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Il diritto ad essere tutelati da violenze e abusi in quanto facil

3 La convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

3.4 I diritti che scaturiscono dai principi della Convenzione

3.4.2 Il diritto ad essere tutelati da violenze e abusi in quanto facil

Dal principio enunciato all’art. 6 della Convenzione, cioè il diritto alla vita ed allo sviluppo, il Comitato dei diritti del fanciullo fa derivare la tutela da violenze ed abusi, che, come è logico, potrebbero influire negativamente sullo sviluppo del ragazzo. Gli estensori della Convenzione si sono curati di prevedere in maniera espressa tale tipo di tutela in una serie di articoli tra cui l’art. 19, dove lo Stato è vincolato a proteggere il minore sottoposto ad abusi anche quando affidato ad un genitore o al tutore140. Qui si è previsto una

possibilità per le autorità di interferire nei rapporti genitore-figlio in un’ottica di massimizzare la tutela assicurata al bambino.

Il minore viene salvaguardato anche dallo sfruttamento economico141, si

prevede che lo Stato debba tutelarlo da un “lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale”. Per assicurare tale tutela è necessario che si prevedano orari di lavoro appropriati, un’età minima per accedere al lavoro e sanzioni per chi non rispetta tali prescrizioni. Si dà il caso che i minori stranieri non accompagnati siano più facilmente vittime di sfruttamento economico, soprattutto quando il loro ingresso è clandestino, e quindi lo sfuggire alle autorità ha come conseguenza una mancanza di tutela e situazioni in cui i bambini diventano strumenti della criminalità.

Sulla stessa lunghezza d’onda troviamo l’art. 34, che riguarda l’obbligo di proteggere i minori da “ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale”. È inutile sottolineare che le prime vittime di sfruttamento sessuale siano i bambini e le bambine che non hanno un adulto che si prenda cura di

140 Art .19: “1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale

ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.”

141 Art. 32: “1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto

contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale”

75 loro, quindi sono i minori non accompagnati i primi bersagli di tali atti criminali. Gli Stati devono necessariamente attivarsi in merito a tali atrocità e fare il possibile per impedire che si verifichino. Il Rapporto del 2006 dell’ONU sulla violenza sui minori stima che tra 500 milioni e un miliardo e mezzo di bambini e adolescenti subiscono forme di violenza. Gran parte delle violenze avviene all’interno dell’ambiente familiare, conseguentemente la stima degli abusi e delle violenze rimane un’incognita. Dal terzo Congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale dei minori - dopo quelli di Stoccolma e di Yokohama – svoltosi a Rio de Janeiro (2008), è emerso che sono 150 milioni le bambine e circa 75 milioni i minorenni sotto i 18 anni hanno avuto rapporti sessuali forzati o subito violenze sessuali, con o senza sfruttamento commerciale142. Nel Commento Generale num. 6 si prescrivono le misure che

gli Stati dovrebbero adottare per impedire l’abuso e la reiterazione dell’abuso dei minori: “Le misure necessarie includono l’identificazione dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie; regolari indagini sui loro spostamenti; campagne informative adeguate all’età, attente alle differenze di genere e condotte con un linguaggio e con modalità comprensibili per un bambino. Dovrebbe essere adottata una legislazione adeguata e meccanismi effettivi per l’attuazione che rispettino le norme sul lavoro regolare e sull’attraversamento delle frontiere.”143.

