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I L DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLE COMUNICAZIONI QUALE OGGETTO DI TUTELA COSTITUZIONALE E CONVENZIONALE

L’IMPATTO SUI DIRITTI FONDAMENTAL

2. I L DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLE COMUNICAZIONI QUALE OGGETTO DI TUTELA COSTITUZIONALE E CONVENZIONALE

La libertà di comunicare riservatamente è «corollario indispensabile di una ben intesa libertà individuale e, insieme a quella personale, di domicilio e di espressione, elemento fondante il nucleo intangibile della persona umana»12.

del nostro Stato sono state 7. Cfr. D.CURTOTTI, Le intercettazioni e la giurisprudenza europea, cit., p. 3.

11 Così Corte EDU, Grande Camera, 25 marzo 1998, Kopp c. Svizzera, n. 23224/94, § 53 s. Ma già Grande Camera, 15 giugno 1992, Ludi c. Svizzera, n. 12433/86.

12 Si esprime così, seppur in riferimento al diritto di comunicare liberamente e segretamente in epoca statutararia, F.RACIOPPI–I.BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, II, Unione tipografico- editrice, 1909. Nello stesso senso, anche S.ROMANO, Il diritto pubblico italiano, Giuffrè, 1988, p. 27, secondo cui «la libertà personale, la libertà di domicilio e la libertà di corrispondere segretamente [sono riconducibili] ad un unico […] diritto di libertà, che nonostante le varie, indefinite manifestazioni di cui è suscettibile, […] [era] da concepirsi come un diritto unitario, avente per oggetto l’indipendenza personale di fronte allo Stato e la sua difesa contro le illegittime invadenze di quest’ultimo». Tale concezione non sembra essere smentita dall’esegesi dell’attuale assetto normativo di cui all’art. 15 Cost. Infatti, dall’analisi dei lavori preparatori emerge che il contenuto della libertà di comunicare segretamente si pone «al pari della libertà domiciliare garantita dall’art. 14 Cost. come un ampliamento ed una precisazione del fondamentale principio di inviolabilità della persona umana sanzionato dall’art. 13 Cost.». Così P.BARILE–E.CHELI, voce Corrispondenza (libertà di), in Enc. dir., X, Giuffrè, 1962, p. 744. A tal proposito va detto che inizialmente la I Sottocommisione ritiene indispensabile separare, almeno topograficamente, i tre articoli, in modo da attribuire agli stessi un carattere autonomo. Nella seduta della “Commissione plenaria dei 75”, su proposta dell’On. Perassi, si decide di tornare all’originaria formulazione e di dedicare alla libertà in esame un articolo a sé stante, con la rilevante esclusione della norma relativa alle limitazioni in tempo di guerra. Cfr. Atti Assemblea Costituente, Resoconto stenografico, 1947, p. 169 s. Inoltre, non può sottacersi l’inscindibile nesso esistente tra gli artt. 2 e 15 Cost., in quanto la libertà di comunicare riservatamente può essere considerata «come proiezione spirituale della persona, naturale completamento della tutela che la Costituzione offre alla sua proiezione spaziale (art. 14 Cost.), alla libertà in senso fisico (art. 13 Cost.) e, in particolare, alla dignità umana». Così C.CARUSO, La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 4. Ma già, V.ITALIA, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, Giuffrè, 1963, p. 41, per cui «[I]il complesso delle libertà costituzionali forma, per così dire, quasi un tessuto, e nel contesto delle singole disposizioni vi sono delle categorie, delle sottospecie, dei rapporti, e delle linee di “derivazione” del principio fondamentale dell’art. 2 della Costituzione». In questo senso anche la

161 Il precetto in esame rappresenta, in sostanza, il fulcro di quel complesso dei diritti della personalità13 cui la Carta costituzionale riconosce il carattere dell’inviolabilità14.

