• Non ci sono risultati.

Le tipologie di credito documentario

La prassi ha creato svariati tipi di credito documentario, riconducibili allo schema delineato, anche se presentano particolari caratteristiche in base agli scopi perseguiti dalle parti.40

Una prima serie di distinzioni riguarda la struttura e le modalità di utilizzo del credito:

• CREDITO REVOCABILE, IRREVOCABILE, CONFERMATO Credito revocabile: contrariamente a quanto previsto con le UCP 500, le nuove norme escludono la possibilità che un credito possa essere emesso in forma revocabile.

Partendo dal 1° luglio 2007 un credito documentario sarà sempre irrevocabile anche se non indicato nel testo del credito. Nonostante questo per meglio comprendere la funzionalità e le peculiarità di credito documentario irrevocabile merita una breve approfondimento di quello che era il credito emesso in forma revocabile. Infatti in questo caso, l'istituto di credito non si assumerebbe nessun impegno nei confronti del beneficiario, in quanto un credito revocabile può essere annullato o modificato dalla banca in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario. Appare evidente, quindi come l'istituto di credito possa rifiutare la propria prestazione in quanto suo diritto, tuttavia fino a quando la lettera di credito rimane in essere, gli

39A. di Meo, Il credito documentario. La NUU 600 e la nuova prassi bancaria,

impegni assunti sono da rispettare.

Qualora la banca non rispettasse il mandato, essa deve opporre la cosiddetta giusta causa, al fine di non incorrere in una richiesta di risarcimento danni da parte dell'ordinante per l'inadempimento del mandato. Si può facilmente notare come in tal modo il venditore sia poco garantito da tale modello di intermediazione bancaria; infatti se la banca rifiutasse il pagamento del prezzo, ad esempio perché è intervenuta revoca del credito, il venditore si troverebbe esposto ad un eventuale inadempimento da parte del compratore. Per questo motivo risultano comprensibili le motivazioni che hanno portato le nuove norme ad escludere la possibilità che un credito possa essere emesso in forma revocabile.41

Credito irrevocabile: costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti scritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito a pagare il beneficiario, ovvero ad accettare tratte o negoziare il credito. Si può quindi riassumere dicendo che la banca assume in nome proprio, ma per conto dell'ordinante, l'obbligo del pagamento o dell'accettazione delle tratte verso il beneficiario. L'istituto di credito in questione, assume così un ruolo di obbligato principale e l'ordinante quello di obbligato sussidiario. La caratteristica, che differenzia questo istituto dal credito revocabile, è appunto quella di apprestare la massima sicurezza al beneficiario, perché accanto all’obbligazione dell’acquirente della merce si pone, senza escluderla, quella banca, la quale per il tempo di validità del credito resta impegnata verso lui.

In altri termini il rapporto bancario, in questo caso, costituisce una particolare inserzione dei titoli di credito e della loro

disciplina nel contratto di vendita, onde la caratteristica dei titoli in parola è l’astrattezza autonomia dei rapporti ed dei diritti ad essi inerenti, così nella struttura dell'operazione bancaria, l’istituto limita i propri al controllo della esattezza letterale e formale dei documenti rispetto al testo dell’apertura di credito. E ciò è tanto più evidente in quanto il 2 comma dell’art. 1530 c.c. consente alla banca confermante di opporre al venditore che ha consegnato i documenti le sole eccezioni derivanti dalla incompletezza o irregolarità di questi.

La dottrina ha peraltro sottolineato come la banca che, dopo aver ricevuto i documenti ed espletato la conseguente verifica sulla loro regolarità, si rifiuti di ottemperare al pagamento nei confronti del beneficiario, incorre, inevitabilmente, in una responsabilità di tipo contrattuale .

A conferma del principio dell’irrevocabilità, la disciplina dettata dalle Norme Uniformi (NUU), nella versione vigente, dispone che gli obblighi derivanti dal credito irrevocabile non possono essere né modificati né annullati senza l’accordo tra la banca emittente, l’eventuale banca confermante ed il beneficiario. Tale principio è valido sia in relazione al credito documentario irrevocabile non confermato, che al credito irrevocabile confermato, considerato che questi si differenziano esclusivamente per il fatto che la conferma da diritto al beneficiario di agire nei confronti della banca confermante e nei confronti di quella emittente, pur rimanendo immutata, in ambedue le tipologie, la caratteristica dell’irrevocabilità del mandato e la conseguente inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto di compravendita.

Si parla di credito confermato quando, con l’apertura del credito, la banca, dichiara per iscritto (lettera di credito) di impegnarsi a

che ha aperto il credito, segue quello di un’altra banca, generalmente del paese del beneficiario.

