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3.2 Il “Decreto Vaccini”, una lente di ingrandimento su alcune

3.2.3 L’obbligo vaccinale ed il diritto di istruzione

“La scuola è aperta a tutti”297 questo è l’incipit dell’articolo 34 della Costituzione ed il suo accostamento alla nuova obbligatorietà vaccinale non può che generare polemiche. Ma facciamo un passo indietro, il diritto all’istruzione, secondo alcuni, si deve distinguere dal diritto allo studio. La diversificazione risiede in una formale distinzione di termini usati dall’articolo 34 della Costituzione, la quale, nel comma 2 enuncia il termine “istruzione” in riguardo alla prima fare della stessa che infatti è chiamata “inferiore”. Nel terzo comma, invece, il termine “studi” viene richiamato in riferimento ai “gradi più alti” da raggiungere298 e deve essere garantito ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”. Tralasciando l’approfondimento sulle problematiche inerenti questa distinzione possiamo senza dubbio affermare la natura di diritto sociale nonché fondamentale e inalienabile della persona, e l’affermazione della gratuità della stessa non può che confermarlo299.

Ovviamente, un argomento di così ampia rilevanza, non può

passare in secondo piano a livello internazionale, ed infatti, il diritto all’istruzione viene richiamato in modo particolare nella Dichiarazione

297 Articolo 34 comma 1 della Costituzione.

298 V. Caputi Jambrenghi, Spunti ricostruttivi sull’organizzazione dell’assistenza universitaria, in Cons. Stato, 1979, II, pag. 747.

299 M. Falanga, Il diritto allo studio, in Prima i bambini n. 16, dicembre 2013, pag. 43, Federazione istituti di attività educative.

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Universale dei Diritti Umani300, all’articolo 26 dove si enuncia il diritto che ogni individuo ha all’istruzione e dove si richiama la gratuità della stessa almeno per le classi “elementari e fondamentali”. La Dichiarazione opera poi un distinguo tra l’istruzione elementare che deve essere, appunto, obbligatoria, e quella tecnico – professionale, che deve essere “alla portata di tutti”, nonché quella superiore che deve essere “accessibile a tutti”, di fatto assimilando la volontà di agevolare o quanto meno non ostacolare l’accesso a queste ultime due.

Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea301, all’articolo 14 è affrontata la tematica del diritto all’istruzione richiamando la facoltà di accesso gratuito all’istruzione obbligatoria.

Dunque sembra che la visione a livello nazionale ed internazionale converga nella stessa direzione, volendo garantire l’istruzione, quantomeno obbligatoria, alla popolazione. Il diritto all’istruzione è infatti da tempo visto come un diritto fondamentale per la crescita e la formazione della persona, e, anche se la nostra Costituzione lo ha elevato a principio generale, non bisogna certo attendere la stessa per ravvisare nella comunità una sempre crescente percezione della sua importanza. Un esempio è la legge del 1859, meglio nota come legge Casati302, anche se questa punta su un’istruzione elitaria di secondo

300 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è il documento adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 217° il giorno 10 dicembre del 1948 a Parigi. Il documento ha un rilievo si importanza rivoluzionaria poiché viene redatto in risposta ai regimi che si sono fatti largo durante la seconda guerra mondiale. Si discute sulla sua vincolatività o meno per gli Stati membri dell’organizzazione, ma quello che è certo è che la Dichiarazione occupa un ruolo centrale nel diritto internazionale sia in via consuetudinaria, sia per i principi enunciati al suo interno che spesso sono stati ripresi dai Paesi membri.

301 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, ed in versione adattata nel 2007 a Strasburgo il giorno12 dicembre. Il suo scopo è la definizione di una linea generale di diritti ritenuti fondamentali a livello Europeo. La Carta è divenuta giuridicamente vincolante per tutti i Paesi Europei a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

302 Regio decreto legislativo del 13 novembre 1859 n. 3725 del Regno di Sardegna. La legge Casati (dal nome dell’allora Ministro dell’istruzione) fa riferimento alle

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grado piuttosto che su un’istruzione elementare generalizzata, e demarca una netta linea di distinzione tra formazione classica e formazione tecnica principalmente rivolta alla classe operaia.

