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Deposito e pubblicazione della documentazione Le opposizioni

3. Il giudizio di omologa del piano

3.1. Deposito e pubblicazione della documentazione Le opposizioni

Il dettato dell’art. 182 bis comma 1° L.F. pattuisce che ai fini della domanda di omologazione dell’accordo di omologazione l’imprenditore deve depositare la documentazione di cui all’articolo 161 L.F. ed accompagnarla da una relazione redatta da un professionista attestatore (supra, 2.5.). L’infelice dettato della norma non deve far cadere in errore: nonostante sia fatto rimando all’art. 161 senza alcuna esclusione, pare ragionevole ritenere che la documentazione cui si riferisce l’art. 182 bis 1° comma L.F. non sia altro che quella elencata dall’art. 162 comma 2° L.F.. Peraltro al terzo comma l’articolo 161 L.F. cita <<il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti>> ben distinguendo il piano dalla documentazione, ma soprattutto includendo nella disamina anche la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui al primo comma. Escludendo quindi una lettura eccessivamente rigida si ritiene che sia onere dell’imprenditore, in quanto unico legittimato dalla norma, depositare:

 la documentazione di cui all’articolo 161 2° comma, lettere a), b), c), d) ed il piano di cui alla lettera e):

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditore, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in

possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

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e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

una relazione redatta da un professionista (supra, 2.5.1) <<sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione>>.

Pare qui opportuno rammentare che si ritiene utile distinguere il piano, cui acconsentono i creditori aderenti, dall’accordo, i cui effetti si riproducono anche sui creditori esterni.

Il deposito, che deve essere effettuato nella forma del ricorso182, risponde alla necessità di richiedere l’intervento di terzi nel procedimento. L’utilizzo del termine “terzi” non è casuale: il primo comma dell’art. 182 bis 1° comma L.F. pattuisce che la documentazione183 di cui sopra deve essere depositata senza null’altro specificare. Seppur il Tribunale venga menzionato solo al comma 4° pare ragionevole fare lui riferimento e, sulla base anche del rimando all’art. 161 e il richiamo dell’art. 9 al comma 6° (procedura anticipata), ritenere competente il tribunale dove ha la sede principale184 185 l’impresa. Per effetto dei medesimi richiami si ritiene anche che il trasferimento intervenuto nell’anno antecedente la domanda non possa rilevare ai fini della determinazione della competenza186.

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La sua forma è generalmente condivisa. La deduzione è dovuto all’incompatibilità del giudizio introdotto con citazione a camera fissa, nonché dalla previsione che questa è la previsione di cui all’art. 737 c.p.c. per i provvedimenti in camera di consiglio quali ad esempio quello di cui all’art 182 bis L.F. In tal senso Fabrizio De Vita (2013), Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione

dei debiti: problematiche processuali, Il diritto fallimentare e delle società commerciali

183 D’ora in poi, se non diversamente specificato, il termine “documentazione” individuerà tutto il

complesso di documenti oggetto di deposito

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Altre interpretazioni, individuate da Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar condicio creditorum, vorrebbero individuare il tribunale nel luogo dove ha la sede legale l’impresa

185 Come visto nel paragrafo 2.3.3 la sede principale coincide con la sede amministrativa 186

Contrariamente altri autori evidenziano la mancanza di una disposizione in tal senso. Ma se detto rilievo fosse valido allora non si potrebbe nemmeno facilmente individuare dove depositare la documentazione. Si veda Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar condicio creditorum, vorrebbero individuare il tribunale nel luogo dove ha la sede legale l’impresa e relativi riferimenti

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Si consideri inoltre il dettato dell’art. 182 sexies L.F. per il quale, se non fosse stata avviata alcuna procedura anticipata, il deposito dell’accordo (e di tutta la documentazione) comporta la sospensione degli articoli ivi indicati. Si veda a tal proposito il paragrafo 2.3.5..

Dal deposito presso il Tribunale si deve distinguere la pubblicazione presso il registro delle imprese che coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 2.2.3 deve essere intesa come iscrizione.

Il comma 2° stabilisce che l’accordo acquista efficacia a partire dalla data di pubblicazione187. Non si comprende tuttavia quale sia l’efficacia sancita dalla legge, dal momento che l’esenzione da revocatoria e da bancarotta sono accessibili solo con l’omologazione e che gli effetti protettivi sono espressamente indicati dal comma 3°. Del resto si deve anche ritenere che le stessi parti abbiano accordato un pactum de non

potendo e vincolato la validità dell’accordo all’omologazione. E per queste ragioni la

dottrina maggioritaria ha parlato di “efficacia dell’accordo condizionata all’omologazione”, favorendo una sorta di retrodatazione degli effetti che, come descritto, si producono solo con l’omologazione.

