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Disposizioni relative al monitoraggio

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura N (pagine 99-103)

2. L E SPECIE PRESENTI IN I TALIA

3.1. Legislazione nazionale e internazionale

3.1.2 Disposizioni relative al monitoraggio

Varie normative sottolineano l’esigenza che venga monitorato lo status delle specie in precarie condizioni di conservazione, fra le quali i chirotteri. Le Convenzioni di Berna e di Rio de Janeiro delegano le Parti contra-enti ad adottare le misure necessarie a tale fine nell’ambito delle proprie politiche di pianificazione, di sviluppo e nei provvedimenti specifici in materia di conservazione (Convenzione di Berna, artt. 3 e 11; Conven-zione di Rio, art. 7). In particolare, fra le Raccomandazioni approvate dal Comitato permanente della Convenzione di Berna, vanno evidenziate quelle che caldeggiano, da un lato, l’adozione/implementazione di Action

Plan nazionali per portare varie specie di chirotteri a uno status di

conser-vazione più soddisfacente, dall’altro la verifica, attraverso specifici inter-venti di monitoraggio, dello status delle rimanenti specie di chirotteri (Raccomandazione n. 43, 1995). Lo stesso organo ha raccomandato alle Parti contraenti il censimento dei siti ipogei di particolare importanza per i chirotteri e la loro caratterizzazione sulla base della ricchezza e diversità della chirotterofauna presenti, nonché del loro ruolo biologico (iberna-zione, riproduzione) ed ecologico, nell’ambito dei movimenti migratori (Raccomandazione n. 36, 1992).

La Convenzione di Bonn pone l’accento sulla necessità di una collabo-razione transfrontaliera per la conservazione delle specie migratrici (art. II, comma 3); individua, fra i contenuti degli Accordi che le Parti contra-enti sono invitate a stipulare, esami periodici dello status di conservazione delle specie e, più in generale, attività di ricerca sulla loro ecologia (art. V,

in particolare: comma 4 lettera b e comma 5 lettere a, b, c, d, l); delega il Consiglio scientifico (istituito dalla Conferenza delle Parti) a raccoman-dare e coordinare lavori di ricerca (art. VIII, comma 5, lettera b). L’Accor-do sulla conservazione delle popolazioni dei chirotteri europei impegna le Parti a identificare i siti importanti per la conservazione dei chirotteri eu-ropei e, più in generale, a promuovere e, per quanto possibile, coordinare, programmi di ricerca finalizzati alla loro conservazione e gestione. Tali at-tività sono oggetto di un Action plan periodicamente aggiornato dall’As-semblea delle Parti aderenti all’Accordo (si veda il paragrafo 3.2.3).

Lo Stato italiano si è finora scarsamente impegnato, per lo meno per quanto riguarda i chirotteri, nella concretizzazione delle raccomandazioni delle Convenzioni citate.

La L. 157/92 considera l’argomento delle ricerche sulla fauna in ma-niera molto generica. Fra i compiti dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, individuati da tale normativa, vengono citati quelli di “censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo sta-to, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di ela-borare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comu-nità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e coordinare l’attività di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio italiano” (art. 7, comma 3).

Alle Regioni e alle Province viene affidata la pianificazione “faunistico-venatoria” (art. 10); agli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia la promozione e l’organizzazione delle “attività di ricognizione del-le risorse ambientali e della consistenza faunistica” (art. 14, comma 11).

Non vi sono, in tali disposizioni, precisazioni a riguardo delle componen-ti fauniscomponen-tiche da considerare, ma, anche poiché all’art. 1 viene dichiarato che la L. 157/92 “costituisce attuazione della Convenzione di Berna” e di altre normative internazionali finalizzate alla conservazione, ci si attenderebbe di vedere i chirotteri fra la fauna oggetto delle citate attività di pianificazione e ricognizione. Al contrario, i chirotteri sono finora stati oggetto di attenzioni pressoché nulle da parte delle amministrazioni e degli altri organi citati.

Una svolta, rispetto a tale situazione, potrà derivare dall’applicazione del-la Direttiva 92/43/CEE. Rispetto alle normative precedenti, il Regodel-lamento attuativo di tale direttiva, D.P.R. n. 357/97 (modificato e integrato dal D.P.R. n. 120/03), reca disposizioni più incisive, in quanto più esplicita-mente riferite anche ai chirotteri e accompagnate da uno scadenzario defini-to e omogeneo per l’intero terridefini-torio nazionale.

