• Non ci sono risultati.

4.2 – Dopo la legge n 40/1998 Turco-Napolitano Le politiche di integrazione delle Region

Come si è visto sopra, le regioni sono diventate centrali nelle politiche per gli immigrati con l’istitu- zione, da parte della legge n. 40/1998, del Fondo nazionale per le politiche migratorie (art. 45), di cui sono le principali destinatarie, in base a quanto previsto dall’art. 58 del regolamento di attuazione del TU. I pro- grammi annuali e pluriennali delle regioni devono prevedere accordi di programma con gli enti locali (art. 59), in cui devono essere indicati gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impiegate. Ai fini dell’attuazione, poi, la legge prevede che regioni e pro- vince autonome possano anche avvalersi della collaborazione di associazioni di stranieri e organizzazioni che operano in loro favore (c. 4), iscritte in un apposito registro (art. 50).

Il richiamo all’accordo di programma sembra indicare una scelta precisa a favore del coinvolgimento degli enti locali nella fase di definizione dei piani regionali. In realtà, le regioni hanno potuto contare sin dal- l’inizio su notevoli margini di autonomia nel decidere non solo il tipo di interventi da finanziare e i criteri di selezione dei progetti, ma anche il ruolo delle amministrazioni locali nei processi di decision-making, come emerge da un confronto tra i programmi approvati da alcune regioni nel periodo 2000-2001.

La regione Campania34, per esempio, ha riservato il 40% dei fondi a progetti «concertati», ovvero pre-

sentati da province, comuni e/o altri enti pubblici che abbiano raggiunto un accordo con l’assessorato regionale all’immigrazione, mentre il 60% è stato distribuito attraverso bando di gara. In termini di progetti approvati, in questo periodo si distingue l’intervento nella zona agricola della Piana del Sele, in provincia di Caserta, che ha visto convergere amministrazioni locali e organizzazioni del terzo settore (cooperativa

Gesco). La Lombardia ha affidato la selezione dei progetti alle Asl e, per la città di Milano, al comune35, pri-

vilegiando per il primo anno (1998-’99), il potenziamento dei servizi di prima accoglienza, anche se negli anni successivi ha ampliato il raggio di azione alla mediazione culturale nei servizi, ai corsi di lingua ita-

liana, all’intercultura ecc. L’Emilia Romagna36, infine, ha delegato alle province il compito di mettere assieme

e selezionare i progetti, raccomandando però la massima concertazione tra amministrazioni locali, altri enti pubblici, associazioni del terzo settore, forze economiche e sociali, associazioni di stranieri. Due le aree di azione individuate come prioritarie nel primo piano triennale: 1) l’istruzione, l’educazione interculturale e

l’integrazione sociale; 2) l’intervento straordinario in materia di accoglienza37.

33Sulle vicende che hanno accompagnato l’approvazione di queste norme, oggetto di ricorso da parte del governo Berlusconi al Con-

siglio di Stato, si veda: Asgi e Fieri 2005, 55-59.

34Del. giunta reg. n. 3026 del 22 giugno 2001, Programma regionale – politiche di governo dei flussi migratori e di supporto all’inclusione

sociale degli immigrati e delle immigrate (Fondo nazionale esercizio finanziario 2000).

35Del. giunta reg. n. 7/6261 del 1 ottobre 2001, Attuazione del programma regionale degli interventi concernenti l’immigrazione – anno

2001. Per il programma precedente invece, responsabili della selezione erano le province (del. cons. reg. n. 6/1280 del 7 luglio 1999, Programma pluriennale degli interventi concernenti l’immigrazione per il biennio 1999-2000).

36Del. cons. reg. n. 203 del 20 giugno 2001, Linee guida per l’attuazione del III programma delle attività a favore degli immigrati previste dal

d.lgs. 286/98.

37Per dettagli sulle linee di intervento individuate dalle regioni in questi anni si vedano i rapporti della Commissione per le politiche

Come si è visto nel paragrafo I.4.2, però, la legge finanziaria del 2003 (l. n. 289/2002), in applicazione della riforma del titolo V della Costituzione, ha istituito un unico Fondo per le politiche sociali a cui afflui- scono i fondi istituiti dalle varie leggi di settore, tra cui quella sull’immigrazione, senza vincolo di destinazione. Il fondo è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dopodichè spetta a queste ultime stabilire le priorità di intervento. Al venir meno di un fondo dedicato all’immigrazione, si è accompagnata negli stessi anni la contrazione delle risorse nazionali destinate alle politiche sociali, passate da 1 miliardo 884mila euro nel 2004 a 1miliardo 564mila nel 2007, con un calo

dei finanziamenti a favore delle regioni del 25,5%38.

