• Non ci sono risultati.

3.2 Il “Decreto Vaccini”, una lente di ingrandimento su alcune

3.2.1 Eccezioni all’obbligo vaccinale: le esenzioni

Prima del 1999, quando le vaccinazioni erano obbligatorie per l’ammissione alla frequenza scolastica, già si parlava di esenzione dall’obbligo vaccinale. L’esenzione veniva invocata per vari motivi, taluni richiamavano i rischi per la salute del figlio, altri per l’alterazione dell’equilibrio psicofisico che la vaccinazione (secondo i sostenitori di questa teoria) poteva comportare, altri ancora perché mal sopportavano una ingerenza tanto forte nella propria sfera

93

personale274. Ovviamente lo scenario è quello che si ripropone oggi. Molti tra coloro che si dichiarano contrari alla pratica vaccinale cercano vie di fuga per evitare di dover sottoporre la propria prole alla vaccinazione.

I casi di esonero dalla vaccinazione obbligatoria, oggi, sono due e sono contenuti all’articolo 1 comma secondo del decreto legge 73/2017.

La prima ipotesi riguarda l’avvenuta “immunizzazione naturale” del soggetto in seguito a contrazione della malattia, la seconda riguarda i soggetti che possono essere messi a rischio, in seguito alla somministrazione vaccinale, a causa di peculiari condizioni di salute, e, per i quali, la somministrazione della vaccinazione stessa può essere omessa o differita.

Per ciò che attiene alla prima casistica, l’avvenuta contrazione della malattia cui consegue naturale immunizzazione, deve essere documentata al fine dell’esonero del minore dalla somministrazione vaccinale. La prova dell’avvenuta immunizzazione naturale può essere fornita mediante due modalità. La prima modalità avviene a mezzo di notifica fatta dal medico curante all’azienda sanitaria locale che certifica l’avvenuta malattia275. Per la seconda modalità è necessario effettuare un’analisi sierologica che attesti l’avvenuta immunizzazione; a tal proposito sono sorte preoccupazioni all’interno della comunità scientifica tra coloro che temono l’abuso del ricorso a tale strumento276. Si precisa che in caso dubbio è data comunque la possibilità di effettuare una analisi sierologica finalizzata a dimostrare

274 ZUOLO F. Salute pubblica e responsabilità parentale. L’esenzione dall’obbligo vaccinale, (doi: 10.1415/73219), in Ragion pratica (ISSN 1720-2396), Fascicolo 1, giugno 2013.

275 La notifica deve avvenire ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministeriale del 15 dicembre 1990.

276 CAVALLO R. GIOVANNETTI F. op. cit. Gli A. tra le altre perplessità espresse in merito ad alcuni punti del decreto legge 73/2017 e della sua conversione in legge, richiamano anche il timore che si concretizzi una “bagarre per ottenere le prescrizioni degli esami

94

la presenza di anticorpi protettivi277. L’immunizzazione inerente ad un singola malattia non esonera dalla vaccinazione contro le altre malattie per le quali l’immunizzazione naturale non ha avuto luogo. In tali casi si procede alla somministrazione della dose vaccinale senza che sia somministrata la vaccinazione inerente la malattia per cui c’è stata immunizzazione, ma poiché i vaccini contro una singola malattia sono di difficile reperibilità, si dichiara che “in ogni caso effettuare una

vaccinazione non comporta alcun rischio per il soggetto immunizzato, ma rafforza comunque le difese immunitarie e funziona come richiamo vaccinale”278.

In relazione a questa prima causa di possibile esonero è interessante analizzare un caso sottoposto al Tribunale di Milano, nel quale, si risolve un conflitto tra genitori in merito alla sottoposizione del minore alle vaccinazioni obbligatorie. Nel caso di specie, l’attore, lamenta che a causa dell’avvicinamento del coniuge alla medicina omeopatica, i due figli minori non sono stati sottoposti alle vaccinazioni ora previste come indispensabili ai fini dell’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, e dunque chiede che i figli siano sottoposti a profilassi obbligatoria nonché ad alcune delle vaccinazioni facoltative. Al contempo, il convenuto, richiede la sottoposizione dei figli a “esami corporali”, nello specifico analisi sierologica, volti all’accertamento di anticorpi di memoria, al fine di esonerare i figli dall’obbligo vaccinale conseguentemente all’avvenuta immunizzazione naturale. Il Tribunale

277 Si precisa che la prescrizione dell’analisi sierologica, fatta dal medico generale o dal pediatra, può essere prescritta solo nei casi strettamente necessari, dunque quando ricorrono due presupposti:

- La sicurezza dell’avvenuta malattia non notificata.

- La circostanza che la malattia in questione fosse una di quelle che garantiscono l’immunità permanente. Dunque l’accertamento si può richiedere solo per parotite, morbillo, varicella, epatite B e rosolia.