giurisprudenza costituzionale. Cfr. Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366, in Giur. cost., 1991, p. 3261 ss., che così si esprime «[…] l’esigenza di amministrare la giustizia e, in particolare, quella di reprimere i reati corrisponda a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile. Allo stesso modo, non si può dubitare che tale interesse primario giustifichi anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l’intercettazione telefonica. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno strumento estremamente penetrante e in grado di invadere anche la privacy di soggetti terzi, del tutto estranei ai reati per i quali si procede, e proprio perché la Costituzione riconosce un particolare pregio all’intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana, le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione)». In dottrina, G. AMATO,Commento all’art. 14 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Il Mulino, 1977, p. 62 ss.; T.A.AULETTA,Riservatezza e tutela della personalità, Giuffrè, 1978, p. 46 ss.; A. BALDASSARRE,voce Diritti inviolabili, in Enc. giur., Treccani, XI, 1989, p. 28 ss.; P.BARILE–E.CHELI, voce Domicilio (libertà di), in Enc. dir., XIII, Giuffrè, 1964, p. 865 ss.; T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 1997, p. 703 ss. Da ultimo, G. ILLUMINATI, Libertà e segretezza della comunicazione, in AA. VV., Diritti della persona e nuove sfide del processo penale, Giuffrè, 2019, p. 155 ss.

13 La categoria in esame si caratterizza per avere ad oggetto facoltà non create dal diritto positivo ma da questo riconosciute e protette. Cfr. Corte cost., 27 aprile 1972, n. 77, in Giur. cost., 1972, p. 1061. La dottrina sul punto è assai copiosa. Senza pretese di completezza, G.AMATO,Commento all’art. 14 Cost., in Commentario della Costituzione, cit., p. 62 ss.; T.A.AULETTA,Riservatezza e tutela della personalità, cit., p. 46 ss.; A.BALDASSARRE,voce Diritti inviolabili, cit., p. 28 ss.; P.BARILE–E. CHELI,voce Domicilio (libertà di), cit., p. 865 ss.; G.BOGNETTI, voce Diritti dell’uomo, in Dig, disc. priv., V, Utet, 1989, p. 383 ss.; G.FLICK, Globalizzazione e diritti umani, in Jus, 2000, p. 172 ss.; D. MESSINETTI, voce Personalità (diritti della), in Enc. dir., XXXIII, Giuffrè, 1983, p. 355 ss. In chiave comparatistica, M.PATRONO, I diritti dell’uomo nel paese d’Europa, Cedam, 2000, p. 23 ss.

14 Vale a dire un diritto caratterizzato dalla «coessenzailità rispetto alla forma di Stato vigente in Italia». Così L.PALADIN, Diritto costituzionale, Cedam, 1994, p. 564.

162 Sotto il profilo sistematico, l’art. 15 Cost.15 sembra assolutamente logico e coerente nel

distinguere l’oggetto e la portata della tutela apprestata (comma primo) dal complesso di garanzie atte a preservare i valori ivi contemplati da indebite interferenze (comma secondo)16.

15 Pur nascendo come situazione giuridica regolante esclusivamente i rapporti tra i privati – quale pretesa a che il contenuto di una corrispondenza epistolare rimanesse segreto ai soggetti terzi (Cfr. G.AMATO, voce Libertà (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, Giuffrè, 1974, p. 272 ss.) – è assai curiosa l’assenza di una disposizione di tutela della libertà della corrispondenza e di ogni altra forma comunicativa all’interno dello Statuto albertino del 1848. E ciò per almeno due ordini di ragioni. Intanto in Francia, all’indomani della rivoluzione del 1848, la libertà di comunicare segretamente trova una duplice tutela: la legge 10–11 giugno 1791 per un verso abolisce i Cabinets noirs, per un altro afferma solennemente che «le secret des lettres est inviolable, et, sous aucun prétexte, il ne peut y etre porté atteinte, ni par les individus, ni par les corps administratifs». Inoltre, le altre costituzioni pressoché coeve allo Statuto dispongono di norme poste a tutela della libertà predetta (vedasi la Costituzione belga del 1831, ex art. 22, olandese del 1814, ex art. 154, e prussiana, ex art. 33). In Italia, la Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848 dispone all’art. 29 che «il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge». Sulla situazione vigente all’epoca statutaria, G.MARANINI, Le origini dello Statuto Albertino, Vallecchi editore, 1926, p. 191 ss. Per una ricostruzione del periodo storico in esame, U.GUSPINI,L’orecchio del regime. Le intercettazioni telefoniche al tempo del fascismo, Mursia editore, 1973; M. PISANI, La tutela personale della “riservatezza”. Aspetti processuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 793 ss. L’avvento della Costituzione repubblicana, per contro, appresta un efficace complesso di garanzie, idoneo ad assicurare la tutela dei diritti di libertà individuali e collettivi che nelle epoche precedenti avevano goduto di insufficiente protezione. Memori di tale insegnamento, i costituenti danno vita ad una Costituzione rigida nella quale i valori di maggiore rilevo sono tutelati attraverso le previsioni della riserva di legge e di giurisdizione, volte, rispettivamente, all’attribuzione alla legge del monopolio normativo e al conferimento all’autorità giudiziaria del potere in ordine alla valutazione dei presupposti per l’adozione di atti, debitamente motivati, su di essa incidenti. Per un’esegesi storica del diritto di cui all’art. 15 Cost., A.BARBERA,Le basi filosofiche del costituzionalismo: lineamenti di filosofia del diritto costituzionale, in AA.VV.,Le basi filosofiche del costituzionalismo: lineamenti di filosofia del diritto costituzionale, a cura di A. Barbera,Laterza, 2000, p. 3 ss.; P.CARETTI, voce Comunicazione e informazione, in Enc. dir., I, Giuffrè, 2007, p. 220 ss.; ID.,I diritti fondamentali, cit., p. 42 ss.; ID.,voceCorrispondenza (libertà di,) in Dig. disc. pubbl., IV, Utet, 1989, p. 201 ss.; C.CARUSO, La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 1 ss.; N.MATTEUCCI, Lo Stato moderno, Il Mulino, 1997, p. 15 ss.

16 Sulla portata della garanzia costituzionale delle comunicazioni riservate, la dottrina si presenta assai vasta. Ex multis, P.BARILE–E.CHELI, voce Corrispondenza (libertà di), cit., p. 743 s.; P.BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 163 s.;M.BETZU,Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali, in Quad. Cost., 2006, n. 3, p. 511 ss.; P. CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 44 ss.; P.COSTANZO, voce Internet, in Dig. disc. pubbl., I, Utet, 2000, p. 347 s.; ID.,La circolazione dell’informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici, in Dir. Inf., 1999, p. 579 s.;ID.,Profili costituzionali delle telecomunicazioni, in AA.VV.,La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, a cura di F.Bonelli–S. Cassese, Giuffrè, 1999, p. 3 s.; F.DONATI,sub art. 15, in Comm. Cost. it., a cura di R. Bifulco–A. Celotto–M. OlivettI, Cedam, 2006, p. 362 s.; E. GIANFRANCESCO, Profili ricostruttivi della libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione, in Dir. e società, 2008, p. 219 s.; R.GUARINIELLO,Rapporti tra amministrazione postale e autorità giudiziaria in tema di libertà e segretezza della corrispondenza, in Giur. cost., 1968, p. 1592 s.; V. ITALIA, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, cit.; ID., La libertà di

corrispondenza, in AA.VV.,La pubblica sicurezza, a cura di P. Barile, Neri Pozza, 1967, p. 203 s.; P. LOGROSCINO, Libertà di comunicare e convergenza multimediale, Pensa editore, 2008; A.LOIODICE, Libertà di comunicazione e principi costituzionali, cit., p. 3 s.; A. PACE, L’ordinamento della comunicazione, in Dir. pubbl., 2004, p. 841; ID., Nuove frontiere della libertà di “comunicare riservatamente” (o, piuttosto, del diritto alla riservatezza)?, in Giur. cost., 1993, p. 742 ss.; ID.,Libertà di comunicare riservatamente, in AA.VV.,Problematica delle libertà costituzionali, II, a cura di A. Pace,Cedam, 1992, p. 241 s.; G.M.SALERNO,La protezione della riservatezza e l’inviolabilità della

163 In relazione al primo aspetto, va chiarito che l’art. 15, comma 1 Cost., tutela due situazioni distinte ma complementari, ovvero «il diritto di poter comunicare e corrispondere con altri soggetti, senza che sia portata alcuna interruzione o sospensione al corso “normale” della comunicazione» (c.d. libertà in senso stretto) e «la pretesa a che soggetti diversi dai destinatari determinati non prendano illegittimamente conoscenza del contenuto della corrispondenza o di una comunicazione»17 (segretezza).

Dunque, libertà e segretezza, «per quanto rappresentino aspetti interdipendenti del medesimo valore, conservano la propria autonomia»18.

La libertà rappresenta la proiezione del diritto di autodeterminazione del singolo in ordine alla possibilità di entrare in contatto con altri individui o astenersene e, conseguentemente, il diritto a non subire limitazioni nel suo esercizio da interferenze esterne. La segretezza, per contro, inerisce al contenuto delle comunicazioni riservate che, in quanto tali, sono intenzionalmente sottratte dai partecipi alla conoscibilità di terzi19.

In relazione al contenuto del precetto, ossia l’oggetto della tutela costituzionale, dall’esegesi del comma 1 dell’art. 15 Cost., si evince che la protezione è accordata sia alla corrispondenza in senso proprio che a «ogni altra forma comunicativa»20.

corrispondenza, in AA.VV.,I diritti costituzionali, a cura di R.Nania–P. Ridola, Giappichelli, 2006, p. 662; C.TROISIO,voce Corrispondenza (libertà e segretezza della), in Enc. giur., IX, Treccani, 1988; A. VALASTRO,L’art. 15 e i principi costituzionali sulla libertà della corrispondenza e delle comunicazioni, in AA.VV., Diritto della informazione della comunicazione, a cura di R. Zaccaria, Cedam, 2004, p. 109 s.; ID.,Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Giuffrè, 2001.

17 Si esprime così V.ITALIA, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, cit., p. 91. Nello stesso senso, P.CARETTI, I diritti fondamentali, cit., p. 275 ss.; C.MARINELLI, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., p. 66 s. Contra, A. PACE, sub art. 15, cit., p. 85 ss. Sulla struttura del diritto, amplius, C. CARUSO, La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 4 ss.

18 C.MARINELLI, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., p. 65. Nello stesso senso, P.CARETTI, voce Comunicazione e informazione, cit., p. 220 s.; E.GIANFRANCESCO, Profili ricostruttivi della libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione, cit., p. 235; A.PACE, Problematiche delle libertà costituzionali, cit., p. 243 ss. Ma già, F. MANTOVANI, Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità di fatti criminosi, in Arch. giur., 1968, p. 52 s.

19 Seppur condivisibile la concezione per cui l’art. 15 Cost. «è uno dei riferimenti utilizzabili per fondare e delimitare costituzionalmente la stessa nozione di riservatezza» (G. SALERNO, La protezione della riservatezza e l’inviolabilità della corrispondenza, in AA.VV., I diritti costituzionali, cit., p. 415), il diritto alla segretezza delle comunicazioni non va confuso con il diritto alla riservatezza su quanto è comunicato. Elemento distintivo della libertà di comunicare segretamente rispetto al diritto alla privacy è l’aspetto dinamico: vi deve essere un messaggio che un soggetto (mittente) voglia far pervenire nella sfera conoscitiva del destinatario senza che terzi ostacolino il rapporto comunicativo. La tutela della segretezza della comunicazione vuole evitare l’illegittima conoscenza del contenuto della comunicazione, «[…] mentre la tutela della riservatezza è rivolta particolarmente contro l’abuso che consegue alla legittima conoscenza sia del contenuto sia degli elementi esteriori della corrispondenza». Così V. ITALIA, Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, cit., p. 87. La segretezza è, dunque, funzionale all’azione comunicativa intersoggettiva, e solo quelle situazioni di fatto astrattamente riconducibili alla libertà di comunicare riservatamente potranno godere della riserva di giurisdizione espressamente prevista dall’art. 15 Cost. Cfr. P.BALDUCCI, Le garanzie nelle intercettazioni tra costituzione e legge ordinaria, Giuffrè, 2002, p. 73 s.; A.CAMON, Le intercettazioni nel processo penale, cit., p. 33 ss.; F.CAPRIOLI, Colloqui riservati e prova penale, Giappichelli, 2000, p. 64. In tema già A. CERRI, Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione – Diritto alla riservatezza: fondamento e limiti, in Giur. it., 1974, p. 616 ss.

20 «La nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi tra più soggetti, in qualsiasi modo realizzate, ad esempio tramite colloquio orale o anche gestuale […]». Così Cass., sez. IV, 19

164 La scelta dei costituenti è quella di fornire una nozione onnicomprensiva di comunicazione, una valvola di sfogo capace di ricomprendere «ogni atto di trasmissione del pensiero, connotato da attualità e intersoggettività, da un mittente a uno o più destinatari individuati»21, che può

avvenire «con qualsiasi mezzo che attribuisca alla comunicazione il crisma della riservatezza […]»22.

Nonostante l’apparente chiarezza espositiva del precetto, la dottrina rileva che la nozione di “comunicazione” di cui all’art. 15 Cost., risulta così tanto ampia da apparire «ermetica e intelligibile»23.

La vexata quaestio concerne la scelta di ricomprendere nella tutela di cui all’art. 15 Cost. anche le informazioni inerenti al fatto storico della comunicazione24, oppure, aderendo ad

un’interpretazione maggiormente rigorosa del dictum, di escludere una simile opportunità25, dal

gennaio 2005, n. 11181, in C.E.D. Cass., n. 231047. Nozione del tutto differente dall’usuale azione intercettativa sopra descritta, è quella di «captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non funzionali alla captazione di messaggi». Così sez. VI, 10 novembre 1997, n. 4397, in Cass. pen., 1999, f. 4, p. 1188 ss. Si può notare come nella prima fattispecie lo scopo è quello di percepire sul piano uditivo ed interpretativo conversazioni, onde inferire da essi contenuti illeciti e, dunque, facilmente inquadrabile nella disciplina delle intercettazioni ambientali (artt. 266 ss.), con tutti i limiti ad esse imposte dal codice di rito. Per completezza, si rileva che la Corte Costituzionale aveva distinto tra riprese di immagini comunicative, rientranti nel genere delle intercettazioni, e riprese di mere immagini, vietate perché non disciplinate dalla legge. Cfr. Corte cost., 24 aprile 2002, n. 135, in Giur. cost., 2002, p. 2176 ss. Tra le pronunce di legittimità successive successive Cass., sez. I, 29 gennaio 2003, n. 16965, in C.E.D. Cass., n. 224240. Nella seconda ipotesi, invece, l’attività di indagine, prettamente visiva, è finalizzata a provare la presenza di uno o più soggetti in un determinato luogo, in un preciso momento. La giurisprudenza ritiene che, in questa seconda ipotesi, «[L]le riprese videofilmate costituiscono prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall’art. 189 c.p.p. e pertanto non possono considerarsi assimilabili al “genus” delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Ne discende che ad esse non si applica la disciplina prevista dagli artt. 266 ss., fermo restando il limite della tutela della libertà domiciliare di cui all’art. 14 Cost., che va valutato di volta in volta». Cfr. sez. V, 7 maggio 2004, n. 24715, in Arch. nuova proc pen., 2005, n. 2, p. 526 ss. Sul tema, amplius, C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Cedam, 2007, p. 253 ss.

21 Così C.MARINELLI, Intercettazioni processuali, cit., p. 66.

22 C.CARUSO, La libertà e la segretezza, cit., p. 6. Secondo tale concezione, accolta dalla dottrina maggioritaria, «[…] il concetto di comunicazioni costituzionalmente tutelate va limitato solo a quelle eseguite per telefono o per iscritto attraverso la corrispondenza epistolare, nonché quelle avvenute attraverso le nuove forme di comunicazione, come i messaggi di posta elettronica, le comunicazioni scambiate in chat e le videoconferenze […]». Così A.DIDDI, L’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni, cit., p. 269.

23 L’espressione appartiene a I.CALAMANDREI,Acquisizione dei dati esteriori di una comunicazione

ed utilizzazione delle prove c.d. incostituzionali, in Giur. it., 1999, n. 2, p. 1693.

24 Propendono per un’interpretazione più ampia della nozione, A.CAMON, Le intercettazioni, cit., p. 28 ss.; I.CALAMANDREI,Acquisizione dei dati esteriori di una comunicazione, cit., p. 1699; L.FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, cit., p. 25; ID.,Il rilevamento del “tracciato axe”: una nuova denominazione per una vecchia tecnologia di indagine, in Giur. it., 1999, n. 2, p. 1687; G.MELILLO, L’acquisizione dei tabulati, cit., p. 476 ss.