Ad ogni modo, come prima accennato, per giungere ad una visione del diritto all’istruzione come principio dobbiamo attendere l’avvento della Costituzione. Come per ogni principio a maglia larga, e come molti altri principi dettati dalla Carta, uno dei problemi è stabilire la natura di norma programmatica o precettiva dell’articolo 34. Nonostante in un primo momento la visione, per così dire, ancora elitaria del diritto all’istruzione, classificandolo come meramente programmatico, ha raccolto una grande adesione, successivamente, prende piede la corrente che lo assimila ad un diritto sociale da garantire ai cittadini, ed è proprio l’art 34 comma 2 a fugare ogni dubbio sancendo l’obbligatorietà dell’istruzione sino all’ottavo anno di età, soprattutto se letto in aggancio agli articoli 3 e 33 della Carta. L’articolo 3 richiama il principio di uguaglianza, resa sostanziale dall’apposizione in capo alla Repubblica del dovere di rimozione degli ostacoli economico – sociali, mentre l’articolo 33, in un’ottica, se vogliamo, più pragmatica, enuncia che “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce

le scuole statali per tutti”. In oltre, particolare rilievo, assume una

sentenza della Corte Costituzionale del 1987303 in materia di accesso allo studio per i ragazzi con disabilità, la quale enuncia, richiamando anche l’articolo 3 comma 2 della Costituzione, un diritto generale di istruzione a favore di tutti i consociati; in ossequio al principio di uguaglianza, infatti ritiene che l’accesso all’istruzione deve essere

“assicurato”. In vero questo orientamento non è sempre stato univoco

ed è andato mutando negli anni, in particolar modo si ricordi una

precedenti leggi Bon Compagni e Lanza del 1857. La legge Casati riforma l’intero sistema scolastico

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sentenza della Corte Costituzionale del 1967304 che inquadra il diritto di istruzione come “[…] messa a disposizione degli ambienti scolastici,

del corpo insegnanti e di tutto ciò che direttamente inerisce”,

assimilandolo ad una prestazione amministrativa che può essere subordinata a valutazioni che rimandano alla disponibilità delle risorse305.

Oltre che un diritto, quello all’istruzione, si declina anche nella sua accezione di obbligo, al fine di garantire una scolarizzazione della popolazione quanto più ampia possibile. I soggetti destinatari di tale obbligo sono tanto i minori in età scolare quanto i genitori degli stessi esercenti la responsabilità genitoriale in conseguenza dell’articolo 30 della Costituzione nonché dell’articolo 147 del codice civile306 che fa rimando all’articolo 315 bis dello stesso307. Attualmente l’obbligo scolastico, quantificato dalla Carta Costituzionale in (almeno) otto anni, è stato elevato a dieci, ed in particolare per la fascia di età compresa tra i sei ed i sedici anni.

La regolamentazione dell’obbligo scolastico è rimandata al

combinato disposto del Decreto legislativo 297 del 1994, anche conosciuto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di

istruzione, della Circolare Ministeriale 101/2010, del Decreto

Ministeriale 239/2007 e della legge 296/2006. Nello specifico, tutti e due i dettati ripetono che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni, ed il Testo unico richiama l’obbligatorietà quantificandola in almeno otto anni.

304 Sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 1967 n. 7.

305 RONDONE F. Il diritto all’istruzione, principi Costituzionali e riparto di competenze tra Stato e Regioni, Scuola di dottorato in diritto pubblico e dell’economia, Università di Pisa, 2009-2010.