278 In www.sip.it/2017/08/03/obbligo-vaccinale-per-laccesso-a-scuola-un- vademecum-sip-per-i-genitori/.

95

di Milano, nel dirimere la controversia279, tutela la posizione dell’opponente prevedendo la possibilità di omettere la vaccinazione in conseguenza ad immunizzazione naturale; il tribunale precisa altresì che la condizione, per esplicare i suoi effetti in merito all’esenzione, deve essere accertata a mezzo di analisi sierologica, e prosegue prevedendo la normale profilassi obbligatoria con esclusione di quelle malattie per le quali è richiesto l’accertamento, precisando altresì che l’analisi dovrà essere tempestivamente effettuata, e ribadisce che se i minori sono solo in parte immunizzati dovrà comunque essere loro somministrata la vaccinazione per le malattie per le quali l’immunizzazione naturale non è avvenuta, nei limiti della disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

L’altra possibilità che il soggetto sia esentato dall’obbligo vaccinale Si verifica in conseguenza di una peculiare situazione di salute personale che potrebbe mettere a rischio il minore ove questo fosse sottoposto a vaccinazione. Tristemente famoso in tal senso è il caso della bambina residente in provincia di Treviso, la quale, dopo aver affrontato e sconfitto la leucemia, nel settembre 2018, non ha potuto accedere all’istituto scolastico poiché cinque dei suoi compagni di classe non sono stati vaccinati. Il direttore generale della Asl competente ha dichiarato “Questo è un caso che ancora non ci siamo

trovati ad affrontare concretamente”280 dimostrando, non solo come la legge 219/2017 non abbia provveduto a regolare in maniera precisa e puntuale ogni possibile evenienza, ma anche quanto sia difficile il contemperamento ed il bilanciamento tra l’imposizione di ottemperare ad un obbligo vaccinale, e la garanzia di un diritto altrettanto

279 Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza del 9 gennaio 2018.

280 In www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Vaccini-bambina-sconfigge-leucemia-ma- non-puo-andare-a-scuola-ci-sono-compagni-non-vaccinati-12f17806-8e26-4926- ae4c-a50c1d847058.html?refresh_ce.

96

fondamentale, quello dell’istruzione. La vicenda fa notare in maniera cristallina come la vaccinazione sia anche un obbligo di solidarietà volto a garantire la salute pubblica e a far sì che i soggetti che non possono esservi sottoposti beneficino della immunità indiretta che le soglie vaccinali stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità mirano a raggiungere al fine di mantenere l’immunità di gregge281.

E’ utile fare breve cenno anche ad un’altra causa di esenzione richiamata dalla Circolare 25233/2017 e definita “controindicazione

temporanea”, tale causa si sostanzia nell’ipotesi di posticipazione della

vaccinazione a causa di malattia acuta grave o moderata con o senza febbre. In questo caso, come è facile intuire, ci troviamo di fronte ad una controindicazione meramente temporanea che non esonera dalla vaccinazione e che non richiede una certificazione, essendo sufficiente una attestazione in merito alle controindicazioni fatta dal medico curante.

Se di grande interesse sono le esenzioni sopra citate, tanto da richiedere un bilanciamento che non gravi eccessivamente su alcuno dei soggetti ma che tenda a preservare i diritti fondamentali di ognuno in maniera quanto più ampia possibile, altrettanto non si può dire delle esenzioni per motivi etico – religiosi, infatti, in generale, qualora l’istanza dei genitori per il rifiuto della sottoposizione a vaccinazione del figlio non sia accompagnata da altri comprovati motivi di salute, non viene presa in considerazione, e d’altronde, è pur vero che in

281 Il termine “immunità di gregge” deriva dall’inglese “herd immunity”. Il concetto di immunità di gregge è essenziale per l’epidemiologia, e si considera come l’immunità / resistenza collettiva, mostrata da una comunità, nei confronti di un certo agente patogeno. Tale immunità si basa sul fatto che l’immunità di un individuo ltre che proteggerlo in maniera diretta, va anche, in maniera indiretta, ad abbassare il rischio di malattia tra gli altri membri della popolazione, dunque assume un effetto ultra – individuale. Per un approfondimento: URBANO P. URBANO F. G. Vaccinazioni e immunità di gregge, in Sintesi della relazione alla Giornata di Studio Infezioni e Vaccinazione: Riferimenti epidemiologici e prevenzione in ambito militare – Scuola di Sanità Militare, Firenze, 23 ottobre 1997.

97

questo caso si può ricadere nella violazione del diritto di espressione, ma è certo che questa non sia sufficiente a giustificare un esonero da un obbligo che, come abbiamo più volte visto, non è finalizzato soltanto alla tutela del singolo. Molto importante in tal senso è la sentenza delle Corte Costituzionale Macedone282 la quale dichiara che le decisioni legislative in materia vaccinale riguardano esclusivamente l’attività medica e non anche il diritto alla libertà di coscienza. Sul punto interviene anche la Corte Costituzionale Ungherese, la quale, con un approccio, se vogliamo, più soft, afferma che è vero che l’obbligo di vaccinazione può comportare un danno per i genitori che esprimono convinzioni antivacciniste, ma ribadisce la “piena compatibilità della disciplina con il principio di neutralità dello Stato”283.