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CAPITOLO III: LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE

3.3 Il riconoscimento giuridico

3.3.2 Il contesto giuridico e l’alienazione parentale

L’alienazione all’interno del contesto giuridico si manifesta nella maggior parte dei casi nelle cause di separazione e/o divorzio nelle quali i genitori sono coinvolti in battaglie legali per questioni soprattutto legate all’affidamento dei figli e per questioni patrimoniali.

La PAS però ha una natura più profonda perché va a colpire i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti. Le situazioni di alienazione parentale coinvolgono una serie di figure professionali, dagli avvocati e i magistrati, agli psicologi e assistenti sociali. L’assistente sociale solitamente viene coinvolto dal tribunale per prendere in carico il caso e definire gli interventi da attuare.

Il giudice, quando la coppia genitoriale non riesce a trovare accordi sull’esercizio di responsabilità genitoriale, è chiamato a regolare o gestire tale rapporto.

Capita che durante le udienze ci sia un’assenza completa di dialogo tra le parti anche dopo svariati anni di separazione e il giudice dovrà cercare di trovare un modo, magari tramite un invio in mediazione familiare . 50

Può capitare anche che tra la coppia genitoriale sia rimasto un minimo di dialogo legato esclusivamente a informazioni sul minore, in questi casi è più frequente che il figlio diventi strumento di ricatto di un genitore verso l’altro.

Ceccarelli A., Prodomo F., Interventi psicosociali, in Alienazione parentale. 50

Innovazioni cliniche e giuridiche a cura di Camerini G.B., Lopez G., Pingitore M., Milano, Franco Angeli, 2016, pag. 111.

Nel caso di PAS è frequente che il minore rifiuti di incontrare un genitore, solitamente quello non collocatario, in questi casi è importante valutare la durata di tale situazione, capire il pensiero di entrambi i genitori e quanto questo rifiuto sia radicato nel bambino.

Provvedimenti provvisori in queste dinamiche sono difficili da attuare per il giudice perché deve avere un quadro completo della situazione e dei soggetti coinvolti. Provvisoriamente si posso dare prescrizioni non invasive come dei mandati ai servizi pubblici per analizzare meglio la situazione e per i casi più gravi sospendere gli incontri tra il genitore rifiutato e il minore.

La sospensione della frequentazione però può avere una durata troppo lunga perché una CTU può durare da 3 a 4 mesi e in questo caso non è detto che si rechi sempre un beneficio al minore, soprattutto se quest’ultimo sia strumentalizzato dal genitore alienante. In questo caso risulterebbe maggiormente benefico per il minore rompere tali dinamiche negative che aggravano la situazione.

Analizzare gli incontri tra padre/figlio o madre/figlio, con incontri protetti o osservati, ci permette di decifrare meglio l’alienazione e quanto il genitore alienate sia pericoloso per la crescita del bambino. Per spezzare questa dinamica perversa bisogna anche decidere sul collocamento del minore, nel caso in cui il genitore alienante sia anche il collocatario è difficile pensare di estraniare il minore dal suo ambiente familiare e collocarlo presso il genitore alienato, per questo si presentano necessari gli interventi psicologici e di sostegno alla genitorialità per i soggetti coinvolti.

Nei procedimenti giudiziari è molto importante il ruolo che potrebbe assumere l’ascolto del minore (che ha compiuto 12 anni, o di età inferiore se capace di discernimento), per esempio di fronte a forme di

disagio come la PAS, da un lato potrebbe dimostrarsi utile per far emergere le circostanze in grado di far smentire eventuali accuse verso il genitore alienato; dall’altro è complesso stabilire se quello che il minore ha dichiarato sia la conseguenza dell’alienazione perpetuata dal genitore alienante. Il giudice dovrà fare riferimento all’ascolto, in quanto diritto del minore, ma dovrà valutarlo con prudenza. Inoltre il giudice può disporre la CTU per affrontare la questione in esame, in modo particolare il rifiuto del minore di incontrare un genitore e di verificare l’idoneità genitoriale.

