LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVOR
III. sub a) La procedura di affidamento
Oggetto di rivisitazione da parte del legislatore è stata, inoltre, la procedura di affidamento delle opere di valore inferiore alla soglia comunitaria. Bisogna sin da subito evidenziare che le modalità di individuazione del soggetto esecutore delle stesse varia seconda che si tratti di urbanizzazione primaria o secondaria. Per la prima ipotesi, si rimanda alla disciplina individuata dal primo comma dell'art. 45 del Decreto Legge, 6 dicembre 2011, n.201211 (analizzata al paragrafo III.5) che
210 Con tale istituto l'amministrazione trasferisce al privato titolare del permesso di
costruire i poteri connessi allo status di ente aggiudicatore.
prevede la realizzazione diretta delle opere da parte del titolare del permesso di costruire212. Per quelle secondarie, il terzo decreto correttivo impone di espletare
una gara, nelle forme semplificate della procedura negoziata213, senza
pubblicazione del bando, ex art. 57, co. 6 del Codice.
Entrando più nel dettaglio, il soggetto appaltante deve rivolgere l’invito a partecipare ad almeno cinque candidati, tra i quali può rientrare, se in possesso di tutti i requisiti di qualificazione adeguati alle opere da appaltare, anche il titolare del permesso di costruire.
Un aspetto di particolare importanza attiene alla modalità di individuazione dei cinque operatori economici da selezionare per la procedura di gara. La scelta dei concorrenti, in base all'art. 57, co. 6, deve essere effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, sia attraverso indagini di mercato che la valutazione delle offerte presentate (gara informale o ufficiosa).
Quanto al primo strumento l'Autorità di vigilanza214 ha specificato che non esiste
una definizione normativa di indagine di mercato. Tale attività può essere svolta
212 Va, tuttavia, precisato che per le sole opere di urbanizzazione primaria sotto soglia e
non strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio, permane il rispetto dell'evidenza pubblica. La procedura per l'affidamento dei lavori risulta connotata da caratteri di informalità tali da consentire alla stazione appaltante di operare con maggiore libertà, per pervenire all’individuazione dell’aggiudicatario in tempi più brevi rispetto a quelli imposti dalle procedure ordinarie e sopportando minori costi.
213 Questa modalità di aggiudicazione costituisce un’ipotesi eccezionale di affidamento
rispetto alle procedure aperte o ristrette. Lascia alla stazione appaltante un maggior spazio di libertà nella scelta del contraente in quanto le consente di contrattare direttamente con gli operatori di sua fiducia, previo espletamento di una gara informale. Per questo il ricorso a tale procedura è ammesso solo quando sussistano circostanze particolari: la gara è andata deserta, a causa della complessità della prestazione vi sia un solo soggetto esecutore oppure vi siano ragioni di estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante. Per maggiori approfondimenti sulla procedura negoziata si veda: M. GIOVANNELLI – F. BEVILACQUA, Ammissibilità della procedura negoziata ai
contratti fino a 500.000 euro, in Urb. app., 2009, 401 ss.
214 Ci si riferisce all'AVCP, determinazione n. 2 del 2011 “Indicazioni operative inerenti la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” in www.avcp.it.
attraverso la pubblicazione di un avviso preventivo indicante una descrizione degli elementi essenziali dell'appalto e della procedura di aggiudicazione che si intende seguire, accompagnata da un invito a prendere contatto con la stazione appaltante se interessati. Altro mezzo di cui la stazione appaltante può avvalersi è rappresentato dalla predisposizione dei cd. elenchi aperti di operatori economici215.
Per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale, la forma prescelta è rimessa alla stazione appaltante. Sul punto va precisato che, ove non specificato nell'avviso di costituzione dell'elenco, verrà applicato il principio di rotazione - previsto dall'art. 57, co. 6 del Codice -, con la conseguenza che il soggetto affidatario dei lavori non sarà invitato alle successive gare indette con la stessa procedura o a gare con procedure in economia nell'arco di un determinato periodo. L'Autorità ha, infine precisato che a fronte della richiesta di un'impresa di partecipare alla gara, la stazione appaltante ha l'obbligo di invitarla.
Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta ed i criteri di selezione delle offerte.
Viene scelto come esecutore delle opere il concorrente che ha garantito le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
215 Sul punto va precisato che occorre pubblicizzare adeguatamente la volontà
dell'amministrazione di realizzare un elenco dei soggetti da cui si possono trarre i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalità idonee quali la pubblicazione sul profilo del committente e sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell'Osservatorio; in secondo luogo occorre consentire a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi nell'elenco senza limitazioni temporali; in terzo luogo è necessario prevedere dei meccanismi volti ad assicurare l'aggiornamento periodico, almeno semestrale, degli elenchi. Infine, occorre prevedere i criteri per la selezione delle imprese da invitare.
Quanto alla disciplina del contratto d’appalto, disciplinato dal co. 8 dell’art. 122, valgono le stesse considerazioni già formulate in precedenza216 con riguardo alle
opere di urbanizzazione d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria.