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Il Derecho penal urbanistico nel recente Còdigo Penal spagnolo.

Il nuovo codice penale spagnolo (Ley Organìca n. 10 del 23 novembre 1995) disciplina per la prima volta i reati urbanistici (Delitos sobre la ordenaciòn del territorio) agli artt. 319 e 320. Costituisce delito urbanìstico (art. 319.1) la realizzazione, con dolo, di costruzioni non autorizzate dai competenti organismi pubblici, su suoli destinati a rete viaria o zone verdi, su beni di proprietà pubblica o in luoghi che abbiano ricevuto un

riconoscimento, legale o amministrativo di valore paesaggistico, ambientale, storico o culturale o che per gli stesi motivi siano stati stimati meritevoli di speciale protezione102.

Costituisce inoltre “delito urbanistico cometido por particolar” (art. 319.2, del quale rispondono coloro che ricoprano le

qualifiche di committente, costruttore o tecnico) la realizzazione, con dolo, di una costruzione che non può essere autorizzata in un suolo non edificabile.

Per tali delitti sono previste sia la pena pecuniaria che quella detentiva, oltre all’inabilitazione dalla professione e dall’ufficio ricoperto ed alla demolizione delle opere a spese del

condannato103. Peculiarità dell’ordinamento spagnolo è che il fatto tipico non è costituito solamente dai due elementi che                                                                                                                

101 Si veda: La reforme du droit de l’urbanisme a mi-parcours: Actes du colloque sur la modernisation du droit de l’urbanisme in Actes du Senat, rapport d’information 18 (2000-2001), commissione des affaires

economiques, session ordinaire de 2000-2001, Annexè au proces-verbal de la séance du 11 octobre 2000.

102 Per quanto concerne la fattispecie in esame si veda: BLANCO LOZANO, El delito urbanistico, Madrid, 2001 p. 80 ss.

integrano quello previsto dalla legislazione edilizia italiana, e cioè l’assenza di permesso, o il contrasto con esso, e l’attività costruttiva, ma ne richiede un terzo: la particolare qualificazione, dovuta alla destinazione o alla tutela urbanistica, del territorio sul quale è realizzato l’intervento (objeto material del delito urbanistico)104.

Il sistema spagnolo del delito urbanistico si differenzia, rispetto a quello italiano e francese non solo per il fondamentale tratto caratteristico di essere inserito, seguendo una chiara scelta di sistemazione delle fattispecie incriminatrici, all’interno del codice penale, ma per ulteriori peculiarità.

Il nuovo codice penale spagnolo, con un’apprezzabile scelta innovativa, prevede all’art. 320 un’autonoma figura criminosa i cui soggetti attivi sono i funzionari pubblici che, consapevoli dell’illegalità, abbiano istruito favorevolmente i progetti di edificazione o abbiano rilasciato licenze contrarie alle norme urbanistiche in vigore, e coloro che, singolarmente o quali componenti di un organismo collegiale, abbiano deciso o votato a favore di tali provvedimenti, conoscendone la contrarietà alle leggi.

Quest’ultimo reato è punito con la pena dell’inabilitazione prevista dall’art. 404 c.p. per la prevaricazione, cui sono aggiunte la reclusione e la multa.

Il sistema penale spagnolo, per effetto della struttura delle fattispecie, non conosce il problema della rilevanza penale dell’attività di edificazione realizzata in modo conforme ad un’autorizzazione poi ritenuta illegittima, anche se il problema del malcostume urbanistico al quale le concezioni

sostanzialistiche italiane vogliono reagire è presente con caratteristiche similari.

