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CAPITOLO III: LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE

3.5 La situazione attuale: disegno di legge n

Riguardo al tema dell’alienazione parentale la discussione non è ancora terminata perché non esistono normative precise in Italia che disciplinano tale fenomeno.

Ad oggi il tema è discusso in parte in commissione attraverso il disegno di legge n. 735 . 58

Il ddl n. 735, su iniziativa dei senatori Pillon S., Ostellari A., Candura M., Pellegrini E., Piarulli A. A. B., D’Angelo G., Evangelista E. L., Giarrusso M. M. e Ricardi A., è stato comunicato alla presidenza in data 1° agosto 2018, tuttora in corso di esame in commissione, tratta di norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

I punti sui quali si vuole soffermare il ddl sono sostanzialmente quattro: la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui sono coinvolti i figli minorenni, garantire equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari, mantenimento in forma diretta, e contrasto dell’alienazione genitoriale.

Il disegno di legge vuole intervenire sul tema dell’affido in quanto la legge n. 54/2006 si è rivelata nel tempo un fallimento, infatti l’Italia rimane uno dei paesi che non garantisce ancora la cogenitorialità. L’affido materialmente condiviso, ovvero il minore che trascorre almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore meno coinvolto, riguarda solo il 3/4 per cento dei minori, uno dei tassi più bassi al mondo; quello materialmente esclusivo riguarda oltre il 90 per cento dei minori . 59

Per questo il disegno di legge vuole dare applicazione a ciò che è stato stabilito dal Consiglio d’Europa, ovvero di adottare per gli Stati Membri legislazioni che assicurino l’uguaglianza tra i genitori in modo da garantire ad entrambi il diritto ad essere informati e di partecipare alle decisioni importanti per la vita del figlio.

http://www.senato.it/home. 58

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071882/index.html? 59

Riguardo al mantenimento la norma già oggi prevedere il mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, tuttavia nella pratica sono pochi i casi in cui nei provvedimenti non si preveda un assegno mensile a carico dell’uno o dell’altro genitore.

Sull’importanza della mediazione familiare, è possibile affermare che essa sia uno strumento già utilizzato nei Tribunali, ma con tale disegno l’obiettivo è quello di utilizzare pratiche come la mediazione, il coordinatore genitoriale per restituire la responsabilità decisionale ai genitori, supportandoli nel difficile dialogo sulle questioni che riguardano il benessere del minore.

Per quanto riguarda l’istituto del piano genitoriale l’obiettivo è aiutare i genitori a fronteggiare i contrasti e a concertarsi sui figli. In questo caso entrambi i genitori devono confrontarsi per determinare le esigenze del figlio, fornirgli il contributo educativo e progettuale per definire i tempi e le attività del minore.

Un punto innovativo è quello di superare la concezione nominalistica dell’alienazione genitoriale visto che in passato tale fenomeno ha suscitato diverse polemiche.

Il dato che si presenta, di cui prendere atto, è che esistono molti casi in cui il minore si rifiuta di frequentare uno dei genitori ed è su questo punto che secondo il ddl bisogna concertarsi ovvero garantire al minore l’armonico sviluppo psicofisico nell’ambito dei rapporti familiari e non soffermarsi sui termini di alienazione o avversità che sono mutevoli. Il disegno di legge è costituito da 24 articoli alcuni dei quali fanno riferimento agli argomenti trattati in questo capitolo e nei precedenti. L’articolo 1 istituisce e regolamenta la funzione pubblica e sociale del mediatore familiare e nell’articolo 3 viene regolamentato il procedimento della mediazione con durata non superiore a sei mesi. La

mediazione rimane cosi la condizione di procedibilità se nella controversia siano coinvolte persone minorenni. Il discorso della mediazione è stato criticato dell’opinione pubblica perché in caso di sospetto abuso e violenza obbliga l’abusato a trascorrere del tempo con l’abusante.

L’articolo 7 modifica l’art. 706 c.p.c. e sancisce che le coppie che hanno figli devono procedere alla mediazione obbligatoria.

