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Nozione e caratteristiche essenziali

Presupposto sostanziale del credito documentario è il rapporto di fiducia tra le parti.

Il credito documentario come strumento di pagamento, ha subìto una diminuzione nel suo utilizzo dovuta alla diffusione nella prassi di altri strumenti che assicurano una grande tranquillità ai contraenti. Nonostante questo continua ad esso lo strumento più utilizzato, dato il suo perfezionamento e la sua flessibilità.

Le caratteristiche essenziali sono tre: astrattezza, autonomia e letteralità o formalismo.

Queste tre caratteristiche, mutuate dalla teoria dei titoli di credito, vengono in essere quando ci si vuole riferire ad un particolare modo di atteggiarsi dei rapporti tra l’obbligazione di pagare una somma di denaro assunta dalla banca per incarico del cliente, e l’operazione che ha dato origine a tale ordine. Il modo di atteggiarsi di questi rapporti comporta particolari risvolti pratici sul piano delle eccezioni opponibili al beneficiario da parte della banca che ha aperto o confermato il credito. In particolare quando si parla di astrattezza e autonomia, ci si

dalla banca rispetto ai rapporti sottostanti, ovvero il rapporto di provvista tra ordinante e banca o al rapporto di valuta. Quando invece si parla di letteralità, si fa riferimento al principio complementare ai precedenti, secondo il quale la banca opera su documenti. La portata di questi principi in Italia è stata tutt’altro che pacifica.

La Corte d’appello di Milano in una sent. del 197636 si è espressa

affermando che l’obbligazione assunta dalla banca mandataria è di norma autonoma, in quanto indipendente dal rapporto tra compratore e venditore; è letterale, in quanto disciplina unicamente la lettera di accreditamento o di conferma; è astratta in quanto distinta dai rapporti di valuta e di provvista.

i) Astrattezza

L' art. 4 delle NUU 600 stabilisce: "I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l'impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario."

Con questo articolo nel quale viene messa in luce la caratteristica dell'astrattezza, si arriva a concepire la lettera di credito, indipendente dalla causa che l'ha fatta sorgere. In merito a questa caratteristica i magistrati della Suprema Corte di Cassazione, si sono così espressi “Nella vendita di merci con apertura di credito, per il prezzo, da parte del compratore a

favore del venditore presso una banca, ove quest’ultima confermi il credito nei confronti del beneficiario il rapporto obbligatorio tra banca e beneficiario è astratto, cioè indipendente dal contratto di compravendita, e questo quale presupposto del mandato di apertura di credito incide nel rapporto obbligatorio tra la banca accreditante e il beneficiario, soltanto nel senso che l’obbligazione assunta dalla prima verso il secondo di mettere a disposizione di costui la somma oggetto dell’apertura di credito è condizionata all’esito positivo del controllo, da parte della banca (a ciò obbligata nei riguardi dell’ordinante), della regolarità dei documenti relativi alla vendita che il beneficiario ha l’onere di presentare alla banca stessa entro un certo tempo”37.

ii)Formalismo/letteralità

Il credito documentario, si basa sull'aspetto formale dei documenti e non sul valore sostanziale o sulle merci o servizi che questi rappresentano. Questo concetto è infatti riscontrabile all'interno dell'art. 5 NUU 600 dove si dice che: ”le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui documenti possono riferirsi”.

Il formalismo fa, quindi, riferimento ai documenti e significa, in pratica, che l'esame dei documenti, ossia la decisione se accettarli oppure rifiutarli, deve essere presa in base al loro aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale. L'art. 34 delle NUU precisa infatti: "Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna

responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento ...."38

A tal fine le banche esigono dall'ordinante la sottoscrizione di alcune clausole contenute nel modulo stesso di richiesta di apertura di credito.

Questa caratteristica risiede nel fatto che la banca deve limitarsi ad accertare all’atto della presentazione dei documenti, se il beneficiario abbia o meno ottemperato alle prescrizioni contenute nelle lettera di accreditamento o di conferma, atteso che l’obbligazione assunta dall’istituto di credito è disciplinata esclusivamente dalle citate lettere.

iii) Autonomia

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui si fondano. Il credito documentario è svincolato dai rapporti banca cliente o importatore esportatore, ed ogni variazione successiva non ha alcuna influenza su di esso. L’art. 4 delle NUU 600 “crediti e contratti” recita infatti come riportato ”il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o fra l’ordinante e la banca emittente”.

Quando la banca si impegna nei confronti del beneficiario, sia essa la banca emittente o confermante, assume la veste di obbligato principale, dando vita ad una obbligazione diretta e inderogabile a favore del medesimo, indipendentemente dallo status giuridico del compratore. Di conseguenza l’impegno della banca è indipendente dal contratto sottostante e non è soggetto ad alcuna azione o eccezione da parte dell’ordinante. La banca

emittente e/o la banca confermante, dovranno pertanto effettuare la prestazione per cui si erano impegnate.39