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Forme particolari di credito documentario

Il credito di anticipazione (anticipatory credit) con clausola verde (green clause) o con clausola rossa (red clause): è un credito di anticipazione in cui il pagamento dell’anticipo viene effettuato dietro consegna di un titolo di deposito attestante l’avvenuto immagazzinamento della merce con conseguente costituzione in pegno. Consente al beneficiario di disporre di una determinata somma, prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una ricevuta nella quale il beneficiario assume l’impegno ad utilizzare il credito emesso a suo favore.

a) clausola rossa o semplice (clean red clause) , quando la banca avvisante e/o confermante è autorizzata a concedere avvisi al beneficiario contro presentazione di semplice ricevuta ad impegnarsi scritta da parte del beneficiario, ad utilizzare il credito per l’anticipo a fronte dell’acquisto di merci oggetto del credito e di conseguenza dei relativi documenti entro i termini di validità del credito.

b) clausola rossa documentaria (documenatry red clause), conosciuta anche come clausola verde (green clause), secondo la quale gli anticipi possono venire concessi, alla banca avvisante o designata soltanto dietro presentazione alla banca di una ricevuta di deposito (trust receipt) in magazzini pubblici della merce per il cui regolamento il

credito è stato aperto. Il beneficiario dovrà inoltre far pervenire il suo impegno scritto, come per la forma precedentemente esaminata, presentare successivamente i documenti prescritti dal credito entro termini previsti. In questi casi il beneficiario ha l’obbligo di curare la custodia delle merci ed eventualmente l’assicurazione, fino a che perfezionato l’imbarco potrà presentare alla banca incaricata i regolari documenti all’utilizzo del credito e liquidare così l’operazione e gli anticipi dovuti. Il credito rotativo (revolving credit), invece è un credito che si ripristina automaticamente dopo l’utilizzo per l’importo originario, senza che sia necessaria alcuna modifica. In pratica è una normale apertura di credito, il cui importo dopo ogni utilizzo viene ripristinato automaticamente e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte, prevedendo l’impegno della banca emittente e dell’eventuale banca confermante di rinnovare l’impegno assunto nei confronti del beneficiario ad onorare il credito, fino al raggiungimento di un ammontare prefissato. Questo tipo di credito ha come presupposto, un contratto tra compratore e venditore che prevede un certo numero forniture ripartite nel tempo. Quindi il compratore potrà far emettere un credito irrevocabile e rotativo per un impegno che copra il valore della singola fornitura, da rinnovare per un numero di volte che rappresenta il numero di forniture concordate con il venditore. Il beneficiario può utilizzare il credito in più occasioni fino al raggiungimento del plafond prefissato dall’ordinante. Quindi la somma destinata al pagamento viene ripristinata dopo ogni pagamento nei limiti dell’ammontare originario, per consentire ulteriori spedizioni di merce. I vantaggi che il compratore può ottenere da questo

consistono: nello spuntare sul mercato condizioni a lui più favorevoli; ripartire le spedizioni secondo una pianificazione delle conseguenze; ridurre le commissioni bancarie; ridurre i tempi di gestione amministrativa.

Per il venditore i vantaggi consistono nel definire subito un contratto a medio termine; pianificare la produzione e le consegne riducendo i costi; ridurre anche per lui le commissioni bancarie; ridurre la gestione amministrativa. Il credito rotativo non è disciplinato dalle NUU in quanto trattasi di un normale credito documentario che si ripete per un periodo di tempo prefissato.

Il credito rotativo è indicato in tutti questi casi in cui tra compratore e venditore si concordi una fornitura di beni, le cui consegne avverranno in un periodo di tempo predeterminato per motivi di valore uguale (credito rotativo non cumulativo) oppure, per consegne i cui importi potrebbero subire di volta in volta, delle variazioni (credito rotativo non cumulativo) anche se il totale degli utilizzi dovrà necessariamente rappresentare l’importo del credito per numero di volte in cui è reso rotativo. Il credito sussidiario detto anche contro-credito, o credit0 back to back: è una forma di credito documentario aperto a favore di un secondo beneficiario su ordine del beneficiario originario. Si tratta in sostanza di due crediti documentari, il secondo dei quali dipende dal primo. Il beneficiario di un credito documentario, irrevocabile, dispone a sua volta di aprire un credito documentario a favore di terzi per l’acquisto delle merci o dei servizi che sono oggetto del credito base. L’intermediario, beneficiario del credito, può ottenere dalla banca, il finanziamento necessario, sulla garanzia offertagli dal credito

pagabile a suo favore il credito aperto dal compratore/ordinante, l’apertura di un secondo credito (il back to back) a favore del fornitore della merce. Si avranno così due crediti: il credito base, aperto in forma non trasferibile, a favore dell’intermediario; e un contro-credito conosciuto anche con il termine di credito sussidiario, aperto dalla banca dello stesso intermediario su cui è pagabile il credito base a favore del fornitore effettivo della merce. L’intermediario sarà quindi sia: beneficiario del credito base; sia di ordinante del credito sussidiario.