306 L’articolo 147 del codice civile enuncia tale dovere risultante in capo ai genitori come dovere matrimoniale.

307 L’articolo 315 bis del codice civile enuncia il contenuto dei diritti nonché dei doveri in capo al figlio.

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Orbene è agevole notare come in questo caso, in conseguenza del nuovo “Decreto Vaccini”, la problematica da sollevare non è soltanto nei confronti dell’istruzione come un diritto, ma bensì anche come un obbligo. La discussione riguarda il bilanciamento tra l’obbligo vaccinale, adesso condicio sine qua non per l’ammissione ai servizi scolastici per l’infanzia, ed il diritto di ricevere suddetta istruzione. Come in per ogni bilanciamento tra diritti/obblighi di questa portata, la soluzione non è di certo semplice e non si può risolvere in una banale adesione ad una posizione piuttosto che ad un’altra. Se è vero infatti che non si può a cuor leggero vietare l’accesso all’istruzione a minori, per altro in fascia di età evolutiva, è dall’altro lato vero che non si può mettere a rischio un altro bene costituzionalmente garantito come la salute pubblica, ed ancora non si può rischiare che altri soggetti, ugualmente meritevoli di accedere a tale servizio, quello dell’istruzione, rimangano esclusi.

In merito all’ammissione scolastica il decreto legge 73/2017

all’articolo 3 richiama l’importanza del ruolo dei dirigenti scolastici308 i quali, all’atto dell’iscrizione devono richiedere ai genitori, tutori o affidatari, la presentazione di “idonea documentazione” volta a dimostrare l’effettuazione delle vaccinazioni o le cause di esonero o differimento.

Si precisa anche che la documentazione può essere sostituita da una autocertificazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o le cause di omissione o differimento. In entrambi i casi la documentazione deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La presentazione della documentazione assume un ruolo centrale per coloro che frequentano

308 L’articolo 1 comma 3 del decreto legge 73/2017 comprende nel novero i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi pe l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie.

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i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia poiché costituisce requisito di accesso.

La Circolare 25233/2017 ribadisce che questa pratica ha lo scopo di rendere effettivo l’obbligo vaccinale e precisa che i dirigenti scolastici assumono un ruolo attivo invitando i genitori alla presentazione della documentazione.

La Corcolare del MIUR 2166/2018309 detta speciali regole per gli adempimenti vaccinali relativi ai minori di 16 anni, che si differenziano in base alla presenza o meno delle anagrafi vaccinali regionali310.

In merito a queste problematiche il Codancons ha fatto ricorso al Tar del Lazio richiedendo l’annullamento di tutti gli atti adottati in attuazione del decreto legge del 2017 n. 73 convertito in legge 119/2017. In particolar modo è stata presa in considerazione la

309 Circolare del MIUR del 27 febbraio 2018 n 2166. 310 In particolar modo si distingue:

- Presenza di anagrafi vaccinali regionali:

o I genitori, tutori, affidatari che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, devono presentare entro il 10 marzo 2018la documentazione comprovante l’effettuazione di avvenuta vaccinazione.

o I genitori, tutori, affidatari che hanno presentato copia della richiesta di vaccinazione, entro il 10 marzo devono dare prova di aver e presentato la domanda mediante documentazione rilasciata dall’Asl.

Si noti che la presentazione della documentazione entro il 10 marzo 2018 è requisito per continuare la frequenza sino alla fine dell’anno scolastico. Si precida che il minore escluso rimane comunque iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e sarà riammesso alla frequenza in seguito alla presentazione della documentazione di avvenuta vaccinazione.

- Assenza di anagrafi vaccinali regionali: i genitori, tutori, affidatari che si avvalgono della procedura semplificata non devono presentare la documentazione attestante l’avvenuta somministrazione delle vaccinazioni o l’omissione o il differimento. Entro il 2 marzo 2018 i dirigenti scolastici provvederanno ad inviare gli elenchi degli iscritti alle Aziende sanitarie locali, le quali, entro il 10 marzo provvederanno alla restituzione degli elenchi indicando la regolarità della vaccinazione di ogni iscritto all’istituto. Entro il 20 marzo i dirigenti scolastici inviteranno i genitori dei minori non in regola al deposito, entro 10 giorni dalla data della ricezione, della documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o le cause di esonero o differimento. In fine, entro il 30 aprile 2018, i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione alla Asl. Qualora non sia presentata la documentazione richiesta, i minori saranno esclusi dal servizio scolastico.6

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circolare n. 1622 del 16 agosto 2017311 ed il fatto che quest’ultima abbia trasformato in vaccinazioni obbligatorie quelle che prima erano facoltative. In questo senso, la principale problematica lamentata riguarda “la dose massiccia di vaccinazioni” a cui i minori in età scolare si devono sottoporre senza che vi sia la possibilità di effettuare adeguate indagini preliminari volte alla verifica delle peculiarità del caso concreto, e che può comportare “ripercussioni sulla salute” violando il già citato principio di precauzione. In vero il Tar precisa312 che non vi sono evidenze provenienti dalla comunità scientifica che raccomandino un particolare tipo di diagnostica finalizzata alla somministrazione della vaccinazione, rimandando la valutazione ad una anamnesi fatta dal medico pediatra.

