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La circolazione internazionale dei minori stranieri non accompaganti

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Academic year: 2021

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SOMMARIO

INTRODUZIONE ... 5

Capitolo 1 L’INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ... 8

1 I minori stranieri non accompagnati: problemi definitori ... 8

2 Breve storia dei minori stranieri non accompagnati e dati statistici ... 13

3 Le diverse tipologie di minori stranieri non accompagnati... 18

4 “Push and pull factors”... 18

5 La determinazione della minore età nelle procedure per l’identificazione……….21

5.1 La presunzione della minore età in caso di dubbio ... 22

5.2 Le varie tecniche usate per determinare l’età e i problemi che ne derivano ... 23

5.3 Il principio della multidisciplinarità come criterio per l’esame antropometrico ... 28

Capitolo 2 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E IL DIRITTO INTERNAZIONALE ... 32

1 I diritti dei minori negli strumenti internazionali ... 32

2 Le convenzioni adottate nell’ambito della conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato ... 37

3 La convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la sua applicabilità in via analogica ai minori non accompagnati ... 40

3.1 La Convenzione di New York e l’ordinamento italiano ... 43

3.2 I principi fondamentali della Convenzione di New York come tutela dei minori in generale ... 45

3.3 I principi della Convenzione di New York e i minori stranieri non accompagnati ... 47

3.3.1 I vincoli per gli Stati e la non discriminazione ... 47

3.3.2 Il diritto di esprimere la propria opinione nelle questioni che lo riguardano ... 49

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2 3.3.3 Il best interest of the child da rispettare in ogni procedura o

questione riguardante i minori ... 53

3.3.3.1 Come si determina il best interest nelle procedure che riguardano i minori non accompagnati? ... 57

3.3.3.2 Il best interest nella giurisprudenza nazionale nell’ambito dell’immigrazione ... 63

3.3.4 Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo nel Paese ospitante……….66

3.3.5 Il principio del non-refoulement dei minori non accompagnati alla frontiera ... 66

3.3.6 Il diritto alla riservatezza delle procedure compiute dallo Stato ospitante.. ... 68

3.4 I diritti che scaturiscono dai principi della Convenzione ... 69

3.4.1 Il diritto ad una famiglia per il minore non accompagnato e all’unità familiare ... 69

3.4.2 Il diritto ad essere tutelati da violenze e abusi in quanto facili vittime………...….74

3.4.3 Il diritto alla protezione internazionale dei minori non accompagnati ... 79

3.4.4 La Convenzione di New York e gli Stati Uniti: un caso di mancato rispetto dei diritti dei minori in transito ... 82

4 La Convenzione di Ginevra del 1951 e i minori stranieri non accompagnati ... 85

4.1 Child-sensitive procedure per la richiesta di asilo politico ... 93

5 I minori stranieri non accompagnati apolidi ... 95

Capitolo 3 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN EUROPA ... 98

1 I due poli normativi per la tutela del minore in transito in Europa ... 98

2 Il Consiglio d’Europa e i minori stranieri non accompagnati ... 99

2.1 Il bambino come soggetto titolare di diritti... 101

2.2 Il diritto del minore ad essere sentito nelle procedure che lo riguardano ... 101

2.3 Il diritto a non essere discriminato dalle Autorità in ragione della minore età o della provenienza ... 103

2.4 Il diritto all’unità familiare quando ciò sia nell’interesse del bambino ... 104

2.5 Il diritto ad essere protetti da violenze ed abusi in ragione della particolare vulnerabilità ... 107

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3 2.6 I diritti economici e sociali garantiti ai minori stranieri non

accompagnati ... 112

2.7 Il diritto alla protezione internazionale ... 114

2.8 I diritti dei minori stranieri non accompagnati apolidi ... 116

3 L’Unione Europea e i minori stranieri non accompagnati ... 117

3.1 Il Piano d’azione per i minori stranieri non accompagnati ... 123

3.2 Il bambino come soggetto titolare di diritti... 124

3.3 Il diritto del minore ad essere sentito nelle procedure che lo riguardano ... 125

3.4 Il diritto a non essere discriminato dalle Autorità ... 127

3.5 Il diritto all’unità familiare: il ricongiungimento con i genitori del minore non accompagnato ... 128

3.5.1 La figura del tutore per il minore senza un adulto responsabile per lui……….133

3.6 Il diritto ad essere protetti da violenze e abusi in quanto soli durante il procedimento migratorio ... 140

3.7 I diritti economici e sociali garantiti ai minori stranieri non accompagnati ... 146

3.8 Il diritto alla protezione internazionale ... 151

3.9 Le altre forme di protezione internazionale riservate ai minori non accompagnati ... 162

3.10 I minori stranieri non accompagnati apolidi ... 164

3.11 I fondi che finanziano la tutela dei minori non accompagnati .. ..164

Capitolo 4 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA ... 166

1 L’evoluzione normativa della tutela dei minori non accompagnati .... 166

2 L’applicazione dei principi della Convenzione di New York nella normativa italiana ... 175

2.1 Il diritto ad essere ascoltato ... 176

2.2 L’attuazione del principio del best interest ... 179

2.3 Il diritto ad una famiglia ... 180

2.4 Il diritto ad essere protetti da violenze e abusi ... 184

2.5 I diritti economici e sociali ... 187

3 Le procedure per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati189 3.1 La fase di ingresso ed identificazione del minore non accompagnato ... 190

(4)

4

3.2 La procedura per il rimpatrio assistito ... 197

3.3 Quando non è possibile il rimpatrio assistito: affidamento del minore e nomina del tutore ... 202

3.4 I permessi di soggiorno e i programmi di integrazione ... 207

3.5 I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo ... 214

3.6 I fondi che finanziano l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati ... 219

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ... 221

BIBLIOGRAFIA ... 228

(5)

5

INTRODUZIONE

L’idea di trattare il tema della circolazione delle persone e soprattutto della circolazione dei minori non accompagnati nasce da una esperienza diretta svoltasi in Germania durante un periodo di Erasmus Placement, dove ho avuto l’opportunità di osservare da vicino il lavoro della Katholisches Jungensozialwerk di Monaco. Si tratta di una organizzazione che in Germania si inserisce nella fase dell’accoglienza dei minori e si occupa, lavorando in stretta collaborazione con il Tribunale per i minori, di fornire tutori perfettamente formati ai minori stranieri non accompagnati che varcano il confine tedesco. Da qui è nata la volontà di esaminare e comprendere a fondo quelli che sono i meccanismi di tutela che si trovano a monte della normativa nazionale, quindi andare ad analizzare come i minori stranieri non accompagnati vengono presi in considerazione a livello di internazionale, presumendo che la Convenzione di New York del 1989 fungesse da denominatore comune per le norme di livello inferiore. Nella disamina si inizierà chiedendosi proprio che cosa si debba intendere per minore non accompagnato e si vedrà quali sono le definizioni adottate a livello internazionale e nazionale e le ragioni delle differenze. Si proseguirà con una analisi della normativa partendo, quindi, dagli strumenti internazionali, estrapolandone i principi fondamentali con la volontà di andare a vedere anche nella pratica quale sia il significato delle prescrizioni. Una volta compresi i dettami convenzionali, cercheremo di verificare quanto questi vengano rispettati e attuati nelle normative di livello regionale. In questa opera di “smontaggio e confronto” si noterà come i due grandi poli normativi europei collaborino nell’ottica di tutelare il più possibile una categoria di soggetti vulnerabili quale quella dei minori non accompagnati, che necessariamente richiede un livello di protezione superiore rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti dai flussi migratoti. A livello regionale si vede come il Consiglio d’Europa e l’Unione europea operino in sinergia per garantire il massimo livello di tutela anche se gli atti normativi specificatamente dedicati alla categoria dei minori non accompagnati sono pochi. La normativa che tocca l’argomento riguarda in particolare le direttive sulla circolazione delle persone, il ricongiungimento familiare e il diritto di asilo. Tra la recente

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6 normativa, rilevante è anche la Direttiva che riguarda le condizioni per l’accoglienza, la 2013/33/UE del 26 giugno 2013 che all’art. 11 prevede le modalità per l’accoglienza dei minori non accompagnati, oppure la Direttiva procedure (2013/32) che detta le procedure riservate ai minori non accompagnati richiedenti asilo. Una volta osservato come gli strumenti internazionali di tutela sono recepiti a livello regionale, il focus è diventerà la normativa nazionale. In un primo momento si procede in maniera analitica, prendendo sempre i medesimi principi della Convenzione di New York ed osservandone la loro applicazione a livello regionale; tenteremo poi di scendere nella pratica per andare ad osservare quali sono le procedure per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Tra le tematiche più interessanti in cui ci imbatteremo particolare menzione meritano le tecniche per la determinazione dell’età, in ordine alle quali si analizzeranno le modalità di svolgimento dell’esame antropometrico e le conseguenze giuridiche che discendono dalla loro applicazione. Si noti che, ad oggi, non esiste una procedura univoca e applicata uniformemente, difatti, gli Stati, pur consapevoli dei limiti che essa comporta, tendono a prediligere l'adozione della semplice radiografia del polso. Al riguardo vedremo che il diritto europeo (e pure il buon senso) raccomanda un approccio caratterizzato dalla multidisciplinarità; si auspica, dunque, che l’esame si svolga tenendo in considerazione più aspetti, quali, ad esempio, un esame psicologico che valuti la maturità del ragazzo o misurazioni antropometriche adeguate e rispettose di privacy e dignità umana; non a caso relativamente a tale esame si è parlato di violazione delle prescrizioni dell’art. 8 della CEDU.

Altra questione interessante riguarda la quasi totale sovrapponibilità della normativa che riguarda i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e i non accompagnati non richiedenti asilo in Italia: quando la Direzione Generale decida di non provvedere al rimpatrio, il trattamento riservato alle due tipologie di soggetti è pressoché il medesimo, la differenza sostanziale riscontrabile riguarda i permessi di soggiorno, che saranno uno per richiedente asilo e uno per minore età (ammesso che non sia per motivi familiari o affidamento).

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7 Altro argomento rilevante in materia di minori richiedenti asilo è la proposta di modifica al regolamento Dublino, che si prefigge di semplificare le procedure per i minori richiedenti legando la competenza alla gestione della domanda di asilo politico o alla presenza di un familiare in uno Stato membro o al luogo in cui il minore si trova nel momento in cui la presenta.

Nella stessa logica di semplificazione si muove anche la proposta di legge dell’On. Zampa (depositata nel 2013, ma ancora in corso di esame) che tenta di semplificare la normativa per permessi di soggiorno e di fornire una nuova definizione della categoria di minore non accompagnato, facendovi rientrare tutte le categorie di minori: “per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s’intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

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8

CAPITOLO 1

L’INDIVIDUAZIONE

DELLA

CATEGORIA

DEI

MINORI

STRANIERI

NON ACCOMPAGNATI

1 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:

PROBLEMI DEFINITORI

La migrazione di soggetti da una parte all’altra del mondo è da sempre un fenomeno di portata globale. Una categoria di soggetti che per le sue caratteristiche necessita di un elevato livello di protezione è costituta dai minori che viaggiano senza essere accompagnati da qualcuno che sia responsabile per loro. Per quanto riguarda l’Italia, la presenza di minori di origine straniera ha acquistato rilevanza a partire dagli anni Novanta, in reazione all’arrivo di minori non accompagnati dai Balcani, messisi in moto principalmente per motivi economici e sociali (vedremo nel prosieguo del lavoro quali sono le ragioni che spingono un minore a muoversi).

Parlare semplicemente di minori stranieri non accompagnati è alquanto riduttivo, visto che, da una parte, a livello internazionale le definizioni date a questa categoria di soggetti sono varie, dall’altra all’interno di quello che in linea di massima può definirsi un genus, sono presenti varie species: i minori richiedenti asilo, i minori che cercano di varcare le frontiere in compagnia di soggetti che non fanno parte della schiera dei loro parenti (si prevede che si possa definire minore accompagnato quello che si presenta con un adulto legato a lui da una parentela entro il quarto grado) o minori che varcano le frontiere in ragione del diritto al ricongiungimento familiare, minori che usufruiscono della protezione temporanea in quanto provenienti da Paesi colpiti da guerre civili, carestie o catastrofi ecologiche. È evidente che si tratta di un’ ampia categoria di soggetti, anche se, tendenzialmente, quando ci si

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9 riferisce a minori non accompagnati, nella normativa internazionale, questi vengono definiti come persone al di sotto dei diciotto anni o di età inferiore, a seconda della normativa applicabile in ragione dello Stato in cui sono giunti, i quali si trovano al di fuori del loro Paese di origine e sono separati da entrambi i genitori o che non sono accompagnati o accuditi da un adulto che sia responsabile per loro.1 I minori stranieri non accompagnati vengono

richiamati anche nella Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, baluardo dei diritti dei minori, che affronteremo più avanti, ma che vale la pena richiamare adesso nell’ottica di chiarire al meglio l’oggetto di questa dissertazione. Mettendo a sistema gli artt. 1 e 22 della Convenzione si ricava una definizione in linea con quella data precedentemente. Rispettivamente l’art. 1 definisce ciò che si intende per minore e di conseguenza i soggetti a cui si applica la Convenzione stessa:

“Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.”

Una volta stabilito cosa si intende per minore la Convenzione all’art. 22 si riferisce ai ragazzi richiedenti asilo e estende il suo ambito applicativo anche ad essi, infatti dice che devono poter beneficiare della protezione2 degli Stati

1 UNHCR, “Giudelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompained

Children Seeking Asylum”, Geneva, febbraio, 1997, 3.1, (UNHCR, Giudelines- Unaccompaned Children); UNHCR and Save the Children Alliance in Europe Separated Childre in Europe Programme- Statement of Good Practice, Dec. 1999,1, (SCE Programme- Statement). “3.1 An unaccompanied child is a person who is under the age of eighteen years, unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier and who is “separated from both parents and is not being cared for by an adult who by law or custom has responsibility to do so.”

