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Il 18 novembre 2015 è entrata in vigore la nuova norma contenente le norme tecniche sulla progettazione antincendio, che implementa il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.

La progettazione antincendio conta oggi su un complesso sistema di regole, norme, indirizzi, circolari che si è formato negli anni anche per allinearsi al continuo progresso tecnologico, con la finalità di individuare soluzioni tecniche per ridurre le cause di insorgenza e propagazione di un incendio e di limitarne le conseguenze. Gli obiettivi di prevenzione incendi, associati alla molteplicità dei tipi edilizi, attività, strutture, elementi costruttivi sui quali si interviene hanno generato l’abbondante corpus normativo oggi a supporto del progettista.

La maggior parte dei disposti normativi emanati negli ultimi decenni ha una struttura prescrittiva fatta di insieme di regole che, solo se rispettate nella loro interezza, garantiscono il raggiungimento delle finalità antincendio. In altri termini, è proprio l’impalcato della regola tecnica che regge il sistema di tutela della sicurezza, esigendo l’attuazione di ogni disposizione per conseguire il risultato finale.

Lo schema normativo è quindi stato orientato al processo più che al risultato e ha comportato la riproposizione di molte prescrizioni tecniche conosciute, necessarie per conferire livelli di sicurezza spesso comuni a diverse attività (ad esempio reazione al fuoco dei materiali, accessibilità ai mezzi di soccorso, impianti elettrici ecc.). con una struttura normativa di questo tipo, tralasciare qualche prescrizione significherebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione incendi.

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Se la regola tecnica di tipo prescrittivo risulta di più facile applicazione per la progettazione che viene condotta, passo dopo passo, alle soluzioni già stabilite per il raggiungimento di obiettivi già fissati, essa immobilizza le potenzialità creative del progettista e lo costringe a realizzare soluzioni che, in alcuni casi, possono rivelarsi ridondanti e troppo onerose e, in altri, richiedono il ricorso all’istituto di deroga.

Ricollocando gli obiettivi di prevenzione incendi in un profilo prestazionale, le soluzioni tecniche potranno essere quelle in grado di assolvere a quanto richiesto per la prevenzione e la protezione dal rischio effettivo e concreto, e non più quelle prescrittive, basate su ipotesi che, non sempre trovano rispondenza nella situazione da considerare.

In buona sostanza si tratta di proporre una progettazione basata sulla scelta organica delle misure antincendio correlate al profilo di rischio individuato di volta in volta con riferimento ad un caso reale e non ad uno standard convenzionale.

Sostanzialmente, quindi, la novità dell’approccio con la Fire Safety Engineering (FSE) è quella di prevedere gli effetti sull’incendio delle misure di sicurezza proposte nel progetto, elaborando una valutazione quantitativa, misurabile, dell’impatto di ogni soluzione alternativa. Il percorso metodologico della FSE si avvale della valutazione del rischio trovando per ogni scenario la soluzione migliore.

La logica prestazionale richiede di valutare la rispondenza tra un sistema di esigenza espresse dalla sicurezza antincendio e le prestazioni attese dalla costruzione; questo significa pertanto, individuare le singole prestazioni di ogni elemento in relazione alle esigenze di sicurezza scaturite dalla valutazione del rischio.

L’obiettivo di semplificazione ha indotto all’aggiornamento del pregresso corpus normativo tecnico, in quanto prescrizioni e criteri di precauzione e tutela antincendio sono risultati suscettibili di applicazione ripetuta e diffusa ad un numero particolarmente ampio di attività, prettamente di tipo civile o commerciale, con esclusione di quelle più strettamente legate alla produzione o alla utilizzazione di risorse energetiche.

Il prodotto finale che è scaturito è una “Regola tecnica orizzontale”, che costituisce un vero e proprio “Codice” dei principi e delle moderne tecniche di prevenzione degli incendi.

