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La determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblic

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVOR

LA SPETTANZA DEGLI EVENTUALI RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI ALL'ESITO DELLA GARA PER LA REALIZZAZIONE

III. La determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblic

Una prima soluzione, proposta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici259, prospetta che la convenzione urbanistica, con la quale si autorizza il

privato ad adempiere alla prestazione in modo "alternativo"260 rispetto al pagamento

degli oneri, determinerebbe una novazione261 dell'originaria obbligazione a carico

259 Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 disponibile su http://www.avcp.it recentemente

confermata dall'ANCE con nota n. 2010/33521 del 20 maggio 2010.

260 Ci si riferisce allo scomputo delle opere di urbanizzazione come previsto dall'art. 16,

co. 2, d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001.

261 Si tratterebbe, infatti, di un'ipotesi di novazione oggettiva, disciplinata dall'art. 1230

c.c., ai sensi del quale le parti estinguono l'obbligazione originaria, sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo differente. Contra, R. TRAVAGLINI, Le

opere di urbanizzazione a scomputo alla luce del terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) in www.assind.vi.it, p. 12, secondo cui la convenzione urbanistica o di lottizzazione non rappresenta un contratto nell'accezione propria delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici, in quanto

del titolare del permesso di costruire. Il versamento degli oneri di urbanizzazione verrebbe sostituito da una nuova obbligazione con diverso oggetto: l'esecuzione “a regola d'arte” delle opere da parte del privato e la loro successiva acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente locale. In tal modo, il titolare del permesso, accollandosi262 ogni responsabilità connessa alla realizzazione dei lavori, risulta

così liberato da ogni obbligazione di pagamento degli oneri.

Secondo l'Autorità, infatti, le Amministrazioni, nella scelta discrezionale di concedere, o meno, lo scomputo, non devono limitarsi ad una mera valutazione di convenienza economica, ma devono effettuare un'analisi comparativa delle due soluzioni263, sia in relazione al rispetto delle tempistiche necessarie per la

realizzazione delle opere nei tempi stabiliti sia dei rischi concernenti le procedure di gara e l'esecuzione dei lavori264.

L'Autorità specifica, poi, che, salvo diverse pattuizioni, ove il valore delle opere stabilito in convenzione265 risulti inferiore a quello degli oneri di urbanizzazione -

il suo contenuto risulta predeterminato dalla legge o da un atto unilaterale del proprietario delle aree (cd. atto d'obbligo).

262 Tale soluzione è condivisa anche da MEDICI, Brevi note sull'esecuzione diretta delle

opere di urbanizzazione primaria sotto soglia dopo il decreto “Salva Italia”, cit.,

secondo cui l'art. 16, co. 2 bis del d.p.r. n. 380/2001 espressamente prevede che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria debbano essere a carico del titolare del permesso di costruire, intendendosi con tale espressione che il costruttore si assume tutti i rischi connessi agli oneri economici derivanti dall'esecuzione delle opere venendo meno il rapporto di stretta corrispettività tra l'esecuzione diretta delle opere e lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione.

263 Al privato lottizzante è riconosciuta la facoltà di richiedere all'amministrazione

comunale di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo, in alternativa al pagamento degli oneri tabellari.

264 RANCATI, Scomputo di oneri: i ribassi di gara costituiscono l'oggetto di una novazione

in Aziendeitalia, 2009, 12, p. 801.

265 Una soluzione parzialmente diversa è prevista dalla legislazione regionale Lombarda

che all'art. 46, lett. b) l. r. n. 12/2005 secondo cui ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al Comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo – e non quello “tabellare” - delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche

determinato ex lege in base alle tariffe parametriche -, la differenza dovrà essere corrisposta dal titolare del permesso di costruire all'ente pubblico. Nella diversa ipotesi in cui il costo delle opere sia pari o superiore agli oneri di urbanizzazione, la loro realizzazione estingue ogni obbligazione di pagamento, senza che l'Amministrazione sia chiamata a restituire al lottizzante la differenza tra l'importo delle opere e gli oneri tabellari.

Secondo tale ricostruzione, ne conseguirebbe che il Comune risulterebbe estraneo agli eventuali ribassi d'asta rispetto al valore stimato ex ante ai fini dello scomputo degli oneri. Tali somme rimarrebbero nella disponibilità del privato, il quale beneficerebbe, così, dei risparmi di spesa sui costi dell'esecuzione. Il lottizzante - ove non fossero state sottoscritte diverse pattuizioni convenzionali - sarebbe, al contrario, onerato degli eventuali costi aggiuntivi266, resi necessari dalla

realizzazione delle opere oggetto di obbligazione.

L'Authority si pone, quindi, il problema di definire quale sia il valore di riferimento delle opere su cui commisurare l’importo degli oneri da scomputare. Tale parametro andrebbe individuato nel quadro economico del progetto presentato dal privato267 ed approvato dall’Amministrazione Comunale.

Parte della dottrina268 non condivide tale soluzione in quanto l'Autorità non terrebbe

in debita considerazione il principio di stretta equivalenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per lo specifico intervento edilizio, in base alle tariffe

dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale.

266 In tal caso non è, tuttavia, escluso che il titolare del permesso di costruire possa agire

per ottenere la risoluzione della convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1467 c.c.

267 Si veda quanto stabilito dall’articolo 17 del d.p.r. n. 554 del 21 dicembre 1999.

268 A. MANDARANO, Opere di urbanizzazione a scomputo e principio di concorrenza in

vigenti, ed il valore dell'opera di urbanizzazione realizzata a scomputo degli stessi oneri. Sarebbe invece da preferire, oltre ad una rigorosissima determinazione ex ante dei criteri di stima del valore delle opere, una ricognizione, in sede di collaudo269, dei costi sopportati dal costruttore. In tal modo, ove tali importi

risultassero inferiori alla valutazione originaria, all'Amministrazione Comunale spetterebbe il ribasso d'asta e, comunque, la differenza tra il costo effettivo dell'opera ed il maggior valore degli oneri di urbanizzazione inizialmente dovuti.