2 Riguardo alle procedure umanitarie da applicare a questa categoria di soggetti

chiariamo che la priorità è quella di identificare i ragazzi non accompagnati, avendo cura di tenere uniti i fratelli. Di norma, prima si dovrebbero cercare i genitori, in seconda battuta gli eventuali parenti o la comunità di provenienza (Rapporto Machel, 1996, Sugli effetti dei conflitti armati sui bambini). Anche se in situazioni particolarmente critiche può essere difficile rintracciare la famiglia di un minore non accompagnato, il Rapporto Machel raccomanda di non dichiarare adottabili questi ragazzi, almeno fino a quando non siano stati compiuti tutti gli sforzi per rintracciarne parenti o amici. Tale indicazione, del resto, è contenuta anche nella Convenzione sulla Protezione del Bambino e Cooperazione Rispetto all’Adozione Internazionale, siglata all’Aia il 29 maggio 1993.

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10 a prescindere dal fatto che si presentino soli o accompagnati da un solo genitore o da altri soggetti.3

Va detto che in ambito internazionale l’aggettivo più usato per definire questa categoria di soggetti è “separated” 4, raramente si trova la dicitura

“unaccompained” e benché ad un primo sguardo la differenza sembri minima, la dicitura separati viene preferita5. La ratio è semplice: con l’aggettivo

“separati” si sottolinea la grave situazione in cui versa il soggetto -cioè la mancanza di un genitore che ne sia responsabile o di un tutore legale- così da far rientrare nel genus anche quella serie di soggetti che varcano le frontiere in compagnia di adulti che di fatto non sono i loro tutori legali, ma più spesso conoscenti o estranei o addirittura loro oppressori.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la definizione di minore straniero non accompagnato compare per la prima volta nel 1993 in una circolare del Ministero dell’Interno che affidava questi soggetti alla competenza della Magistratura minorile relativamente a tutti i provvedimenti della Pubblica Amministrazione che li coinvolgevano (in particolare i permessi di soggiorno). Oggi la normativa si è evoluta6 recependo le definizioni

3 Art. 22 (Convenzione sui diritti dell’infanzia, 20 novembre 1989, New York):

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

4 Terminologia preferita dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

5 GIOVANNETTI M. “Storie di minori. Percorsi di accoglienza e di esclusione dei

minori stranieri non accompagnati”. I Quaderni n.36, luglio 2007. Pag 14 in nota 6.

6 Al momento è in fase di esame presso la Camera dei deputati il progetto di legge

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11 provenienti dal diritto internazionale e in certi casi integrandole. All’interno della definizione giuridica di minore non accompagnato si distingue (Regolamento del Comitato per i minori stranieri, d.p.r. 535 del 1999 art. 17)

tra: “minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato” e “minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato”8. Nel primo caso (il minore straniero presente) ci si riferisce ad

un minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili per lui. Nel secondo caso (il minore accolto) si intende un minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea, di età superiore ai sei anni, che ha varcato

minori stranieri non accompagnati, che ad oggi si disarticola su più testi. All’articolo della suddetta proposta si prevede una definizione di bambino non accompagnato più ampia che comprenda anche i minori richiedenti asilo (facendoli rientrare nella competenza della Direzione Nazionale Immigrazione): “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano”.

7 2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di

seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Con l’espressione “privo di assistenza o rappresentanza” può essere intesa in modo da far coincidere la nozione di minore straniero non accompagnato con quella di minore in stato di abbandono: un minore non accompagnato dai genitori può non essere in stato di abbandono quando per esempio è accolto da parenti entro il quarto grado, moralmente e materialmente idonei a provvedervi, che però non ne hanno la rappresentanza legale; così come un minore, pur convivente con i genitori, può trovarsi in stato di abbandono quando questi non si curano di lui e lo maltrattano (MOYERSON J. and TARZIA G., "L’evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati." Cittadini in Crescita (2002): 3-4.)

3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

8 GIOVANNETTI M. “Storie di minori. Percorsi di accoglienza e di esclusione dei

minori stranieri non accompagnati”. I Quaderni n.36, luglio 2007, Cesvot, Pag 13, nota 5.

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12 le frontiere nell’ambito di programmi solidaristici. Per ciò che riguarda questa trattazione sarà solo alla prima categoria che si cercherà di fare riferimento. Si vede subito che dalle definizioni che i vari livelli di normazione hanno fornito rimane escluso il minore che sia sì non accompagnato, ma anche cittadino dell’Unione Europea (ex art. 20 TFUE), la quale garantisce ad ogni cittadino libertà di circolare sul territorio degli Stati membri liberamente. Al riguardo in Italia, nel 2009, è stato istituito un Organismo Centrale di Raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati con la funzione di dare attuazione al trattato bilaterale Italia-Romania e valutare i progetti di assistenza e di rientro. In questo caso la sostanziale differenza dalle procedure di rientro standard prevede una stretta collaborazione con il Paese di origine e un uso consistente delle informazioni sul minore raccolte tramite una “Scheda informativa del minore” (strumento informatico appositamente ideato).9

Sempre a livello definitorio, l’ultimo punto su cui porre l’accento è la differenza tra minore straniero non accompagnato e minore straniero non accompagnato richiedente asilo10. Si tratta, ancora una volta, di un rapporto

genus a species (almeno secondo la normativa italiana che tiene distinte le due figure, infatti il Comitato per i Minori stranieri nelle sue banche dati tiene distinte le due tipologie di soggetti). Come è facile intuire, si parla di minore non accompagnato richiedente asilo, quando il soggetto sia al di sotto dei diciotto anni di età, si presenti sul territorio dello Stato privo di un genitore o di un tutore legale e presenti domanda di asilo. Per la normativa europea la distinzione non è così netta, la ratio è quella di garantire comunque una forma di protezione al bambino, in ragione della sua condizione di particolare vulnerabilità, senza guardare ai motivi che lo hanno spinto: siano essi “il fondato timore di essere sottoposto a persecuzione nel suo Paese di origine”11

o la mera povertà.

9 Circolare del ministero dell’interno 20.10.2009, fonte:

http://internazionali.ulss20.verona.it/docs/projects/here/inventory/ITALY/circolare_ mininterno_20_01_09.pdf

10 Per un’analisi più approfondita si veda la sezione dedicata.

11 Convenzione di Ginevra, 1951. Art. 1: “A. Ai fini della presente Convenzione, il

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13

2 BREVE STORIA DEI MINORI STRANIERI NON

ACCOMPAGNATI E DATI STATISTICI

Il fenomeno della migrazione dei minori non è nuovo né all’Europa né all’Italia, va detto però che negli ultimi decenni, soprattutto il nostro Paese ha cambiato “volto”: prima la maggioranza di ragazzi che migrava dal proprio Paese di origine era italiana, ad oggi è l’Italia uno dei principali Paesi che si occupa di accogliere minori in fuga da povertà, guerre e quant’altro. Sulla base di una interessante ricostruzione 12 si possono individuare storicamente varie

fasi dei flussi migratori.

