appresi (art. 270 c.p.p.)
223.
220 Così D.PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto? La legge n. 7/2020 di conversione
del d.l. 161/2019, cit., p. 8.
221 Secondo l’art. 2, comma 2, lett. a, d.l. n. 161/2019, le comunicazioni intercettate dovevano essere trasferite esclusivamente nell’archivio digitale di cui all’art. 269, comma 1, c.p.p.; diposizione, poi, modificata in sede di conversione. Come osservato, «l’intercettazione continuerà, anche nella vigenza delle nuove disposizioni, ad essere effettuata attraverso gli impianti, pur installati pur presso le sale server degli uffici requirenti, appartenenti alle società di intercettazione accreditate o aggiudicatarie del servizio e, soltanto ad operazioni ultimate, avverrà il trasferimento dei dati da tali server a quello, ministeriale, dell’archivio digitale». D.PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto? La legge n. 7/2020 di conversione del d.l. 161/2019, cit., p. 7 s.
222 Art. 2, comma 2, lett. a), d.l. n. 161/2019.
223 Invero, l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi è un tema “caldo” nel panorama giuridico dottrinale e giurisprudenziale. Di recente, la S.C., nella sua composizione più autorevole, interviene per chiarire la portata del dettato di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p. In quell’occasione, la Corte chiarisce che il divieto in esame non opera, oltre che nel caso di reati successivamente emersi che siano ricompresi tra quelli per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, anche con riferimento ai risultati relativi ai reati che sono connessi ex art. 12 c.p.p., sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Cass., sez. un., 28 novembre 2019, n. 51, in Proc. pen. giust. Sul tema, G.ILLUMINATI, Utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: le sezioni unite ristabiliscono la legalità costituzionale, in www.sistemapenale.it, 30 gennaio 2020. Sul punto anche G.PESTELLI, La controriforma delle intercettazioni di cui al d.l. 30 dicembre 2019 n. 161: una nuova occasione persa, tra discutibili modifiche, timide innovazioni e persistenti dubbi di costituzionalità, cit., p. 143 ss.; D.PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni: la contro-riforma Bonafede e l’inarrestabile mito della segretezza delle comunicazioni, cit., p. 102 ss.
Più precisamente, il comma 1 dell’art. 270 c.p.p., rimasto immune ai ritocchi normativi
pregressi
224, subisce una modifica in sede di conversione sotto un duplice profilo
225: da
un lato, si rafforzano le condizioni che legittimano l’impiego dei risultati captativi in
procedimenti diversi da quelli indicati nel decreto autorizzativo; dall’altro, viene
introdotta un’ulteriore ipotesi derogatoria al regime di inutilizzabilità, prevedendo che la
trasmigrazione del captato possa considerarsi legittima allorquando risulti «necessaria e
indispensabile» non solo per l’accertamento dei delitti per i quali l’arresto in flagranza è
obbligatorio, ma anche dei reati di cui all’art. 266, comma 1 c.p.p.
226.
L’inserimento, a distanza di meno di due mesi dalla pronuncia delle Sezioni unite
“Cavallo”
227, del riferimento all’art. 266 c.p.p. potrebbe indurre a ritenere, in sede di
prima ma poco attenta esegesi della norma, che il legislatore abbia inteso positivizzare le
condizioni indicate dalla Suprema Corte ai fini dell’impiego extraprocedimentale delle
risultanze intercettive, laddove è stato stabilito che l’utilizzabilità delle captazioni in
procedimenti diversi, in quanto connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. rispetto ai reati per cui
l’autorizzazione era stata originariamente concessa, richiede in ogni caso che si tratti di
reati ricompresi nel catalogo declinato dall’art. 266 c.p.p., ovverosia di reati per i quali
sarebbero comunque state consentite ab origine le operazioni di intercettazione.
Come anche sostenuto dalla dottrina
228, una simile lettura non può essere avallata, in
quanto il riferimento all’art. 266 c.p.p. nell’attuale formulazione dell’art. 270
c.p.p. è accostato non all’indicazione del divieto di utilizzazione in procedimenti diversi
224 Come precisa F. ALVINO, La circolazione delle intercettazioni e la riformulazione dell’art. 270 c.p.p.:
l’incerto pendolarismo tra regola ed eccezione, in Sist. pen., 2020, f. 5, p. 233, «[I]il primo comma della
richiamata disposizione […] era sopravvissuto indenne, nella versione licenziata dai codificatori del 1988, anche all’impeto riformatore del legislatore del 2017 […]».
225 Le ragioni dell’intervento sul primo comma della disposizione non emergono con chiarezza dai lavori parlamentari: la Relazione che accompagnava la presentazione al Senato del d.l. 161/20167, in vista della conversione, si limitava ad affermare che «in ordine all’articolo 270 si interviene attraverso la modifica dei riferimenti normativi relativi al procedimento di stralcio, al fine di coordinare la norma con le modifiche all’articolo 268, e con una rimodulazione, anche alla luce della recentissima sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, della norma limitativa delle possibilità di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni captate tramite trojan per la prova di reati diversi da quelli in relazione ai quali l’intercettazione era stata autorizzata». Così Così Relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge riguardante la conversione del d.l. 161/2019, cit. Nei lavori di Commissione, l’immediato antecedente all’emendamento che avrebbe, infine, riscritto il testo del primo comma dell’art. 270 c.p.p. nella versione definitiva – ed attualmente vigente – si rintraccia nell’emendamento 2.86 a firma dell’On. Grasso, che, in accordo al dictum delle Sezioni unite “Cavallo”, prevedeva la riscrittura del primo comma, nei termini che seguono «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza o per i reati che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale». Tale emendamento viene ritirato dallo stesso proponente e, su iniziativa del Relatore, è sostituito dall’emendamento 2.2191, che propone l’integrale riscrittura del primo comma dell’art. 270 c.p.p., così come poi approvato sia dal Senato che dalla Camera.
226 L. n. 7/2020, che modifica l’art. 2, comma 1, lett. g), d.l. n. 161/2019, attraverso l’interpolazione di un nuovo punto “01”. Per un primo commento, A.MARANDOLA, Intercettazioni: una riforma nel segno della “non dispersione”. I nuovi limiti di utilizzabilità ex art. 270 c.p.p., in www.ilPenalista.it., 24 febbraio 2020.
227 Cass., sez. un., 28 novembre 2019, n. 51, cit.
228 In questo senso, D.PRETTI, La metamorfosi delle intercettazioni, ultimo atto? La legge n. 7/2020