Circa il rapporto cronologico tra deposito e pubblicazione, l’effetto protettivo di cui al comma 3°, e gli atti da pubblicare presso il registro delle imprese si rimanda alle argomentazioni di cui al paragrafo 2.3.3.

La pubblicazione presso il registro delle imprese risponde alla necessità di riconoscere il diritto di impugnazione in capo <<ai creditori ed a ogni altro interessato>> che la stessa legge ammette entro 30 giorni188 dalla data di pubblicazione. Prima però di discutere di tale aspetto si intende dare evidenza al momento della pubblicazione. La circostanza è dovuta al fatto che oggetto di pubblicazione sono uno o più contratti che l’imprenditore, unico istante legittimano, definisce con i suoi creditori, e a tal proposito si rileva che si presentano diversità di vedute circa le sottoscrizioni degli accordi189. Da una parte infatti la letteratura che, facendo richiamo al D.P.R. 581/1995, ritiene che debbano

187 Nonostante le precisazioni già fatte si continuerà ad utilizzare il termine “pubblicazione” così come

indicato dalla legge

188 Tribunale di Ravenna, pronuncia del 10 ottobre 2013: il termine è da considerarsi perentorio e non

soggetto a sospensione feriale

189 Per i soggetti “fisicamente” legittimati al deposito dell’istanza presso il Tribunale si fa rinvio al

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essere autenticate le sottoscrizioni degli accordi190, rendendolo requisito di ammissibilità, altra letteratura oppone che l’autenticazione richiedibile è solo quella sulla firma del depositante, o addirittura nemmeno la sua191.

Ora, accettando che la sottoscrizione degli accordi sia un requisito sanabile in sede di omologazione, di discuteranno le opposizioni. Si è già evidenziato quale finestra temporale sia riconosciuta al fine delle opposizioni e con ciò ha prodotto il divieto, in capo al Tribunale, di pronunciarsi sull’omologabilità dell’accordo prima che sia decorso il termine. Ciò che si vuole ora approfondire riguarda i soggetti legittimati all’opposizione e le modalità di esercizio di tale diritto.

Circa il primo aspetto la legge riconosce la facoltà di opporsi ai creditori e ad ogni altro interessato, ciò a significare che l’opposizione può essere esercitata non solo dai creditori estranei, che subiranno l’eventuale falcidia fallimentare, ma anche da quelli aderenti, senza alcuna distinzione in merito alla posizione giuridica o economica. Al di là dei creditori è richiesto un interesse ad agire che, dato il contenuto degli accordi, deve essere, almeno indirettamente, di carattere economico192. Ciò ammettendo l’opposizione da parte dei fideiussori che rimangono vincolati all’accordo, dipendenti che temono per la loro futura occupazione, i soci illimitatamente responsabili, ma escludendo, secondo la dottrina, l’impugnazione da parte dei soci di società di capitale che dovranno invece far ricorso agli strumenti interni193. A titolo esemplificativo l’impugnazione può vergere sull’inattuabilità dell’accordo194

, sul mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, su vizi del consenso195, sul mancato rispetto della procedura prevista dalla legge, sulla contestazione di altri crediti. Non è ammissibile l’impugnazione che poggi sulla mera volontà del creditore aderente di recedere dall’accordo.

La forma delle impugnazioni, seppur non stabilita dalla norma, è da ritenere debba avvenire nella forma del ricorso, sia in via principale che in via autonoma oppure secondo parte della letteratura, per comparsa, anche in via incidentale. In qualsiasi

190 In tal senso Carlo Trentini (2012), Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar

condicio creditorum e Giorgio Cherubini (2013), La ristrutturazione del debito. Guida agli accordi ex art. 182 bis LF, Maggioli Editore

191 Il confronto ha prodotto numerose argomentazioni per le quali si rinvia a Carlo Trentini (2012),

Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed impar condicio creditorum

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È escluso invece che l’interesse possa essere generico

193 In tal senso Corte di Cassazione 4579/2009 e altre pronunce meno recenti

194 Per i creditori aderenti, l’opposizione è qui ammissibile solo ove si sia verificato uno stravolgimento

delle condizioni economiche – patrimoniali del debitore

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forma l’impugnazione venga esercitata è necessaria la costituzione in giudizio depositando il ricorso, o l’atto di citazione, in cancelleria196

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3.2. Il sindacato del giudice sulle opposizioni e sull’omologazione. Il