Altra doglianza è stata proposta dal Tar in relazione alla circolare ministeriale del 1 settembre 2017 n. 1679313 a causa dell’eccessiva brevità del termine imposto per la presentazione della documentazione riportante la prova dell’avvenuta vaccinazione che è necessaria per l’accesso scolastico. In particolare il Codacons lamenta l’eccessiva brevità del termine soprattutto per i genitori che, in vista di una vaccinazione, devono sottoporre il minore a preventive indagini. In vero il Tar, precisa l’esistenza di un regime transitorio all’articolo 5 del Decreto Vaccini che permette ai genitori del minore la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro il termine ultimo del 10 settembre 2017. Nella dichiarazione deve essere riportata la

311 Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 0001622 del 16/08/2017 “Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119”.

312 Tar Lazio, sez. Terza quater, sentenza n. 2995 del 16 marzo 2018.

313 Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – n. 0001679 del 1/09/017, Indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

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prenotazione della prestazione presso la ASL di competenza, mentre il termine per la presentazione dell’avvenuta vaccinazione viene fatto slittare al giorno 10 marzo 2018. Il fine è quello di concedere ai genitori una dilazione del termine per l’adempimento dell’obbligo senza precludere al bambino l’accesso all’istituto scolastico.

Infine il Codacons ricorda come l’uso della vaccinazione esavalente non sia approvato dopo i trentasei mesi di età del soggetto e che il suo uso, oltre ad avere limiti di efficacia può comportare effetti collaterali gravi. Il Tar ancora una volta non avalla la censura del Codacons sostenendo che “non vi sono evidenze scientifiche che il sistema

immunitario dei bambini grandi possa rispondere in maniera meno efficiente” e che “non si evidenziano segnali di insicurezza legati alla somministrazione di vaccini in combinazione” così come i risultati di

farmacovigilanza riportano.

Per concludere si può certamente affermare che la problematica del bilanciamento dell’obbligo scolastico con quello vaccinale viene risolta sicuramente a favore del secondo. L’obbligo vaccinale è infatti condizione di accesso ai servizi educativi per l’infanzia per i quali, l’obbligatorietà scolastica non sussiste314; la frequentazione scolastica, infatti, diviene obbligatoria a partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia315. Parte della dottrina poi sostiene che il diritto garantito all’articolo 32 della Costituzione, goda di una “efficacia orizzontale” che gli permette di insinuarsi all’interno delle formazioni sociali316, ed è

314 La sentenza della Corte Costituzionale del 17 dicembre 2003 n. 370, precisa come sia vero che la scuola dell’infanzia rientra tra le prestazioni che la Repubblica è tenuta a fornire, ma puntualizza anche che questo non costituisce un obbligo per i soggetti cui è destinata.

315 CARLASSARE L. Posizione costituzionale dei minori e sovranità popolare, in De Cristofaro M. Belvedere A, L’autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, Giuffrè, 1980.

316 ROSSI S. Obbligo vaccinale e legislazione sanitaria in ambito scolastico, ovvero i corsi e ricorsi della storia, in Annali della Didattica e della Formazione Docente, vol 10, n. 15, 2018.

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anche la stessa Corte Costituzionale, nel 2004, a sostenere che il diritto alla salute è da considerarsi di primaria importanza per il minore e che la previsione degli obblighi vaccinali è posta in essere anche nell’interesse dello stesso, soprattutto in considerazione della vulnerabilità verso certe malattie connaturata alla fascia di età nella quale il minore obbligato alla vaccinazione si trova. Dunque l’obbligatorietà vaccinale è giustificata in considerazione della prevalenza che si accorda al valore della salute nella sua accezione individuale e collettiva.

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