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Iter per l’autorizzazione a interventi di cattura,

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura N (pagine 103-106)

2. L E SPECIE PRESENTI IN I TALIA

3.1. Legislazione nazionale e internazionale

3.1.3 Iter per l’autorizzazione a interventi di cattura,

detenzio-ne di esemplari

Ai sensi della L. 157/92, “le Regioni, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i Musei di Storia Naturale, ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scienti-fica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi”, nonché il prelievo di loro piccoli (art. 4, comma 1).

La stessa normativa disciplina le attività di cattura temporanea per ina-nellamento a scopo scientifico. Come già rilevato, il compito di “effettua-re e coordina“effettua-re l’attività di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio italiano” è affidato all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (art. 7, comma 3). Nelle disposizioni specifiche in materia, tuttavia, la normativa fa riferimento esclusivo all’avifauna (art. 4, comma 2; il com-ma successivo, dove si parla genericamente di “cattura per l’inanellamen-to”, completa il quadro delle disposizioni tecnico-giuridiche del comma 1 e quindi va analogamente riferito all’avifauna). L’attuale quadro normati-vo non prevede, pertanto, disposizioni specifiche circa l’inanellamento dei chirotteri e l’autorizzazione di tale attività deve seguire l’iter generica-mente previsto per le catture a fini di studio e ricerca scientifica.

Le leggi regionali hanno recepito le disposizioni della L. 157/92, tutta-via, per effetto di norme nazionali successive e segnatamente:

• Legge 15 marzo 1997, n. 59 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”); • Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (“Conferimento alle

Regio-ni delle funzioRegio-ni ammiRegio-nistrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”);

• Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzio-ni e compiti ammifunzio-nistrativi dello Stato alle regiofunzio-ni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”);

• Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);

sono state conferite, dallo Stato alle Province, competenze amministrative in materia faunistica; pertanto, con l’eccezione di alcune Regioni, le istanze autorizzative attualmente non devono essere presentate agli uffici delle Regioni, bensì alle Amministrazioni provinciali competenti per ter-ritorio.

Nel caso dei chirotteri, l’autorizzazione suddetta non è tuttavia suffi-ciente. Trattandosi di specie tutelate a livello comunitario ai sensi della

Direttiva 92/43/CEE, occorre l’ulteriore autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Tale Autorità, infatti, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può concedere deroghe alle disposizioni di tutela che riguardano le specie d’interesse comunitario (fra le quali vi sono tutte le specie di chirotteri), consentendo prelievo, cattu-ra, detenzione o uccisione di esemplari (D.P.R. n. 357/97, art. 11, com-ma 1 lettera e, comcom-ma 2). Fra le possibili motivazioni delle deroghe vi so-no le “finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzio-ne” (D.P.R. n. 357/97, art. 11, comma 1, lettera d).

Sintetizzando quanto sopra, l’attuale iter prevede sia l’autorizzazione dell’Amministrazione regionale o provinciale competente, sia quella del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, espresse entrambe sulla base di un parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, a sua volta rilasciato sulla base dell’esame di una relazione tecnica contenente precisi elementi (Tabella 3.3).

Nella prassi, anche al fine di minimizzare i tempi dell’iter, appare con-veniente che il soggetto richiedente invii contemporaneamente all’Am-ministrazione locale competente, al Ministero dell’Ambiente e della Tute-la del Territorio e all’Istituto Nazionale per Tute-la Fauna Selvatica, Tute-la doman-da di autorizzazione, allegando la relazione tecnica già citata. L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica provvederà a valutare sul piano tecnico-scientifico i contenuti del programma e quindi a comunicare il relativo parere sia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sia al-l’Amministrazione locale competente. Tali Autorità provvederanno quin-di a rilasciare l’autorizzazione.

L’iter descritto può risultare insufficiente nel caso in cui le attività per le quali si porge istanza di autorizzazione debbano essere condotte all’interno di aree protette nazionali, regionali o provinciali. In tali circostanze occor-rerà fare ulteriore riferimento alle leggi regionali e, come stabilito dall’art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protet-te”), alle disposizioni dei Regolamenti delle aree protette considerate.

Tabella 3.3 - Contenuti della relazione tecnica da allegarsi alle domande di autorizzazione alla cat-tura di chirotteri per scopi scientifici.

1. Titolo del progetto di ricerca.

2. Breve descrizione del progetto in cui vengano esplicitati area di studio, finalità, metodi e durata dell’indagine.

3. Rispondenza del progetto alle indicazioni delle normative vigenti circa il moni-toraggio e la conservazione dei chirotteri. (A)

4. Eventuale inquadramento del progetto nell’ambito di progetti di ricerca coordi-nati a livello nazionale e/o internazionale. (B)

5. Qualifica ed ente/organizzazione/ditta di appartenenza del responsabile del pro-getto di ricerca.

6. Qualifica ed ente/organizzazione/ditta di appartenenza del responsabile delle at-tività di cattura (se diverso dal responsabile del progetto).

