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DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO

Nel documento la certificazione dei contratti di lavoro (pagine 113-124)

È l’organo decentrato del Ministero del lavoro.

La Direzione provinciale del lavoro è stata istituita con il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 , dalla fusione di due precedenti separate strutture periferiche: l’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione e l’Ispettorato del Lavoro. Con suddetto decreto è stata creata anche la Direzione Regionale del Lavoro.

Le Direzioni si trovano in ogni capoluogo di provincia e sono competenti per l’intero territorio provinciale. I principali ambiti di attività e competenza della

Direzione provinciale del lavoro sono raggruppabili in tre macrosettori :

1.vigilanza (sia tecnica che ordinaria)

2. politiche del lavoro e autorizzazioni per il lavoro

3.relazioni sindacali e conflitti di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (ora conosciuto come quello della Previdenza sociale) con il decreto ministeriale 21 luglio 2004, n.191, in merito alla costituzione e composizione delle commissioni di certificazione aveva certamente tenuto presente questo dualismo quando all’art.1, ha previsto sia l’istituzione della Commissione all’interno del servizio Politiche del Lavoro, sia l'istituzione dei due funzionari interni che fossero addetti al servizio politiche del lavoro .87

La vigilanza svolta dalla Direzione provinciale del lavoro è di tipo tecnico e di tipo ordinario. Rientrano nell’ambito di quella tecnica:

la vigilanza nei cantieri edili;

87 D. M. 21.7.2004 art.1, c. 1 recita: “Presso la direzioni provinciali del

lavoro – servizio politiche del lavoro ... sono istituite le Commissioni…..”. ;Co.2 recita: “La commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro,….”

la vigilanza congiunta con le Ferrovie in materia di sicurezza;

la vigilanza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

gli accertamenti tecnici in materia di tutela di donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, cigs e applicazione dello Statuto dei lavoratori;

collaudi e verifiche degli ascensori e montacarichi.

Sono competenze che rientrano nella vigilanza ordinaria:

la vigilanza sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sull’applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e previdenza sociale;

la vigilanza nei settori agricolo, dei trasporti, edile, industriale e terziario sui tirocini e le borse di studio;

la vigilanza sugli enti di patronato;

la vigilanza sulle attività formative e sulle esternalizzazioni del lavoro;

l’analisi e la certificazione dei contratti di lavoro;

la consulenza in materia di contratti individuali e collettivi di lavoro;

la prevenzione e promozione della normativa in materia lavoristica e previdenziale;

le conciliazioni monocratiche.

La circolare del 15 dicembre 2004, n. 48 inoltre sottolinea e aggiunge che l’individuazione nei casi di assoluta necessità derivante dalla carenza in organico di tali figure professionali, può avvenire anche mediante la scelta di altri funzionari dell’ufficio da adibire temporaneamente al Servizio Politiche del Lavoro. Il legislatore ha inteso attribuire alle Direzioni provinciali del ministero del lavoro, una posizione centrale nell'obbiettivo di deflazione del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti. Sussiste la previsione circa l'obbligatorietà della comunicazione alla Direzione per l'avvio di qualunque procedimento di certificazione con netta distinzione organica tra la commissione quale unità funzionale istituita presso la Direzione del lavoro e quest'ultima. I dirigenti delle Direzioni hanno la presidenza effettiva delle

commissioni di certificazione, con il compito di indirizzare e coordinare l'istituto di certificazione nella circoscrizione di propria competenza. La commissione di certificazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro si rappresenta come organo collegiale che la dottrina pubblicistica definisce imperfetto, essendo costituito tanto dai partecipanti la cui presenza condiziona la legittimità dell'azione della commissione quanto da altri componenti la cui eventuale assenza non ne influenza il valido esercizio. Le convocazioni dei partecipanti alla commissione può avvenire anche con la trasmissione dei calendari delle sedute che devono necessariamente indicare le singole istanze di certificazione che poi verranno esaminate nelle singole sedute. Viene definito organo imperfetto in quanto non è necessaria la presenza di tutti i suoi partecipanti per la legittimità della procedura. All'istanza segue un'istruttoria dibattimentale sulla base di documenti e atti presentati; di fronte a un'indifettibile audizione delle parti dove non venga rispettato ogni singolo criterio direttivo comporta come sanzione l'improcedibilità dell'istanza. Di ogni attività e osservazione successiva all'istanza deve essere dato

atto nel provvedimento conclusivo mentre dell'audizione va redatta apposita verbalizzazione da allegare. Quanto alla delibera finale, questa viene adottata mediante il concorso di tutti i membri con diritto di voto. Si prevede il ricorso a sottocommissioni come mere ripartizioni funzionali dell'unica commissione di certificazione in composizione plenaria. in sede ministeriale è possibile valutare ai fini della conformità con le disposizioni di legge, i regolamenti interni che le commissioni trasmettono dopo l'adozione della prima seduta. Rientrano nelle competenze della Direzione provinciale del lavoro, la politica del lavoro e il rilascio di suddette autorizzazioni.