La prima fase di colloca tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, dove l’Italia è solo un luogo di passaggio per i molti Ungheresi (1956) e Cecoslovacchi (1968) in seguito all’invasione subita dall’ ex-Unione Sovietica. Nel nostro Paese i richiedenti asilo trovavano assistenza temporanea, in attesa di ricevere documenti per gli Stati Uniti. La seconda fase si individua nei primi anni Settanta con l’arrivo dei primi Vietnamiti e

1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo; 2) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.” Protocollo addizionale alla convenzione, 1967. Art. 1: “Disposizione generale

1. Gli Stati partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 a 34 della Convenzione.

2. Ai fini del presente Protocollo, il termine “rifugiato”, salvo restando quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 3 seguente, indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell’articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni “... per causa di avvenimenti anteriori al l’gennaio 1951” e "... in seguito a tali avvenimenti" non fossero recepite nel paragrafo 2 sezione A, dell’articolo 1.”

12 PIZZI F., “Migrare da soli: minori stranieri non accompagnati e istanza

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14 Cambogiani, in seguito arrivano profughi africani a causa della guerra tra Eritrea ed Etiopia. Anche in questo frangente vengono assicurate tutela legale, assistenza sanitaria per i soggetti in attesa di documenti per le Americhe. Un terzo momento si individua negli anni Ottanta: oltre agli Eritrei e agli Etiopi, migrano verso l’Italia minori somali e sudanesi. Dal 1985 in poi inizia il flusso di soggetti provenienti dal Nord Africa, in questi casi lo spostamento è dettata da motivi economici. Successivamente, per quella che è la quarta fase, i minori che giungono nel nostro Paese provengono dall’area balcanica, dall’ Ucraina, dalla Romania e dal Kurdistan. Dagli anni 2000 ad oggi la tipologia di migranti è stata varia: nelle statistiche continuano svettare i Romeni, seguiti dai Nord africani e poi dai Cinesi.13

Scendendo più nel dettaglio e basandosi sui dati dell’ultimo rapporto della Direzione Nazionale Immigrazione14 emerge che in Italia la maggioranza dei

minori non accompagnati proviene dall’Egitto, poi dall’Albania e dal Gambia (le percentuali di cittadinanze risultano diverse da quelle dei dati Istat che si riferivano ai migranti in generale senza concentrarsi sui minori non accompagnati), per le altre cittadinanze si veda in tabella. 15

13 Si vedano grafici Istat sul sito:

http://www.istat.it/it/immigrati/grafici-interattivi/principali-cittadinanze

14 http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/

Report%20di%20monitoraggio%2031%20dicembre%202015.pdf

15 Dalla tabella emerge un aumento di minori Albanesi e una diminuzione di minori

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15 Un dato rilevante, che emerge anche ad una prima occhiata osservando i grafici in materia, è la netta maggioranza di ragazzi maschi sulle femmine, il motivo è semplice: i pericoli e le difficoltà di un viaggio spesso scoraggiano le ragazzine, a ciò va aggiunta anche il fatto che un ragazzo troverà impiego più facilmente, per cui sono proprio i maschi i principali migranti che una volta trovato impiego cercheranno di far avvicinare la famiglia che hanno lasciato nel loro Paese di origine.

Nonostante le numerose statistiche e le varie indagini, stabilire numericamente la presenza dei minori non accompagnati in Italia e anche in Europa non è impresa facile, poiché si tratta di soggetti in situazioni di clandestinità e con una spiccata tendenza alla mobilità sul territorio. I dati raccolti fino ad ora (dal 2000 in poi è stata istituita una banca dati dal Comitato per i minori stranieri che impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di comunicare immediatamente la conoscenza della presenza di un minore) mostrano che i minori in Italia sono 11.921. Dal report della Direzione Generale dell’Immigrazione aggiornato ad aprile 2015 e delle politiche di integrazione emerge che il numero dei minori presenti in Italia è aumentato: a fine 2012 i minori presenti erano 5.821, a dicembre 2014 i minori presenti hanno superato le 10.000 unità, registrando una crescita di oltre il 66% rispetto al 2013:

sicurezza che hanno disincentivato la criminalità organizzata, la quale incentivava gli ingressi irregolari di tali minori.

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16 Lo scostamento tra la presenza di minori registrata al 30 aprile 2015, rispetto alla chiusura dell’anno precedente (dati al 31 dicembre), è principalmente dovuto alla fuoriuscita di un rilevante numero di minori stranieri che raggiungono la maggiore età il primo giorno dell’anno. I ragazzi privi di data di nascita documentata infatti, dichiarano spesso il 1° giorno dell’anno come data di nascita, determinando così, a quella data, una forte concentrazione di compimenti della maggiore età. 16

L’ultimo report, aggiornato a dicembre 2015 riporta invece i seguenti dati:

Per avere un’idea precisa (nei limiti del possibile) vanno osservate le incidenze di minori rispetto al totale di soggetti sbarcati: il report dimostra che sulla base di un’analisi effettuata sui primi quattro mesi dell’anno i minori sono diminuiti di circa il 76%.

16 Dati reperibili in MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA

REPORT DI MONITORAGGIO 30 aprile 2015, Direzione nazionale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Report%20di%20monitoraggio%2030 %20aprile%202015_def.pdf

(17)

17

17

Interessanti da osservare sono le età dichiarate dai minori stessi, si tratta di dati importanti e ritroveremo il tema più avanti, quando ci troveremo ad analizzare le tecniche per la determinazione dell’età, che creano non pochi problemi in quanto, per alcuni, costituiscono violazioni della CEDU (non pochi problemi, sia pratici che dottrinali, sono stati riscontrati in relazione all’uso delle radiografie di polso e denti).

17 La fonte di tutti i dati nel capitolo è Il Report di monitoraggio della Direzione

Nazionale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione- 30 aprile 2015, “Minori non accompagnati in Italia”

(18)

18

3 LE

DIVERSE

TIPOLOGIE

DI

MINORI

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Come abbiamo osservato, la locuzione minore straniero non accompagnato comprende varie tipologie di soggetti e di situazioni, pertanto, è opportuno, ai fini di una migliore comprensione della tematica, cercare di schematizzare le categorie di soggetti il più possibile18. La tipologia più diffusa riguarda i

minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o che godono di protezione temporanea o umanitaria. Si tratta di soggetti che vengono trattati con procedure specifiche e che in Italia hanno una particolare procedura di accoglienza19. Altra categoria di minori è quella che varca sì la frontiera da

sola, ma con lo scopo di ricongiungersi ai genitori che già risiedono nello Stato di destinazione; poi ci sono i ragazzi sfruttati dalle organizzazioni criminali, spesso si tratta di veri e propri trafficanti di esseri umani o di prostituzione, a volte di bambini che sono stati rapiti o che esercitano tali attività con il consenso delle loro famiglie. Ci sono, poi, minori che arrivano come migranti economici tramite flussi organizzati e gestiti dalla criminalità organizzata, si tratta della maggioranza dei minori presenti sul territorio europeo.

4 “P

USH AND PULL FACTORS

Analizzando i moti migratori dei minori non accompagnati è opportuno tenere in considerazione sia la componente oggettiva delle cause che spingono a migrare sia la componente soggettiva. È facile individuare in condizioni

18 PIZZI F., “Migrare da soli: minori stranieri non accompagnati e istanza

pedagogico educative” EDUcatt, 2014.

