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LO STATO DELL'ARTE DELL'EQUITY-CROWDFUNDING IN ITALIA, UN CONFRONTO INTERNAZIONALE

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UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di Laurea Magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari

LO STATO DELL'ARTE

DELL'EQUITY-CROWDFUNDING IN ITALIA, UN CONFRONTO

INTERNAZIONALE

Relatore: Maria Cristina Quirici Corelatore: Antonella Cappiello

Laureando: Edoardo Chelli

(2)
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(4)

I

INTRODUZIONE... 1

1. CAPITOLO I. IL CROWDFUNDING: ELEMENTI PECULIARI... 3

1.1. Profilazioni e origine storiche... 3

1.2. I modelli classici di crowdfunding... 7

1.2.1. Il modello donation-based... 9

1.2.2. Il modello reward-based... 10

1.2.3. Il modello lending-based... 14

1.2.4. Il modello equity-based... 15

1.3. L'invoice trading e gli altri nuovi modelli di crowdfunding... 17

2. CAPITOLO II. L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA... 21

2.1. Il contesto di riferimento... 21

2.2. Il Decreto legge n°179/2012 e le start-up innovative... 23

2.3. Il Regolamento Consob n°18592/2013...37

2.4. Il “Decreto Investment Compact” e le PMI innovative... 48

2.5. La Delibera n°19520 del 24 Febbraio 2016...53

2.6. Le recenti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017... 56

3. CAPITOLO III. IL RELATIVO QUADRO NORMATIVO NEL RESTO DELLA UE E NEGLI USA... 61

3.1. La regolamentazione nel resto dell'UE... 61

3.1.1. Gran Bretagna e Repubblica d'Irlanda... 63

3.1.2. Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo... 66

3.1.3. Germania, Austria, Svizzera, Croazia e Repubblica Ceca... 71

3.1.4. Estonia, Lituania, Finlandia e Svezia... 76

3.1.5. Portogallo e Spagna... 79

3.2. La normativa dell'equity crowdfunding negli Stati Uniti... 81

4. CAPITOLO IV. ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DELL'EQUITY CROWDFUNDING... 87

4.1. Profili quantitativi a livello internazionale... 87

4.2. L'equity crowdfunding in Italia... 96

4.2.1. I portali autorizzati e i loro gestori... 96

4.2.2. Le offerte presentate sui portali...103

4.2.3. Le imprese coinvolte nelle campagne di equity crowdfunding...111

(5)

II

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE... 125

ELENCO GRAFICI... 131

ELENCO TABELLE E FIGURE... 131

BIBLIOGRAFIA... 132

SITOGRAFIA... 134

(6)

1

INTRODUZIONE

Con lo scoppio della crisi dei mutui subprime nel lontano 2007 il credit crunch fu una delle principali conseguenze che colpì indistintamente tutti, famiglie, imprese e governi nazionali, i quali non furono prontamente in grado di adottare misure, capaci di sanare l'andamento dell'economia, facendo si che si ampliasse in questo modo il clima di sfiducia che la crisi aveva portato con se e che si stava ormai respirando in tutto il mondo.

La mancata immediata risoluzione di questa problematica portò gli investitori a cercare fonti alternative di finanziamento, rispetto a quelle offerte tradizionalmente dal canale bancario che nel contempo aveva subito un fortissimo contraccolpo dovuto agli eccessivi rischi di credito assunti prima e durante la crisi. Uno degli strumenti di finanziamento sul quale si è deciso di puntare maggiormente, vista la sua versatilità di utilizzo e le sue possibilità di sviluppo futuro è stato il crowdfunding; esso può consentire, se utilizzato in maniera appropriata, a chiunque, dall'imprenditore con grande esperienza in campo economico a chi invece di economia ne ha solo sentito parlare sui giornali e in televisione, di soddisfare le proprie esigenze di finanziamento in maniera semplice, immediata e poco costosa, sfruttando internet e il web, ovvero due delle più importanti innovazioni del XXI secolo che hanno consentito in particolare lo sviluppo della globalizzazione.

Il crowdfunding è quindi un fenomeno nuovo e innovativo che coinvolge sempre di più l'interesse degli attori economici a livello nazionale e internazionale in quanto dà a questi ultimi la possibilità di ottenere le spesso ingenti risorse di cui hanno bisogno in maniera non convenzionale; tutti abbiamo quindi bisogno del crowdfunding, non si applica solo in grande pensando alle imprese o alla politica, bensì si applica anche nel piccolo, ovviamente utilizzando le dovute tipologie, ad esempio con riferimento a piccoli progetti, eventi, sanità, sociale etc.

L’obiettivo di questo elaborato sarà quello di dimostrare che grazie ad un'attenta regolamentazione del crowdfunding, improntata sul fatto di renderlo usufruibile a tutti,

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2

così come è avvenuto in Italia partendo con il Decreto legge n°179/2012 fino ad arrivare alle ultime novità della Legge di Stabilità 2017 e negli Stati Uniti con il JOBS Act, si andrà a facilitarne in modo esponenziale la diffusione sfruttandone la versatilità e la capacità di sviluppo.

Per fare questo in primo luogo effettuerò un'analisi qualitativa del fenomeno in modo da vedere i diversi modelli e tipologie di crowdfunding, avere un quadro generale ed evidenziarne per ciascuno le caratteristiche fondamentali. Successivamente, si reputa non solo opportuno ma necessario andare ad analizzare nello specifico il solo equity

crowdfunding, facendo una panoramica della normativa sia a livello nazionale,

ponendo l'accento sui passaggi critici che ne hanno caratterizzato lo sviluppo nel nostro paese, sia a livello internazionale, soffermandomi sulla situazione all'interno dell'Unione Europea e negli Stati Uniti dove di fatto tutto è iniziato. Risulterà poi opportuno passare ad un'analisi di carattere quantitativo dell'equity-based

crowdfunding a livello italiano considerando l'anno 2016 e 2017, per cercare di mettere

in relazione il profilo normativo con quello quali-quantitativo del fenomeno e cogliere appieno le potenzialità di sviluppo di questo strumento che sicuramente può avere un peso rilevante nel risolvere talune croniche problematiche di soddisfacimento di fabbisogno finanziario proprie del nostro contesto economico produttivo.

(8)

3

1. CAPITOLO I. IL CROWDFUNDING: ELEMENTI

PECULIARI

1.1. Profilazioni e origini storiche

Sono molte le definizioni usate per descrivere il fenomeno del crowdfunding, ma la migliore per capacità di sintesi a mio avviso è quella del JOBS Act americano secondo il quale “il crowdfunding consiste nell'uso di internet per la raccolta di denaro tramite piccoli contributi (funding) da molti investitori (crowd: “folla”)”; come si può ben notare la definizione non dice a fronte di cosa vengano elargiti i contributi, quindi si adatta a tutti i modelli di crowdfunding e si focalizza sulle tre caratteristiche principali del fenomeno:1

• l'uso di internet;

• la modesta dimensione unitaria degli investimenti; • la massa rilevante degli investitori;

Il crowdfunding si propone concretamente come soluzione innovativa per il finanziamento delle imprese; non è soltanto uno strumento finanziario innovativo, ma anche uno strumento di marketing che consente di studiare il mercato prima del lancio di un prodotto, per valutarne il gradimento e la possibilità di successo. Con il crowdfunding si riesce quindi a promuovere un prodotto nella fase di funding, prima ancora che esso sia acquistabile, accelerandone l'adozione e riducendone il rischio di mercato.

