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Il Dlgs. 254/2016 ha reso obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2017, la periodica diffusione di pubbliche informazioni attinenti ai temi sociali, ambientali, risorse umane, rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione, sviluppando un’importante funzione di

58 trasparenza informativa con gli stakeholder (Giangualano & Solimene, 2019). Tale obbligo si applica agli enti di interesse pubblico e ai gruppi di grande dimensione, comprese le società italiane quotate nei mercati regolamentati d’Italia o dell’Unione Europea, che, nell’esercizio finanziario di riferimento, presentino in media un numero di dipendenti superiore a 500 e al contempo, alla chiusura del bilancio, abbiano raggiunto un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro o, in alternativa, abbiano registrato un totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro (Borsa Italiana, 2018).

Il decreto è nato in seguito al riconoscimento da parte dell’Unione Europea dell’importanza della comunicazione da parte delle imprese di informazioni riguardanti il tema della sostenibilità, al fine di individuarne i rischi e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori, il quale ha portato all’emanazione della direttiva 2014/95/UE. Tale direttiva prevede che le imprese di grandi dimensioni siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. In modo particolare,per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, l’Unione Europea suggerisce che le imprese dovrebbero fornire informazioni riguardanti le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea). Alla luce di ciò, con il Dlgs. 254/2016, in Italia è stata prevista l’inclusione del tema della diversità, la quale si traduce in un obbligo di comunicazione sulle politiche adottate dalle società in relazione alla composizione dei consigli di amministrazione e controllo, specificando gli obiettivi, le modalità di attuazione e i risultati di tale politica; in tal senso, il decreto rappresenta un passo in avanti nel percorso di sensibilizzazione delle aziende nei confronti di tematiche sulla diversity in linea con la Legge Golfo-Mosca (Giangualano & Solimene, 2019, p. 53). Lo strumento attraverso cui le società comunicano le proprie scelte è la rendicontazione non finanziaria, il quale è caratterizzato dal principio di materialità, ovvero le società devono fornire esclusivamente le informazioni che riguardano gli aspetti significativi secondo il proprio profilo di business e le attese dei propri stakeholder. Inoltre, le informazioni devono essere confrontate con quelle dell’anno precedente, con le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato (Borsa

59 Italiana, 2018). Secondo quanto riporta Gubelli (2020) le modalità di presentazione di queste informazioni possono essere svariate:

 inserimento della dichiarazione non finanziaria (DNF) nella relazione di gestione, come specifica sezione;

 redazione di una relazione distinta dalla relazione di gestione, la quale deve essere contrassegnata dalla dicitura “dichiarazione di carattere non finanziario”; questa può essere inserita all’interno di un documento più ampio (quale ad esempio il bilancio di sostenibilità), purché si aggiunga anche la dicitura “dichiarazione non finanziaria redatta ai sensi del d.lgs. n. 254/2016”;

 disseminare le informazioni nell’apposita sezione della relazione di gestione e/o in altre della stessa relazione e/o in altri documenti esterni previsti da leggi, compresa la relazione distinta; in questa opzione, la sezione della relazione di gestione assume la funzione di mappa di orientamento da utilizzare per reperire le varie informazioni tra più documenti.

Alla luce di ciò, secondo l’analisi di Leopizzi et al. (2019), nel 2017 l’87,76% delle società che presentava tale obbligo ha optato per l’inserimento del DNF all’interno della relazione sulla gestione o, nel caso delle multinazionali, all’interno dei rispettivi annual report, mentre il framework di rendicontazione usato dalla totalità del campione è stato il GRI (Global Reporting Initiative). Quest’ultimo fornisce alle organizzazioni una guida pratica e i principi da seguire per realizzare il proprio report, in modo particolare per misurare l’impatto delle proprie attività sul pianeta, in termini ambientali, sociali ed economici. Inoltre, tale studio evidenzia che sussiste un’elevata eterogeneità nella stesura di tale documento, misurata dal differente numero di pagine dei vari report e dalla scelta di un approccio narrativo difforme, enfatico in alcuni casi e più semplice e coinciso in altri. In aggiunta, secondo l’analisi di KPMG & Nedcommunity (2018), è risultato che il 59% delle aziende del campione (205 società, di cui 150 quotate e 55 non quotate) ha redatto la rendicontazione non finanziaria per la prima volta nella propria storia dopo l’applicazione del decreto, mentre il restante 41% aveva già intrapreso un percorso di reporting di sostenibilità (figura 12). Nel dettaglio, in media erano le imprese di grandi dimensioni a svolgere già tale attività, mentre quelle più piccole hanno cominciato in seguito all’attuazione del decreto.

