• Non ci sono risultati.

4.2. L’alternanza scuola – lavoro

4.2.4. Dispositivi didattici utilizzabili

attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza e fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo. Entrambi i tutor, per la funzione da essi espletata, devono possedere esperienze e competenze professionali e didattiche che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo.

4.2.4. Dispositivi didattici utilizzabili

Per la sua concreta realizzazione, l’alternanza scuola – lavoro si avvale di diversi

dispositivi didattici200 da scegliere in base alle esigenze formative del percorso e

alle caratteristiche intrinseche del soggetto e del contesto. L’Alternanza prevede

dunque una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro tra cui le principali sono:

- Visite aziendali, ossia le visite guidate che gli studenti svolgono all’interno delle aziende, realizzate con il supporto e la partecipazione dei tutor scolastici e dei tutor aziendali:

- Committenza esterna, cioè project work che sono assegnati agli studenti dalle aziende coinvolte nel progetto di alternanza scuola – lavoro;

- Utilizzo di laboratori, quindi le attività di laboratorio che gli studenti compiono con il supporto dei tutor scolastici e aziendali;

- Tirocinio curriculare o extra-curriculare, comprendente tutte le attività di tirocinio previste dalla stessa normativa vigente in materia;

- Impresa formativa simulata, ovvero il Business Game finalizzato a simulare la gestione delle diverse funzioni aziendali;

- Apprendistato in alternanza, ossia l’apprendistato cosiddetto duale, quel contratto di lavoro il cui Progetto Formativo Individuale ha come esito la qualifica professionale o il diploma tecnico.

Per ragioni connesse allo sviluppo di questo elaborato, è opportuno approfondire più nel dettaglio le ultime tre tipologie sopra elencate.

200 Per approfondimenti sui dispositivi didattici si veda: B. Bernstein, The Structuring of Pedagogic Discourse, Routledge, London and New York, 2003, Nuova edizione, volume 4 di Class, Codes and Control.

72

Il tirocinio201 si suddivide in curriculare ed extra-curriculare. Quando la Buona

Scuola cita i percorsi di alternanza scuola – lavoro, spesso si riferisce ad esperienze di tirocinio curriculare o formativo.

«Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non possa essere identificato con l’alternanza tout court. È altrettanto corretto affermare che il tirocinio curriculare sia un momento di alternanza, ovvero la fase “pratica” di un percorso di alternanza,

il periodo di formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante»202.

Tali tirocini fanno ancora oggi riferimento all’art. 18 della legge 196/1997 e al suo decreto attuativo 142/1998, già citati precedentemente. Il tirocinio curriculare è dunque un’esperienza in cui teoria e pratica, cultura ed esperienza si intrecciano, anche se a prevalere sarà la funzione formativa, al contrario di quanto invece avviene per il tirocinio extra – curriculare, in cui la funzione formativa si attenua a vantaggio di quella orientativa e che è diventato sempre più il mezzo attraverso il quale i giovani entrano nel mercato del lavoro.

Cambia anche la figura del tutor: se durante il tirocinio curriculare il compito principale del tutor è aiutare lo studente a comprendere la connessione tra esperienza pratica e formazione in aula, durante il tirocinio extra – curriculare il tutor si concentra invece sull’assistenza alla comprensione delle attività in svolgimento.

L’altra modalità per realizzare l’alternanza scuola – lavoro è l’impresa formativa

simulata203, che non è altro che l’imitazione effettiva di un contesto aziendale

realmente esistente, eseguita «mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello

di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale»204.

Le aziende si sono così collegate a livello informatico e hanno costituito la rete telematica delle imprese formative simulate, organizzata dai centri regionali di simulazione (SimuCenter) per creare un vero e proprio mercato formativo

201 «È opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano sostanzialmente la stessa cosa. […] A livello normativo ha sempre prevalso l’uso del termine italiano “tirocinio”, anche se molti operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il termine stage»,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Attività di alternanza scuola-lavoro.

Guida operativa per le scuole, cit., nota a p. 6. 202 Ibidem.

203 L’impresa formativa simulata è citata nell’art.35, comma 1 della legge 107/2015.

204 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Attività di alternanza scuola-lavoro. Guida operativa per le scuole, cit., p. 35.

73

virtuale205. Tale esperienza sarà per gli studenti effettivamente formativa perché,

riportando fedelmente le dinamiche reali della gestione d’azienda e del libero commercio, permette di osservare le problematiche reali, ponendole in un contesto, che per quanto replicato, non è totalmente astratto. Anche se, ovviamente, la simulazione non consente di sperimentare e testare davvero lo spessore di una decisione definitiva, così come può accadere durante un tirocinio o un apprendistato.

Altra tipologia di alternanza su cui vale la pena soffermarsi è l’apprendistato. Esso è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla

occupazione dei giovani206. È un contratto di lavoro speciale, in quanto al suo

interno convivono un normale rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato e un rapporto di formazione a tempo determinato e si definisce appunto per questo come un contratto “a causa mista”.