Si tratta di una realtà in costante espansione, costituita da processi collaborativi in cui, investitori non professionali (c.d. crowdfunders), si impegnano nel sostenere sforzi di soggetti e organizzazioni dotate di un elevato potenziale creativo, ma prive dei fondi necessari alla realizzazione delle loro idee.2

L'ideatore pubblica sul sito web della piattaforma il suo progetto, segnalando la somma

1

A.M. LERRO, Equity crowdfunding: investire e finanziare l’impresa tramite internet, Gruppo 24 Ore, 2013

2

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4

che ritiene necessaria per la realizzazione e l'eventuale remunerazione dello stesso, non necessariamente di tipo monetario, che intende riconoscere ai sottoscrittori.34

Nel caso in cui gli obiettivi d'investimento non vengano raggiunti gli investitori non versano nulla, azzerando in questo modo i rischi legati alla partenza o meno del progetto; inoltre, non avendo aspettative prefissate di ritorno si limitano semplicemente a valutare se l'investimento può essere o meno un buon affare, cercando ciò che sollecita il loro interesse, valutandolo, informandosi tramite la rete ed eventualmente finanziandolo con un importo così modesto da non pregiudicare la stabilità delle loro finanze.

Gli elementi che differenziano tale fenomeno dai canali tradizionali (es. venture capital e business angels) possono essere individuati da un lato nella prevalente partecipazione di investitori non professionali e dall'altro nel mezzo scelto, ossia il ricorso a piattaforme on-line in cui si verifica l'incontro tra la domanda e l'offerta.5 Il concetto di crowdfunding di per se non è rivoluzionario; esiste infatti un'ampia casistica nell’ambito di progetti culturali, sociali e filantropici, partendo dal finanziamento dei progetti di microcredito degli “Irish Loan Fund” ideati nel XVIII secolo da Jonathan Swift6 per combattere la povertà del popolo irlandese e dalla campagna promossa nel 1885 da Joseph Pulitzer, editore del New York World, per finanziare la costruzione del basamento per la Statua della Libertà, che catalizzò il sostegno di oltre 160.000 cittadini. Il celebre giornalista ed editore annunciò l’intenzione di raccogliere 100.000 dollari (equivalenti a circa 2 milioni di dollari dei giorni nostri) dichiarando che avrebbe pubblicato il nome di chiunque avesse fatto la donazione, a prescindere dall'importo. Pulitzer riuscì in tal modo a raccogliere 102.000 dollari da 120.000 diversi donatori, dopo soli cinque mesi, ove l’80% dei soggetti

3Generalmente può essere effettuata una distinzione tra due modalità di finanziamento: “ex ante crowdfunding” (il finanziamento risulta ancora da raggiungere) ed “ex post facto crowdfunding” (nell'ipotesi in cui il finanziamento viene concesso a fronte di un prodotto già realizzato); in quest'ultimo caso i finanziatori vedranno riconoscersi una partecipazione agli utili che conseguiranno alla vendita dell'opera.

4

A. BOLLETTINARI, Il crowdfunding: la raccolta del capitale tramite piattaforme on-line nella prassi e nella recente legislazione, “Il Nuovo Diritto delle Società”, n.2/2013.

5

Fondazione Nazionale dei Commercialisti (2015), op cit

6

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5 aveva versato meno di un dollaro.7

I primi veri esempi di crowdfunding possono però essere osservati solo a partire dalla seconda metà degli anni 90, quando cominciarono a comparire alcuni progetti finanziati tramite campagne e raccolte di beneficenza online; negli stessi anni venivano lanciati Six.Degrees.com e AOL Instant Messenger, si cominciava a creare profili online e a connettersi con amici per scambiare informazioni o restare in contatto. Anche gli artisti iniziarono a chiedere alle proprie folle di finanziare nuova musica, nuovi album o tour; uno dei primi esempi fu il gruppo rock inglese Marillion che nel 1997 riuscì a raccogliere 60.000 dollari tramite una raccolta di fondi online.8

In modo simile le associazioni di beneficenza cominciarono a intravedere il potenziale del web e delle folle quando nel 2000 nacque Justgiving, sito di raccolta di beneficenza online. Tuttavia, mentre negli esempi sopracitati era stata fatta leva sulla passione e la generosità dell'essere umano solo a partire dalla metà degli anni 2000 si iniziò ad assistere alla nascita delle prime piattaforme organizzate online di microprestiti.

Da quanto visto possiamo quindi desumere che l'elemento che ha rivoluzionato il contesto del crowdfunding è stato l’avvento di Internet che ha consentito di abbattere drasticamente sia i costi di diffusione delle informazioni, sia i costi transazionali attraverso lo sviluppo dei pagamenti elettronici.

Il primo ad avere l’intuizione di sfruttare la rete per il micro finanziamento fu Michael Sullivan, che nel 2006 coniò il termine “crowdfunding” lanciando Fundavlog, con l'obiettivo di creare un incubatore per progetti ed eventi legati al mondo dei video blog, i quali includevano una semplice funzionalità che permetteva di effettuare donazioni online. Uno schema basato su trasparenza, reciprocità e interessi condivisi, finanziati dalla folla del web. Nonostante ciò, il termine crowdfunding ha cominciato a essere usato in modo più estensivo solo qualche anno dopo, con la nascita della piattaforma Kickstarter9.

Al contempo nel 2005 fu lanciata KIVA10, prima piattaforma a permettere agli

7 www.crowd-funding.cloud.it • 8 www.crowdfuture.net 9

Kickstarter (www.kickstarter.com) è una delle più famose piattaforme web di reward crowdfunding per progetti creativi.

Tramite questa piattaforma sono stati finanziati diversi tipi di imprese, tra cui film, dischi musicali, spettacoli teatrali, fumetti, giornalismo, videogame e imprese legate all'alimentazione.

10

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6

investitori di prestare denaro ad imprenditori nei paesi in via di sviluppo; è una delle piattaforme di microprestiti di maggior successo con oltre 186 milioni di dollari raccolti attraverso il crowdfunding e con un eccellente tasso di ripagamento (97%). Si caratterizza per essere una piattaforma “sociale” in quanto rispetta alcune delle caratteristiche tipiche dei social network: la presenza di foto, di profili, di aggiornamenti e in più quel senso di personalizzazione che deriva dal sapere come viene usato il denaro che si presta.

Questo modello è stato poi sviluppato ulteriormente in ciò che oggi si definisce “prestito peer-to-peer” (P2P), alternativo al canale bancario e nato per consentire il prestito di denaro anche al di fuori delle nazioni in via di sviluppo.