Questo credito viene utilizzato per ragioni di riservatezza, ovvero si vuole evitare che si venga a conoscenza della fonte di approvvigionamento della merce. Se quindi, questi due crediti sono correlati e interdipendenti da un punto di vista strettamente economico, non lo sono da un punto di vista giuridico, in quanto il back to back non è assolutamente assoggettato alle condizioni del credito base, come lo è invece il credito trasferibile. Il back to back: non deve rispettare i termini e le condizioni del credito base; la valuta può essere modificata; può essere previsto un tipo di trasporto diverso rispetto a quello previsto per il credito base; i documenti non necessariamente devono essere gli stessi.

In sostanza, l’operatività di un contro credito è subordinato all’esistenza da parte del suo ordinante, di disponibilità finanziarie o di linee di credito. Diverse sono le motivazioni che possono spingere, un operatore economico a richiedere l’emissione di un contro-credito sulla base di un credito documentario emesso a suo favore.

Generalmente questa figura viene utilizzata nell’ambito di operazioni complesse, quali ad esempio quelle di compensazione

internazionale consistenti nella combinazione incrociata di più crediti documentari.

Il credito trasferibile ( transferable credit): disciplinato dall’art. 38 delle NUU 600, si ha quando, all’atto della emissione, è previsto che i diritti legati al credito possano essere trasferiti ad uno o più beneficiari diversi da quello indicato in origine, in modo che il primo beneficiario possa utilizzare il credito per soddisfare i propri fornitori detraendo il proprio guadagno. Dal credito trasferibile va tenuta distinta la mera cessione dei proventi di credito, che va configurata come una mera cessione di credito. Generalmente viene utilizzato quando, chi negozia la vendita di una merce o di un servizio (cioè il primo beneficiario), non è l’effettivo produttore, ma un intermediario che dovrà procurarsi la merce o il servizio, da uno o più fornitori che si troveranno così ad essere secondi beneficiari del credito emesso in forma trasferibile. Questo secondo beneficiario potrà utilizzare il credito a suo favore consegnando i documenti alla banca trasferente che seguirà la prestazione a condizione che gli stessi risultino conformi ai termini e alle condizioni del credito trasferibile. Il ricorso al credito trasferibile trova applicazione in due casi: in primo luogo, quando tra il compratore e il beneficiario effettivo, si interpone un intermediario (agente, commissionario) che è estraneo all’esecuzione del contratto di fornitura, che si svolge tra compratore e il produttore diretto (è il caso delle società commissionarie, che intervengono nel proprio paese per reperire la merce che interessa al compratore estero). In questi casi, la società commissionaria, percepirà a parte, un compenso rappresentato da una provvigione, mentre se il credito sarà stato aperto per un importo di 100 verrà trasferito

In secondo luogo, quando il primo beneficiario è una ditta import/export che vuole mantenere la titolarità delle fornitura. Questo caso si distingue dal precedente perché il trasferimento avverrà in misura inferiore all’importo originario del credito. Quindi se il credito è stato emesso per 100, verrà trasferito per un importo pari ad 80. la differenza in questo caso riguarda il guadagno della società di import-export, cioè del primo beneficiario.

Affinché un soggetto possa trasferire un credito documentario è necessario che siano rispettate alcune condizioni, ovvero, il fatto che il credito sia considerato trasferibile, dalla banca emittente; il fatto che il credito non sia già stato trasferito, in ragione del fatto che esso può essere trasferito una sola volta, quindi non potrà essere trasferito dal secondo beneficiario ad un terzo. Inoltre il beneficiario di un credito trasferibile potrà disporre il trasferimento dello stesso soltanto nei termini e alle condizioni precisate nel credito originario.

Quindi alla luce di tutto questo possiamo dire che il primo beneficiario, può senza dover ricorrere a propri mezzi finanziari o ai propri fidi bancari, trasferire i diritti di un credito documentario, emesso a suo favore, ad un terzo, garantendogli così il pagamento della merce spedita al compratore. Rappresenta pertanto un mezzo per quegli operatori privi di sufficienti risorse finanziarie, in quanto da la possibilità di trattare affari anche importanti, senza dover movimentare fondi e senza dover ricorrere a fidi bancari.

Nella pratica bancaria il credito trasferibile viene trattato con diffidenza dalle banche in quanto comporta rischi aggiuntivi, soprattutto per la banca incaricata di trasferire il credito che si trova nella duplice posizione di rispondere nei confronti della

banca emittente da una parte, e del secondo beneficiario dall’altra.

8. Dal credito documentario alla garanzia