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Analizzando il quadro fino ad ora riportato è evidente una forte oscillazione233 di atteggiamento nei confronti dell’obbligo vaccinale. L’obbligatorietà vaccinale è sentita in maniera molto forte nei primi anni post Costituzionali. In questi anni, infatti, l’inottemperanza dell’obbligo vaccinale, è punita con una sanzione di carattere penale, con possibili risvolti sulla potestà genitoriale, inoltre, sin dal 1967 si impone ai soggetti responsabili delle scuole di verificare l’avvenuta vaccinazione ai fini sia dell’ammissione all’istituto scolastico che dell’ammissione agli esami. Come parte della dottrina ci fa notare

232 Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017 – 2019, Allegato 1, Costo della malattia in assenza di vaccinazione e riduzione annua dei costi diretti stimati per la malattia, pag. 86.

233 PASCUZZI G. La spinta gentile verso le vaccinazioni. In Mercato Concorrenza Regole, n. 1 2018, Il Mulino.

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questo approccio rende effettivo il trattamento obbligatorio234, anche se, come recita la legge Basaglia, tanto gli accertamenti quanto i trattamenti sanitari devono comunque essere accompagnati da iniziative finalizzate ad assicurare il consenso nonché la partecipazione dell’obbligato235.

Un momento cruciale nelle tappe ripercorse è quello della depenalizzazione del reato di omessa vaccinazione avvenuta nel 1981; a seguito della legge n. 689, infatti, l’inottemperanza dell’obbligo vaccinale viene punita con una sanzione amministrativa, di fatto portando la coercizione ad un livello, se vogliamo, inferiore rispetto a quello precedente.

Nel 1999, poi, la svolta decisiva è data dal venir meno del rifiuto dell’ammissione all’istituto scolastico o agli esami. Il soggetto che non presenta la certificazione di avvenuta vaccinazione, infatti, viene comunque ammesso. Se è vero che questo comporta l’obbligo di comunicazione alle A.s.l. da parte dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti scolastici, è altresì vero che un altro baluardo dell’imposizione coercitiva dell’obbligo vaccinale cade, di fatto, non essendo più, l’omessa vaccinazione, causa di esclusione dall’istituto scolastico. Parallelamente in questi anni, come espresso nel Piano Sanitario Nazionale 1998 - 2000 inizia a prendere piede l’idea di una maggiore responsabilizzazione della popolazione da perseguire mediante un miglioramento del flusso informativo, al fine di avvicinarla all’adesione alla pratica vaccinale. In oltre il Piano Nazionale Vaccini del 1999 – 2000, pur elencando taluni obiettivi essenziali, richiama l’impostazione liberale di alcuni Paesi Europei nei quali la scelta di

234 PLUTINO M. Le vaccinazioni. Una frontiera mobile del concetto di “diritto fondamentale” tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche in Diritti fondamentali.it, direttore scientifico Prof BALDINI V. Fascicolo 1/2017, anticipazioni – 4 febbraio 2017, ISSN 2240 – 9023

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adesione è lasciata ad una informata e consapevole valutazione del cittadino, e dichiara la volontà di ispirarvisi, in un’ottica di valorizzazione del principio del consenso236. Non nuoce ricordare che l’atteggiamento è condiviso anche dal Consiglio superiore della Sanità che pone particolare attenzione al diritto di autodeterminazione del soggetto.

La linea tenuta dai successivi Piani è tendenzialmente continua. Si punta maggiormente su un’adesione libera e consapevole allontanando sempre più l’impostazione coercitiva. Il meccanismo si innesca in conseguenza di due fattori. Si fa perno sul mutato assetto culturale che fa percepire la popolazione sempre più in grado di comprendere l’importanza della prevenzione. Questa percezione, combinata agli ottimi risultati raggiunti, fa ben sperare per il mantenimento della soglia ottimale di copertura vaccinale. A dimostrazione di questa impostazione, nel Piano Nazionale Vaccini 2005 – 2007 vi è una sezione espressamente intitolata “Percorso verso

il superamento dell’obbligo vaccinale” che mira ad un cammino di

sensibilizzazione generale in materia di prevenzione, includendo anche le vaccinazioni non obbligatorie e ammettendo un approccio di abolizione dell’obbligo vaccinale nelle Regioni in cui gli obiettivi sono raggiunti.

Le prime problematiche iniziano però a sorgere. In conseguenza della Riforma del Titolo V della Costituzione cominciano a farsi evidenti le differenze di copertura da regione a regione. Inoltre le soglie di immunizzazione dai primi anni 2000 sono andate via via abbassandosi dando vita ad effetti anche gravi che portano alla necessità di far fronte ad uno scenario di rischio. A tutto questo si è aggiunta la sempre maggiore diffidenza di parte della popolazione verso la medicina in

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generale nonché verso le pratiche vaccinali237 a causa anche della mancata percezione della gravità di quelle malattie che, proprio grazie alla vaccinazione, sono state debellate238. Non in ultimo, ha giocato un ruolo importante, la “deresponsabilizzazione della diligenza sanitaria

verso le vaccinazioni”239. Infine è da considerare che, almeno negli ultimi anni, la diffusione dei mezzi di comunicazione tramite social

network ha aumentato esponenzialmente la circolazione delle così

dette fake news, nonché delle “teorie complottiste” che hanno portato parte della popolazione, non solo ad un allontanamento dalla pratica vaccinale, ma anche ad attività di proselitismo organizzato contro la stessa, come avviene nel caso dei numerosi gruppi no vax240.

Come si può facilmente evincere la situazione di fatto ha reso necessario un intervento a livello legislativo finalizzato al ripristino ed al mantenimento delle soglie di copertura ritenute necessarie per scongiurare l’ipotesi del prepotente ritorno di pericolose malattie già debellate o comunque controllate.

Si noti che il rischio conseguente al calo della vaccinazione è

avvertito anche a livello internazionale, tanto che persino l’Organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuta nel gennaio del 2019 annoverando, tra le minacce alla salute globale, la così detta

237 E’ utile, in questa analisi, richiamare brevemente la sentenza del Tribunale di Rimini del 2012 (sentenza del 15 marzo 2012 n. 148) che ha rilevato una correlazione tra il vaccino contro il morbillo e la sindrome di Keller (meglio nota come autismo). La sentenza ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento in seguito al riconoscimento del nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino trivalente (morbillo, parotite, rosolia) e l’insorgere della sindrome sopracitata. L’esito è stato successivamente ribaltato da una pronuncia della Corte di Appello di Bologna (sentenza del 13 febbraio 2014 n. 1767) secondo la quale non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino un nesso tra la somministrazione del vaccino e la

sindrome di Keller.

238 SALMASO S. Copertura vaccinale in Italia: dati epidemiologici e politiche vaccinali, il Giornale italiano di farmacoeconomia e farmacoutilizzazione, 9 (2) 2017.

239 Ferruccio Fazio, Ministro della Salute dal 2009 al 2011.

240 Per un approfondimento CRISTADORO A. ARCOSTANZO F. Obbligo vaccinale: sentimenti e opinioni degli italiani su Twitter, Il Mulino, Problemi dell'informazione (ISSN 0390-5195), Fascicolo 3, dicembre 2017.

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“vaccine esitancy”, il rifiuto della pratica vaccinale, che “minaccia di far

perdere i progressi compiuti nei confronti delle malattie prevenibili”241.