Uno dei primi siti di prestito P2P è stato Zopa11, società londinese che opera in Gran Bretagna, Italia e Giappone la quale offre un servizio di scambio di denaro online; nel 2006 seguendo lo stesso modello fu lanciato Prosper12 e nel 2007 LendingClub13. Come in KIVA, gli individui inviano le richieste di finanziamento, che includono una storia e il rischio di credito; tuttavia queste piattaforme non hanno inizialmente riscosso molto successo, a causa delle molte limitazioni regolamentari che erano presenti.

Nel 2008 nasce IndieGoGo14, co-fondata da Danae Ringelmann e Slava Rubin per a loro detta “democratizzare la raccolta di fondi” e “dare potere agli imprenditori creativi” e nel 2009 Kickstarter, che dà il via a un “nuovo modo di finanziare la creatività”. Queste piattaforme di crowdfunding sono oggi due delle più popolari al mondo; il principio che le accomuna è lo stesso: un esteso gruppo di persone può mettere insieme il proprio denaro per aiutare a finanziare un'idea; la vera novità sta nel fatto che quando qualcuno contribuisce a questi progetti, non si aspetta denaro in cambio, ma a seconda dell'offerta a cui si partecipa si possono ottenere premi e ricompense di carattere non monetario.15

Il modello P2P avviato da Prosper e LendingClub conobbe nello stesso periodo una forte rinascita; sempre più prestatori e beneficiari stavano iniziando a connettersi 11 www.zopa.com 12 www.prosper.com 13 www.lendingclub.com 14 www.indiegogo.com 15 www.crowdfuture.net

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7 direttamente ad internet evitando i prestiti bancari.

Sia l'apparizione di Kickstarter che quella di IndieGoGo, sia la rinascita di Prosper e LendingClub erano segno che l'infrastruttura tecnica e la mentalità sociale iniziavano a dare al crowdfunding lo spazio che meritava. I cambiamenti nelle aspettative e la personalizzazione dei finanziamenti sono infatti prodotti della nuova mentalità che stiamo tuttora coltivando grazie alla continua ricerca e ricca interazione sui social media.

Una radicale svolta avviene nel periodo tra il 2010 e il 2011 con l'avvento del crowdfunding basato su partecipazioni finanziarie. Nel 2010 nasce GrowVC, dando avvio al modello dell'equity-based crowdfunding, o crowdfunding basato sulla partecipazione finanziaria collettiva.

Negli ultimi anni, mentre Kickstarter e IndieGoGo continuavano a crescere velocemente, abbiamo assistito a una straordinaria proliferazione di piattaforme in ogni parte del mondo; molte di queste sono di nicchia o limitate ad una specifica area geografica o comunità sociale. Ciò nonostante, le limitazioni legislative superate solo recentemente, ne hanno limitato lo sviluppo sia a livello europeo che a livello statunitense.

1.2. I modelli classici di crowdfunding

Le campagne di crowdfunding rappresentano una fonte di finanziamento alternativa nell’ambito della quale ai sostenitori possono essere offerte, in cambio di un apporto monetario, diverse tipologie di ricompense che possono consistere in premi, ricompense emozionali, prodotti finiti o benefici riconducibili al senso d’appartenenza e talvolta allo status dei sostenitori.

La pratica del crowdfunding e le sue evoluzioni costanti hanno portato all’individuazione, generalmente accettata, di quattro categorie o modelli:

donation-based crowdfunding;

(13)

8

lending-based crowdfunding;

equity-based crowdfunding;

Questi modelli rappresentano una tipizzazione formale adottata in letteratura per identificare il progetto rispetto al meccanismo di ricompense previste e per identificare la tipologia di piattaforma; si tratta di una specificazione che non solo consente di indagare i profili di peculiarità e di divergenza del modus operandi delle piattaforme che sono ricomprese nelle singole categorie, ma anche di distinguere, con riferimento a progetti con finalità eterogenee, il diverso impatto delle aspettative e dei benefici dei diversi attori che intervengono a vario titolo nel processo di compimento della campagna di crowdfunding. Nella realtà, dal lato dell’offerta, si riscontrano molto spesso modelli ibridi, ossia piattaforme che adottano contemporaneamente più modelli di crowdfunding. Le piattaforme ibride offrono l’indubbio vantaggio di riuscire ad intercettare più individui tra la folla, così a coloro che sono particolarmente legati al progetto a livello emotivo e che probabilmente preferiranno donare senza ottenere nulla in cambio, si affiancheranno coloro che non essendo coinvolti emotivamente dal progetto sono spinti a donare in previsione di un premio.

Tra i quattro modelli sopra citati l'equity-based crowdfunding è sicuramente la categoria che ai fini di studio riveste maggior interesse, per il suo impatto strategico ed economico, per la capacità di generare occupazione e per le possibili conseguenze in termini di rischio per gli investitori.

Sta ormai diventando raro il singolo progetto di crowdfunding lanciato dal proponente per conto proprio, fenomeno inizialmente abbastanza diffuso, in quanto molte delle piattaforme si sono fortemente specializzate in uno specifico modello di raccolta, e quindi raccolgono già una community di frequentatori abituali dotati di un'iniziale predisposizione a sostenere il progetto del proponente.16

16

(14)

9 1.2.1 Il modello donation-based

Il donation-based è probabilmente il primo modello ad aver dato origine al fenomeno del crowdfunding. Viene utilizzato per campagne di beneficienza e per il finanziamento di progetti definiti come “social crowdfunding” o “civic crowdfunding17”;18 le iniziative proposte fanno quindi riferimento al terzo settore, organizzazioni no-profit, enti a scopo sociale e associazioni. Si tratta di un modello che non presuppone alcun tipo di ritorno per l’investitore, né in beni né in servizi, ma un riconoscimento di carattere morale.

Il motivo che spinge i donatori ad apportare un contributo è di tipo personale; il soggetto può scegliere direttamente la causa sociale da sostenere ed effettuare immediatamente la donazione online, con la possibilità di diventare un Personal Foundraiser19.

L'assenza di limiti stringenti di target da raggiungere sul fronte della raccolta è espressione della tranquillità di questo modello che si riscontra anche sulla durata della donazione: la lunghezza media di queste campagne è infatti la maggiore (perché il donatore non si sente pressato, in mancanza di obiettivi di business).20

Le piattaforme “donation-based” sono numericamente esigue. A livello mondiale è doveroso nominare GlobalGiving21, che opera in 164 paesi e comprende più di 506.000 donatori. Essa raccoglie fondi a favore di organismi no-profit ed è possibile scegliere all’interno della piattaforma la causa sociale da seguire. La commissione predisposta dalla GlobalGiving Foundation è del 15%, la quale garantisce che il resto della donazione raggiunga la destinazione prevista.

Per quanto riguarda l'Italia, una delle più famose piattaforme che usano questo

17

Il civic crowdfunding è uno dei tipi di raccolta fondi che sta riscuotendo maggior successo tra la folla. Un numero crescente di soggetti istituzionali come comuni, enti provinciali, municipalità ecc. se ne sta servendo per finanziare opere pubbliche e attività di restauro del tessuto urbano. Il finanziamento civico porta al superamento della separazione concettuale tra le sfere del privato, del pubblico e dell'impresa, in vista di un bene e di un benessere comune.