L’articolo 9, per sostituire l’articolo vigente 709 ter c.p.c., recita: «…In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente: 1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del- l’altro; 3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». Tale innovazione rende più incisivo il ricorso perché l’ammonizione si è rilevata incapace di fermare la condotta pregiudizievole dei genitori, inoltre quando fa riferimento a violenze psicologiche e manipolazioni psichiche, comprende anche le condotte alienanti.

L’articolo 11, con la sostituzione del vigente articolo 337 ter c.c “Provvedimenti riguardo ai figli”, prevede che il giudice debba stabilire il doppio domicilio dei minori per le comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute e per garantire l’affido condiviso dei minori.

L’articolo 12, sostituisce l’art. 337 quater c.c. “Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso”, stabilisce che, i casi in cui il giudice dispone dell’affidamento esclusivo sono quelli in cui l’affido ad entrambi è contrario all’interesse del minore. Il genitore che dispone l’affido ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, dovrà in ogni modo garantire la frequentazione con l’altro genitore salvo diversa disposizione del giudice. Le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i genitori a meno che non sia stato vietato dal giudice con provvedimento motivato. Il genitore non affidatario ha il dovere e il diritto di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del minore, qualora ritenga che siano state prese decisioni contrarie al benessere del proprio figlio può ricorrere al giudice.

Con l’articolo 13 l’obiettivo è quello di sostituire l’art. 337 quinquies c.c., in caso di conflittualità genitoriale si introduce il secondo tentativo di mediazione e il coordinatore genitoriale come estremi tentativi di restituire ai genitori la facoltà di decidere autonomamente.

L’articolo 17, modifica l’art. 342 bis c.c. “Ordine di protezione contro gli abusi familiari”, aggiungendo il seguente comma: «Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione di rapporti

significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342 ter e 342 quater. I provvedimenti di cui a quest’ultimo articolo possono essere applicati, nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi» . 60

L’articolo 18 introduce il nuovo art. 342 quater c.c., con il quale il giudice ha il potere di ordinare al genitore che ha adottato una condotta pregiudizievole per il minore la cessazione di tali comportamenti. Inoltre il giudice potrà attuare provvedimenti d’urgenza di limitazione o sospensione della genitorialità, disporre l’inversione della residenza abituale del minore presso l’altro genitore o il collocamento presso apposita struttura specializzata previa relazione dei servizi sociali o degli operatori della struttura di un programma per il recupero della bigenitorialità del minore.

Il disegno di legge è tuttora in esame e non sono mancate le critiche riguardo ai nuovi aspetti che intende introdurre. Il ddl vuole contrastare le condotte alienanti dando potere al giudice di intervenire d’urgenza, quello che però viene evidenziato è che si da potere all’adulto più forte. Il diritto alla bigenitorialità sancito come diritto del minore ad avere un rapporto con entrambi i genitori, nei casi in cui non si presenti nocivo, non viene tutelato di fronte all’alienazione e diventa un principio dell’adulto non più del bambino.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071882/index.html? 60

Il riferimento all’alienazione parentale nel ddl rischia di confondere le idee e di realizzare il rischio previsto da molte associazioni a tutela delle donne, ovvero quello di confondere la violenza come un conflitto interno alla coppia che si separa. Inoltre il disegno di legge, quando il minore si rifiuta di frequentare uno dei genitori, da potere al giudice di poter sanzionare l’altro genitore pur in assenza di prove.

CONCLUSIONE

Il presente lavoro è stato ispirato da una riflessione sul carattere residuale dell’affidamento esclusivo dei minori a seguito della rottura della coppia genitoriale e sull’iter giudiziario che il giudice deve intraprendere prima di disporre l’affido ad un unico genitore.

Verificare che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore comporta una serie di verifiche e di passaggi, tutti ben delineati nell’elaborato, i quali possono da un lato alimentare il conflitti tra i genitori e dall’altro alimentare il disagio psicologico del minore.

