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Le forme di pagamento in uso nella prassi commerciale

Nelle transazioni internazionali il rischio del mancato pagamento è sempre presente a meno che il pagamento non avvenga in via anticipata. Innumerevoli sono le soluzioni studiate e adottate per ridurre l'eventualità del mancato pagamento.

Tra queste, la farraginosa ma sempre efficacissima lettera di credito che fa dei documenti richiesti dal compratore la vera condizione che il beneficiario/venditore deve rispettare. Più facile a dirsi, a volte che a farsi data l'esiguità del margine di errore concessogli nella produzione di documenti con le banche che al primo accenno di irregolarità sono pronte a pronunciare la sentenza di non conformità, che si abbatte sul beneficiario quale veto all'incasso.

definizione, faccia appello a tutte le sue cognizioni e competenze per ridurre al minimo il danno del mancato pagamento. Si dovranno pertanto analizzare tutte le circostanze e le variabili legate non solo alla fattispecie ma anche al singolo caso particolare. Andranno allora valutate assieme alle condizioni patrimoniali del debitore, quelle politico sociali del destinatario, comprese le norme valutarie.

In linea di principio, il pagamento anticipato libera il venditore da tutte queste incombenze materiali ma non sempre dalla richiesta da parte del cliente di una fideiussione bancaria, eventualità, questa non sempre e non a tutti gradita.

Una soluzione intermedia tra il pagamento anticipato e quello posticipato è quella che prevede la forma contestuale per effetto della quale la consegna della merce avviene in sincronismo con il pagamento.

Nella pratica, si verifica che il compratore per poter entrare in possesso della merce, deve fornire al momento delle consegna la prova certa e concreta del suo esborso in favore del venditore. In realtà in un mercato sempre più globale e dominato dal compratore, è difficile imporre pagamenti anticipati o contestuali.

Non resta che il pagamento posticipato che nelle sue diverse declinazioni è il più diffuso, ma anche il più rischioso per il venditore.31

Tra i principali mezzi di pagamento che interessano le transazioni nel c.d. import/export, oltre al credito documentario che approfondiremo nel capitolo successivo, possiamo ricordare: • Bonifico bancario internazionale (bank transfer, wire

• Strumenti di incasso elettronico

• Assegno bancario internazionale (chèque o check)

• Cambiali internazionali (Bill of Exchange/promissory note)

Capitolo 3

Il Credito Documentario

Sommario: Sezione prima - Le fonti - 1. Le origini - 2. Inquadramento giuridico nel «diritto internazionale commerciale dei privati» - 3. Le fonti - 3.1. a) internazionali - 3.2.b) interne - 3.2.1. Foro competente - 3.3. Cenni comparatistici - 3.4. La prassi - Sezione seconda - Caratteri peculiari del credito documentario - 4. La funzione del credito documentario nell'esecuzione dei contratti internazionali - 5. Nozione e caratteristiche essenziali - 6. Le tipologie di credito documentario - 7. Forme particolari di credito documentario – 8. Dal credito documentario alla garanzia autonoma - 9. La stand by letter of credit - 10. Norme in materia di stand by letter of credit - 10.1. (segue) Differenze con il credito documentario - 11. Le tre teorie sulla natura giuridica del credito documentario Sezione terza - Il contratto di credito documentario - Parte I: I rapporti tra le parti - 12 . I soggetti del credito documentario - 12.1. Il rapporto tra ordinante e beneficiario - 12.2. I rapporti tra ordinante, banca emittente e le banche corrispondenti - 12.3. Il rapporto tra banca emittente e beneficiario - 12.4. Rapporto tra banca emittente e banca intermediaria - 12.5. Rapporto tra banca intermediaria e beneficiario - 12.6. Rapporto tra banca incaricata del rimborso e la banca incaricata del pagamento/negoziazione - 12.7. Rapporto tra banca negoziante/pagante il credito documentario e la banca che trasmette i documenti per conto del beneficiario - Parte II: Le fasi del credito documentario - 13. L’articolazione del credito - 14. Le fasi del credito documentario - 14.1. L’accordo compratore venditore - 14.2. L’incarico del compratore alla propria banca per l’emissione - 14.3. L’emissione del credito documentario - 14.4. La notifica del credito stesso al beneficiario - 14.5. La conferma del credito - 14.6. Modifica del credito documentario - 14.7. L’utilizzo del credito documentario - 14.7.1. La modalità di utilizzo - 14.8. L’esame dei documenti - 14.8.1. Criteri generali per l’esame dei documenti - 14.8.2. Le regole che la banca deve seguire nell'esame dei documenti - 14.8.3. Discrepanze(riserve) di un credito - 14.8.4. Il rifiuto dei documenti - 14.8.5. La responsabilità della banca nella verifica documentale - 14.8.6. I rischi per la banca(risvolti pratici) - 14.9. Il regolamento del credito documentario - Parte III: le eccezioni al pagamento - 15. Premessa - 15.1. Eccezioni relative al rapporto di valuta e al rapporto di provvista - 15.1.1. Il fallimento dell’ordinante - 15.2. Eccezioni opponibili relative al rapporto tra banca emittente e beneficiario ( rapporto di conferma del credito) - 15.2.1. L’eccezione di compensazione relativa ai rapporti personali fra banca emittente e beneficiario - 15.3. Eccezioni derivanti dall’incompletezza e irregolarità dei documenti - Sezione Quarta - Fenomeni patologici - 16. Fenomeni patologici - 17. Atti cautelari promossi dall’ordinante - 18. La frode del beneficiario - 18.1. L’exceptio doli.

