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Eccezioni relative al rapporto di valuta e al rapporto d

11. Le tre teorie sulla natura giuridica del credito documentario

15.1. Eccezioni relative al rapporto di valuta e al rapporto d

Il rapporto di valuta è il rapporto tra ordinante e beneficiario. In

77C. Costa, Astrattezza ed eccezioni opponibili nel credito documentario

merito a questo vale la regola della inopponibilità delle eccezioni nel credito irrevocabile confermato, regola posta a tutela del venditore per proteggerlo non solo dalle eccezioni sullo stato e la qualità della merce presentate della banca o dal compratore, ma da tutta una serie di rischi detti atipici presenti proprio nel commercio internazionale.78

Il rapporto di provvista è invece quello tra ordinante e la banca. Anche in questo caso ritroviamo la regola dell’indipendenza del rapporto di provvista rispetto al rapporto tra banca e beneficiario del credito documentario irrevocabile o confermato, che trova anch’esso il suo fondamento nell’art. 1530 e nell'art. 4 delle NUU 600.

La banca non può eccepire al beneficiario la mancanza di fondi necessari, o il fatto che la disponibilità del cliente sia venuta meno, dovendo in queste ipotesi pagare, salva la possibilità di rifarsi nei confronti dell’ordinante con un’azione contrattuale fondata sul rapporto di mandato, la c.d. actio mandati contraria ex art. 1720 c.c.

Pertanto anche qui ritroviamo la inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto di provvista.

Le conclusioni della irrilevanza dei vizi e delle vicende del rapporto di provvista, si possono estendere anche alle vicende dei rapporti tra banche corrispondenti: la banca confermante non potrà opporre al beneficiario eccezioni fondate sui suoi rapporti con la banca dell’ordinante.

15.1.1. Il fallimento dell’ordinante

rapporto di provvista, assume un particolare rilievo riguardo al fallimento dell'ordinante nel credito irrevocabile o confermato, ovvero il fatto che la banca possa eccepire al beneficiario il fallimento per eludere il pagamento.

Se il fallimento avviene prima dell'apertura di credito documentario, la banca non procederà a tale apertura, in quanto il mandato che la lega all'ordinante fallito si è sciolto (art. 78 legg. Fall.).79

Se invece la banca apre il credito dopo il fallimento, la banca è vincolata nei confronti del beneficiario, mentre nei confronti dell'ordinante dovrebbe applicarsi la regola dell'art. 1729 c.c. Mentre se la banca apre il credito prima della dichiarazione di fallimento, il fatto che vi sia lo scioglimento del rapporto tra ordinante e banca non implica la caducazione dell'obbligo assunto dalla banca con la lettera di credito.

Questa considerazione è avvalorata dal fatto che la funzione del credito documentario è proprio quella di garantire il venditore contro il possibile inadempimento di un compratore che non conosce, del quale non può valutare né la serietà né la posizione economica, e il fallimento è certamente la più grave situazione contro la quale il venditore vuole tutelarsi. Questo interesse del venditore può però trovare tutela solo al di fuori e prima del fallimento. Inoltre, merita considerazione il fatto che la dichiarazione di fallimento implica l'applicazione di regole particolari dirette alla realizzazione della par condicio creditorum. 80

Questo ha posto anche dei rilevanti problemi che riguardano il

79Ruisi-Jorio-Maffei-Alberti-Tedeschi, Il fallimento, 2 ed., II, in Giur. Sist. civ. e

comm., diretta da Biagiavi, Utet, Torino, 1978, p. 686-693.

80Cass. Civile, 7 marzo 2007, n. 5273, in Dir. Fall. e delle soc. comm., 2008, n. 3-

possibile conflitto tra quest'ultima regola e l'indipendenza della lettere di credito rispetto ai rapporto sottostanti.

15.2. Eccezioni opponibili relative al rapporto tra

banca emittente e beneficiario( rapporto di

conferma del credito)

A richiamare le eccezioni opponibili al rapporto di conferma è l’art. 1530 c.c., quando dice che la banca può opporre al beneficiario solo le eccezioni relative al rapporto di conferma del credito. Tale espressione risulta però alquanto generica e lacunosa.

All’interno di esse sono da ricomprendere le eccezioni relative alla validità del rapporto instauratosi tra banca e beneficiario.81

Quindi la banca potrà pertanto opporre la nullità della lettera di credito o la sua annullabilità per errore o per dolo nei limiti del possibile.

In secondo luogo possono ricomprendersi quelle fondate sui termini del credito, cioè sul rispetto di quei requisiti cui la lettera di credito ha subordinato il pagamento da parte della banca. In questa categoria possono ricomprendersi quelle relative alla regolarità dei documenti rappresentativi di merci compravendute, ma anche tutte le altre ricavabili dalla lettera di conferma che siano ad essa connesse.

15.2.1. L’eccezione di compensazione relativa ai

rapporti personali fra banca emittente e

beneficiario

Vi sono però dubbi per quanto riguarda le eccezioni relative ai rapporti personali tra banca e beneficiario. In particolare il problema si pone per l’eccezione di compensazione quando il pagamento del credito non è contestuale alla consegna di documenti e la banca sia per altro verso creditrice verso il beneficiario.82 Dalla lettura dell’art. 1530 c.c si arriva ad

escludere che tale eccezione sia da ricomprendere tra quelle menzionate in tale art. in quanto esso non si occupa di compensazione, mentre secondo Costa83, questa eccezione non

ha a che vedere con la disciplina del credito documentario, ma bensì operante in base alle regole generali in materia di obbligazioni.

Il legislatore nazionale disciplinando la lettera di credito non si è occupato specificatamente della compensazione, e non può essere perciò richiamato il codice civile, né per ammetterla, né per escluderla.

Secondo questa opinione per verificare l’ammissibilità o meno della stessa al singolo caso, bisogna richiamare le norme specifiche dettate in materia di compensazione, in base alla specifica legge applicabile al rapporto quindi se al rapporto si applica il diritto italiano, si applicheranno gli art. 1241 c.c. e ss. Ma occorrerà altresì verificare se la compensazione risulta esclusa da particolari circostanze di fatto, come l’avvenuto

82Www.inftub.com/ Il ruolo della banca nel credito documentario 83C. Costa, Astrattezza ed eccezioni opp., cit., p. 154.

trasferimento del credito a terzi o il fallimento del beneficiario.

15.3. Eccezioni derivanti dall’incompletezza e