18

U. PIATTELLI, Il crowdfunding in Italia, una regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?, G. Giappichelli Editore, 2013.

19

Il personal fundraising è la possibilità, attraverso gli strumenti del social networking, di trasformare ogni donatore (di soldi

o di tempo) in un fundraiser senza l'uso di intermediari, con modalità più o meno decentrate, e in maniera assolutamente trasparente.

20

A.M. LERRO (2013), op cit

21

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10

modello è Shynenote22 che rispetto a GlobalGiving trattiene solo il 5% di commissione sulla donazione.

1.2.2 Il modello reward-based

Questo modello consiste nella partecipazione al finanziamento di un progetto in cambio di un premio, un riconoscimento, un oggetto realizzato con i capitali raccolti o premi più complessi.

La formula reward-based è largamente utilizzata grazie alla sua capacità di remunerare i crowdfunders, senza però disperdere risorse utili al progetto.

Il finanziatore non ottiene ritorni economici, ma comunque ricava utilità e si sente parte di un progetto di business che sta decollando. La fantasia degli imprenditori si è scatenata, caratterizzando il reward-based crowdfunding in modi anche molto diversi tra loro. Nell'ordinamento giuridico italiano, una lettura in termini giuridici di questo modello è quindi estremamente complessa. Tuttavia, analizzandone le applicazioni pratiche sotto il profilo del premio offerto all'investitore si ottiene un interessante risultato: è possibile suddividere il modello in tre tipologie distinte, ciascuna dotata di un'apposita disciplina normativa.23

La donazione modale

La tipologia più nota di reward-based crowdfunding è quella che prevede per i finanziatori un piccolo premio, un gadget o un mero riconoscimento come una menzione pubblica.

La raccolta fondi avviene a titolo di donazione, poiché il “premio” non ha un valore di controprestazione, e spesso è del tutto privo di valore economico.

A livello giuridico, in Italia, questo modello lo troviamo all'art.793 c.c: la donazione può essere gravata da un onere (il reward appunto) il cui adempimento costituisce una specifica obbligazione del donatario. Infatti, in caso di inadempimento dell'onere, il

22

www.shinynote.com

23

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11

donante può agire nei confronti del donatario e revocare la donazione. In altri termini, la donazione modale non rientra nella categoria dei contratti a titolo oneroso, in quanto il modus non assume la veste di corrispettivo. La liberalità rimane la causa del negozio che però viene limitata dalla presenza di un onere.24

Il pre-ordine

Da un punto di vista giuridico il pre-ordine altro non è che una compravendita o una promessa di vendita di un bene futuro, a seconda di come viene configurato il rapporto. Con questo metodo è possibile inserire un nuovo servizio o prodotto online prima della produzione, chiedendo ai sostenitori di finanziare il progetto comprando in anticipo il prodotto ancora da realizzare, a un prezzo scontato rispetto a quello futuro di vendita. In questo modo, oltre a facilitare il processo di ricerca di finanziamenti sul mercato, si potrà facilmente intuire quella che sarà la domanda effettiva del prodotto in oggetto; conseguentemente questa tipologia di modello è sottoposta alla normativa sul commercio elettronico e al Codice del Consumo.

Il contratto, che si qualifica come contratto a distanza, potrà essere specificatamente disegnato per rispettare gli obiettivi della raccolta e le prerogative dei consumatori. Bisognerà però prestare particolare attenzione al diritto di recesso sia nel momento in cui l'investitore assume l'impegno di finanziamento, sia nel momento in cui riceve il bene ordinato via web25.

Il profit sharing o royalty-based crowdfunding

All'investitore si offre un premio di natura finanziaria, corrispondente ad una quota dei ricavi o degli utili dell'attività finanziata, pagabile a certe condizioni e per un certo periodo di tempo. Questa formula, talora denominata “royalty-based crowdfunding”, può essere utilizzata anche per specifici affari o singole linee di prodotto di un'azienda: ciò consente di limitare il finanziamento e ogni rapporto economico con gli investitori al prodotto specifico, senza coinvolgere gli altri affari del proponente.

24

www.diritto24.ilsole24ore.com

25

(17)

12

Nell'ordinamento giuridico italiano questa pratica rientra nel paradigma dell'associazione in partecipazione, disciplinata all'art.2549 e seguenti del c.c; con detto contratto l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, a fronte di un determinato apporto che nel nostro caso è esclusivamente finanziario.

La disciplina codicistica, dell'associazione in partecipazione tollera adattamenti e modificazioni, che tuttavia devono essere espressamente concordati tra associante e associati, onde evitare l'applicazione suppletiva delle norme di legge.

L'associante può stabilire un'ampia apertura alle adesioni, fissando un numero alto o indeterminato di potenziali associati svincolandosi dal loro consenso per l'ammissione di nuovi sostenitori.

In questo modello è evidente che gli associati partecipano alle perdite nella misura del conferimento effettuato; l'associante può stabilire la misura della partecipazione agli utili ed anche la relativa durata, fissandola in un periodo di tempo limitato.

Inoltre può stabilire preventivamente quali diritti spettino agli associati in partecipazione: si tratta generalmente di meri diritti di controllo contabile o di esame dei rendiconti, anche se non mancano esperienze di rilevante coinvolgimento della base associativa nell'indirizzo dell'attività imprenditoriale, con la formula del crowdsourcing26.

Gli aspetti più problematici di questo tipo di rapporto contrattuale sono quelli relativi alla disciplina dello scioglimento del rapporto e della sua cessione. La disciplina prevede la restituzione dell'apporto, eventualmente aumentato degli utili non ancora percepiti o diminuito delle perdite. Tuttavia, il principio di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c) consente di disegnare una disciplina perfetta per le finalità delle parti.

Un serio profilo di criticità è dato dall'indeducibilità, dal reddito d'impresa degli associanti, di quanto pagato agli associati in partecipazione. Tale previsione corrisponde all'esigenza di evitare comportamenti elusivi degli associanti, che potrebbero mostrare perdite fittizie incanalando parte dei profitti verso finti associati in partecipazione. Dunque il principio dell'indeducibilità fiscale rende l'associazione in

26In un’azienda, l’affidare a persone esterne, tramite gli strumenti offerti dal web, l’ideazione o la realizzazione di progetti, la

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13

partecipazione piuttosto costosa per l'associante, in quanto i ricavi che potrà condividere con gli associati saranno più bassi di quelli derivanti da un normale rapporto di partecipazione al capitale sociale27.

Il royalty-based crowdfunding è la soluzione per le aziende che non hanno i requisiti soggettivi per accedere all'equity-based crowdfunding o che non vogliano aprire la compagine sociale a terzi estranei, pur essendo disponibili a riconoscere loro una partecipazione agli utili, ed eventualmente un ruolo consultivo.