In particolare, la Direzione è preposta al rilascio:

delle autorizzazioni per l’astensione anticipata dal lavoro e per l’accesso al lavoro dei minori;

delle dispense;

della convalida delle dimissioni rese dalla lavoratrice madre (ovvero dal lavoratore padre che gode dell’aspettativa facoltativa) nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento (dal momento dell’inizio della

gestazione fino al compimento di un anno del figlio, ( art. 55 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 );

degli attestati di conducente;

Inoltre è chiamata a dare attuazione alle norme in materia di immigrazione e flussi, nonché a rilasciare pareri in merito. Presso la Direzione provinciale del lavoro è istituita la commissione di conciliazione a cui ci si può rivolgere prima di agire in giudizio.

La riforma introdotta dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 rende facoltativo questo passaggio che, in precedenza, era obbligatorio. Il Collegio di conciliazione, competente per le controversie di pubblico impiego, viene meno. Una volta avviato il tentativo di conciliazione, per tutta la sua durata e nel caso di esito negativo, le parti possono affidare la risoluzione della controversia alla commissione di conciliazione in qualità di arbitro: da organo meramente consuntivo diventa Collegio arbitrale, responsabile del lodo finale (art. 412 c.p.c.). Presso tale Ufficio è inoltre istituito il Collegio di conciliazione e arbitrato (operante ad esempio in caso di richiesta di arbitrato contro le sanzioni disciplinari,

art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300). La Direzione provinciale del lavoro è inoltre uno degli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro. Nel caso in cui vi sia un rapporto di lavoro, se si vuole agire in giudizio, il tentativo di conciliazione è obbligatorio e deve essere esperito davanti l’organo di certificazione (art. 31, comma 2, Legge 4 novembre 2010,n.183). Rientra in tale ambito, l' attività svolta per la convalida della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 5, Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.61). . La Direzione provinciale del lavoro è chiamata, inoltre, a fornire consulenza in materia di contratti collettivi di lavoro.

Il legislatore con la riforma del mercato del lavoro ha voluto dare alle Direzioni ampi poteri nei riguardi della deflazione del contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro. Il loro ruolo a tale riguardo si presenta duplice concernendo da un lato sia la gestione dei processi certificatori presso le proprie sedi, sia sostanziandosi nella funzione non meno pregnante di impulso e di coordinamento della complessiva azione di validazione sul territorio di propria competenza.

L'attività di certificazione dell'organo abilitato istituito presso la Direzione provinciale del lavoro risulta quella che ad oggi viene senz'altro a connotarsi per il più elevato livello di regolamentazione. La commissione deve essere istituita all'interno del Servizio Politiche del Lavoro della stessa Direzione.

A seguito degli interventi di riforma il ruolo dei Dirigenti delle Direzioni è venuto ad accrescersi di nuovi compiti e importanti funzioni.88

Non solo rappresentano gli organi di coordinamento e di impulso della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale sul territorio ma costituiscono anche l'indispensabile momento di raccordo tra le diverse istanze operative. Vengono altresì a sostanziarsi quali organi esponenziali, la più autorevole espressione dell'amministrazione nella disciplina giuslavoristica. I compiti e il nuovo ruolo richiedono molta attenzione alle mutate esigenze lavoristiche.

Il Presidente della commissione è individuato nel dirigente preposto per assicurare una elevata e qualificata attenzione da parte dell’ufficio all’attività in esame89. Nulla si dice sulla sua possibile sostituzione in

caso di impossibilità dello stesso a presiedere e sul punto parte della dottrina è arrivata perfino ad ipotizzare la possibilità di un eventuale potere di impugnazione o di diniego su i vari casi di certificazione90. Oggi, il Dirigente, si presenta come

vero esperto di diritto del lavoro e della previdenza sociale in grado di gestire fattivamente la definizione di diritto. La funzione di dirigenza deve essere di sostanza e non appare delegabile ovvero deve volgere ad assicurare un' elevata e qualificata attenzione da parte dell'ufficio alla certificazione; di conseguenza dovrà essere rivolta a condurre tutte le fasi del procedimento.

A parere di chi scrive, probabilmente una così rigida interpretazione mal si concilia con gli stretti termini cui la certificazione è soggetta e tenendo soprattutto conto del fine che ha la stessa (certificare i contratti prima della loro attuazione) è evidente che un ritardo

89 Circ. Ministero del Lavoro n.48/2004. 90 P. RAUSEI, op.cit, pag.653.

comporterebbe dei danni anche economici soprattutto per il lavoratore che è storicamente la parte più debole fra le due in questione, in quanto si vedrebbe penalizzato nella sua capacità economica da quell’Ufficio pubblico che dovrebbe tutelarlo.

Per questi motivi e soprattutto nei casi di legittimo ed oggettivo impedimento del Dirigente, (esempio le assenze per congedo) poiché lo stesso in caso di sua assenza delega un sostituto a reggere la Direzione provinciale del lavoro, non si capisce per quale motivo questa reggenza non dovrebbe estendersi alla sua sostituzione alla presidenza della Commissione di certificazione, oppure perché non sia possibile delega della funzione da parte del Direttore a favore di altro funzionario della Direzione, come avviene per le commissioni di conciliazione in materie di lavoro. Certo è che il problema è stato risolto con apposite previsioni contenute nei regolamenti delle varie commissioni che hanno previsto, in caso di assenza del Presidente, la possibilità di apposita delega a funzionario della Direzione, o nomina di vicepresidente all’interno della stessa Commissione (in tal caso è previsto che il membro interno, quando operi

in vece del Presidente, sia sostituito a sua volta, in quanto membro, da Funzionario supplente).

Nel documento la certificazione dei contratti di lavoro (pagine 113-124)