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La Delibera n°19520 del 24 Febbraio 2016

1. CAPITOLO I IL CROWDFUNDING: ELEMENTI PECULIARI

2.5. La Delibera n°19520 del 24 Febbraio 2016

A fronte delle innovazioni introdotte nel 2015 con il Decreto Investment Compact e facendo tesoro dell'esperienza raccolta nei primi mesi di attività delle piattaforme, CONSOB ha ritenuto opportuno rivedere il Regolamento esistente, introdotto nel 2013, pubblicando un nuovo documento che introduceva importanti modifiche e diminuiva

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alcuni vincoli, con generale consenso e apprezzamento da parte della community formata intorno all'industria nascente103:

innanzitutto si estendeva il novero degli investitori “professionali” a quelli classificati “su richiesta” ai sensi della disciplina MiFID dall'intermediario di cui sono clienti, rendendo più facile per le imprese rispondere al requisito della quota minima del 5 % dell'offerta; inoltre si considerava ammissibile nel computo del 5 % anche la parte sottoscritta da investitori “seriali” nel crowdfunding (quali ad es. i business angel) o da persone fisiche con esperienza di amministratori in start up o PMI innovative; si introduceva l'obbligo di inizio delle attività da parte dei portali entro 6 mesi dall'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa;

si dava la possibilità al gestore del portale di verificare direttamente, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente avesse il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta (verifica prima effettuata solo da Banche e SIM).

Diversi sono gli articoli del Regolamento CONSOB che hanno subito una modifica o sono stati introdotti ex novo con l'entrata in vigore della Delibera n. 19520; sulla base di quanto appena detto in merito al punto 1 si consideri che l'articolo 2 comma 1 lettera j, dispone che siano considerati investitori professionali “...i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con Delibera n.16190 del 29 Ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 11 Novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.”104

L'articolo 24 comma 2 esplica che “ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota pari almeno al 5 % degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative...o da investitori a supporto dell'innovazione aventi

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A.SCOTTI (2017), op cit

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un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento e di almeno uno dei seguenti requisiti105:

i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale

sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo

in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente”.

Analizzando il punto 2 invece, l'articolo 11 bis del Regolamento riguardo la decadenza dell'autorizzazione106 esplica al comma 1 che “I gestori danno inizio allo

svolgimento dell’attività entro il termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima” e al comma 2 che

“I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell’attività lo dovranno riprendere

entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione”.

Per concludere l'analisi con il punto 3 vediamo che secondo l'articolo 13 comma 5 bis del Regolamento CONSOB “Il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle

offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b. Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica”

mentre secondo il comma 5 ter dello stesso articolo “Qualora il gestore non effettui

direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l’articolo 17, comma 3”.

Quest'ultimo precisa che “Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili, contenute nella Parte II del TUF e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) gli ordini siano impartiti da investitori persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro

105 CONSOB (2016), op cit 106 www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2016-05-25/il-gestore-portalecrowdfunding 102134.php

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considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.”

Infine il comma 4 aggiunge che “Le disposizioni contenute nel comma 3 non si

applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis”.107

2.6 Le recenti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017

Recentemente la platea delle società che possono giovare dell’alleggerimento normativo garantito dalla nuova disciplina è stata estesa a tutte le piccole e medie imprese italiane, indipendentemente dalla loro data di costituzione, dall’innovatività dell’oggetto sociale o dell’attività esercitata, nonché dalla loro forma giuridica. Ciò è avvenuto dapprima tramite l’introduzione dell'articolo 1 comma 70 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016 (“Legge di Stabilità 2017”), approvata rapidamente dal Senato nella stessa identica versione emanata dalla Camera dei Deputati il 24 novembre 2016; in seguito, con la “correzione” contenuta nell'articolo 57 comma 1 del Decreto Legge n. 50 del 24 Aprile 2017 (cd. “Decreto Correttivo”), il legislatore ha inteso togliere ogni dubbio sull’applicabilità della normativa sull’equity crowdfunding anche alle PMI costituite in forma di s.r.l. e pertanto non solo a quelle costituite in forma di s.p.a., ferma restando la permanenza di un piccolo dubbio , che sembra non essere stato fugato del tutto dal sopra citato Decreto Correttivo e che vedremo successivamente.108 Con l’introduzione dell'articolo 1 comma 70 il legislatore ha quindi sancito il definitivo tramonto dell’idea dell’equity crowdfunding quale strumento di finanziamento dedicato esclusivamente a progetti imprenditoriali innovativi.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, la novità normativa è stata introdotta tramite la modifica di due disposizioni del TUF109 relative all’equity crowdfunding: il

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CONSOB (2016), op cit

108

www.altalex.com/CUCCHIARATO G., L'equity crowdfunding e la progressiva perdita del “diritto di esclusiva” delle

start-up e PMI innovative, 2017. 109