• Non ci sono risultati.

Modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVOR

VII. Modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione devono essere eseguite secondo le modalità stabilite nel progetto esecutivo validato agli effetti del rilascio del permesso di costruire. Al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere, la stazione appaltante deve prevedere adeguati controlli sia in sede di appalto che nella convenzione. In particolare, la conformità dei lavori237 rispetto a quanto previsto nel capitolato

235 La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti

delle verifiche e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

236 Tra le varie funzioni che spettano al Responsabile di procedimento per la realizzazione

delle opere di urbanizzazione vi sono quelle di intervenire nelle Conferenze di Servizi convocate dal RPU; validare il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di urbanizzazione; acquisire e coordinare i pareri dei settori e uffici comunali a vario titolo competenti sulle opere pubbliche, anche in relazione ai futuri aspetti manutentivi, redigendo un'unica relazione che espone e deposita agli atti della conferenza dei servizi convocata dal RPU. Si avvale, inoltre, del Settore Gare per quanto di competenza dello stesso, in particolare per corrispondere ai principi di informazione, monitoraggio e controllo sulle procedure di affidamento. Tiene i contatti con i professionisti incaricati dal soggetto attuatore per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, fornendo le informazioni e le prescrizioni di dettaglio necessarie durante la realizzazione delle opere e le prescrizioni che il soggetto attuatore è tenuto a recepire. Svolge compiti di vigilanza sui lavori, sulla scelta del collaudatore tecnico in corso d’opera e finale; affianca e supporta il collaudatore durante la sua attività; rilascia il nulla osta alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio emesso dal collaudatore, nonché i nulla osta allo svincolo delle fideiussioni. Segnala al RPU, durante l’esecuzione dei lavori, eventuali criticità che possono influire sostanzialmente sul rispetto dei tempi fissati dalla convenzione per l’ultimazione delle opere. Sospende, infine, i lavori e ne da comunicazione al RPU in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo.

237 L'art. 221 del Regolamento attuativo al Codice dei contratti pubblici disciplina le visite

speciale d'appalto238 e ai tempi indicati nel cronoprogramma239 deve essere accertata

progressivamente dall'organo di collaudo, attraverso visite effettuate con cadenza che riterrà adeguata alla verifica della regolare stato di avanzamento del cantiere240.

Al RPU ed al RUPOU devono, inoltre, essere comunicati la data di inizio dei lavori nonché ogni sospensione e ripresa degli interventi, con l'obbligo per il direttore dei lavori di fornire alla stazione appaltante ogni informazione ritenuta utile a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni in fase di realizzazione.

In caso di inosservanza degli obblighi assunti in sede d'appalto, la stazione appaltante può applicare le sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. n. 380 del 2001. Nello specifico, l'amministrazione aggiudicatrice, ove venga riscontrata una grave inadempienza da parte dell'impresa esecutrice, può disporre la sospensione dei lavori, l'eventuale demolizione e rifacimento delle opere non eseguite a regola d'arte, nonché la sostituzione d'ufficio del soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione.

Va inoltre aggiunto che, nell'esecuzione dei lavori commissionati, l'appaltatore è tenuto ad operare una corretta contabilizzazione, secondo le modalità previste dal

238 Il capitolato speciale, che deve essere allegato allo “schema di contratto”, prescrive

l'obbligo per l'appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

239 Il cronoprogramma consiste in un diagramma che rappresenta graficamente la

pianificazione delle opere di urbanizzazione, con un'articolazione che comprende l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, affidamento, inizio e fine dei lavori e collaudo. Sul punto si veda l'allegato A al D.M. 30 ottobre 1997 recante la disciplina di attuazione dei programmi di riqualificazione urbana finanziati con legge 17 febbraio 1992, n, 179 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 40 del D.P.R. 207 del 2010.

240 La norma impone che lo svolgimento dei sopralluoghi durante l'esecuzione delle

fondazioni e di quelle lavorazioni significative “la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione”, nonché quando si riscontri un andamento anomalo dei lavori rispetto al programma.

Regolamento di attuazione al Codice dei contratti241. La responsabilità per la tenuta

delle scritture contabili compete al direttore dei lavori il quale, peraltro, può delegarne la predisposizione – pur mantenendo piena responsabilità per i danni eventualmente derivanti - ai propri ispettori di cantiere242.

Si ricorda, infine, che il termine entro cui le opere di urbanizzazione devono essere ultimate e collaudate è quello indicato nell’apposita convenzione243. La costruzione

e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria devono, in ogni caso, essere conclusi prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione all’agibilità244.

IIX. Il collaudo

Tutte le opere di urbanizzazione, a lavori ultimati, sono soggette a collaudo245

attraverso il quale la stazione appaltante accerta che i lavori246 siano stati eseguiti a

241 In base all'art. 181 D.P.R. 207/2010 il responsabile del cantiere è tenuto ad aggiornare i

seguenti documenti: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione.

242 Cfr. art. 150 c. 2 lett. g Reg.

243 Il Comune può concedere proroghe ai termini di ultimazione per cause di forza

maggiore, a seguito di richiesta del contraente, debitamente documentate

244 Tale precisazione deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'impresa decida di

suddividere la realizzazione dei lavori in lotti funzionali, precedentemente individuati, approvati ed autorizzati dal Comune, salvo per quegli interventi la cui costruzione prima di altre opere possa compromettere l’integrità o la corretta esecuzione dei lavori. I tempi di esecuzione devono essere espressamente previsti da un crono programma autorizzato dal Comune. La convenzione può consentire di accettare il deposito del certificato di agibilità dei fabbricati conclusi a fronte della realizzazione degli allacciamenti ai servizi a rete e dell’accessibilità carrabile e pedonale al fabbricato in condizioni di sicurezza.