Esso rappresenta uno dei principali canali finalizzati alla transizione dalla scuola al lavoro e favorisce un ingresso qualificato e qualificante dei giovani nel mercato del

lavoro207. L’apprendistato è oggi regolamentato dagli articoli 41-47 del decreto

legislativo n. 81, del 15 giugno 2015, che abrogano, sostituendolo totalmente, il

Testo Unico del 2011208, facendo sì che l’apprendistato perda il privilegio di avere

una disciplina autonoma e dedicata. Esistono tre tipologie di apprendistato:

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (I livello);

- Apprendistato professionalizzante (II livello);

- Apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)209.

205 E. Massagli, Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa, ed. Studium, Roma,

2016, p. 168.

206 Si veda l’art. 41 del Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,

comma 7, della legge del 10 dicembre 2014, n. 183,

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf.

207 M. Biagi, Istituzioni di diritto del lavoro, Giuffré, Milano, 2012, p. 155.

208 Si veda il Decreto legislativo del 14 settembre 2011, n. 167, recante Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge del 24 dicembre 2007, n. 247. 209 Tali tipologie erano già state rinominate così con il Testo unico del 2011 sopra citato.

74 In tema di alternanza scuola – lavoro, possiamo affermare che la prima e la terza tipologia di apprendistato, così riformate, «integrano organicamente, in un sistema

duale, formazione e lavoro per l’occupazione dei giovani»210.

Grazie a tale contratto di lavoro, l’apprendista ha la convenienza di entrare nel mondo del lavoro e imparare una professione, mentre il datore di lavoro ha la possibilità di beneficiare di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed

economico211.

A tal proposito e in tema di alternanza scuola – lavoro, è doveroso sottolineare che

proprio nel 2017212 è stato introdotto un particolare regime agevolativo per le due

tipologie di apprendistato citate, che costituiscono più propriamente il sistema duale

italiano: si tratta di un incentivo213 che spetta, nello specifico, per le assunzioni fatte

a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato - anche in apprendistato - di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi

di apprendistato in alta formazione214.

Questa è una delle misure che il Governo, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha deciso di intraprendere a favore dell’introduzione e dello sviluppo dei percorsi di alternanza scuola – lavoro, attuabili nelle varie tipologie e forme appena viste, così da poter dare continuità ad un percorso che non vuole e non deve rimanere fine a se stesso.

210 Si veda: http://www.bollettinoadapt.it/riforma-dellapprendistato-di-1-livello-sistema-duale-

allitaliana.

211 Per ulteriori approfondimenti sul contratto di apprendistato si veda:

https://servizi.anpal.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-Apprendistato.aspx.

212 Ciò si deve alla Legge di bilancio n. 232/2016, per approfondire si veda:

https://servizi.anpal.gov.it/Normative/Legge-11-dicembre-2016-n.232.pdf.

213 L’agevolazione consiste nell’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di euro 3.250 su base annua.

214 Per approfondimenti sugli incentivi previsti si veda: Apprendistato – incentivi contributivi,

75

CAPITOLO 5.

IL CONTRIBUTO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO: IL

CASO GI GROUP E L’IMPRESA LA MARZOCCO

Nel secondo decennio del Duemila sembrano essere ormai affermati principi quali la centralità dell’impresa, la sua potenzialità formativa, l’importanza del lavoro nel processo di crescita dei giovani e la stessa esigenza di formazione ai fini dell’occupabilità.

Nonostante l’ampia condivisione teorica di questi principi generali, l’attuazione pratica dell’alternanza scuola – lavoro sembra procedere a passo lento. Con la legge n. 107/2015 il legislatore richiede che la scuola cambi atteggiamento verso questo istituto, scegliendo come soluzione «l’affermazione di tale principio mediante una

forzatura legislativa, molto delicata»215. Il parlamento ha pensato pertanto di

superare l’inoperosità degli attori coinvolti, obbligandoli a inserire nei percorsi scolastici e formativi un consistente numero di ore di alternanza.

«La difficoltà nell’affermazione del metodo dell’alternanza formativa coincide, paradossalmente con la sua peculiarità: non può esserci realizzazione compiuta se non in forma unitaria, esito del riuscito coordinamento tra i soggetti coinvolti, ovvero scuole, studenti e imprese, e soprattutto integrazione tra le esperienze

teoriche e pratiche svolte, tra formazione in aula e in azienda»216.

La realizzazione di un tale processo non è facile né tantomeno ovvia, proprio per questo la presenza di intermediari quali le agenzie per il lavoro è risultata fondamentale e di supporto. Verrà di seguito descritto il ruolo svolto dalle agenzie per il lavoro, in particolare da Gi Group, analizzando infine un caso pratico in cui tale agenzia, facendo da tramite tra alcuni istituti scolastici toscani e una grande azienda come La Marzocco, ha permesso la realizzazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro.

215 E. Massagli, L’alternanza formativa tra “La Buona Scuola” e Jobs Act, in Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commento sistematico dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e delle norme di rilievo lavoristico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) a cura di M. Tiraboschi, Giuffré, Milano, 2016, p. 234.

216 E. Massagli, Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa, ed. Studium, Roma, 2016,

76

Documenti correlati