Il diritto alla bigenitorialità è un concetto difficile da attuarsi in modo concreto poiché risulta complicato distribuire dei tempi paritari ed equilibrati tra i genitori. A tale proposito il disegno di legge n. 735 ha proprio come obiettivo quello di garantire il pieno diritto alla bigenitorialità, suddividendo equamente la permanenza del minore presso ciascun genitore.

Il ddl sembra voler introdurre dei parametri standardizzati e omologare i diversi vissuti separativi; il problema si pone maggiormente per i casi costituiti da un’alta conflittualità o in cui sono presenti diverse problematiche.

Ogni caso è costituito da diversi fattori che devono essere analizzati e verificati dal giudice con il supporto di tecnici esperti in diritto di famiglia, ne consegue che non esistono situazioni standardizzate in cui poter applicare le stesse disposizioni.

Durante la rottura genitoriale la vita dei figli cambia radicalmente e suddividere i tempi in modo paritario può suscitare l’insorgere di nuove tensioni e, addirittura, un senso di inquietudine nel bambino che non

riesce a definire la sua dimensione e ad individuare il luogo principale per il suo sviluppo.

Tra le varie circostanze che possono rappresentare una motivazione valida per il giudice a disporre l’affido esclusivo, vi sono alcuni casi in cui è presente una condotta alienante esercitata dal genitore sul figlio; alcuni di questi casi sono stati infatti analizzati nel presente elaborato. La sindrome di alienazione parentale è stata per anni al centro di un dibattito costituito principalmente dallo stabilirne la sua validità scientifica o meno. Ad esempio con la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, 8 aprile 2018 n. 2016, si sostiene che in presenza di comportamenti alienanti di un genitore, il Tribunale non deve soffermarsi sulla validità scientifica del fenomeno, ma verificare se questa condotta esista e se abbia avuto ripercussioni sul rapporto del minore con l’altro genitore. In tale circostanza si va a violare il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitori.

La strumentalizzazione del figlio determina in lui un turbinio di emozioni che possono sfociare in sentimenti di disprezzo, rabbia e rifiuto verso il genitore alienato, in più è soggetto a tutte le conseguenze derivanti dalla privazione del poter godere di entrambe le figure genitoriali.

A fronte di quanto detto, si propone che il legislatore italiano inizi a lavorare proprio a partire dalle considerazioni analizzate, cercando di evitare comportamenti stressanti e pregiudizievoli per il minore e di ridurre gli interventi che possono rivelarsi superflui e controproducenti per il benessere psicofisico del fanciullo.

L’affido esclusivo, salvo nei casi che costituiscono reato che possono quindi determinare la decadenza della responsabilità genitoriale per il

genitore che lo commette, rimane in una zona “grigia”. Tale zona è costituita da tutti quei casi incerti in cui il giudice, attraverso un lavoro di monitoraggio e sorveglianza, fa sì che i genitori recuperino la loro funzione persa.

Nel lavoro di monitoraggio è importante il ruolo svolto dal servizio sociale, il quale si pone l’obiettivo di tutelare il minore e garantirgli il pieno benessere psicofisico. L’intervento deve essere attuato sia sulla coppia genitoriale -cercando di recuperare qualche forma di collaborazione per il bene del figlio-, che sulla relazione tra tutti i membri del nucleo familiare.

La difficoltà personale riscontrata anche durante l’esperienza di tirocinio presso il Comune di Camaiore riguarda la dimensione temporale: il trascorrere del tempo per la logica del servizio sociale e della giustizia può rappresentare una forma di pregiudizio per il minore che in età evolutiva si trova coinvolto in queste dinamiche complesse. Il problema in questo senso riguarda proprio le dinamiche in cui si sviluppa il complesso iter giuridico, ovvero nel momento in cui ci si pone l’obiettivo di voler garantire al minore il godimento del diritto alla bigenitorialità, si rischia, a causa dei lunghi tempi burocratici e lavorativi, di immergerlo in un disagio psicologico che potrebbe condizionarlo in tutta la sua crescita.

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