(19)

19 economiche pessime, situazioni di degrado sociale o guerre le ragioni (oggettive) principali dei moti migratori, ma non basta, è necessario considerare anche il background familiare dei soggetti che decidono di partire, poiché questo è decisivo al pari delle ragioni oggettive sopra elencate. All’interno del fenomeno della migrazione minorile vanno considerate oltre alle condizioni economiche precarie, anche la ricerca di nuovi modelli o stili di vita; difatti il migrare diviene una sorta di “diritto alla fuga”, i minori scappano dai contesti in cui si trovano, spesso e volentieri sulla base delle informazioni recepite dai mass media o dai racconti di altri migranti che hanno fatto ritorno a casa. Il più delle volte il progetto migratorio viene elaborato nello stesso contesto familiare caratterizzato da situazioni di precarietà economica che portano ad una “adultizzazione” del minore. I ragazzi in tali contesti si trovano a dovere “dare il loro contributo” già in tenera età all’andamento familiare, ciò porta alla radicale decisione di partire. Non è un caso che spesso la decisione presa dal minore sia condivisa dal resto dei familiari, i quali forniscono ai ragazzi la base economica per intraprendere il viaggio. Tale fenomeno ha più ampia diffusione tra i giovani migranti, che spesso sono spinti dalle famiglie stesse, talvolta per ragioni di tipo economico, talvolta per sottrarli ai pericoli che gli riserverebbe il loro Paese di origine. Quando, invece, si tratta di minori non accompagnati meno giovani la scelta di migrare spesso non è condivisa dalla famiglia, ma si tratta di una decisione autonoma che talvolta non viene neanche comunicata, ciò comporta una non rintracciabilità della famiglia di origine nonché dei problemi per le procedure di rimpatrio assistito.

È questo il momento di analizzare con più attenzione quelli che sono i motivi che spingono questi soggetti a “staccarsi” dalla loro realtà, dalle loro famiglie e dai loro affetti per cercare “fortuna” o riparo in un Paese diverso dal loro, con abitudini a cultura diverse dalle loro. In dottrina si tende a parlare di push factors per quelle ragioni che spingono ad allontanarsi dal proprio Paese e pull factors per quelle motivazioni che spingono a scegliere una meta piuttosto che un’altra.

(20)

20 Tra i push factors possono essere annoverati20: persecuzioni, guerre, conflitti

e le pressioni familiari. Nel primo caso si tratta di minori forzati a lasciare il loro Paese, spesso senza una destinazione chiara, che si trovano a fare il “percorso a tentoni”. Nel secondo caso, come si è già detto, sono le famiglie che sostengono e spingono il minore ad allontanarsi nella speranza di un futuro migliore.

Tra i pull factors possiamo inserire l’attrazione verso nuovi stili di vita, nuovi modelli comportamentali pubblicizzati dai mass media e la destrutturazione sociale: i ragazzi sono spinti a partire anche dalla partenza di membri delle loro famiglie o degli amici.

Per quanto riguarda i minori comunitari21, data la mancanza di indagini in

merito, si può dire che le motivazioni degli spostamenti siano le stesse. In conclusione, la ratio dei moti migratori nei secoli è e resterà la medesima: la

20 Questa categorizzazione è il risultato di una analisi di M. Giovannetti che ha

intervistato dei minori stranieri non accompagnati in Italia. GIOVANNETTI M., “Storie minori. Percorsi di accoglienza ed esclusione dei minori stranieri non accompagnati”. Quaderno num. 36, 2007, Cesvot.

21 Secondo rapporto EMN Italia “Minori non accompagnati, ritorni assistiti e

protezione internazionale”, Idos/Dossier Statistico Immigrazione, marzo 2010, Pagg 14-15.

(21)

21 ricerca di un futuro migliore, purtroppo l’aspettativa rischia di essere spesso disattesa.

5 LA DETERMINAZIONE DELLA MINORE ETÀ

NELLE

PROCEDURE

PER

L’IDENTIFICAZIONE

Sarà forse lapalissiano sottolinearlo, ma per poter parlare di minori stranieri non accompagnati è necessario che si tratti di soggetti al di sotto dei 18 anni (o meno, a seconda della legislazione dello Stato ospitante). È opportuno affrontare in questa sede la tematica della determinazione dell’età che comporta non pochi problemi, non solo a livello teorico, ma anche a livello di prassi. In Italia è ancora più importante procedere conoscere l’età del soggetto perché qualora si tratti di minore straniero questi non è espellibile ai sensi dell’art. 19 co. 2, lett. a)22, D.lgs. 286/98.

Prima di tutto va detto che la determinazione dell’età, intesa come esame tecnico effettuato da un medico legale, non è necessaria qualora il soggetto si presenti in possesso di documenti validi che attestino la sua data di nascita (ovviamente l’età dichiarata deve essere verosimile). A livello teorico potremmo anche fermarci qui: il minore dotato di visto e di documento di identità o di certificato di nascita si presenta alle Autorità per richiedere assistenza e grazie alla prova da lui fornita della minore età inizia l’iter standard (affidamento alle strutture apposite o rientro assistito in Italia). Ovviamente nella prassi ciò che avviene è ben lontano dalla teoria. Prima di tutto il “nostro” minore è assai probabile che giunga sul territorio dello Stato ospitante illegalmente, quindi stando alla situazione delineata precedentemente, possiamo assumere che il minore sia privo di visto. Di pari passo con la clandestinità, naturalmente, vi sarà una mancanza di documenti, per cui non avremo né documento di identità né certificato di nascita (oppure

22“Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma

1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; “

(22)

22 potrebbe verificarsi che i documenti siano falsi), ma vi è di più: potrebbe anche darsi che il soggetto provenga da situazioni così disagiate23 in cui non solo

non esiste un sistema di registrazione delle nascite (e quindi che il certificato di nascita non esista proprio24), ma può anche succedere che il ragazzino stesso

non sia in grado (o non voglia) di fornire dichiarazioni sulla sua età. L’età del soggetto, quindi, non può essere conosciuta sulla base delle informazioni che lui stesso può fornire, ma rimane un requisito fondamentale per stabilire quale regime applicargli. Tale situazione genera non pochi problemi: è qui che (in teoria) la scienza medico-legale entra in gioco.

5.1

L

A PRESUNZIONE DELLA MINORE ETÀ IN CASO DI

DUBBIO

Prima di analizzare le varie tecniche mediche va detto che, qualora l’esito dell’esame effettuato sia incerto, la minore età va sempre presunta, questo in un’ottica di tutela del soggetto (qualcuno sostiene che si possa parlare di una estensione del principio in dubio pro reo 25). Ciò è quanto ci dice l’art. 25.5

della Direttiva num. 32 del 2013: “5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l’età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l’età del richiedente, considerano il richiedente un minore”.

23 Purtroppo, si tratta di situazioni in netto contrasto con quanto previsto dalla

Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, che all’art. 7 dice che “1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia […]”

24 Sulla base delle statistiche dell’ONU il 90% delle nascite nei Paesi europei viene

correttamente registrata, mentre in Africa solo il 10% delle nascite viene registrato. In Afghanistan la situazione non è migliore, solo 6% delle nascite (nel 2003) è stato registrato, mentre in Somalia la registrazione si ferma al 3%. (NOLL G., “Junk science? Four arguments against radiological age assesment for Unaccompained Minors seeking Asylum”, 7.01.2015 Lund University, Faculty of Law).

