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I diritti dei minori negli strumenti internazionali

I diritti dei minori rientrano a pieno titolo nell’acquis dei diritti fondamentali dell’uomo ed è in tale veste che sono stati presi in considerazione anche a livello internazionale. La comunità degli Stati è stata sensibile nei confronti di questa particolare categoria di soggetti che in ragione della loro vulnerabilità necessitano di un livello di protezione più elevato: difatti si prevedono degli obblighi nei confronti degli ordinamenti nazionali in ragione di garantire il più elevato grado di tutela possibile. La prima carta che prende in considerazione tale tematica è la Convenzione sull'età minima adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919. Si tratta di un documento in cui i diritti riconosciuti ai bambini sono prettamente di natura assistenzialistica e prendono in considerazione le necessità materiali dei soggetti, in linea con il pensiero dell’epoca.

Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni, anche in ragione delle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, formulò un’altra dichiarazione che prendeva in considerazione i minori: la Dichiarazione di Ginevra. Si tratta di un breve testo39, redatto sulla base di un testo del 1923,

39 Secondo la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come

la Dichiarazione di Ginevra, uomini e donne di tutte le nazioni, riconoscendo che l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano ed accettano come loro dovere che, oltre e al di là di ogni considerazione di razza, nazionalità e credo:

33 da una volontaria della Croce Rossa40 (la quale nel 1919 fondò Save the

Children). La carta si compone da cinque principi che prevedono una tutela di tipo assistenzialista, rendendo il minore non il titolare di situazioni giuridiche soggettive, ma un mero soggetto passivo, difatti non si prevedono obblighi precisi a carico degli Stati, ma è l’umanità intera che viene chiamata ad attivarsi.41

In seguito il minore diventa il titolare di diritti, non più un mero soggetto passivo, ed è in tale ottica che l’applicazione della Carta delle Nazioni Unite può essere estesa anche alla tutela dei bambini. Nella Carta del 1945 si menzionano il mantenimento della pace mondiale, la risoluzione dei problemi economici e sociali e soprattutto la tutela dei diritti fondamentali. 42

1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.

2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi. 3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.

4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.

5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi

al servizio degli altri uomini.

(http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1924.pdf)

40 http://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm 41 Il testo venne recepito prima dall'Unione Internazionale per il soccorso all'Infanzia

e successivamente adottato all'unanimità dalla Società delle Nazioni.

42 “I fini delle Nazioni Unite sono:

1.Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:

prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale.

3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione. 4 Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Art. 55. Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del

34 È con tali presupposti che si arriva alla Dichiarazione universale dei diritti umani, siamo nel 1948. Va tenuto in considerazione il background storico della Dichiarazione, la quale nasce dalla volontà di impedire il ripetersi dei disastri della Seconda Guerra Mondiale, per questo il 10 novembre l’intera comunità internazionale si assume la responsabilità della tutela di specifici diritti. Nella Dichiarazione si insiste sulla tutela dei diritti umani, intesi come i “diritti di tutti i giorni” senza i quali un essere umano non può vivere e nemmeno svilupparsi in quanto tale, per questo devono essere garantiti a tutti: “senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.” (art. 2 della Dichiarazione). In particolare può essere delineato uno schema dei diritti elencati, che posso essere suddivisi in diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali.

Per ciò che in questa sede rileva, va sottolineato che nonostante non ci siano riferimenti specifici alla condizione dei minori è pur vero che, proprio in ragione dell’articolo sopra riportato, i diritti elencati nella Dichiarazione siano a pieno titolo riconoscibili anche ai bambini, che per quanto necessitino un quid pluris rispetto agli adulti, qui si son visti riconoscere situazioni giuridiche soggettive importanti quali: libertà dalla tortura e protezione da trattamenti inumani e degradanti (art. 5), diritto a non essere discriminati e all’eguaglianza davanti alla legge (art. 7), libertà di movimento (art. 13), diritto di asilo (art. 14), diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire salute e benessere (art.

principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;

b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;

c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

35 25), diritto alla libertà di pensiero e di coscienza (artt. 18 e 19) diritto all’istruzione (art. 26).