Momentaneamente, i leader del mercato nel reward-based sono le piattaforme Kickstarter e IndieGoGo. La prima opera attraverso il modello “all or nothing” (tutto o niente): le donazioni dei sostenitori vengono accreditate solo nel caso in cui la campagna raggiunga l'obiettivo; si va a fissare nel portale la soglia che serve per portare a termine il progetto e la data entro la quale tale soglia dovrebbe essere raggiunta.

Le campagne all or nothing, di solito sono più adatte per chi sta cercando di realizzare un film o un prototipo di un prodotto e ha bisogno di una cifra minima per riuscire a partire. Se non viene raggiunto l'obiettivo, le donazioni non vengono prelevate, dal momento che la soglia necessaria alla realizzazione non è stato raggiunto e di conseguenza il progetto non può partire.28

IndieGoGo invece utilizza sia il modello tutto o niente sia il modello “keep it all”

(tieni tutto). Questo modello consiste nel raccogliere la somma tramite il portale, a prescindere dal fatto che si raggiunga la soglia target entro la data prefissata.

Le campagne keep it all si dividono a loro volta in continuative, ovvero campagne che non hanno un limite di tempo di raccolta, e a tempo, ovvero campagne che hanno una durata che solitamente va dai 45 ai 90 giorni.

Le campagne a tempo, di solito sono più adatte a raccolte fondi per scopi sociali perché ogni euro donato sarà utile a sostenere la causa, ma la campagna non è continuativa perché serve a contrastare un’emergenza che ha una durata limitata nel tempo. Le campagne continuative, invece, sono più adatte a raccolte fondi di associazioni o cause che non hanno limiti di tempo, ma che successivamente si

27

A.M. LERRO (2013), op cit

28

(19)

14 protraggono29.

Esistono anche piattaforme che utilizzano modelli alternativi; un esempio è

RockerHub, piattaforma che usa il modello cosiddetto “all and more”: questo funziona

come il modello keep it all anche se il target non viene raggiunto, ma se si raggiunge o si eccede il proprio target, il progetto è esentato dal pagamento di parte delle tariffe; si denota quindi come in quest'ultimo modello ci sia un chiaro tentativo di tenere alta la motivazione di chi avvia il progetto30.

1.2.3 Il modello lending-based

Il lending-based crowdfunding è un modello attraverso il quale si realizza il prestito tra privati, senza dunque ricorrere ad intermediari specializzati. La partecipazione al progetto non avviene in termini azionari, ma in una delle forme più prossime, cioè quella del credito.

Prestando denaro ad un'azienda in cui si crede, ci sentiamo ad essa molto più vicini, quasi soci, quasi imprenditori.

La piattaforma viene remunerata per l'attività di analisi, selezione, distribuzione dei finanziamenti e per il servizio di incasso delle rate pagate dai soggetti finanziati; si tratta di una commissione percentuale.31

Si possono individuare tre modelli di lending-based crowdfunding:

 Modello micro-prestiti: Questo modello è intermediato dalla piattaforma di crowdfunding; i finanziatori finanziano i progetti tramite un veicolo societario il cui

andamento determina il successo o meno dell’operazione; questo veicolo eroga il credito ai vari proponenti, si assume il rischio di insoluto e gestisce le relative azioni di recupero.

 Peer-to-Business: Questo modello consente a piccoli risparmiatori di prestare

denaro a piccole medie imprese o start up.

 Prestiti tra privati (Peer-to-peer lending): Per peer-to-peer lending si intende

una tipologia di prestito personale erogato direttamente tra soggetti privati mediante 29 www.blog.starteed.com 30 www.italiancrowdfunding.it 31

(20)

15

l’utilizzo di piattaforme web. Tali sistemi permettono di far incontrare soggetti alla ricerca di fondi ed investitori alla ricerca di rendimenti alternativi, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e banche.

La prima differenza sostanziale rispetto ai prestiti di tipo tradizionale è relativa al ruolo che l’intermediario ricopre nell’incontro tra domanda e offerta di fondi. Nei sistemi consolidati, l’intermediario è tipicamente un soggetto giuridico che si impegna nel raccogliere i capitali ed impiegarli a propria discrezione. Solitamente un istituto bancario o una società finanziaria decide di impiegare i fondi raccolti sulla base di proprie valutazioni sul merito creditizio. L’intermediario nel P2P lending, invece, si occupa solo di mettere in contatto prenditori ed investitori di fondi attraverso la piattaforma, non facendosi carico in alcun modo dell’utilizzo delle somme. Sono gli utenti stessi che hanno piena disponibilità delle somme e possono decidere l’allocazione delle stesse in maniera del tutto autonoma. L’impresa di P2P lending, si occupa esclusivamente di effettuare un’analisi finanziaria dei vari soggetti richiedenti e di assegnare loro un certo livello di rischio, sulla base della loro capacità finanziaria. In seguito, gli investitori possono decidere la modalità con cui allocare le proprie risorse, sulla base della durata del loro investimento e del tasso di rendimento che decidono di ottenere.32

1.2.4 Il modello equity-based

Si parla di equity-based crowdfunding quando tramite l'investimento online si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. Grazie a questo modello, progetti imprenditoriali ad alto valore innovativo, contraddistinti da buone capacità di crescita e sopravvivenza, possono accedere ad un mercato parallelo per la raccolta di capitale di rischio.

La diffusione di tale modello è stata rallentata dai vincoli imposti dalla disciplina in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari e di servizi e attività di investimento; questi onerosi regolamenti sennonché trovano giustificazione nella mitigazione del rischio per gli investitori e nella prevenzione delle frodi.

32

(21)

16

Tra i quattro modelli visti è sicuramente quello maggiormente strutturato e porta alla qualificazione di soggetti privati, considerati negli altri modelli solo dei semplici sostenitori, come investitori in start-up e PMI innovative.

Una volta finita la raccolta, i finanziatori possono continuare a interagire con il progetto sia offrendo supporto morale, sia dando dei consigli agli imprenditori e diventando soci con diritto di voto. Ci sono diversi modelli operativi di equity crowdfunding da vedere, ma se consideriamo quelli che si sono sviluppati negli ultimi anni abbiamo:

Il modello club: consiste nel reclutare potenziali investitori per poi andare a costituire un club d'investimento chiuso; in questo modo l’offerta non viene più rivolta al “pubblico” indistinto, ma solo ai componenti del club. Una piattaforma che utilizza il suddetto modello è la piattaforma inglese CrowdCube33, dove l’investitore in primis diventa socio della società Crowdcube Ventures Limiteda particolari condizioni (non hanno il diritto di voto e sono obbligati a versare un contributo in caso di liquidazione). Una volta diventato socio, egli potrà scegliere il progetto tra quelli pubblicati e non dovrà effettuare alcun versamento finché non sarà sottoscritta l’intera somma della raccolta. Una volta raggiunto l’obiettivo, sarà CrowdCube a occuparsi della documentazione legale e societaria, per poi mandarla a ciascun socio. 34 Dopo 7 giorni dalla comunicazione diventa tutto vincolante per coloro che non si sono ritirati, e dopo tale data, si concluderà l’operazione con il trasferimento del denaro alla società35

.