In particolare, l’art. 7 stabilisce che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle Politi-che Agricole e Forestali e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per

quanto di propria competenza, definisce le linee guida per il monitorag-gio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche protette ai sensi del Regolamento. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui sopra, disciplinano l’adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello sta-to di conservazione delle specie di interesse comunitario (fra cui vi sono tutte le specie di chirotteri). Le medesime amministrazioni devono co-municare annualmente i principali risultati del monitoraggio al Ministe-ro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio che, a sua volta, è tenuto a trasmetterli alla Commissione europea attraverso relazioni periodiche (ogni 6 anni) sull’attuazione del Regolamento (art. 13).

Inoltre, tutte le specie di chirotteri, in quanto citate nell’Allegato D del Regolamento, sono interessate dalla disposizione di cui all’art. 8, comma 4: “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in-staurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali” e, sull’argomento, “trasmettono un rapporto annuale” al Mi-nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Il successivo comma 5 aggiunge che, in base alle informazioni raccolte, il Ministero provvede a “promuovere ricerche e indicare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o le uccisioni accidentali non abbiano un signifi-cativo impatto negativo sulle specie in questione”.

Occorre aggiungere che le disposizioni sul monitoraggio di cui agli ar-ticoli 7 e 8, per trasferimenti di competenze, coinvolgono anche le ammi-nistrazioni provinciali.

Infine, è implicito che i chirotteri, e in particolare le 13 specie elencate nell’Allegato B del Regolamento, debbano essere oggetto di ricerche a fi-ne di conservaziofi-ne fi-nelle aree inserite o potenzialmente inseribili fi-nella re-te Natura 2000. La conoscenza delle esigenze ecologiche di tali specie co-stituisce infatti uno degli elementi su cui fondare la gestione delle zone speciali di conservazione (art. 4, comma 2) e uno degli elementi ambien-tali da tenere in debita considerazione nelle procedure di valutazione di incidenza degli eventuali piani o progetti che interessino zone speciali di conservazione, siti di importanza comunitaria o proposti siti di impor-tanza comunitaria (art. 5).

Anche tali aspetti devono essere considerati nei rapporti annuali delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome al Ministero del-l’Ambiente e della Tutela del Territorio, nonché nell’ambito delle relazio-ni sull’attuazione della Direttiva trasmesse dal Mirelazio-nistero alla Commissio-ne europea ogni 6 anni (art. 13).

Tabella 3.2 - Sintesi delle principali disposizioni legislative concernenti la tutela e il monitoraggio della chirotterofauna.

(*1) Tali normative dispongono che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio rela-zioni al Comitato Permanente della Convenzione di Berna e alla Commissione europea, ogni due anni, sulle deroghe concesse. A tale fine il Ministero e l’INFS richiedono ai beneficiari delle dero-ghe una rendicontazione annuale.

(*2) Tali normative dispongono che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio rela-zioni ogni sei anni alla Commissione europea e che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relazionino annualmente al Ministero, in merito alle disposizioni citate. Per trasferimenti di competenze, la materia coinvolge anche le altre Amministrazioni provinciali.

Disposizione Specie interessate Fonti Divieto di abbattimento, cattura, detenzione e commercio. Tutte L. 157/92; Conv. di Berna (L. 503/81); Dir. 92/43/CEE (D.P.R. 357/97); Bat agreement. Divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o di riposo.

Tutte

Conv. di Berna (L. 503/81); Dir. 92/43/CEE (D.P.R. 357/97);

Bat agreement.

Divieto di disturbo degli esemplari, in particolare nei periodi riproduttivo e di ibernazione. Tutte Conv. di Berna (L. 503/81); Dir. 92/43/CEE (D.P.R. 357/97). Bat agreement.

Rendicontazione delle attivi-tà realizzate in deroga alle di-sposizioni di cui sopra.

Tutte

Conv. di Berna (L. 503/81); Dir. 92/43/CEE (D.P.R. 357/97). (*1).

Tutela attraverso la designa-zione a pSic, SIC e ZSC (Rete Natura 2000) e l’ado-zione, nelle stesse aree, di misure di conservazione. Rhinolophus blasii, R. euryale, R. ferrumequi-num, R. hipposideros, R. mehelyi, Barbastella barbastellus, Miniopte-rus schreibersii, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M. da-sycneme, M. emargina-tus, M. myotis. Dir. 92/43/CEE (D.P.R. 357/97; D.P.R. 120/03) (*2).

Monitoraggio dello stato di conservazione, anche attra-verso il censimento dei siti di rifugio, l’adozione di Action

Plan o l’implementazione di

preesistenti piani di conser-vazione.

Tutte

Dir. 92/43/CEE (D.P.R. 357/1997; D.P.R. 120/03) (*2);

Bat agreement;

Raccomandazioni del Comitato permanente della Convenzione di Berna nn. 36, 43, 72, 73.

Monitoraggio delle catture e uccisioni accidentali. Tutte

Dir. 92/43/CEE (D.P.R. 357/97) (*2).

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura N (pagine 99-103)