La legge numero 68 del 2015 ha introdotto nel codice penale un intero titolo (Titolo VI-bis) riguardante i delitti contro l’ambiente11 con incriminazioni per danno e pericolo concreto con elevati livelli di pena e ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni dei nuovi delitti introdotti.
Le nuove norme hanno presentato delle criticità già evidenziate da numerosi studi. Uno degli elementi critici per l’effettività della norma sull’inquinamento e sul disastro am-bientale è la terminologia usata: “compromissione e deterioramento significativi, misurabili, ecosistema, alterazione irreversibile, abusivamente, estese, ecc”, che lascia spazio ad una ec-cessiva discrezionalità interpretativa12.
Sono qui analizzati i dati sui procedimenti definiti dalle Procure circondariali della Repub-blica con richiesta di archiviazione della posizione dell’indagato o di “inizio dell’azione penale”13. Dai dati emerge come siano giunti a conclusione nel periodo 2015-2017 le indagini per un numero crescente di denunce su “ecoreati” e come solo in un terzo dei casi ci sia il prosegui-mento nell’azione penale.
Contemporaneamente un numero consistente di delitti denunciati rimangono, però, a ca-rico di ignoti14.
11 Vedi nota normativa in allegato.
12 La giurisprudenza di Cassazione è già intervenuta più volte (per tutte vedi Cassazione Penale, sez. III, del 3 novembre 2016, n. 46170) per definirne l’ambito di applicazione; si veda anche il grafico a pagina 26 della “Relazione sulla verifica dell’attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l’ambiente” prodotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (Relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2017). 13 Una denuncia di violazione della normativa ambientale attiva indagini da parte delle Procure della Repubblica.
Il Pubblico Ministero se non ha persone da indagare registra il reato come “commesso da ignoti” nell’apposito archivio. Altrimenti porta avanti delle indagini, al termine delle quali definisce il procedimento e, per gli indagati, richiede l’archiviazione o il proseguimento dell’azione penale.
14 Nell’anno 2017 ci sono stati 65 denunce contro ignoti per “Disastro ambientale” (art.452-quaterc.p.); 333 per“Inquinamento ambientale” (art.452-bis c.p.); 55 per “Delitti colposi contro l’ambiente” (art. 452-quinquies c.p.); 31 per “Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale” (art.453-ter c.p.); 4 per “Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività” (art.452-sexies c.p.); 7 per “Impedimento del controllo” (art.452-septies c.p.); 18 per “Omessa bonifica” (art.452-terdecies c.p.).
Tavola 1 - Procedimenti per “ecoreati” e tipo di richiesta da parte del PM, Procure per adulti. Anni 2015-2017
ECOREATI
Modalità di definizione del procedimento (a)
Archiviazione Inizio azione penale Totale procedimenti 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Disastro ambientale - 6 8 1 3 4 1 9 12
Inquinamento ambientale 3 35 76 - 9 39 3 44 115 Delitti colposi contro l’ambiente - 7 19 1 2 8 1 9 27 Morte o lesione come conseguenza
del delitto di inquinamento ambientale - 2 2 - - 1 - 2 3 Traffico ed abbandono di materiale
ad alta radioattività - - - - - - - - -
Impedimento del controllo - 5 16 - 1 9 - 6 25 Omessa bonifica di area inquinata - 1 28 - 1 20 - 2 48 Fonte: Istat, Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l’autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale e sui minorenni denunciati per delitto (a) Il procedimento è contato più volte per ogni tipo di ecoreato in esso contestato.
Traffico illecito di rifiuti in maniera organizzata e combustione illecita di rifiuti
Un ulteriore delitto è stato aggiunto nel 2018 agli “ecoreati”nel codice penale: il “Traffico illecito di rifiuti in maniera organizzata o strutturata” spostandolo, senza modifiche, dal testo unico ambientale15.
Interessante, è il confronto tra i dati dei procedimenti per “traffico organizzato di rifiuti”, pur non ancora ricompreso tra gli ecoreati, e quelli per “combustione illecita di rifiuti”, delitto introdotto nel 201316 che è stato lasciato nel testo unico ambientale (T.U.A.). Bruciare i rifiuti, attività praticata anche dal crimine organizzato soprattutto per trattare i rifiuti pericolosi, è un comportamento illecito che si è esteso, negli ultimi anni, dalla Campania anche ad altre zone d’Italia. Come sottolineato dalla Commissione Parlamentare sul fenomeno17 c’è la concreta pos-sibilità che l’incenerimento di rifiuti sia un modo di liberarsi del “problema rifiuti”, in un ciclo dei rifiuti (conferimento- riciclo/smaltimento) che non si chiude.