In seguito alla ratifica di un atto internazionale così rilevante gli Stati iniziano a sentire la necessità di prescrivere tutele ancora più specifiche, in ragione delle varie categorie di soggetti. È in questa ottica che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite stende ed approva all’unanimità (e senza astensioni) la Dichiarazione dei diritti del fanciullo il 20 novembre del 1959. Il documento si propone di mantenere i medesimi intenti previsti nella Dichiarazione di Ginevra, ma chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di impegnarsi nella loro applicazione e diffusione. Vengono introdotti anche alcuni principi innovativi rispetto al passato come il diritto al nome e ad una nazionalità, la Dichiarazione include inoltre il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima, il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale e il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali. Si riconosce, inoltre, il principio di non discriminazione e quello di un’adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita, si ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e si auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza43. Nonostante non sia vincolante

(difatti si tratta di una mera dichiarazione di principi) la Dichiarazione gode di una notevole autorevolezza morale, che deriva dall’essere stata approvata all'unanimità, in più non si può negare che si tratti di un documento estremamente innovativo, che per la prima volta considera i minori soggetti di diritto.

Esistono altri due documenti molto importanti nati per specificare quanto contenuto nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948: il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.44 All’interno del primo Patto del 1966

i richiami diretti ai fanciulli non sono molti, ma (come per la Dichiarazione del 1948) l’art. 2 dispone: “1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si

43 http://www.unicef.it/doc/595/tappe-storiche-convenzione-diritti-infanzia.htm 44 Entrambi i patti sono stati resi esecutivi in Italia con legge n. 881/1977

36 impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”, perciò con la stessa ratio usata per la Dichiarazione universale dei diritti umani, si può dire che quanto previsto dal patto sia direttamente applicabile anche ai minori. Per questi due strumenti internazionali è bene sottolineare che non siamo davanti a delle mere enunciazioni di principio: i Patti sono accordi internazionali che impongono obblighi direttamente agli Stati. Si pensi, ad esempio, all’art. 13 (Patto dei diritti civili e politici) che prevede che uno straniero regolarmente presente nel territorio dello Stato non può essere deliberatamente espulso se non in base alla legge; allo stesso modo, l’art. 24 45 obbliga lo Stato ad adottare tutte quelle

misure necessarie a tutelare i minori. Tra gli altri vincoli in capo agli Stati firmatari abbiamo: tutelare i minori responsabili di reati separandoli dagli adulti negli istituti di pena (art.10 Patto internazionale sui diritti civili e politici), tutelare i minori in caso di scioglimento del nucleo familiare (art. 23 par. 4 Patto internazionale sui diritti civili e politici) adottare misure di protezione senza alcuna discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale o sociale, censo o nascita; tutelare il diritto al nome e alla nazionalità (art.24 Patto internazionale sui diritti civili e politici) proteggere la famiglia in quanto responsabile della cura ed educazione dei bambini (art. 10 Patto sui diritti economici sociali e culturali), tutelare il minore nel soddisfacimento delle essenziali condizioni di benessere e salute (art. 12 par. 2 Patto sui diritti economici sociali e culturali), adozione di misure speciali proteggere i fanciulli dallo sfruttamento economico e sociale anche con l’imposizione di limiti all’uso di manodopera infantile (art. 10 par. 3 Patto sui diritti economici sociali e culturali).

45 “1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il

sesso, la lingua, la religione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome. 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.”

37 Sulla scia di tali carte internazionali la tutela di situazioni giuridiche soggettive di soggetti specifici comincia a entrare anche all’interno di molte costituzioni europee, infatti, nonostante la non vincolatività di tali atti, l’enunciazione dei principi significava rendere espliciti dei valori che già avrebbero dovuto essere presenti nei vari sistemi giuridici nazionali. Così facendo si è aperta la strada alla redazione e ratifica di atti di livello internazionale avente valore vincolante.