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Nel codice sono state introdotte due importanti novità: una riguarda l’approccio prestazionale, l’altra il procedimento di valutazione dei rischi. Per quanto riguarda il primo aspetto si è scelto di superare l’approccio delle regole tecniche prescrittive, integrandole attraverso la definizione di regole prestazionali in grado di coniugare requisiti minimi di sicurezza e obiettivi di protezione. Diverse sono state le motivazioni che hanno indotto a tale orientamento. Introducendo l’analisi prestazionale nella valutazione dei rischi, si supporta la fase più complessa e incerta della progettazione che pone, quale aspetto preliminare al corretto procedimento valutativo, l’ipotesi di scenari di incendi realistici.

In particolare, si osserva l’effetto sul principio di oggettività che la norma cristallizza in un risultato quantitativo e misurabile. A questo si associano la trasparenza, conferita all’intero sistema della controvertibilità di ogni risultato; l’adeguatezza, intesa come capacità di rispondere alle esigenze di prevenzione e protezione antincendio, e infine la ragionevolezza adottata nella scelta delle soluzioni adeguate sotto più profili.

Il decreto, permette di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga.

Sotto questa luce, applicando l’analisi prestazionale alla progettazione antincendi, la valutazione del progetto da parte dell’organo di controllo attesta la piena affidabilità delle soluzioni proposte rispetto ai requisiti richiesti, mentre restano di competenza del progettista e del committente la scelta di alternative progettuali egualmente funzionali al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi.

La regola indica infatti, soluzioni conformi di immediata applicazione che garantiscano il raggiungimento del livello di prestazione atteso dalla misura antincendio, attraverso la realizzazione di disposizioni prescrittive, senza quindi richiedere ulteriori valutazioni tecniche.

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Tabella 6.1

La novità dell’approccio del codice è nell’ammettere anche soluzioni alternative a quelle conformi: diversamente dall’apparato di regole tecniche prestabilito, il progettista può sviluppare una valutazione contestuale di un progetto, trovare una soluzione tecnica alternativa, in grado di conferire lo stesso livello di prestazione voluto, e dimostrarne la validità utilizzando specifici metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi nel codice. Con lo stesso procedimento, il progettista può individuare anche soluzioni in deroga a quelle previste purché sia dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

L’altro aspetto innovativo, riguarda la capacità di riprodurre oggettivamente l’esposizione al rischio di incendio dell’attività, attraverso un procedimento di valutazione che tiene conto di elementi, fino ad oggi estranei alle regole tecniche di tipo verticale, in grado di tarare meglio le misure antincendio sul contesto e le circostanze che differenziano le attività.

L’impostazione generale del progetto come “codice di prevenzione incendi”, è scaturita da indirizzi governativi e aspettative di semplificazione del settore, quale condizione essenziale per recuperare la competitività delle imprese e liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del paese senza aumentare la spesa pubblica.

Per questi motivi il codice si basa sui seguenti principi:

IV

Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione

V

Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa

LIVELLI DI PRESTAZIONE

I

II

III

Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione. Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale.

DESCRIZIONE

Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruocon la durata dell'incendio.

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− Generalità: le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività considerate;

− Semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;

− Modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista all’individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;

− Flessibilità: per ogni livello di sicurezza antincendio richiesto all’attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali;

− Inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (ad esempio motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;

− Contenuti basati sull’ evidenza: il documento è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale nel campo della sicurezza antincendio; − Aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere

facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

Poiché il nuovo decreto specifica che le norme tecniche si applicano solo a 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al D.P.R. 151/2011 sia a quelle di nuova costruzione che a quelle esistenti, e considerato che le attività oggetto di studio non rientrano tutte nell’elenco delle 34, si è scelto di avvalersi del vecchio decreto ai fini di ottenere un risultato più omogeneo anche dal punto di vista della normativa presa a riferimento.

Capitolo 7. Attività soggette al controllo dei

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