Il credito inoltre è detto semplice o non confermato, quando l’istituto di credito abbia promesso l’accettazione della tratta al destinatario delle merci, ma non ne abbia assunta come rigorosa obbligazione, in modo che si sia costituito nel venditore un diritto all’accettazione della stessa.

Generalmente in questo caso vi è spesso l’intervento di una banca intermediaria detta banca avvisante, la quale senza assumere alcun obbligo diretto, si limita da informare il beneficiario dell’apertura del credito e può assumere compiti esecutivi nell’ambito dell’operazione.

É opportuno sottolineare che la Giurisprudenza ha talvolta considerato propriamente irrevocabile il solo credito confermato ritenendo, invece, il credito irrevocabile non confermato soggetto a revoca per giusta causa, qualora il venditore beneficiario consegni merce viziata. La Suprema Corte ha evidenziato che, in tale ipotesi, sussiste un collegamento funzionale tra contratto di compravendita e contratto di apertura del credito, con immediata incidenza nel rapporto fra la banca accreditante ed il beneficiario.

Il mandato irrevocabile di apertura del credito documentario è conferito, dall’ordinante-compratore alla banca, anche nell’interesse del beneficiario-venditore, che è terzo; e pertanto, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c., nonostante la causa di irrevocabilità, può essere revocato dal mandante per giusta causa; la qual giusta causa non deve necessariamente soltanto consistere in un fatto o in un comportamento verificatosi nell’ambito del rapporto di mandato.

Pertanto, il collegamento funzionale tra il contratto di compravendita ed il contratto di mandato di apertura del credito documentario irrevocabile non confermato, risiede nel fatto che l’apertura di credito, specificamente finalizzata all’esecuzione del contratto di compravendita, rientra nell’orbita del sinallagma del contratto di compravendita relativamente all’obbligazione assunta dal venditore nei confronti del compratore. Per cui, le vicende del sinallagma nella vendita influenzano l’esecuzione del mandato di apertura del credito .42

• CREDITO PER PAGAMENTO (a vista o a scadenza), PER ACCETTAZIONE, PER NEGOZIAZIONE

Qui la differenza tra le tipologie, consiste nelle diverse modalità di realizzazione del diritto del beneficiario, a seguito della consegna di documenti.

Infatti, se nel credito per accettazione, si prevede l'accettazione di tratte pagabili ad una determinata scadenza, nel credito per negoziazione, si dà alla banca designata a negoziare, la possibilità di acquistare tratte e/o documenti, anticipando i fondi al beneficiario. Mentre invece il credito per pagamento, permette di pagare o incassare un determinato importo a vista o a scadenza.43

A numerosi problemi, ha dato luogo il cosiddetto “pagamento differito” (deferred-payment credit), con il quale si intende un credito documentario nel quale la banca impegnata si impegna a pagare, valutata la conformità dei documenti entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione, dovendo effettuare il pagamento al beneficiario nei termini indicati nel credito.

Qui, il pagamento viene effettuato in un momento successivo a quello della consegna dei documenti. Questo ha una evidente funzione di finanziamento per gli importatori, ponendosi come una alternativa al credito per accettazione di tratte: la banca infatti pagherà in un momento successivo a quello della consegna dei documenti, e di conseguenza conteggerà l’importo all’ordinante o gli richiederà la copertura più tardi di quanto normalmente avviene in assenza della clausola di differimento. Nel credito differito può anche accadere che l’ordinante ricevendo i documenti ritiri la merce già pervenuta prima del pagamento. La giurisprudenza italiana ha affermato in un primo momento che il differimento ha lo scopo di consentire al compratore di esaminare la merce prima del pagamento del prezzo, con ciò aprendo la strada della opponibilità di eccezioni fondate sul rapporto di valuta. Negli anni più recenti, la giurisprudenza ha riaffermato il principio della inopponibilità delle eccezioni fondate sui vizi della merce, assegnando al credito differito una funzione diversa da quella sopra evidenziata, rispetto a quella del controllo del corretto adempimento dell'obbligazione del venditore. In via di principio il differimento del pagamento non può servire a consentire all’ordinante di sollevare eccezioni relative allo stato, alla qualità o alla quantità della merce, bloccando il pagamento da parte della banca. La banca dovrà pagare comunque e, ogni questione relativa alla qualità e alla quantità delle merci andrà risolta tra l’ordinante e il beneficiario, al di fuori del meccanismo del credito documentario. Il controllo della merce potrebbe però evidenziare una frode manifesta, ed in questo caso il pagamento

potrebbe essere bloccato, ricorrendo ad un atto cautelare come vedremo successivamente44.

7. Forme particolari di credito documentario