Nonostante l’evidente ridefinizione del quadro normativo e finanziario delle politiche di integrazione nel nostro paese, va sottolineato come un po’ tutte le regioni abbiano mantenuto strumenti di programmazione triennale degli interventi a favore immigrati, in base a quanto previsto originariamente dal TU (Attanasio 2006, 238). I programmi sono di solito emanati dalle giunte e definiti sulla base di consultazioni con le parti sociali, organizzazioni degli immigrati comprese.

Nel dare attuazione ai programmi, poi, si predilige un qualche principio di sussidiarietà, che affida agli enti più vicini al territorio il compito di definire concretamente i progetti: per il triennio 2007-2009, la Regione Piemonte ha affidato alle province il compito di predisporre e realizzare i «piani regionali integrati dell’immigrazione», sulla base della concertazione con gli enti locali, i consigli territoriali per l’immigra- zione, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, le aziende sanitarie locali, le associazioni di stranieri,

le associazioni del terzo settore e le rappresentanze delle forze economiche e sociali39; in Emilia Romagna,

invece, l’unità centrale è il comune, dato che la programmazione di ambito provinciale si basa a sua volta su di una programmazione di distretto, le cosiddette zone sociali, al cui interno sono i comuni a definire le linee di azione; in modo analogo anche in Molise, l’individuazione e la definizione degli interventi è affi-

data ai comuni capofila degli 11 ambiti territoriali in cui è stato suddiviso il territorio regionale40; la

Lombardia, invece, continua ad incentrare il suo sistema di articolazione degli interventi in capo alle Asl,

cui è affidata la concreta individuazione e realizzazione dei progetti nell’ambito dei distretti socio-sanitari41

In ogni caso, va sottolineato come le regioni abbiano perso almeno in parte la centralità nel coordina- mento degli interventi di integrazione per gli immigrati che era stata assegnata loro dalla legge n. 40/1998. C A P I TO L O 1

38In proposito si vedano i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali disponibili sul sito: www. solidarietasociale.gov.it. 39Si veda il Piano regionale integrato dell’immigrazione – Triennio 2007-2009, disponibile sul sito www.piemonteimmigrazione.it. 40Per i casi di Emilia Romagna e Marche si veda: Attanasio 2006, 239.

41Del. Giunta reg. n. 8/3921, del 27 dicembre 2006, Ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della l. n.

328/2000 – anno 2006.

Tab. I.2. Previsioni sul fabbisogno di lavoratori stranieri da parte delle regioni in relazione ai decreti flussi 2006 e 2007. Lavoratori stagionali e non stagionali

Regione 2006 2007

Stag. Non stag. Totale Stag. Non stag. Totale

Campania - - 10.000 - - -

Emilia Romagna 12.000 20.000 32.000 12.000 20.000 32.000

Friuli Venenzia Giulia 2.000 5.800 7.800 1.000 - 1.000

Liguria - - 7.500 1.153 4.052 5.205 Lombardia - 32.000 32.000 2.000 32.000 34.000 Molise - - - 450 - 450 Prov. Trento 7.200 1.500 8.700 3.000 - 3.000 Prov. Bolzano 1.500 500 2.000 2.000 500 2.500 Toscana 3.500 10.000 13.500 - - - Sicilia 1.250 3.460 4.710 - - - Valle d’Aosta - - - 200 - 200

L’istituzione di altri fondi a cui si è accennato in questo capitolo, quale il fondo Lire UNRRA, che nel 2007

il Ministero dell’Interno ha destinato ai Ct42, e il fondo per l’Inclusione sociale degli immigrati del Ministero

per la Solidarietà sociale, previsto dalla finanziaria del 2007 (l. n. 269/2006, art. 1, cc. 1267-1268) e ai cui bandi possono partecipare sia enti pubblici che organizzazioni del terzo settore, sembrano andare decisa- mente nella direzione di una frammentazione delle politiche di integrazione.

I.4.3. – Dopo la legge n. 189/2001 Bossi-Fini. Le – scarse – politiche di immigrazione delle