25 Cfr. A.DIDDI, Tutela della privacy e acquisizione dei tabulati telefonici, in Giust. pen., 1999, n. 3, p. 628 ss.; A.PACE,Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 251; ID., Nuove frontiere della libertà di ‘comunicare riservatamente’ (o, piuttosto del diritto alla riservatezza)?, cit., p. 752 s.; A. ZACCARINI,Libertà e segretezza della corrispondenza, in Riv. pen., 1995, p. 451. Nello stesso senso anche F.CAPRIOLI, Colloqui riservati e prova penale, cit., p. 68 s., il quale esclude dalla sfera di operatività dell’art. 15 Cost. i dati esteriori della comunicazione e ritiene che l’interesse al segreto sul fatto–comunicazione sia solo un particolare aspetto della riservatezza. Più di recente, C.CARUSO, La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 11, secondo cui «sarebbe forse eccessivo ritenere che tutti i dati esteriori siano elementi inscindibili dalle

165 momento che i dati esterni alle comunicazioni non rientrano, tout court, nel concetto di comunicazione vera e propria26.

In ragione delle evidenti ripercussioni pragmatiche dell’assunto, la Corte costituzionale interviene a più riprese per chiarire la portata del precetto: aderendo ad un’interpretazione maggiormente elastica della nozione de qua, la Consulta ritiene che «[…] la copertura costituzionale è tale da ricomprenderne fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una determinata conversazione telefonica […]. Cosicché, in mancanza delle garanzie ivi previste, il precetto preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all’esclusiva disponibilità dei soggetti interessati»27.

comunicazioni riservate. Le garanzie richieste dall’art. 15 Cost. (riserva di legge e soprattutto di giurisdizione) andranno applicate solo a quei dati esteriori che, oltre ad essere necessari per l’attuazione del momento comunicativo, possano essere considerati connessi al messaggio, avuto riguardo sia all’intenzione dei soggetti del rapporto, sia all’obiettiva idoneità tecnica del mezzo utilizzato».

26 Secondo la dottrina la comunicazione si caratterizza per il contributo psicologico del mittente, ossia l’animus di esprimere un pensiero nei confronti di un soggetto determinato. Cfr. F.CAPRIOLI, Colloqui riservati e prova penale, cit., p. 148 ss.; S.MAINARDI, sub art. 15 Cost., in Commentario breve alla Costituzione, a cura di R. Bin-S. Bartole, Cedam, 2008, p. 122 ss. Seguendo tale concezione, si finisce per ritenere che «non costituirà corrispondenza o comunicazione un qualsiasi scritto, anche se redatto in forma epistolare, destinato a rimanere come appunto, nota, diario personale: esso diverrà corrispondenza soltanto quando il soggetto che lo ha redatto maturi l’intenzione di farlo pervenire ad un altro soggetto». P.BARILE–E.CHELI, voce Corrispondenza (libertà di), cit., p. 745. I dubbi vengono incrementati anche dalle pronunce della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale che talvolta ricomprendono l’acquisizione dei tabulati e dei dati esterni alle comunicazioni nel genus delle intercettazioni. Cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 1998, n. 21, in Cass. pen., 1992, n. 2, p. 476 ss. In altri casi, si sottolinea l’incompatibilità tra le due discipline. Cfr. sez. II, 7 ottobre 1998, n. 8248, in Giur. it., 1999, n. 2, p. 1687; sez. un., 8 maggio 2000, n. 6, in Cass. pen., 2000, n. 11, p. 3235; sez. un., 30 giugno 2000, n. 16, in C.E.D. Cass., n. 216247; sez. II, 13 febbraio 2013, n. 21644, ivi, n. 255542. Nello stesso senso anche la giurisprudenza della Consulta: Corte cost., 11 marzo 1993, n. 81, in Cass. pen, 1993, p. 2741, n. 1640; 17 luglio 1998, n. 281, in www.giur.cost.it. Per una puntuale ricostruzione delle disomogenee pronunce sul tema de qua, M.RICCARDI, Dati esteriori delle comunicazioni e tabulati di traffico, in Dir. pen. cont., 2016, n. 3, p. 157 ss.

27 Così Corte cost., 6 aprile 1993, n. 81, in Giur. cost., 1993, n. 1, p. 731, con nota di A.PACE, Nuove