I MINORI AUTORI DI REATO
12. LA PRESA IN CARICO DEI SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA. ANALISI DELL’UTENZA1
12.2 I provvedimenti di messa alla prova
Con il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88) il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai Servizi minorili della giustizia che, anche in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti locali, svol-gono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.
Contrariamente alle forme di messa alla prova (probation) applicate in altri Paesi, la messa alla prova in Italia non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna e la sua applicabilità non è compromessa né dall’eventuale esistenza di precedenti giudiziari e penali, né da precedenti applicazioni, né dalla tipologia di reato. Molto importanti sono,
34% 11% 10% 6% 6% 6%6% 6%6% 5%5% 4% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% Stranieri 21% 14% 12% 12% 10% 5% 5% 5% 4% 2% 2% 2%2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Italiani 45% 45% 10% 10% 6% 6% 5%5% 4%4% 4%4% 3%3% 3% 3% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Femmine 23% 23% 13% 13% 12% 11% 6% 5% 5% 4% 2% 2% 2%2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Maschi
Figura 12.6 - Delitti ascritti ai soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, secondo il sesso e la nazionalità. Prime dieci tipologie di delitto. Anno 2018 (valori percentuali)
invece, le caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero, attraverso l’attivazione delle sue risorse personali e di idonee risorse ambientali; è proprio sulla base di queste risorse che i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso dal ragazzo.
In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza «dichiara estinto il reato»; l’esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).
I dati di seguito analizzati riguardano il numero dei provvedimenti emessi negli anni dal 2006 al 2018; presenti nel Sistema Informativo dei Servizi Minorili.
L’analisi della serie storica dell’istituto della messa alla prova (il cui monitoraggio è iniziato nel 1992) evidenzia successivi aumenti, con pochi momenti di flessione tra i quali quello del 2006, anno in cui è stato emesso il provvedimento di indulto. Nell’anno 2018 vi è stato un aumento del 2,7 per cento rispetto all’anno precedente.
Per un ulteriore approfondimento, il numero dei provvedimenti di messa alla prova è stato messo a rapporto con il numero complessivo dei minorenni denunciati per i quali l’Autorità giudiziaria ha disposto l’inizio dell’azione penale; questo rapporto può essere indi-cativo del tasso di applicazione della messa alla prova, pur con una certa approssimazione, dovuta anche al fatto che non tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la messa alla prova in un determinato anno sono entrati nel circuito penale nello stesso periodo.
Dalla serie storica di questi rapporti è possibile osservare l’aumento dell’applicazione della messa alla prova anche in termini relativi. Negli ultimi anni l’indice ha registrato valori più alti rispetto ai primi anni della serie storica: nel 2016 è risultato pari a 20,6 e nel 2017 a 18,4, indicando che, in media, la messa alla prova è applicata ad un minore su cinque che entrano nel circuito penale.
Il progetto di messa alla prova consiste in un dettagliato programma trattamentale, ela-borato in maniera individualizzata per ciascun minore e basato sull’interazione dello stesso con le figure parentali adulte di riferimento e con le risorse educative e formative dell’am-biente di provenienza.
Tavola 12.3 - Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell’art.28 D.P.R. 448/88. Anni 2006-2018 (valori assoluti, variazioni percentuali e rapporti percentuali sul numero dei minorenni denunciati per i quali è iniziata l’azione penale)
ANNI Provvedimenti di messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88) Variazioni percentuali Rapporti percentuali su minorenni denunciati per i quali è iniziata l’azione penale 2006 1.996 -6,9 10,1 2007 2.378 19,1 12,4 2008 2.534 6,6 13,6 2009 2.701 6,6 13,5 2010 3.067 13,6 14,7 2011 3.217 4,9 16,2 2012 3.368 4,7 14,9 2013 3.456 2,6 16,9 2014 3.261 -5,6 17,6 2015 3.340 2,4 17,4 2016 3.757 12,5 20,6 2017 3.558 -5,3 18,4 2018 3.653 2,7 n.d.
Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
N.B.: Dall’anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).
A partire dal 2016 il dato include anche i provvedimenti di messa alla prova relativi ai minori non in carico all’USSM, seguiti dall’Ente Locale (n.138 nel 2016, n.105 nel 2017 e n.110 nel 2018).
Il lavoro di équipe nell’elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale impor-tanza, come la collaborazione tra i vari Enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova; la quasi totalità dei progetti è elaborata dall’USSM in collaborazione con altri Enti: nel 2018, 3.576, pari al 98 per cento del totale, a fronte di 77 progetti elaborati e gestiti esclusivamente dall’USSM.
