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CAPITOLO II: VIOLAZIONE DEI DOVERI GENITORIAL

2.2 I diritti del minore

2.2.1 Diritto al mantenimento e all’assistenza morale

Il diritto del figlio al mantenimento ed il correlativo obbligo in capo ai genitori, si riferisce al sostentamento e a tutti quei mezzi volti a soddisfare le esigenze del minore.

Il diritto all’assistenza materiale consiste nel ricevere quanto occorre per le normali esigenze di vita e di crescita, non riguarda soltanto le cure prestate al figlio durante la convivenza ma anche alle esigenze di sviluppo della personalità e alla sfera di vita relazionale. Tale diritto, in corrispondenza anche dell’art. 30 cost. come primo obbligo dei genitori, comprende ogni spesa necessaria per l’arricchimento della personalità del figlio, per il solo fatto di averlo generato, in proporzione alle proprie sostanze e al proprio reddito.

Il genitore per essere esonerato da ciò deve dimostrare la mancanza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli . 22

L’interpretazione dominante sostiene che il diritto al mantenimento deve essere calcolato in base ai redditi e al patrimonio della famiglia, come definisce anche l’art. 337 ter, comma 4, c.c., nella disciplina dell’affidamento dei figli a seguito della disgregazione della coppia genitoriale. L’assegno di mantenimento deve essere calcolato anche in base al tenore di vita di cui il figlio godeva quando viveva con entrambi i

In giurisprudenza è ricorrente l’affermazione secondo cui il dovere di 22

contribuzione spetti anche al genitore privo di reddito perché disoccupato, posto che lo stato di disoccupazione non implica il venir meno della «capacità del lavoro» e può, tutt’al più, influire sulle concrete modalità di assolvimento o sulla quantificazione dell’obbligo, da determinarsi facendo riferimento al cd. capacità lavorativa «generica» : cfr. Tribunale di Milano 15 aprile 2015, in www.ilcaso.it; Tribunale di Lanciano 24 novembre 2011, in De Jure. V. anche Cassazione Penale, sezione VI, 20 marzo 2012, n.41040, in De Jure.

genitori, perché la rottura della coppia genitoriale non deve determinare un peggioramento dello stile di vita del minore goduto prima della crisi. Ciascun genitore è chiamato al mantenimento del proprio figlio in base alla capacità di lavoro, professionale o casalingo. Il lavoro casalingo consiste nel soddisfacimento diretto dei bisogni del minore, predisponendo un ambiente adeguato alla sua crescita.

Con la maggiore età il diritto al mantenimento permane in capo al figlio fino a che non sia in grado di inserirsi nel mondo del lavoro e avere una fonte di sostentamento autonoma. Il mantenimento solitamente si attua con un assegno periodico versato direttamente al figlio maggiorenne. I genitori possono, a seguito della legge 54/2006, essere tenuti a due modalità di mantenimento, diretto o indiretto.

Il mantenimento diretto, introdotto proprio con tale riforma, consiste nel far si che il genitore possa occuparsi direttamente del figlio e provvedere alle sue esigenze nel periodo in cui è collocato presso di sé. Questa modalità dovrebbe rappresentare la regola perché è quella che rispecchia maggiormente le caratteristiche di affidamento condiviso, però non è facile da attuare in quanto non definisce concretamente una quota che il genitore deve impegnare per il figlio e rischia di far nascere una negoziazione quotidiana tra i genitori e favorire conflitti.

Il mantenimento indiretto, invece, consiste in un assegno periodico destinato ad adempiere alle esigenze ordinarie del figlio; il suo ammontare può essere concordato dai genitori in caso di separazione consensuale, mentre in presenza di un procedimento contenzioso viene definito dal giudice . 23

Marinelli D., Vinci L. N., L’affidamento del minore, Santarcangelo di Romagna, 23

L’assegno comprende le spese ordinarie per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Per sostenere le spese straordinarie il genitore, oltre l’assegno mensile, deve versarne il 50%.

La giurisprudenza sostiene che le spese ordinarie siano quelle che devono soddisfare i bisogni quotidiani, mentre quelle straordinarie sono destinate a fronteggiare degli eventi imprevedibili, eccezionali che non rientrano nelle abitudini di vita del minore, oppure delle spese che non siano preventivate. Tali spese spettano ad entrambi i genitori in base al reddito che possiedono e dopo essersi accordati su queste determinate questioni.

Nel caso di decisioni inerenti ad alcune spese straordinarie, come le cure mediche, data la loro natura imprevedibile, queste possono essere prese senza il consulto di entrambi i genitori. La Suprema Corte nella Sentenza n. 16175/2015 afferma che il genitore affidatario non è obbligato ad informare preventivamente l’altro genitore e al genitore non affidatario spetta un obbligo di rimborso in base ai mezzi economici che dispone, salvo che ci siano motivazioni valide a riguardo.

Il provvedimento che riguarda il mantenimento della prole è sempre modificabile in base alle circostanze che subentrano e possono modificare le esigenze del minore.

La rottura della coppia genitoriale non deve determinare un peggioramento rispetto allo stile di vita del minore prima della crisi. All’art. 316 bis, c.c. viene disciplinata l’ipotesi in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per adempiere all’obbligo di mantenimento, individuando negli ascendenti i soggetti che debbano provvedere ai genitori i mezzi per adempiere a tale dovere.

In caso di inadempimento si possono applicare le limitazioni della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.) o la dichiarazione dello stato di adottabilità in presenza di uno stato di abbandono del minore. Per quanto riguarda la violazione dei doveri in cui ciascun genitore incorre nei confronti dei figli, si fa riferimento all’art. 570 c.p., ovvero insorge nel genitore una responsabilità penale e civile ed il conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionato. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di mantenimento il Tribunale può decidere di applicare un provvedimento in cui dispone l’affido esclusivo in base 24

alla mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente nel soddisfare le esigenze del minore e a garantirgli una crescita serena ed equilibrata.

Il d.lgs. 154/2013 introduce accanto al diritto del figlio al mantenimento, anche quello di essere assistito moralmente dai genitori. Tale diritto pone in rilievo il profilo della cura dei figli, richiama l’interessamento premuroso che spinge a provvedere direttamente alle esigenze del minore e ha un significato più ampio rispetto al diritto di mantenimento.