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Decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale

CAPITOLO II: VIOLAZIONE DEI DOVERI GENITORIAL

2.3 Responsabilità genitoriale e affidamento esclusivo

2.3.1 Decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale

La decadenza dalla responsabilità genitoriale di un genitore, nei casi di rottura della coppia genitoriale, è la circostanza più evidente che determina la disposizione dell’affido esclusivo dettato da una violazione dei doveri in capo al genitore che in tal modo reca un grave pregiudizio al minore.

Al genitore decaduto vengono sospesi tutti i diritti legati alla responsabilità genitoriale sul figlio, ma restano inalterati i doveri e gli obblighi nei confronti del minore in particolare l’obbligo di mantenimento.

Quando il comportamento dei genitori non è tale da richiedere una pronuncia di decadenza, però si presenta pregiudizievole per il minore, il giudice può in base all’art. 333 c.c. adottare dei provvedimenti necessari che condizionano o limitano l’esercizio della responsabilità genitoriale, come l’allontanamento del minore. L’allontanamento del minore o del genitore oppure del convivente dalla casa familiare è previsto anche nell’art. 330 c.c.. Tale articolo nella sua formulazione originaria stabiliva l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, mentre adesso si può disporre l’allontanamento del genitore o del convivente che abusa o maltratta il minore.

L’abuso o il maltrattamento sono un presupposto per la pronuncia di decadenza, ma anche di limitazione della responsabilità genitoriale qualora non abbia inciso in modo pregiudizievole sulla crescita e sull’equilibrio del minore. Per quanto riguarda la violenza assistita, come presupposto per la decadenza, si tratta di un minore che viene coinvolto dal punto di vista emotivo o come spettatore della violenza di un familiare contro l’altro, che determina una situazione di pregiudizio per il fanciullo.

Stabilire quali siano i comportamenti pregiudizievoli è compito del giudice, per esempio quando i genitori si rifiutano di autorizzare un trattamento sanitario necessario per la salute del figlio, oppure nei casi in cui il genitore senza una motivata giustificazione impedisca al figlio ogni contatto con i nonni.

I provvedimenti che fanno riferimento agli artt. 330 e 333 c.c. sono di competenza del Tribunale per i Minorenni a meno che non sia in corso un giudizio di separazione o di divorzio, oppure un procedimento che riguarda la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., perché in questi casi la competenza è del Tribunale Ordinario.

Un genitore decaduto può essere reintegrato nella responsabilità genitoriale dal giudice, qualora le condizioni che lo avevano portato alla decadenza siano cessate. In base all’art. 332 c.c. il giudice può reintegrare il genitore se esclude ogni tipo di pregiudizio per il minore, questo comporta un riacquisto dei poteri legati alla responsabilità genitoriale.

Nel codice civile l’art. 403 c.c. intitolato “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori” prevede che, in caso di gravi difficolta per il minore che richiedono un allontanamento da un imminente pericolo, e se non sia già intervenuta l’autorità giudiziaria sulla base degli artt. 330 e 333 c.c., qualsiasi autorità pubblica può intervenire immediatamente . 31

Art. 403 c.c.: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è 31

allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”

L’art. 403 c.c. tutela il minore quando non sia possibile un provvedimento tempestivo del giudice.

Sono tre i possibili casi in cui può essere applicata tale norma, ovvero quando il minore sia materialmente o moralmente abbandonato, quando sia allevato da persone incapaci di provvedere all’educazione, per ignoranza, negligenza o per altri motivi e infine quando sia allevato in luoghi pericolosi o insalubri.

Solitamente la pubblica autorità alla quale fa riferimento l’articolo è il Servizio Sociale. In caso di un’altra autorità che intervenga nell’immediato, come le autorità di pubblica sicurezza, essa dovrà far riferimento al servizio sociale per collocare il minore provvisoriamente. Nel sistema del diritto penale si richiama la responsabilità genitoriale in riferimento alla decadenza o alla sospensione, o come elemento del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all’art. 570 c.p. . 32

Le norme del Codice Penale che si riferiscono alla responsabilità genitoriale come pena accessoria alludono alla decadenza o alla 33

sospensione di tale esercizio, queste ultime possono configurarsi sia come pena accessoria che come una misura cautelare di carattere interdittivo.

La sospensione dalla responsabilità genitoriale comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare gli stessi diritti e le stesse facoltà.

Zagnoni Bonillini P., I riflessi della «responsabilità genitoriale» sul sistema di 32

diritto penale, in Famiglia e Diritto n. 10, 2014, pag. 959.

All’art. 19 c.p. si elencano una serie di pene accessorie, tra quelle riguardanti i 33

delitti vi sono la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. L’art. 20 c.p. definisce le pene principali e quelle accessorie: “Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.”

La sospensione è automatica quando il genitore è stato condannato per delitti commessi con l’abuso della responsabilità genitoriale e, come delineato dall’art. 34 comma 2, c.p., ha durata pari al doppio della pena inflitta; al contrario non è automatica, ma rimanda al potere discrezionale del giudice, nei casi in cui la condanna alla reclusione non sia inferiore a cinque anni (art. 32, comma 3, c.p.).

Negli artt. 111 e 112 c.p. si prevede un aumento di pena per il genitore che esercita la responsabilità genitoriale e ha indotto il figlio a commettere reato. In questi casi si evidenzia una supremazia familiare del genitore sul figlio che giustifica l’aumento della pena.

La legge prevede i casi nei quali la condanna determina la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero in caso di delitto di incesto (art. 564 comma 4 c.p.), di alterazione di stato (art. 567 c.p.), di occultazione dello stato di un figlio (art. 568 c.p.), per delitto di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili se commesso dal genitore (art. 583 bis c.p.). In questi casi la pena accessoria ha carattere sanzionatorio. L’art. 570 comma 1, c.p. indica che la violazione degli obblighi di assistenza deve realizzarsi con l’abbandono del domicilio domestico oppure adottando una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglie.

L’art. 570 bis c.p., afferma che nel caso in cui il coniuge si sottrae all’obbligo di versare ogni tipologia di assegno, dato a causa di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, va a violare quelli che sono gli obblighi di natura economica in materia di separazione e affidamento dei figli, pertanto vanno applicate le pene previste all’art. 570 c.p.. L’articolo riguardante le “Violazioni degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento

del matrimonio” quindi può essere esteso anche alle unioni civili, 34

perché assimilabili a quelle di coniugo, mentre questa estensione non è prevista per le unioni di fatto, ovvero la mera convivenza. 35