245 In tema di collaudo si veda M. TUCCI, Il collaudo, (a cura di A. Crosetti) La disciplina

delle opere pubbliche, Rimini, 2007; E. FAVARA, Ancora sulla natura giuridica del

collaudo in Riv. giur. ed., 2007, 180; C. GIANNATTASIO, L'appalto, in Tratt. Cicu e

Messineo, XXIV, Milano, 1967; V. OTTAVIANO, Collaudo in Noviss. Dig. it., III, Torino,

1960, 452.

246 Le operazioni di collaudo si svolgono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 141 del

regola d'arte ed in conformità con quanto pattuito nel contratto d'appalto247.

In particolare, il collaudo delle opere di urbanizzazione di un piano di lottizzazione prevede, di norma248, le seguenti operazioni:

• riscontro della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (e secondaria, se previsto in Convenzione o in altro documento sottoscritto) secondo le modalità fissate nella convenzione stessa, nel capitolato speciale degli oneri, nel computo metrico estimativo, nell’offerta o nel contratto o in altro documento sottoscritto contenente indicazioni e/o prescrizioni sulle caratteristiche delle opere e sulle loro modalità esecutive;

• collaudo tecnico-funzionale di infrastrutture o impianti, quali strade, reti fognarie, impianti di sollevamento, impianti di trattamento reflui, impianti di pubblica illuminazione, impianti speciali, etc. che l’Amministrazione deve prendere in carico con la consegna delle opere;

• attestazione della sussistenza dei nulla osta liberatori o delle risultanze delle verifiche effettuate dagli Enti preposti alla gestione dei sottoservizi da allegare all’atto di collaudo;

verifica del rispetto degli standards di lottizzazione previsti nella Convenzione sottoscritta;

• verifica contabile dell’entità delle opere di urbanizzazione eseguite con quelle previste nel Computo metrico, nonché redazione, se richiesto, di

247 Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai

documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto. Per maggiori approfondimenti si veda Cap. III.8.

248 Tutte le prestazioni suindicate dovranno essere specificatamente richieste

dall’Amministrazione Comunale nella nota di affidamento dell’incarico. Fanno eccezione le prestazioni di verifica previste da norme di legge vigenti comunali, provinciali, regionali o statali, che dovranno essere effettuate anche senza specifica richiesta.

quadro comparativo di spesa.

Le attività di collaudo terminano con la redazione del verbale249 sottoscritto dal

RPU, RUPOU, direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dei lavori e devono avvenire non prima di 6 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle opere e non oltre un anno, sempre che i lavori non vengano contestati. All'atto di emissione del certificato, si procede altresì alla liberazione della cauzione prestata dall'impresa appaltatrice a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto.

Nell'ipotesi in cui, all'esito delle verifiche, l'organo di collaudo riscontri, invece, la presenza di difetti e vizi tali da determinare un giudizio negativo, il procedimento si concluderà con una dichiarazione di non collaudabilità dell'opera. Diversamente, ove si riscontrino difetti di lieve entità riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo può assegnare all'appaltatore un termine per rimuovere tali vizi subordinando il rilascio del certificato di collaudo alla dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, che attesti l'esatta esecuzione dei lavori250.

L'Amministrazione comunale entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo provvisorio deve, inoltre, prendere in carico le opere appaltate251.

249 Tale atto certificativo costituisce un negozio di accertamento con il quale la stazione

appaltante si vincola al pagamento dei confronti dell'esecutore delle opere del corrispettivo dovuto, nei limiti di quanto certificato in sede di collaudo. In tal senso si veda Cass. Civ., Sez. I, 26 maggio 2010, n. 12884 in Riv. giur. ed. 2011, 108.

250 In caso contrario, l'art. 227, co. 2, del D.P.R. 207/2010 prevede che sia disposta

l'esecuzione d'ufficio e che ne siano dedotte le spese dal credito residuo vantato dall'appaltatore (art. 224, co. 3).

251 Tale previsione subisce un'eccezione per le opere a verde che, differentemente, dovrà

intervenire entro un triennio dall'avvenuta comunicazione di fine lavori secondo le seguenti modalità: 1) nel primo anno sopralluogo dell'organo collaudatore al fine di verificare la corretta esecuzione del progetto e l'attecchimento delle piante; il verbale dovrà specificare il mese in cui sono stati effettuati gli innesti vegetazionali ed il manto erboso; 2) l'attecchimento degli innesti e del manto erboso potrà essere verificato

Decorsi due anni dall'emissione del certificato, il collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo.

decorsi 90 giorni dopo la ripresa vegetativa nella primavera successiva per piante messe a dimora o prati seminati in autunno-inverno (da ottobre a gennaio); non prima di 90 giorni dopo la ripresa vegetativa nella primavera dell'anno successivo a quello di impianto per piante messe a dimora o prati seminati nel periodo inverno primavera (da febbraio ad aprile).

LA SPETTANZA DEGLI EVENTUALI RISPARMI DI SPESA