Nella Convenzione esiste un’altra previsione pensata per proteggere i bambini da violenze e privazione della libertà, che si lega a doppio filo anche con il principio espresso dell’art. 12 (diritto del minore ad essere sentito in tutte le questioni che lo riguardano), si tratta dell’art. 37. Gli estensori si sono preoccupati di difendere i minori da “torture, pene crudeli inumane o degradanti”, con tale formulazione non si può non pensare all’ art. 5 della

142Almeno 53.000 bambini sono stati assassinati nel 2002 in tutto il mondo, 150

milioni di bambine e 73 milioni di bambini sotto i 18 anni sono stati sottoposti nel 2002 a rapporti sessuali forzati o ad altre forme di violenza che includono il contatto fisico molesto. Nel 2004, 218 milioni di bambini sono stati coinvolti nel lavoro minorile, di cui 126 milioni in attività lavorative rischiose. Stime del 2000 indicano che 5,7 milioni di bambini risultavano coinvolti in attività lavorative forzate o imposte loro per l'estinzione di un debito, 1,8 milioni nel giro della prostituzione e della pornografia, circa 1,2 milioni risultavano vittime del traffico di minori. Cfr http://www.unicef.it/doc/323/studio-onu-sulla-violenza-contro-i-bambini-

statistiche.htm

76 Dichiarazione universale dei diritti umani144, che è stata esattamente ricalcata

e inserito nella Convenzione ONU. Sebbene la Dichiarazione fornisse di per sé una forma di tutela è evidente che in relazione ai minori si è voluto dare più forza alla prescrizione inserendola in un testo vincolante per i firmatari, la ratio è quella di inserire un obbligo per gli Stati di vigilare e proteggere in maniera effettiva ed efficace questa categoria.

Al secondo paragrafo della stessa norma emerge un’altra forma di tutela, anche essa strettamente legata all’art. 6, in questo caso si tutela in maniera esplicita la libertà del minore che non può essere “privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile”. Nel Commento generale num. 6 del Comitato dei diritti del fanciullo la questione viene chiarita: si dice che nessun minore dovrebbe essere detenuto, meno che mai per i minori stranieri non accompagnati la detenzione dovrebbe essere giustificata per il solo fatto di essere soli e separati dalla famiglia; si dice anche che nei casi in cui la detenzione (che è comunque uno strumento da usare come “ultima risorsa”) sia necessaria vanno rispettati i parametri della art. 37 della Convenzione. Inoltre gli Stati devono tenere conto del fatto che magari l’ingresso illegale dei minori sul loro territorio può essere stato l’unico modo per sottrarsi a forma di abusi o di persecuzione e in ragione di ciò l’illegalità del loro ingresso non deve essere criminalizzata. Qualora invece la detenzione sia inevitabile, le condizioni devono basarsi sull’interesse del minore: ciò significa che le strutture devono essere adeguate ai bambini che vanno tenuti separati dagli adulti (a meno che il best interest non imponga un diverso comportamento), devono essere garantiti contatti sufficienti con l’esterno e con le famiglie e devono essere previste cure mediche, assistenza psicologica e l’educazione; i bambini hanno anche diritto di dedicarsi ad attività ricreative e al gioco. La norma è molto chiara nella sua enunciazione, ma, nonostante questo, non si può parlare di stretta attuazione o rispetto della prescrizione in materia di immigrazione e minori non accompagnati.

144 Art. 5: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a

77 Difatti, sebbene i campi di accoglienza non siano delle carceri, spesso le condizioni in cui si trovano i minori che vi giungono non sono diverse dalla detenzione. Un esempio di questo è il campo di Malta, si tratta di uno Stato firmatario della Convenzione, che nella sua politica migratoria esclude esplicitamente la detenzione per i minori, ma nonostante ciò i bambini che giungono in territorio maltese vengo detenuti per mesi senza cure specifiche, alcun tipo di protezione o supporto145.

Altro esempio di mancato rispetto delle prescrizioni internazionali sono gli Stati Uniti146, i quali si ricorda, non hanno ratificato la Convenzione quindi in

ragione della mera firma non sono vincolati dalle prescrizioni di quest’ultima. In particolare relativamente al divieto di detenzione arbitraria, negli USA147

ogni minore che varca i confini viene detenuto148 almeno fino al momento in

cui il suo status non viene definito dall’ Executive Office of Immigration Review, in palese violazione della prescrizione convenzionale. Di solito i bambini vengono imprigionati fino a che non decidano volontariamente di rimpatriare, in questi casi, dunque, la detenzione viene usata come deterrente e ciò emerge dalle molte interviste di bambine e bambini detenuti nei campi al confine con il Messico149. Oltre alla privazione della libertà i bambini

detenuti vengo anche maltrattati dalle guardie dei campi, in palese violazione dei loro diritti fondamentali: dalle interviste pare che molti minori venga picchiati o subiscano punizioni corporali. I ragazzi vengono inoltre alloggiati insieme agli adulti, in palese contrasto con l’art. 37 della Convenzione, ciò ovviamente comporta non solo traumi psicologici, ma anche il rischio di