25 NOLL G., “Junk science? Four arguments against radiological age assesment for

Unaccompained Minors seeking Asylum”, 7.01.2015 Lund University, Faculty of Law, pag 14.

(23)

23 Troviamo lo stesso principio nelle Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum (February 1997), le quali nella Sezione 5 quando definiscono le procedure per la determinazione dell’età dicono che al fanciullo deve essere dato il beneficio del dubbio se l’età è incerta.26 Lo stesso concetto si ritrova nell’ aggiornamento delle Linee guida

italiane, ancora sotto forma di bozza, steso dalla Direzione Nazionale Immigrazione: nella sezione relativa all’età si trova richiamato l’art. 2 C.c che definisce la maggiore età dai diciotto anni in poi e si dice anche che in caso di incertezza la minore età va presunta.27

5.2

L

E VARIE TECNICHE USATE PER DETERMINARE

L

ETÀ E I PROBLEMI CHE NE DERIVANO

Tenendo presente questo principio analizziamo adesso le varie tecniche mediche usate per la determinazione dell’età, vedremo che relativamente all’uso delle radiografie i problemi non sono pochi.

Negli ultimi decenni la ricerca scientifica è stata impegnata nel selezionare i distretti più utili alla determinazione dell'età e nel valutare le tecniche più affidabili. Le principali tecniche usate sono le radiografie che interessano, di norma, i due distretti: il polso-mano ed i denti. In entrambi i casi si tratta di sedi con un numero importante di elementi ossei in evoluzione fino alla completa maturazione, facilmente indagabili con dosi radiografiche minime.

26 “5.11 If an assessment of the child’s age is necessary, the following considerations

should be noted:

a) Such an assessment should take into account not only the physical appearance of the child but also his/her psychological maturity.

b) When scientific procedures are used in order to determine the age of the child, margins of error should be allowed. Such methods must be safe and respect human dignity.

c) The child should be given the benefit of the doubt if the exact age is uncertain”

27“Le presenti Linee Guida si applicano ai cittadini stranieri minorenni.

L’articolo 2, comma 1, del Codice Civile Italiano prevede che “la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa”. In caso di incertezza, la minore età dovrà essere accertata dagli organi competenti nel rispetto dei diritti e delle tutele previste per le persone minori di età. In caso di permanenza del dubbio sulla minore età, questa deve presumersi”. Fonte: LINEE GUIDA SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: LE COMPETENZE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE.

(24)

24 Per lo studio di polso e mano, i metodi più usati sono quelli di Greulich and Pyle28 e TW329 (Tanner-Whitehause 3). Essi analizzano le componenti

polso/mano, che, sebbene di piccole dimensioni, presentano, rispetto ad altre zone, i vantaggi del facile e diretto approntamento dell'esame radiologico, del basso livello di radiazioni richiesto per lo studio, e, soprattutto dell'elevato numero di strutture ossee analizzabili. L'area comprende infatti le epifisi distali del radio e dell'ulna e le otto ossa carpali, allineate lungo due livelli trasversali, ciascuno composto da quattro elementi distinti. È noto che il processo di ossificazione degli elementi ossei di tale distretto presenta un buon rapporto con l'età cronologica. La mineralizzazione di essi inizia con la nascita e termina approssimativamente intorno ai 13 anni nelle ragazze ed i 15 nei ragazzi per quanto riguarda le ossa carpali ed intorno ai 16-17 per quanto riguarda l'epifisi dell'ulna e del radio.

Nel 2006 l’Istituto di Medicina legale dell’Università di Macerata ha elaborato una nuova tecnica che prevede la lettura delle radiografie tramite un programma di digitalizzazione dell’immagine radiografica che viene analizzata mediante lo strumento "polygonal lazo" e sono selezionate le aree carpali complessive e le aree delle singole ossa al loro interno. Viene quindi calcolato il valore numerico del rapporto fra le due aree che è inserito all'interno di una formula di regressione lineare ottenuta applicando il medesimo metodo in una popolazione di età nota. La risoluzione della formula

28 Si tratta di un metodo che stabilisce l’età scheletrica dal confronto tra il grado di

ossificazione della mano e del polso della persona interessata e tabelle di riferimento basate su radiografie di bambini e adolescenti nati a Cliveland (Ohio) tra le due guerre del secolo scorso.

Trattasi di metodo la cui attendibilità è stata ribadita ancora recentemente, e apoditticamente, dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “l’accertamento radiografico del polso dà conto dei risultati esperiti in tutti i casi consimili ed è in grado di offrire un tranquillizzante grado di certezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva” (Cass. pen. sez. III, 25.3.2014, n. 38280, che richiama, in termini, Cass. pen. sez. VI, n. 18336, del 10.3.2003).

29 Si tratta di una metodologia che prevede il confronto della radiografia del distretto

mano/polso con delle curve statistiche elaborate mettendo in correlazione l’età scheletrica con l’età anagrafica di vari soggetti. Così facendo sono state elaborate delle curve sulla base delle quali l’operatore definisce l’età del soggetto. Rispetto al metodo Gruelich and Pyle il TW3 viene ritenuto più affidabile; esistono in rete delle vere e proprie tabelle con cui i medici possono confrontare i referti dei bambini esaminati. Si veda http://vl.academicdirect.org/medical_informatics/bone_age/v1.0/

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25 consente la determinazione dell'età, con margini di errore statisticamente quantificabili.30

Altro distretto di interesse per la determinazione dell’età nei soggetti viventi sono i denti. In particolare gli studi si sono particolarmente orientati alla valutazione dello sviluppo dei terzi molari, anche se studi più recenti hanno dimostrato che la completa crescita dei molari di norma avviene oltre i venti anni.31 L’Istituto di Medicina legale di Macerata ha elaborato "AgEstimation

project" per la determinazione della maggiore età il "third molar maturity index (IMA)", ottenuto dalla misurazione quantitativa su immagini OPT dell'apertura degli apici dei terzi molari. Il risultato ottenuto ha indicato che la completa chiusura degli apici delle radici del terzo molare corrispondeva con certezza ad una età superiore ai 18 anni, mentre in caso di non completa maturazione il soggetto poteva essere considerato maggiorenne, con probabilità pari al 98%. 32

Nella prassi si è visto come l’esame radiografico non sia del tutto affidabile, anzi non è esente da errori e viene spesso visto come una lesione dei diritti del soggetto. Va detto che l’esecuzione dell’esame deve essere autorizzato da un giudice, difatti al Suprema Corte lo ha paragonato ad una ispezione dato che “la radiografia consente soltanto una estensione del controllo attuabile che, attraverso l’uso della tecnica radiologica (o anche di altra tecnica), non è

30 CAMERIERE R., FERRANTE L., MIRTELLA D., CIGOLANI M., “La

determinazione dell’età nei minori stranieri non accompagnati: elaborazione di una flow-chart valutativa e primi risultati della sua applicazione/ Age determination in unaccompained minors: porcessing of flow-chart evaluation and first results of its application” in Riv. it. medicina legale (dal 2012 Riv. it. medicina legale e dir. sanitario), fasc.2, 2010, pag. 305.