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Figura 12: Percentuale imprese che hanno redatto il DNF per la prima volta dopo entrata in vigore del Dlgs. 254/2016

Fonte: KPMG & Nedcommunity (2018); elaborazione propria

È chiaro dunque che questo decreto determina un passaggio fondamentale sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa, in quanto si passa da una comunicazione su base volontaria a una rendicontazione obbligatoria per legge, la quale comporta un inevitabile aumento di interesse verso l’impatto sociale delle imprese. Per tale motivo, la rendicontazione non finanziaria, oltre ad essere un elemento integrante, si presenta come uno strumento fondamentale per gli stakeholder al fine di ottenere informazioni necessarie per valutare l’impresa e comprenderne le prospettive future.

2.3.1 Cambiamenti

Nell’ottica di quanto riportato, di pari passo con l’obbligo imposto dal decreto, si affiancano nuovi approcci gestionali dovuti alla maggiore consapevolezza dei benefici che comporta l’integrazione della sostenibilità nei processi aziendali. KPMG & Netcommunity (2018, p. 60) sottolineano i seguenti vantaggi derivanti dal processo di integrazione della sostenibilità nella gestione aziendale a livello del board:

 assicurare che la gestione delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance) sia integrata in un più ampio processo di business;

59%

61  identificare i principali trend e problemi che possono avere impatti significativi

sull'abilità di creare valore nel lungo termine;

 rendere le diverse funzioni capaci e pronte a cogliere le opportunità di sviluppo dei prodotti e servizi;

 dare priorità alle risorse basandosi anche sui temi ESG più rilevanti per l'azienda;  aiutare a identificare dove l'azienda sta creando o riducendo valore “sociale e

ambientale” per la società.

Alla luce di ciò, Giangualano & Solimene (2019) evidenziano che sono state avviate da parte di alcune imprese delle attività specifiche per valutare le modalità organizzative necessarie per sviluppare e rafforzare le competenze in ambito CSR, le quali hanno permesso alle aziende di identificare nuovi stili di leadership, nuovi ruoli e responsabilità e unità organizzative per la raccolta e l’organizzazione delle informazioni relative alla sostenibilità con lo scopo di rinnovare i vecchi schemi. Per riuscire a fare ciò, è necessario un approccio che prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, le quali lavorando in squadra possono ricercare continuamente opportunità di miglioramento. Tra queste, rientrano senz’altro la valorizzazione delle diversità e l’inclusione, le quali sono elementi necessari per una sostenibilità di medio-lungo periodo dal momento che “la somma collettiva delle unicità delle singole persone rappresenta un valore e una parte fondamentale della reputazione delle aziende sul mercato” (Giangualano & Solimene, 2019, p. 70).

2.3.2 Comunicare la “Diversity”

Come già anticipato, il Dlgs. 254/2016 richiede specificatamente alle imprese di rendicontare gli aspetti sociali e quelli relativi alla gestione della diversità nel personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e le modalità con cui si realizza il dialogo con le parti sociali; in aggiunta, il decreto prevede di includere nella relazione sulla corporate governance una disclosure che riguardi anche le politiche dell’impresa in materia di diversità, applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.

62 Nel dettaglio, l’analisi condotta da KPMG & Netcommunity (2019) rivela che il 72% delle imprese del campione analizzato fornisce le informazioni relative alla composizione dei propri board all’interno della Relazione di Corporate Governance e che il 96% rendiconta all’interno della propria dichiarazione non finanziaria almeno un indicatore sulla diversità; di quest’ultimi i più utilizzati sono quelli sulla diversità dei dipendenti (88%) e sulla diversità degli organi di governo (73%). Inoltre, tale analisi ha evidenziato che, come richiesto dalla normativa, per alcune imprese del campione (19 su 205, di cui 5 quotate in borsa) la diversity degli organi di governo risulta regolata anche attraverso l’adozione di politiche formalizzate specifiche o, per un altro 28% dei casi, attraverso lo Statuto.

Figura 13: Policy sulla diversità degli organi di governo

Fonte: KPMG & Netcommunity (2018)

Sulla base di ciò, nell’analisi sulla comunicazione della parità di genere nei consigli di amministrazioni delle società quotate ci si aspetta di vedere, a partire dal 2017, un incremento della comunicazione in relazione a questo tema.