Il modello veicolo (modello holding): prevede la costituzione di uno Special Purpose Vehicle (SPV) per la realizzazione dell’investimento in capitale azionario; gli investitori non professionali divengono così finanziatori di un apposito veicolo societario, la cui costituzione mira all’attribuzione di specifici diritti di prelazione e all’eliminazione dell'effetto diluizione. Questo modello viene utilizzato dalla piattaforma GrowVc36; la piattaforma prevede tre tipologie di utenti: start-up e/o imprenditori, i funders e gli esperti. Le start-up rappresentano il fulcro intorno al quale ruota tutto il sistema dei servizi offerti dalla piattaforma. Ogni profilo start-up può

33

www.crowdcube.com

34

A.M. LERRO (2013), op cit 35

U. PIATTELLI (2013), op cit

36

(22)

17

avere più imprenditori collegati e un imprenditore può avere più di una start-up. I funders invece sono investitori privati di vario tipo, dai Business Angel ai Venture Capital, passando per i semplici cittadini. Possono effettuare le scelte in merito a quali investimenti praticare in funzione dei propri interessi e della propria esperienza. Infine gli esperti sono coloro i quali forniscono servizi e consulenze alle società: avvocati, esperti di marketing, contabili o incubatori. Gli esperti possono essere chiamati per dare lustro e più credibilità al team societario oppure possono investire parte del loro lavoro ricevendo in cambio una quota di capitale della società stessa.

1.3. L'invoice trading e gli altri nuovi modelli di crowdfunding

Le piattaforme di invoice trading rappresentano un canale di finanza alternativa al sistema creditizio tradizionale, che consente l'efficientamento del mercato, permettendone l’accesso alle imprese poco o per niente “bancabili”. Queste ultime, infatti, possono ottenere liquidità per finanziare il proprio capitale circolante attraverso la cessione dei crediti prodotti nell’esercizio dell’attività d’impresa37.

In Italia il modello è stato definito nelle sue caratteristiche, sulla base delle evidenze del 1° Report italiano sul Crowdinvesting, nel 2° Report italiano sul Crowdinvesting grazie a una ricerca della School of Management del Politecnico di Milano.

L'analisi effettuata mostra come l'invoice trading non sia un vero e proprio modello di raccolta di capitale online, ma finanziariamente non risulta dissimile.

Esso consiste nella cessione di una fattura commerciale attraverso un portale Internet, il quale ha il compito di collegare soggetti in situazione di surplus finanziario a soggetti in situazione di deficit, sostituendo il tradizionale “sconto di fattura” attuato dalle Banche per supportare il capitale circolante.38 Le piattaforme rendono possibile il trasferimento diretto di risorse tra investitori e cedenti dei crediti proprio come nelle piattaforme di peer to peer lending tra privati, ma la folla mantiene un ruolo marginale in quanto gli investimenti richiesti sono piuttosto elevati, alla luce degli importi relativamente alti delle fatture commerciali, le quali in genere sono acquistate da un

37

http://blog.moneyfarm.com/it/business-innovazione/invoice-trading-nuova-liquidita-per-limpresa/

38

(23)

18 singolo investitore.39

La cessione delle fatture avviene online e il modello di business comporta che l'azienda interessata all'anticipo di una fattura, presenta la propria richiesta ad una piattaforma di invoice trading. Il portale a questo punto dovrà valutare le proposte ricevute sulla base di indicatori ( ad es. il merito creditizio) relativi a tutti gli operatori coinvolti e attribuirà un rating incrociando i dati a disposizione con quelli presenti nelle banche dati di provider come Cerved Rating Agency.40

A questo punto vi sono tre differenti meccanismi di acquisto per gli investitori: asta al

rialzo, offerta competitiva o acquisto diretto da parte delle piattaforma e cartolarizzazione delle stesse tramite asset backed securities. L'investitore che

compra la fattura deve anticipare all'azienda, secondo i dati riscontrati dal Politecnico, un importo pari all'85-90% del corrispettivo, mentre il saldo sarà liquidato alla scadenza.

In genere ricorrono all'invoice trading le PMI con difficoltà di accesso al classico canale bancario, che sono disposte a pagare un tasso d'interesse non sempre vantaggioso, a fronte della peculiarità intrinseca di questa tipologia di crowdinvesting: la rapidità di erogazione della liquidità per finanziare il capitale circolante, senza garanzie e senza segnalazione alla Centrale dei Rischi.41

L'invoice trading è, quindi, un'alternativa al factoring e rappresenta un mercato che, secondo alcune fonti42, sta esplodendo, per opportunità di business, operatori coinvolti e soluzioni tecnologiche innovative.

Per concludere gli altri nuovi modelli di crowdfunding sono:

civic crowdfunding: si ricorre all'utilizzo del crowdfunding per il finanziamento

di opere e progetti pubblici da parte dei cittadini stessi. I vantaggi di questo modello sono molteplici: le Pubbliche Amministrazioni possono sfruttare le strette relazioni con i cittadini, con le PMI e con le start-up; molte piattaforme sono attive a livello locale dunque sono ottime per lanciarvi progetti per la collettività che abita nel territorio; gli

39

A.SCOTTI, 2° REPORT ITALIANO SUL CROWDINVESTING, Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria gestionale, 2017.

40

https://www.crowd-funding.cloud/it/invoice-425.asp

41

Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria gestionale (2017), op cit

42

http://www.corriere.it/digital-edition/ECONOMIAFC_NAZIONALE_WEB/2016/09/26/38/factoring-ora-i-crediti-vanno-allasta-online_U4323021047484YXH.shtml?refresh_ce-cp

(24)

19

enti locali possono usare il crowdfunding per testare l'interesse dei cittadini per ogni nuovo progetto in modo da definire le priorità; i cittadini possono accedere a tutte le informazioni relative ai progetti a partire dalle prime fasi di sviluppo sino alla loro completa realizzazione.

Tra gli ostacoli del modello abbiamo invece la scarsa conoscenza di come funziona e la difficoltà di sviluppare conoscenze in tema di crowdfunding e civic crowdfunding; la burocrazia è troppo complessa e ci sono difficoltà inerenti il sistema di pagamento perchè spesso i donatori hanno difficoltà a versare somme tramite una campagna di

crowdfunding preferendogli i canali tradizionali;

corporate crowdfunding: è una tipologia di finanziamento della folla che,

partendo dal concetto di CRS (Corporate Social Responsibility), può aiutare le aziende nella progettazione di prodotti e servizi, coinvolgendo direttamente i clienti in tale fase;43

do it yourself (DIY): consiste nel creare una propria campagna personale

partendo da zero: si crea cioè un proprio sito web e lo si promuove al pubblico.