È significativa, al riguardo, la posizione della dottrina che, nella consapevolezza del tormentato dibattito presente in Italia105, in primo luogo ritiene che l’annullamento dell’autorizzazione posteriore alla realizzazione del fatto non possa avere effetti retroattivi in campo penale, ma afferma che il titolo di

legittimazione non è una corazza che impedisca l’intervento penale, sino a ritenere doverosa la verifica sull’identità tra quanto è stato autorizzato e la realtà delle cose, con la conseguenza che, in caso di divergenza, non considera autorizzato quanto è frutto di descrizione non veritiera. Va rilevato che in Spagna la costruzione “non autorizzata”, a differenza delle figure criminose italiana e francese, non è individuata nel suo intero contenuto normativo e, dunque, nel suo disvalore dalla legge statale, e non coincide con la

                                                                                                               

104 BLANCO LOZANO, op. cit. p. 104 ss..

distinzione tra interventi sottoposti a permesso (la cui mancanza o inosservanza integra reato) ed altri interventi meno importanti che non sono sottoposti a permesso e la cui realizzazione non costituisce reato.

Nel sistema spagnolo, infatti, l’elemento rappresentato dall’attività costruttiva, sorretta dalla volontà del reo, si assomma ad altre due caratteristiche: la mancanza di autorizzazione e l’effettuazione dell’intervento su alcune specifiche tipologie di “suolo” dalle caratteristiche indicate normativamente.

Il quadro, così definito, è incentrato su di una figura che, per il fatto stesso di essere dolosa, non offre spazio alcuno per una qualsiasi lettura della norma che voglia “costruire”, in chiave colposa, la posizione di garanzia del privato legata ad un presunto dovere di diligenza di accertare la legittimità dell’atto. Il requisito della consapevole mancanza di autorizzazione assegna alla scelta volontaria del reo di costruire abusivamente i tratti dell’elemento assolutamente caratterizzante della

fattispecie.

Il punto dolente della nuova disciplina, secondo la dottrina spagnola, deriva da caratteristiche in certo senso opposte rispetto a quelle del sistema italiano.

Prendendo come riferimento il profilo della divisione dei poteri, emerge una sorta di appiattimento della norma penale sulla tutela delle funzioni amministrative, al limite del perseguimento della mera disobbedienza, senza possibilità di calibrare la tutela penale sull’effettività dell’offesa ad un bene giuridico.

In sintesi: individuati alcuni spazi urbanistici per i quali viene apprestata una forte tutela si chiede al giudice di perseguire, per qualsiasi intervento che non sia munito della prescritta

autorizzazione, un’ampia gamma di soggetti che hanno dato corso alla sua realizzazione.

È da questa inconfondibile caratteristica del sistema spagnolo che nasce ovvia la domanda su come, in tale contesto,

l’ordinamento gestisca il problema, comunque ingombrante in termini sostanziali, del perseguimento di chi, magari in modo palese e senza che sia possibile parlare di diversità di

interpretazioni, viola le leggi e la pianificazione urbanistica. Oltretutto, la previsione ampia e flessibile delle tipologie

soggettive degli autori del reato, individuati dalla norma penale nei promotori, costruttori e direttori tecnici, pone problemi sulla possibilità di qualificare la fattispecie come reato proprio

molto simile a quella esaminata nel panorama dottrinale italiano106.

Si è al riguardo sottolineato che, valutando il tema in rapporto all’arricchimento ed alla maggiore specificazione della condotta, non cambia nulla se la lesione sia stata realizzata da soggetto che rivesta una particolare qualifica professionale.

Si è voluto, attraverso questa breve comparazione, fornire ulteriori elementi di cognizione in merito all’abusivismo edilizio, che, come si è visto, costituisce una realtà che esiste e

sopravvive non solo nel Bel Paese, ma anche in altri ordinamenti giuridici.

Certo è che, per quanto differenti possano essere le misure sanzionatorie e le risposte che vengano fornite alla collettività per far fronte a tale fenomeno, esiste una matrice comune, che non guarda ai confini tra uno Stato e l’altro, ossia: la

debellazione definitiva di questo male sociale.

                                                                                                               

106 ACALE SANCHEZ, op. cit. p. 283 ss. ; GARCìA PLANAS, El delito urbanistico, Valencia, 1997; QUINTERO OLIVARES, Infracciones urbanìsticas y delitos relativos a la ordenaciòn del territorio, PICO

LORENZO, Las frontieras del Codìgo Penal y el Derecho Administrativo

sancionador, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1997, p. 368; SILVA

2. IL CONDONO EDILIZIO: DALLA LEGGE N.