni materiali della famiglia) o morale ( abbandono del coniuge, messa al mondo di un figlio con un altro partner, conduzione di una “doppia vita”).

Il risarcimento può essere costituito anche da una rendita, rinunciabile e suscettibile di transazione. In caso di nuovo matrimonio del coniuge che si è visto riconosciuto a titolo di risarcimento una rendita, questa non cessa e in caso di morte del beneficiario della rendita passa ai suoi eredi95.

Nell’esperienza francese il favor verso l’ammissibilità dell’azione di danno per gli illeciti coniugali non solo non è stato contrastato dall’idea del divorzio – sanzione, ma ha persino tratto forza dalle soluzioni date dalla giurisprudenza prima e dal legislatore poi al problema del danno cagionato dalla rottura del vincolo.

Aleggia la consapevolezza per cui i singoli illeciti coniugali ( cessazione della convivenza e scioglimento del matrimonio) sono tutti fatti idonei a produrre pregiudizi materiali e morali ben distinti, non sempre individuabili nella loro stessa sussistenza, ma non per questo destinati in via di principio a restare privi della sanzione civile del risarcimento, anzi, questa diversità delle fonti causali e questa relativa autonomia spiegano l’introduzione da

parte del legislatore di una sorta di competenza funzionale esclusiva del giudice della causa di divorzio; tale specialità della previsione opera nell’ottica di ampliare la tutela dei diritti del coniuge96.

Nel documento illecito endofamiliare (pagine 84-89)