In alcuni casi l’incenerimento (la combustione illecita di rifiuti) può essere, quindi, una soluzione alternativa allo smaltimento legale, ma anche una modalità criminale alternativa e lucrosa all’eliminazione di rifiuti attraverso il più oneroso “traffico organizzato”. Dalla figura seguente è visibile, l’andamento opposto delle due forme di “soluzione” criminale del problema dei rifiuti così come risulta dalla risposta della “Giustizia” attraverso i dati delle Procure della Repubblica: i procedimenti per incenerimento di rifiuti aumentano dai 58 nel 2014 (primo anno completamente confrontabile) ai 296 nel 2017; negli stessi anni i procedimenti per “traffico organizzato” diminuiscono progressivamente da 89 a 57.
Molti reati di combustione illecita di rifiuti, poi, rimangono senza un autore individuato e pro-cessabile. Nella tavola 2 è presentata la distribuzione territoriale dei reati denunciati di combustio-ne illecita di cui, combustio-nel 2017, sono rimasti ignoti gli autori. È evidente la concentraziocombustio-ne del fenomeno in Campania, tra le province di Napoli e Caserta, zona chiamata per questo “Terra dei fuochi”.
15 Inserito nel codice penale tra gli ecoreati al 452-quaterdecies c.p. con il d.lgs. 21 del primo marzo 2018, art. 3. 16 Delitto introdotto nel “testo unico ambientale” dal decreto legge del 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con
legge dell’8 febbraio 2014, n.6 su «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza ambientale e industriale ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate».
17 Doc. XXIII, n. 53; - Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - Relazione conclusiva, trasmessa alle Presidenze delle Camere il 1° marzo 2018 pp.126-129. 6 58 178 178 244 296 105 89 7979 58 57 0 50 100 150 200 250 300 2013 2014 2015 2016 2017 Incenerimento di rifiuti
Incenerimento di rifiuti Traffico organizzato di rifiutiTraffico organizzato di rifiuti
Figura 1 - Procedimenti per cui è iniziata l’azione penale nelle Procure della Repubblica, per incenerimento di rifiuti - Traffico organizzato di rifiuti. Anni 2013-2017 (valori assoluti)
I tempi delle indagini in Procura per i procedimenti con “ecoreati”
Nel calcolare quanto tempo hanno impiegato gli uffici di Procura per portare a conclusione le indagini e procedere ad archiviare o a proseguire l’azione penale bisogna considerare che per i primi procedimenti penali che prevedono “ecoreati”, si sono affrontate difficoltà, che influisco-no sui tempi di indagine, che si possoinfluisco-no definire di rodaggio giurisprudenziale (vedi influisco-nota nu-mero 12). Risulta più frequente un’archiviazione in tempi rapidi: il 33,4 per cento dei procedi-menti è archiviato in meno di 6 mesi contro il 10,5 per cento per cui è iniziata l’azione penale. Questa relazione è invertita con tempi lunghi d’indagine (5,2 per cento delle archiviazioni quan-do le indagini sono durate più di 2 anni rispetto al 18,4 per cento degli inizi dell’azione penale). Tavola 2 - Delitti di combustione illecita di rifiuti attribuiti ad autori ignoti, per provincia del commesso delitto.
Anno 2017
PROVINCE Numero casi ignoti valore percentuale
Totale complessivo 552 ì100,0 Napoli 364 65,9 Caserta 55 10,0 Roma 13 2,4 Taranto 10 1,8 Reggio di Calabria 8 1,4 Brindisi 6 1,1 Benevento 5 0,9 Torino 4 0,7 Salerno 4 0,7 Pesaro e Urbino 3 0,5 Bari 3 0,5 Catanzaro 3 0,5 Cagliari 3 0,5 Vibo Valentia 3 0,5 Altre province 38 6,9 Non indicato 30 5,4
Fonte: Istat, Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l’autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale e sui minorenni denunciati per delitto
Tavola 3 - Procedimenti per “ecoreati”, per durata delle indagini preliminari nelle Procure della Repubblica e tipo di definizione. Anno 2017 (valori assoluti e percentuali)
DURATA DELLE INDAGINI
Modalità di definizione
Archiviazione Inizio dell’azione penale
Valore assoluto Valore percentuale Valore assoluto Valore percentuale
fino a 3 mesi 24 17,8 1 1,3 da 3 mesi a 6 mesi 21 15,6 7 9,2 da 6 mesi a 1 anno 35 25,9 15 19,7 da 1 anno a 2 anni 47 34,8 39 51,3 più di 2 anni 7 5,2 14 18,4 Totale complessivo 135 100,0 76 100,0