Detto anche crowdfunding indipendente, sta diventando di moda in quanto molti portali stanno restringendo il numero di progetti approvati. Questo modello è particolarmente complesso perché bisogna essere abbastanza tecnologici, avere conoscenze SEO (ottimizzazione dei motori di ricerca) e di marketing per indirizzare la folla verso il proprio sito web che dovrà essere sempre aggiornato, dotato di contenuti interessanti per gli utenti e in grado di collezionare le informazioni nel modo giusto. I pro consistono nel poter personalizzare al 100%, evitare di pagare la commissione a un portale e poter effettuare lunghe campagne, mentre tra i contro troviamo la minor esposizione al pubblico del progetto, la minor credibilità degli investitori, problemi tecnici e difficoltà nella gestione dei pagamenti;44

real estate crowdfunding: è una tipologia di finanziamento collettivo in cui

avviene una raccolta di capitali per investimenti immobiliari. In altre parole è l'applicazione pratica del crowdfunding al settore immobiliare. Si tratta di un modello riconducibile, all'equity crowdfunding oppure al social lending.

43

:G. QUARANTA, Il crowdfunding, Diritto ed Economia dell'Impresa, Fascicolo n. 4, G. Giappichelli Editore, 2017.

44

(25)

20

Nel primo caso l'investimento immobiliare avviene sia in modalità equity-based sia attraverso un normale prestito bancario. Infatti il capitale da finanziarsi viene suddiviso in due componenti: equity e debt. L'equity, ossia l'acquisto di titoli di capitale proprio, pesa per il 65-70% dell'interno investimento e viene così ripartito: il 25-30% in capo all'imprenditore e il 40% disponibile online per la folla. Il restante 30-35% dell'importo da raccogliere viene erogato da una banca sottoforma di prestito, il che consente di ridurre il rischio complessivo dell'operazione. Quando invece il real estate crowdfunding ricorre al social lending, il meccanismo di funzionamento è pressoché identico a quello di tale forma di finanziamento collettivo.45

45

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21

2. CAPITOLO II. L'EVOLUZIONE NORMATIVA

DELL'EQUITY CROWDFUNDING IN ITALIA

2.1. Il contesto di riferimento

Il contesto è quello della crisi finanziaria ed economica mondiale che nel 2008 ha duramente colpito i Paesi più sviluppati, con un effetto moltiplicatore dopo il fallimento della banca americana Lehman Brothers negli Stati Uniti.

Gli investitori finanziari, le banche e di riflesso gli imprenditori sono stati duramente colpiti, come risulta evidente dal fatto che gli investimenti eseguiti con il ricorso ad un'esasperata leva finanziaria, sia nel mercato dei capitali che nel mercato immobiliare, conclusi prima della fine del 2008, sono stati uno dei maggiori problemi con i quali i fondi d'investimento, le banche e gli azionisti hanno dovuto confrontarsi, oltrechè causa di numerose procedure concorsuali.

Di fronte a uno scenario economico-finanziario difficile e particolarmente deprimente per l'imprenditoria italiana, l'Italia è stato il primo paese dell'Unione Europea a dotarsi di una normativa specifica sull'equity crowdfunding e il Governo si è impegnato nella messa a punto di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.46 Il processo è iniziato quando il Ministro dello Sviluppo Economico ha istituito nell'Aprile del 2012 un gruppo di 12 esperti denominato “Task force” il quale ha operato la stesura del Decreto Legge n.179 emanato il 18 Ottobre dello stesso anno, noto anche come “Decreto Crescita 2.0”, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni con la Legge di conversione n.221 del 18 dicembre. Il Decreto in questione rappresentava una politica che cercava di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare quella giovanile, l'aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, così da favorire una maggiore mobilità sociale,

46

(27)

22

il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una maggiore capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese47, individuando altresì gli specifici destinatari della normativa sul crowdfunding.

Possiamo implicitamente rilevare che la disciplina dettata dal Decreto si rivolge al solo equity-based crowdfunding, ma senza nessun riferimento diretto allo stesso come sarebbe stato lecito aspettarsi e alle altre forme di crowdfunding48 che sono in effetti connotate da una minor pericolosità per chi ne usufruisce, oltre ad essere già sufficientemente regolamentate.

Infatti, ove la raccolta di capitali avvenga a titolo di donazione, l'utente non rischia di perdere alcunchè poiché la donazione di per sé non da ritorni ed è un atto di generosità fine a se stesso; ovviamente vi è il rischio di possibili inganni circa la destinazione dell'elargizione, ma tale inganno può sussistere in ogni proposta di beneficenza, senza che la piattaforma web possa incidere più di tanto nella creazione della falsa prospettazione.

Anche nel reward-based crowdfunding l'interesse dell'utente è scarsamente esposto a rischi, in quanto la ricompensa erogata a fronte della partecipazione al finanziamento è generalmente modesta e non suscettibile di valutazione economica; essa è un mero riconoscimento, talora un gadget, altre volte un riconoscimento morale o la sua concretizzazione. In ogni caso come già visto all'interno del primo capitolo, a livello normativo, la disciplina della donazione modale attribuisce al donante un preciso diritto di risoluzione per il caso di inadempimento del donatario.

Anche le altre due forme di reward-based, il pre-ordine ed il profit-sharing, sono sufficientemente regolamentate.

Per quanto riguarda invece il lending-based crowdfunding vi sono opportune garanzie in favore dell'utente tanto che l'attività è vigilata dalla Banca d'Italia al pari di ogni altra attività di erogazione di prestiti e finanziamenti. Peraltro, il livello di attenzione che si richiede generalmente a colui che presta denaro a un terzo è ben diverso da quello che si potrebbe pretendere da chi effettua un investimento di carattere finanziario; chi presta denaro sa bene che non sarà facile o scontato riaverlo indietro e

47

Ministero dello Sviluppo Economico, Segreteria Tecnica del Ministro, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative, 2015

48

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23 quindi assumerà idonee precauzioni.

Possiamo quindi concludere che la mancata inclusione dei tre modelli non speculativi di crowdfunding nella nuova normativa non si traduce in un vero e proprio divieto di regolamentazione, in quanto, trattandosi di percorsi di raccolta fondi assimilabili ad altri fenomeni liberi, di non maggiore pericolosità sociale, questi risultano essere già regolamentati o comunque non assoggettabili a ulteriori limitazioni.

La scelta di regolamentazione operata in Italia aveva senso anche in relazione ad una specifica caratteristica del paese: la diffusione del modello dei business angel e dei venture capital in Italia infatti non era mai stata particolarmente elevata e dopo il 2008, in seguito alla crisi dei mutui subprime, si era particolarmente ridotta; la mancanza di maturità ed elasticità delle imprese faceva si che un'azienda ben avviata ed adeguatamente finanziata durante la fase iniziale, potesse improvvisamente trovarsi priva di risorse ed incapace di reperirne sul mercato dei capitali.