145“NGOs say children should not be detained 'not even for a few days', Malta Today,

31.05.2014, PUBLICATION-TYPE: Newspaper, JOURNAL-CODE: 1592

146 Si veda più avanti un paragrafo interamente dedicato.

147 BENFER E.A., “In the best interest of the child: an international human richts

analysis of hte treatement of unaccompained minors in Australia and the United States”, 2005, Indiana University School of Law – Indianapolis. Pag 731, 733.

148 Questo è quanto di fatto avviene, anche se nel 1997 in seguito ad una class action

(Flores v. Reno) furono elaborate le Linee guida Flores che prevedono che ogni bambino non accompagnato che non rischia la fuga, dovrebbe essere affidato a degli adulti o a delle istituzioni che possano prendersi cura di lui. Nonostante questa previsione è più probabile che un minore sia sic et simpliciter respinto alla frontiera o detenuto.

149 BAUM J., KAMHI A., and RUSSEL M. C., "Most in Need But Least Served: Legal

and Practical Barriers to Special Immigrant Juvenile Status for Federally Detained Minors." Family Court Review 50.4 (2012): 621-628.), pag 4.

78 violenze fisiche e abusi sessuali, anche prolungati, dal momento che le procedure per la definizione dello status durano mesi. Inoltre spesso ai minori viene impedito di comunicare con le famiglie e non viene loro assicurato né un tutore né un avvocato (a meno che non vi provveda la famiglia o una associazione no profit), quindi spesso i bambini si trovano a subire processi senza essere difesi e senza nemmeno rendersi conto di ciò che sta accedendo loro (in palese violazione degli artt. 3, 12, 37, 9 e 10 della Convenzione). Altro Paese che viola150 palesemente quanto prescritto dall’art. 37 è

l’Australia151. Qui la politica migratoria prevede che ogni immigrato

irregolare venga detenuto all’interno di centri di detenzione e, purtroppo, a tale prescrizione non fanno eccezione i minori non accompagnati, la cui detenzione si protrae almeno finché non sia concesso loro il visto o non siano rimpatriati, quando, invece, si tratta di richiedenti asilo fino a che lo status non sia concesso dal Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs. Nonostante l’Australia abbia firmato e ratificato la Convenzione, le violazioni sono palesi: ad esempio, nel 2002 solo lo 0.4% dei minori non accompagnati presenti sul suolo australiano sono stati affidati a famiglie evitando così la prigione. La prigionia può durare fino a cinque anni, al loro arrivo tutti gli averi dei soggetti vengono confiscati e viene dato loro un numero con cui sono identificati. Spesso i minori nei centri finiscono per soffrire di depressione, arrivando fino a tentare il sudicio o a mutilarsi, per non parlare delle rivolte, che vengono sedate con gas lacrimogeni, inoltre i ragazzi lasciano le loro celle solo per frequentare lezioni di inglese. Nonostante ciò il governo australiano nega si verifichino violazioni dei diritti umani e afferma

150 Le violazioni concernono anche il Patto per i diritti civili e politi, art. 9.1 (“1. Ogni

individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.” e la Convenzione di Ginevra del 1951, art. 31 (“Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari.”).

79 che la cura della salute dei minori nei campi è di gran lunga superiore rispetto a quella che ricevono i bambini australiani.152

Per quanto riguarda il nostro Paese, si può dire che almeno formalmente non sia prevista alcuna forma di detenzione. Infatti nel caso di minori non