31 Già nel 1947 J.C. Carothers pubblicò un lavoro intitolato "Age and wisdom teeth in

Africans" motivato dal fatto che "ai medici dell'Africa dell'est è spesso richiesto dalla corte di esprimere un’opinione sull'età degli Africani, che raramente posseggono un certificato di nascita". Nel 1973, Demirjian e Coll. elaborarono una nuova classificazione in stati che valutava la mineralizzazione degli elementi dentari. Nel 1993 Mincer e coll. studiarono l'evoluzione dei terzi molari in 823 ragazzi americani dai 14 ai 24 anni secondo gli stadi di Demirjian.

32CAMERIERE R., FERRANTE L., MIRTELLA D., CIGOLANI M., “La

determinazione dell’età nei minori stranieri non accompagnati: elaborazione di una flow-chart valutativa e primi risultati della sua applicazione/ Age determination in unaccompained minors: porcessing of flow-chart evaluation and first results of its application” in Riv. it. medicina legale (dal 2012 Riv. it. medicina legale e dir. sanitario), fasc.2, 2010, pag 305

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26 limitato al solo aspetto esterno dell’indagato, ma è esteso anche alla "ispezione" all’interno del corpo umano”. È proprio sull’invasività dell’esame che si basano molte delle critiche mosse alle procedure di determinazione dell’età. In particolare in dottrina si sottolinea come una procedura medica invasiva (quale la radiografia) possa essere tollerata se eseguita per ragioni strettamente legate alla salute, qualora invece si tratti di esami medici che hanno il solo scopo di definire una situazione giuridicamente rilevante, la questione si complica. Prima di tutto si ritiene necessario il consenso espresso del soggetto che subisce l’esame in quel momento: Eurodac Supervision Coordination Group ha fatto rientrare il caso di questi esami medici nell’art. 8 CEDU che protegge il diritto alla vita privata e ha ritenuto che nessuno possa vedere leso il suo diritto senza una norma chiara e precisa. Purtroppo tale normativa manca: ad oggi gli Stati membri dell’UE tendono ad avere delle procedure differenziate, inoltre va sottolineata l’inaffidabilità delle tecniche di cui disponiamo fino ad ora (ancora un contrasto con l’art. 8 CEDU). Sul tema si è pronunciata anche l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali che ha detto che qualora la procedura medica venga ritenuta necessaria, questa può essere effettuata solo dopo avere correttamente informato il minore, in una lingua a lui comprensibile e solo dopo avergli chiarito le conseguenze mediche e legali dell’atto. Tutto ciò è stato trasposto nell’art. 19 del D.lgs. 25/2008 (attuativo della Direttiva 85/2005), il quale, rubricato “Minori stranieri non accompagnati”, prevede che “Se sussistono dubbi in ordine all’età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo legale rappresentante, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l’età”. È da segnalare come il mancato consenso “non costituisce motivo di impedimento all’accoglimento della domanda …”, ove, naturalmente, ne sussistano i presupposti.

Riguardo alla scarsa affidabilità delle radiografie, questa viene considerata in ragione dei fattori che di fatto influenzano l’esame e il “materiale che viene esaminato”33. Tra gli elementi che influenzano l’esame in senso stretto

33 DE LUCA F., PINCHI V., FOCARDI M., NORELLI G., “Errori nel percorso del

processo di identificazione dell’età: esperienza dell’istituto di medicina legale di Firenze/ Mistakes in age identification: experience of legal medicine institute of

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27 abbiamo l’errata formazione del collegio di periti che lo svolge, la mancanza di competenze nei medici che effettuano la stima o errori nell’esecuzione materiale della radiografia ed incomprensioni durante il colloquio esperto-minore, come ad esempio dichiarazioni errate sulla data di nascita presunta. Vi sono però anche dei fattori in grado di influenzare lo sviluppo osseo, per cui anche a fronte di un esame eseguito in modo impeccabile, svolto nel rispetto di tutte le linee giuda, alla data di nascita ricavabile dalle immagini radiografiche non corrisponde a quella anagrafica in ragione della devianza tra la morfologia ossea nelle varie popolazioni che vengono confrontate con la radiografia del soggetto, difatti studi 34 dimostrano che “Mongoli”

“Africani” e “Caucasici” presentano ossificazioni differente, quindi dei confronti tra etnie diverse sono pressoché impossibili. Oltre a ciò, il fattore socio-economico comporta differenze notevoli nello sviluppo delle ossa che non possono che falsare l’esame (va anche detto che in teoria le differenze potrebbe essere documentate, ma indagini di questo tipo necessitano di numeri così elevati che necessariamente si arriverebbe a scontrarsi con la mancanza di registrazione civile delle nascite, sopra descritta). È facile intuire che lo sviluppo scheletrico di un soggetto che ha un determinato tipo di alimentazione differisca dallo sviluppo di un altro soggetto che ha un altro tipo di alimentazione, o svolge un lavoro diverso (un giocatore di pallone sarà anatomicamente diverso da un bibliotecario) o vive in una diversa condizione (un ragazzino cresciuto in un villaggio del centro Africa sarà sviluppato diversamente da un ragazzino italiano cresciuto in città). Terzo ed ultimo problema che riguarda le radiografie è che, di fatto, non ci sono degli standard univoci di interpretazione delle immagini: posso anche in teoria prescrivere che l’immagine si legga in un determinato modo, bisogna vedere se nella pratica la mia prescrizione può o viene rispettata, è qui che la ricerca forense si scontra con la pratica ed è difficile che ne esca vincitrice.35

Florence” in Riv. it. medicina legale (dal 2012 Riv. it. medicina legale e dir. sanitario), fasc.2, 2012, pag. 569.

34 OLZE A., SCHMELING A., TANIGUCHI M., MAEDA H., VAN NIKERK P.,

WERNEKE K-D, GESERICH G., “Forensic age estimation in living subject: the ethnic factor in wisdom tooth mineralisation”, 2004, 118 Int J Med 170-173.

35 NOLL G., “Junk science? Four arguments against radiological age assesment for

Unaccompained Minors seeking Asylum”, 7.01.2015 Lund University, Faculty of Law, pag 6 a 10.

(28)

28

5.3

I

L CRITERIO DELLA MULTIDISCIPLINARITÀ COME

CRITERIO PER L

ESAME ANTROPOMETRICO

Nel 2014 la tematica delle tecniche per la determinazione dell’età è stata approfondita, in particolare grazie all’attuazione di una Direttiva europea (2011/36/UE) la determinazione dell’età non può più basarsi solo sulla mera radiografia, ma si prescrive un esame di tipo multidisciplinare.36 L’art. 4, co.