D'altrocanto l'iniziale limitazione del perimetro applicativo della disciplina del crowdfunding alle start-up innovative destò non poche perplessità, in larga parte fondate; alla base di un impianto normativo e regolamentare fortemente orientato alla tutela degli investitori non istituzionali, appariva poco comprensibile la ratio di restringere l'applicazione dello strumento a società di per se molto rischiose, rendendo la disciplina frammentata e configurando un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti aventi una diversa veste giuridica.49

2.2. Il Decreto legge n°179/2012 e le start-up innovative

Accogliendo i suggerimenti formulati nel Rapporto “Restart Italia”, elaborato dal gruppo Task Force e emersi dalla consultazione con i principali attori dell'ecosistema imprenditoriale nazionale, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura giuridica della “start- up innovativa”50.

49

M. PINTO, L'equity based crowdfunding in Italia al di fuori delle fattispecie regolate dal Decreto Crescita, “Le Società”, n.7/2013.

50

La premessa del Decreto recita: Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli

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24

In favore di questa tipologia d'impresa è stato predisposto, senza distinzioni settoriali o limiti legati all'età dell' imprenditore, un consistente corpus normativo (dall'art 25 all'art 32 della legge 221) e sono stati previsti nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

Lungi dall'essere statica, la policy creata si è evoluta e arricchita continuamente grazie a successivi interventi normativi (Decreto Legge n.76 del 28 Giugno 2013, noto come “Decreto Lavoro”, convertito con Legge n.99 del 9 Agosto 2013; Decreto Legge n.3 del 24 Gennaio 2015, noto come “Investment Compact”, convertito con Legge n.33 del 24 Marzo 2015), i quali hanno affinato e ampliato l'offerta degli strumenti agevolativi previsti dal “Decreto Crescita 2.0”.51

All'articolo 25 della Legge 221, la start-up innovativa viene definita come società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano residente in Italia, le cui azioni o quote non siano quotate su mercati regolamentati.

Il comma 2 dell'art. 25 stabilisce invece i requisiti obbligatori che deve possedere una società per essere qualificata come start-up innovativa:

 la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi (requisito soppresso dal Decreto Legge n.76/2013) e l'impresa deve essere costituita da non più di 60 mesi;5253

 la sede principale degli affari e degli interessi deve essere localizzata in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;  a partire dal secondo anno di attività, presentare un totale di fatturato annuo, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro;

impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità' e di crescita..

51

Ministero dello Sviluppo Economico (2015), op cit

52

Tale limite, prima dell'entrata in vigore del D.L. 3/2015, era pari a 48 mesi. Giova sottolineare come la temporaneità costituisca un tratto caratterizzante della nuova formula, in considerazione delle difficoltà da affrontare nella fase iniziale soprattutto dal punto di vista finanziario. Durante il periodo di start-up, ipotizzando una fisiologica situazione di perdite, la società, in deroga a quanto sancito dal codice civile, gode di una maggiore flessibilità, ad esempio nell'ipotesi di ricapitalizzazione. In particolare, si prevede l'estensione di dodici mesi del meccanismo di “rinvio a nuovo” e nelle ipotesi più gravi, quando la perdita intacchi il minimo legale, è consentito il differimento delle operazioni di riduzione e contestuale aumento del capitale alla chiusura dell'esercizio successivo.

53

Sul punto O. CAGNASSO, Note in tema di start-up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi (dalla “nuova” alla

(30)

25

 non distribuire e non aver distribuito utili (per il periodo di durata del regime agevolativo;54

 prevedere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

 non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Oltre a quelli sopra elencati, è necessario che la start-up innovativa detenga almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti, anch'essi elencati all'articolo 25 comma 2:

 sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggior valore fra costo della produzione e fatturato annuo;55

 impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure che sia in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;56  essere titolare di diritti di sfruttamento di invenzioni industriali, elettroniche, biotecnologiche o di nuove varietà vegetali ovvero di diritti relativi a un programma per elaboratore originario, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

La Legge 221, al comma 3 dell’art. 25, dà inoltre la possibilità alle imprese già costituite al 19 Dicembre 2012, data nella quale entra in vigore la legge di conversione n.221/2012 di tale Decreto, di poter rientrare nella categoria delle start-up innovative

54

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4, Legge 221: “Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo

25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi”.

55

In assenza di un primo bilancio, il legale rappresentante della società può attestare il rispetto della percentuale richiesta con una specifica dichiarazione.

56

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26

nel caso in cui il legale rappresentante provveda a depositare presso il Registro delle Imprese, una dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione cioè, entro il 17 febbraio 2013. Se ciò avviene le società possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese e accedere ai benefici previsti per le start-up innovative per un periodo di quattro anni se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.57

All'art. 25 comma 4, si dà anche la definizione di start-up a vocazione sociale come quell'impresa che possiede tutti i requisiti delle start-up innovative e opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale.58

La Circolare 3677/C emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 Gennaio 2015 ha introdotto una nuova procedura, agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione dell'impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni, per il riconoscimento delle start-up innovative a vocazione sociale.59 Al comma 5 dello stesso articolo si definiscono poi gli incubatori certificati d'imprese start-up innovative, qualificandoli come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Società Europea, residente in Italia, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e sono in possesso dei seguenti requisiti:

disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi d'accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

 sono amministrati o diretti da persone di riconosciuta competenza in materia

57

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con la legge di conversione 17 dicembre2012, n. 221)

58Un'impresa è a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell’impresa sociale (l. 155/2006, art. 2

comma 1): i settori individuati sono quelli dell’assistenza sociale; dell’assistenza sanitaria; dell’educazione istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

59

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27

d’impresa e innovazione e hanno a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

 hanno regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative.

Il possesso dei sopracitati requisiti è autocertificato dal legale rappresentante dell'incubatore al momento della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, in conformità a indicatori e valori minimi che saranno stabiliti con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del Decreto.60 Fino all'emanazione di quest'ultimo non potevano, pertanto, essere accettate domande d’iscrizione alla sezione speciale da parte degli incubatori di start-up innovative.

In questo modo la legge mira a individuare e valorizzare le strutture che offrono realmente ed efficacemente servizi d'incubazione a nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

Per quanto riguarda il regime di pubblicità, come visto in precedenza, le start-up innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese create ad hoc presso le Camere di Commercio. L'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti esposti. Questa flessibilità “in entrata” è bilanciata da due contrappesi: i controlli ex post effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare su base semestrale i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale e di confermare una volta l'anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate. Tali dati riguardano la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti, relativi all'innovazione tecnologica.61 Il registro speciale delle start-up innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale.

60

Decreto Legge 18 ottobre 2012, op cit

61

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28

Per quanto concerne le misure di agevolazione concesse a favore delle start-up innovative e degli incubatori d'impresa, esse sono numerose e fanno riferimento a svariati rami della disciplina:

1. le start-up innovative e gli incubatori certificati potranno redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese;

2. start-up innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16/E emessa l'11 Giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese;62

3. le deroghe alla disciplina societaria ordinaria più significative sono previste per le start-up innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria dell's.r.l. avvicinandola a quella dell's.p.a.; 4. in caso di perdite sistemiche le start-up godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo);

5. la start-up innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa, quindi la disciplina non viene applicata sulle società di comodo;

6. la normativa ordinaria che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la

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