Durante la consulenza tecnica d’ufficio capitano situazioni in cui il conflitto tra i genitori si presenta evidente, pertanto si dimostra di notevole importanza intervenire per ripristinare il sistema familiare. In presenza della PAS la CTU sembra lo strumento più idoneo per capire le dinamiche disfunzionali tra i membri della famiglia, attraverso diversi incontri al termine dei quali il consulente suggerirà al giudice possibili interventi psicosociali per tutelate i minori coinvolti nel procedimento . 51

L’iter da effettuare in questi casi sicuramente prevede un primo incontro tra il consulente d’ufficio e quelli di parte per definire la metodologia da utilizzare. Successivamente si potrà effettuare l’incontro con la coppia genitoriale: il primo incontro può svolgersi con entrambi i genitori, oppure un solo genitore, in alcuni casi il consulente decide di incontrare subito il minore evitando di far incontrare la coppia genitoriale dato l’elevato conflitto.

Gli incontri servono al consulente per acquisire informazioni sulla storia della famiglia, per capire il motivo del conflitto, capire se sono state

Pingitore M., La consulenza tecnica nei casi di alienazione parentale, in 51

Alienazione parentale. Innovazioni cliniche e giuridiche a cura di Camerini G.B., Lopez G., Pingitore M., Milano, Franco Angeli, 2016, pag. 83.

adottate già delle soluzioni e le problematiche riscontrate da un genitore nel rapporto con il figlio. La difficoltà del consulente è quella di non farsi triangolare dalla coppia ovvero di non farsi manipolare, deve valutare con attenzione le informazioni ottenute.

Il momento più importante della CTU forse è rappresentato dall’incontro con il minore, la cui finalità è quella di fargli esprimere le proprie opinioni, i desideri in riferimento alle decisioni che potrebbero essere adottate nel procedimento. In questo modo il minore avrà la possibilità di esercitare il diritto all’ascolto e per il consulente è un momento essenziale per capire se il bambino ha subito eventuali condizionamenti e quali informazioni ha ricevuto dai genitori.

In presenza di fratelli o sorelle è utile per il provvedimento incontrare anche loro, sia individualmente che tutti insieme, per valutare chi esercita una maggiore influenza, chi invece è più autonomo e chi è più alleato con uno dei genitori.

Gli incontri congiunti, ovvero il minore insieme ai genitori e il minore con i genitori individualmente, sono importanti per capire le alleanze e le esclusioni tra i membri della famiglia, però possono rappresentare un momento critico per il consulente soprattutto in caso di alienazione parentale.

In presenza della PAS il minore può rifiutarsi di partecipare all’incontro, oppure uno dei genitori può rifiutarsi, per questo il consulente deve cercare di effettuarli con molta accuratezza in modo da ridurre al minimo eventuali rischi di strumentalizzazione da parte dei soggetti coinvolti. Il CTU ha a disposizione una serie di test psicologici, scelti accuratamente in base agli obiettivi della valutazione che somministrerà ai genitori o al minore per definire le loro personalità.

Il consulente può decidere anche di effettuare altri incontri per acquisire ulteriori informazioni. Può organizzare visite domiciliari per capire le abitudini del minore nelle due diverse abitazioni; visite scolastiche per acquisire informazioni su come i genitori partecipano alla vita scolastica del figli; e infine visite con altri familiari, come i nonni.

Il ruolo del consulente tecnico di parte, insieme all’avocato, è quello di attenuare il conflitto, però in molti casi rischia di alimentarlo. IL CTP rischia di ostacolare il lavoro del CTU che ha come interesse primario quello di tutelare il minore.

Quando il giudice ha chiara la situazione e ha definito la gravità dei comportamenti del genitore alienante potrà decidere come intervenire: limitare la responsabilità genitoriale emanando un provvedimento motivato che determini l’affidamento esclusivo, o nei casi più gravi e pregiudizievoli per il minore pronunciare la decadenza di responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c..

Gli interventi che usualmente vengono praticati per affrontare il problema del rifiuto del minore verso un genitore si rileveranno inefficaci in presenza della PAS: la mediazione familiare, la psicoterapia individuale e di coppia, la terapia familiare vengono applicati senza tenere conto della particolarità della situazione delineata dalla sindrome di alienazione parentale. Capita che questi interventi di psicoterapia falliscano perché i minori non manifestano nessun sintomo di disagio salvo nei casi in cui vengano “costretti” ad incontrare il genitore rifiutato.