La collaborazione si concretizza anche nella fase del sostegno al minore nella parte-cipazione al progetto educativo. Tenendo presente che ad un progetto di messa alla prova possono partecipare più Enti, nel 2018, come negli anni precedenti, si osserva la forte partecipazione del privato sociale (3.164 progetti), dei servizi sociali del Comune di appar-tenenza (1.213), della A.S.L. (1.208) e della scuola (781).
Con riferimento alle prescrizioni impartite dal giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguardano i colloqui con il sevizio sociale, quelli con lo psicologo e le attività di sostegno educativo, elementi indispensabili per il percorso di recu-pero e reinserimento del minore.
Un ruolo di particolare importanza è attribuito anche alle attività di volontariato e so-cialmente utili, rivolte alla comunità in generale e non specificamente alla vittima del rea-to; seguono quelle riguardanti l’attività lavorativa e lo studio. Si evidenzia, inoltre, il dato riguardante l’attività sportiva, strumento educativo valido soprattutto per trasmettere ai ragazzi l’importanza delle regole.
La prescrizione di permanere in una comunità per tutto il periodo di prova o per una parte di esso, è stata disposta in 919 provvedimenti nel 2018, circa il 25 per cento del totale dell’anno.
In numerosi casi si è lavorato per favorire la riconciliazione con la parte lesa e l’invio all’Ufficio di mediazione penale.
Con riferimento alla durata del periodo di prova, il comma 1 dell’art.28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l’anno, fino ad un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. Nel 2018 Tavola 12.4 - Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova (a). Anno 2018 (valori assoluti)
Prescrizioni N. prescrizioni
Colloqui e sostegno educativo
Colloqui con il servizio sociale 2.549
Colloqui e sostegno presso il SERT 835
Colloqui psicologici in USSM 449
Sostegno educativo 307
Attività e altre prescrizioni
Attività di volontariato e socialmente utili 2.908
Attività di studio 1.526 Permanenza in comunità 919 Attività lavorativa 752 Attività sportiva 473 Orientamento formativo/lavoro 495 Attività di socializzazione 297
Invio all’Ufficio di mediazione 244
Conciliazione parte lesa 170
Risarcimento simbolico del danno 107
Frequenza in centro diurno 105
Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (a) Un progetto di messa alla prova contiene più prescrizioni.
si osserva la seguente distribuzione di frequenza: 1.174 messe alla prova con durata da uno a sei mesi, 2.215 con durata da sette a dodici mesi, 246 con durata da tredici a ventiquattro mesi, in 12 casi è stato disposto il periodo massimo di trentasei mesi. La durata media è di circa nove mesi, mentre il periodo di massima frequenza è in corrispondenza dei dodici mesi.
I Servizi minorili informano periodicamente il giudice sull’andamento della messa alla prova, proponendo, nei casi in cui lo ritengano necessario, modifiche al progetto; il giudice può disporre, quindi, modifiche al progetto e, se necessario, una sua proroga. Nei casi di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, il giudice può decidere la revoca del provvedimento.
Il dato statistico sui provvedimenti di proroga e revoca è disponibile a partire dal 2012 ed è riferito all’anno di emissione del provvedimento di messa alla prova.
Nell’analisi dei dati va pertanto considerato che molte messe alla prova disposte nel 2018 ed alcune dei due anni precedenti sono tuttora in corso e come tali potrebbero essere ancora prorogate o revocate. Il dato del 2018, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, va letto alla luce di questa considerazione. Appare, pertanto, più utile analizzare i dati fino al 2017, i quali evidenziano un numero ed una percentuale abbastanza stabile di provvedi-menti prorogati, tra il 7 per cento e l’8 per cento.
Un certo aumento, invece, si era registrato sia in valore assoluto sia in termini relativi, dal 6 per cento del 2012 all’8 per cento del 2014, con riferimento ai provvedimenti di re-voca; il dato del 2017 pone la percentuale di provvedimenti revocati pari al 7,4 per cento.
Trascorso il periodo di prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull’e-voluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. In caso di esito negativo della prova, il processo prose-gue come se non fosse mai stato sospeso.
L’analisi dell’esito è importante sia per la verifica dell’andamento della prova sia sul piano del riscontro per chi ha lavorato al progetto. In generale l’80 per cento dei casi definiti ha esito positivo. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Durata in mesi
Figura 12.7 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2018 (valori assoluti)