2, D.lgs. 4.3.2014, n. 24, attuativo della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, rubricato “Minori non accompagnati vittime di tratta”, prescrive che “sono definiti (con decreto legislativo) i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l’età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell’età […] attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell’età condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore […] nelle more della determinazione dell’età […] la vittima di tratta è considerata minore […] la minore età è altresì presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare non consente di stabilire con certezza l’età dello stesso”. Si tratta di una previsione fondamentale ed innovativa sotto tre aspetti: prima di tutto prevede che per stabilire l’età di un minore sia necessario qualcosa in più della semplice radiografie, si parla infatti di un approccio multidisciplinare che ha lo scopo di ridurre al minimo l’errore, visto che le conseguenze legali per il soggetto esaminato sono di non poco conto (un errore nella interpretazione dell’immagine radiografica di anche solo sei mesi, che si solito è lo scarto standard, comporta la possibilità di espellere il soggetto che rischia di trovarsi privo di protezione pur avendovi diritto). In secondo luogo con tale approccio si arriva a tener conto dell’influenza che ha l’etnia sullo sviluppo delle ossa, visto che i parametri da misurare aumentano come aumentano gli strumenti e, infine, si conferma ancora il principio della presunzione della

36 “I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra

giurisprudenza e prassi applicative”, Questione Giustizia rivista di Magistratura Democratica. Fonte: http://www.questionegiustizia.it/articolo/i-metodi-di-accertamento-dell-eta-cronologica-dei-_05-03-2015.php

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29 minore età in caso di incertezza. Stando ad un parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009, per approccio multidisciplinare si intende un’analisi della radiografia del distretto mano/polso (in particolare si osserva la maturazione ossea) seguito da una visita pediatrica in cui si compiono misurazioni antropometriche, ispezioni dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione.

Al riguardo una recente sentenza (27.01.2014) del Tribunale di Torino ha portato al proscioglimento di un soggetto per il reato ex art. 495, la cui maggiore età risultava dalla radiografia di mano e polso. Il tribunale, al contrario delle aspettative, ha assolto il ragazzo ritenendo che l’esame effettuato (la mera radiografia) non rispettasse il criterio della multidisciplinarità in quanto non si era tenuto conto delle differenze nello sviluppo causate dalla diversa etnia: difatti non erano state effettuate la visita pediatrica e le varie misurazioni antropometriche, ma soprattutto nel referto originario non era stato indicato il possibile margine di errore (che di fatto esiste sempre, perché come abbiamo già ripetuto, la radiografia permette di stimare l’età solo entro un range).37

A questo punto è necessario descrivere il protocollo che viene seguito una volta che non sia possibile stabilire dai documenti l’età del soggetto. Si tratta di un protocollo che prevede l’intervento di un team composto da un medico legale esperto di stima dell’età scheletrica su radiografia del distretto

37 Nel mese di ottobre 2014 è stato stilato a Torino un protocollo d’intesa tra l’AOU

Città della salute e della scienza di Torino, l’ASL TO 2, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta e il Comune di Torino per l’accertamento d’identità dei sedicenti minori. Si tratta di una procedura sperimentale che valida solo per la città di Torino che consiste in esame radiologico, visita e ortopantomografia. Anche la città di Napoli (nel 2013) ha stilato un protocollo per la determinazione dell’età, in accordo con varie associazioni: in particolare l’Azienda ospedaliera Santobono, referente cittadino pediatrico, si impegna ad effettuare l’accertamento dell’età con le tecniche interdisciplinari alla luce delle indicazioni del Consiglio superiore di sanità. Ai fini del necessario consenso informato, si prevede di contattare un mediatore culturale con il compito di fornire tutte le indicazioni necessarie al minore, mentre al rappresentante legale dello stesso spetta la raccolta del consenso. Per i soli casi di rilevanza penale l’accertamento è effettuato con l’esame radiologico del polso (non è specificato con quale metodologia), e, solo ove sussistano dubbi, si procede ad una valutazione più approfondita nelle successive 72 ore.

(30)

30 polso e di un odontologo forense esperto di stima dell’età dentale su ortopatomografia. Il protocollo identificativo si articola secondo le seguenti fasi:

a) colloquio e visita medica del soggetto sottoposto all’accertamento dell’età effettuata dal medico legale e dall’odontologo forense;

b) valutazione dello sviluppo delle ossa della mano e del polso sinistro su radiografia in proiezione dorso-palmare e stima dell’età scheletrica, eseguita dal medico-legale;

c) valutazione, condotta dall’odontologo forense, della maturità dentale su ortopantomografia e conseguente stima dell’età dentale;

d) valutazione integrata delle due età biologiche stimata separatamente dai due specialisti, con diagnosi definitiva dell’età e risposta al quesito.

Ai sensi del suddetto protocollo operativo, la valutazione della maturità scheletrica è effettuata dal medico in base alla lettura della radiografia della mano e del polso di sinistra in proiezione dorso-palmare ed è condotta mediante l’applicazione, in ogni caso, di due distinti metodi in genere il metodo Gruelich and Pyle ed il metodo di Tanner-Whitehouse (o TW3). L’odontologo forense tramite ortopantomografia attua la valutazione dell’età dentale, utilizzando, principalmente, il metodo più appropriato rispetto alla fascia di età esaminata. Per i soggetti di sesso maschile è impiegato il metodo di Cameriere, applicando la formula europea. Quest’ultimo metodo non è utilizzato per le femmine in quanto non ne predice l’età oltre i 13 anni, non risultando, pertanto, utile per la valutazione dell’eventuale raggiungimento o superamento della soglia dei quattordici anni; per le stime di età dopo i sedici anni si utilizzano i metodi che si basano sullo studio del terzo molare. 38

Per concludere, è necessario tenere presente che comunque le tecniche di determinazione dell’età non ci permettono di arrivare a risultati certi, quindi, come già detto, è necessario assicurare al presunto minore la maggior tutela

38 ROSCAM ABBING D. C. H., “Age Determination of Unaccompanied Asylum

Seeking Minors in the European Union: A Health Law Perspective” in European Journal of Health Law 18 (2011) 11-25.

(31)

31 possibile, pertanto fino a che la maggiore età non sia provata, prevale la presunzione di minore età.

(32)

32

CAPITOLO 2

I

MINORI

STRANIERI

NON

ACCOMPAGNATI

E

IL

DIRITTO

INTERNAZIONALE

1 I DIRITTI DEI MINORI NEGLI STRUMENTI

INTERNAZIONALI

I diritti dei minori rientrano a pieno titolo nell’acquis dei diritti fondamentali dell’uomo ed è in tale veste che sono stati presi in considerazione anche a livello internazionale. La comunità degli Stati è stata sensibile nei confronti di questa particolare categoria di soggetti che in ragione della loro vulnerabilità necessitano di un livello di protezione più elevato: difatti si prevedono degli obblighi nei confronti degli ordinamenti nazionali in ragione di garantire il più elevato grado di tutela possibile. La prima carta che prende in considerazione tale tematica è la Convenzione sull'età minima adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919. Si tratta di un documento in cui i diritti riconosciuti ai bambini sono prettamente di natura assistenzialistica e prendono in considerazione le necessità materiali dei soggetti, in linea con il pensiero dell’epoca.

Nel 1924 la Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni, anche in ragione delle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, formulò un’altra dichiarazione che prendeva in considerazione i minori: la Dichiarazione di Ginevra. Si tratta di un breve testo39, redatto sulla base di un testo del 1923,

39 Secondo la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come

la Dichiarazione di Ginevra, uomini e donne di tutte le nazioni, riconoscendo che l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano ed accettano come loro dovere che, oltre e al di là di ogni considerazione di razza, nazionalità e credo:

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