Si prevede che la commissione sia composta, oltre che dal Presidente, anche da due funzionari del Servizio Politiche del lavoro e da due rappresentanti rispettivamente dell’Inps e dell’Inail.
Come già detto, la circolare 15 dicembre 2004, n.48, prevede la possibilità di nominare membri funzionari della commissione addetti generalmente ad altri servizi, ma solo in caso di assoluta necessità per carenza di organico; questo sottolinea l’intenzione di evitare qualsiasi interferenza fra la funzione ispettiva e quella certificatoria dei funzionari e dell’ufficio stesso. A parere di chi scrive, indipendentemente dalla cronica carenza di organico delle Direzioni provinciali del lavoro, tale limitazione non sembra essere necessaria anche perché il Ministero del lavoro ha permesso a funzionari con qualifica ispettiva di svolgere altri compiti che apparentemente, avrebbe potuto comportare un conflitto di interessi e questo è stato
ritenuto lecito anche dalla dottrina91 che tende a
sottolineare come un funzionario del Ministero del Lavoro può ben occuparsi di diversi compiti all’interno dello stesso Ufficio, non esercitando quindi sempre e comunque funzioni repressive e di vigilanza, ma mettendo a frutto la sua preparazione e la sua esperienza anche nello svolgimento di compiti di assistenza al lavoratore e al datore di lavoro.
Se i funzionari con qualifica ispettiva, alla luce della citata riforma dei servizi ispettivi, possono svolgere attività informativa e promozionale, purché non siano state rilevate sanzioni amministrative e penali92, non si
capisce per quale motivo non possano a maggior ragione assistere le parti in sede di certificazione di contratto, atteso che il rapporto di lavoro non è ancora stato instaurato e quindi certamente non sono rilevabili violazioni di alcun genere.
Si evidenzia infine, che fra i compiti del personale ispettivo c’è quello, oltre che di ricevere richieste di intervento, quello anche di dover rispondere a richieste
da parte di lavoratori, datori e anche associazioni di categoria e consulenti del lavoro, in merito al corretto inquadramento di lavoratori e alla possibilità di stipulare determinati contratti atipici partendo proprio dalle modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
Si supera il cosiddetto tempo degli ispettori repressivi verso un personale aperto all’assistenza e alla corretta informazione specie in merito alla certificazione.
Per quanto concerne i membri rappresentanti degli istituti (INPS ed INAIL), nulla si dice relativamente alla loro qualifica o al loro inserimento nei vari uffici, per cui ben potrebbero questi nominare anche funzionari con qualifica ispettiva, portando ad una vera e propria discriminazione rispetto ai colleghi del Ministero del lavoro, a fronte di medesima capacità di incidere sulla qualificazione del rapporto di lavoro. In seguito alle varie circolari in merito, il Ministero del lavoro è tenuto a richiedere ai dirigenti delle sedi territoriali dell’Inps e dell’Inail, un elenco di rappresentanti da nominare quali membri effettivi di diritto della commissione di certificazione; fermo restando la partecipazione di un solo rappresentante di
ciascun istituto.
Nella prassi si è optato per la nomina di due membri effettivi e due supplenti93.La valida costituzione della
commissione di certificazione deve essere sempre garantita in ogni fase dell'attività della stessa tanto nell'istruttoria quanto all'atto di conclusione del procedimento. Tuttavia l'art. 2, co. 4, decreto ministeriale 21 luglio 2004, dispone che ,ove per la mole di lavoro la funzionalità stessa dell'organo risulti compromessa, il dirigente che lo presiede può costituire eventuali sottocommissioni onde rendere più efficace e tempestiva l'azione. La questione di quali siano i presupposti circa la valida attivazione delle sottocommissioni, rappresenta uno dei motivi di maggiore delicatezza; va chiarito che due sono le condizioni la cui ricorrenza qualifica come legittimi i limiti entro i quali agisce la sottocommissione. In primo luogo la previsione in seno al regolamento interno della commissione di tale eventualità operativa.
Quindi risulta necessaria l'espressa deliberazione del Dirigente della Direzione del lavoro che autorizzerà l'ambito operativo limitatamente a funzioni istruttorie. Sono quindi illegittime le sottocommissioni istituite stabilmente, mentre le stesse devono rappresentare partizioni straordinarie. Non sembra però prospettarsi l'idea di costituire una pluralità di sottocommissioni di certificazione presso la medesima Direzione del lavoro. Il Ministero si riferisce a queste, come mere ripartizioni funzionali dell'unica commissione di certificazione in composizione plenaria. Ai lavori delle sottocommissioni possono partecipare, con compiti consultivi, anche i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e dei Consigli provinciali degli Ordini professionali. Non viene però chiarito quale debba essere la composizione minima della sottocommissione a cui potrebbe essere potenzialmente delegato l'atto più pregnante dell'intero procedimento di validazione, ovvero l'audizione delle parti. Alla sottocommissione, per cui, potranno essere attribuite solo funzioni non espressamente conferite all'azione unitaria della commissione validamente costituita. Certamente è da negarsi che la sottocommissione adotti anche solo
sostanzialmente il provvedimento conclusivo del procedimento spettante,come appare evidente, alla deliberazione collegiale dell'intera commissione. Con il decreto ministeriale 21 luglio 2004, si è venuti a prevedere che in tal sede si valutino, ai fini della conformità con le disposizioni di legge e di regolamento, i regolamenti interni che le commissioni trasmettono dopo l'adozione avvenuta alla prima seduta. Sarà compito del Ministero del lavoro, al fine di fornire pienezza di contenuto e di attuazione all'istituto, di verificare che condotte e valutazioni distorte non pongano a repentaglio lo stesso fine primario, ovvero quello di deflazione del contenzioso su cui si fonda il proposito sperimentale della disciplina.