7. Qualifica e dati anagrafici degli operatori coinvolti nelle catture. 8. Nome italiano e scientifico della/e specie oggetto di cattura.

9. Per ciascuna specie, numero di individui che si intende catturare (o numero mas-simo previsto) ed eventuale loro suddivisione per sesso e classi di età.

10. Area geografica e provincia/e in cui si effettueranno le catture. 11. Periodo delle attività di cattura.

12. Eventuali situazioni particolari per le quali è prevista una sospensione delle atti-vità di cattura. (C)

13. Descrizione dei metodi e dei mezzi di cattura, con eventuali riferimenti biblio-grafici.

14. Descrizione dei metodi di manipolazione degli animali catturati, con eventuali riferimenti bibliografici.

15. Descrizione degli eventuali metodi di marcaggio degli animali. (D)

16. Finalità delle catture e destino degli animali catturati (rilascio immediato, man-tenimento temporaneo in cattività (E), eventuale soppressione). (F)

17. Nel caso sia prevista la soppressione degli individui, descrizione dello status ge-nerale e locale di conservazione della specie, numero massimo di individui che si intende catturare, discussione del potenziale impatto di tale prelievo sullo status delle popolazioni selvatiche. (G)

18. Nel caso gli esemplari vengano rilasciati in natura, località di rilascio.

NOTE

(A) In particolare si evidenzi l’eventuale significato del progetto ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti dai D.P.R. 357/97 e 120/03.

(B) Si evidenzi l’eventuale coerenza del progetto con Action Plan (I.U.C.N., Bat agreement, Consi-glio d’Europa) o altri progetti coordinati a livello internazionale o nazionale.

(C) Es.: all’interno dei roost in periodo d’ibernazione o perinatale.

(D) Nel caso sia prevista attività di inanellamento, andranno richiesti all’INFS anelli idonei alle spe-cie che si intende catturare, con sigla identificativa univoca. La sigla identificativa di tutti gli anelli applicati andrà quindi tempestivamente comunicata all’INFS (assieme ai dati: specie, sito e data di applicazione) al fine di permettere l’archiviazione delle informazioni in una banca dati nazionale e la successiva rendicontazione delle attività condotte in deroga. Si veda anche il paragrafo 4.5.3.

(E) Il mantenimento in cattività andrà previsto solo al fine di realizzare ricerche utili per la com-prensione di rilevanti aspetti di conservazione dei chirotteri e qualora siano disponibili strutture di captivazione adeguate (incluso spazio per il volo). Il periodo di detenzione deve essere limitato (non superiore ai 3 mesi) e deve risultare possibile il reinserimento in natura degli esemplari. Non si deve ovviamente confondere i casi di detenzione a scopo di studio, qui considerati, con quelli motivati da esigenze di soccorso, cura e riabilitazione di esemplari in difficoltà, per i quali possono necessitare periodi più lunghi.

(F) Es.: per determinazione tassonomica attraverso esame della morfologia esterna e rilievi biome-trici; per determinazione tassonomica attraverso esame della morfologia esterna, rilievi biometrici e biopsie (specificare taxa, numero di esemplari coinvolti e tipo di biopsia); per radiotracking (for-nire indicazioni sul tipo di trasmittenti utilizzate, sulla modalità di collocazione e sul tempo di permanenza sugli esemplari); per inanellamento; per altro tipo di marcatura, ecc.

(G) La soppressione andrà prevista solo qualora risulti indispensabile per gli obiettivi di un pro-gramma di ricerca di particolare rilevanza e non esistano valide tecniche alternative.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e l’Istituto Na-zionale per la Fauna Selvatica richiedono ai responsabili dei progetti di ri-cerca relazioni annuali sui risultati delle attività svolte e gli eventuali pro-blemi incontrati nel corso della realizzazione dei progetti. La relazione an-nuale dovrà in particolare riportare le aree e i periodi di attività, le tecni-che utilizzate, il numero di animali catturati per specie e per tipo d'inter-vento, gli eventuali casi di danneggiamento o morte accidentale degli ani-mali occorsi durante le attività di cattura e manipolazione.

La dichiarazione che tali informazioni verranno comunicate annualmen-te dev’essere esplicitata già nella domanda di autorizzazione alle catture.

Nel caso di attività di inanellamento, la domanda deve includere altre-sì la richiesta all’INFS di fornitura di anelli idonei per le specie oggetto di cattura, e deve essere assicurata la tempestiva comunicazione dei dati di cattura (specie, sito e data) associati alla sigla dell’anello applicato.

Nel documento Quaderni di Conservazione della Natura N (pagine 103-106)