Sezione prima

Le fonti

1. Le origini

Fu nella metà dell'800 che i crediti documentari iniziarono a diffondersi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.

Il credito documentario nella sua struttura odierna, è presente da oltre un sessantennio, infatti prima però di essere disciplinato dalle NUU (Norme ed Usi Uniformi relativi al credito documentario), esso era stato oggetto di varie regolamentazioni nazionali ad opera di accordi interbancari di vari paesi, quali Finlandia, Usa, Germania, Norvegia, Francia, Italia, Cecoslovacchia, Argentina, Danimarca, Olanda.

Nel passaggio dall'uniformazione nazionale a quella internazionale con la redazione delle NUU, verrà ad assumere un ruolo preponderante la Camera di Commercio Internazionale (CCI).

L'esigenza di una regolamentazione di questi sistemi di pagamento divenne pressante quando, agli inizi del nostro secolo, gli Stati Uniti d'America assunsero una posizione dominante nell'ambito del commercio internazionale, ed un primo passo verso la definizione di una disciplina uniforme a livello internazionale dell'istituto si ebbe con la Conferenza sul credito dei banchieri di New York del 1920, in occasione della quale 35 banche adottarono regole comuni, informando i loro corrispondenti in tutto il mondo dell'iniziativa da esse in tal

senso assunta.

La prima stesura di un testo di "Regole ed usi uniformi relativi ai

crediti documentari", a cura della Camera di Commercio

Internazionale, si ebbe peraltro solo alcuni anni più tardi, in occasione di un'altra conferenza tenutasi a Vienna nel 1933. Le mutate condizioni dei traffici commerciali internazionali, inevitabile conseguenza del secondo conflitto mondiale, resero necessaria una profonda revisione delle "Regole di Vienna”: a tal fine venne convocato un Congresso a Lisbona (1951) nel corso del quale venne elaborato un nuovo testo delle Regole, noto come "Regole di Lisbona", cui aderirono le associazioni bancarie di quasi ottanta Paesi.

Il tentativo di creare una disciplina uniforme in materia di crediti documentari venne peraltro parzialmente vanificato dalla resistenza opposta dalle banche inglesi e del Commonwealth, le quali continuarono a mantenere nei loro confronti un atteggiamento critico.

Tali resistenze trovavano parziale giustificazione sia nel timore che le "Regole" non venissero riconosciute dalle Corti inglesi, sia nell'eccessiva discrezionalità riconosciuta alla banca in sede di negoziazione del credito anche per effetto di una certa imprecisione delle norme, sia anche nelle profonde differenze esistenti tra numerose disposizioni contenute nelle "Regole" e gli usi e le norme di common law seguiti dalle banche inglesi. L'adesione del Comitato Nazionale delle banche britanniche avvenne solo nel 1962 con la stesura di un nuovo testo delle "Regole", con l'attiva partecipazione delle banche stesse e da tale momento l'insieme di regole così elaborate assunse la denominazione, nella traduzione ufficiale italiana curata dall'ABI,

Ulteriori revisioni delle "Norme" sono state introdotte nel 1974 (con decorrenza dal 1° ottobre 1975).

2. Inquadramento giuridico nel «diritto