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EFFICACIA NEGOZIALE DEGLI ACCORD

3. EFFETTI DEGLI ACCORD

3.1. EFFICACIA NEGOZIALE DEGLI ACCORD

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento pattizio di gestione della crisi d’impresa individuabile come un’attività negoziale tra l’imprenditore ed alcuni dei suoi creditori, senza che questo debba dare alcuna motivazione sulle disparità dei trattamenti o sulla inesistenza di classi per un trattamento omogeneo.

Ciò comporta l’importanza di analizzare tutte le possibili ripercussioni che la contrattazione privata potrebbe comportare, nonostante, come già anticipato, gli effetti coinvolgano esclusivamente le parti contraenti, senza alcun risvolto esterno, verso terzi, ed in particolare non intacchino la sfera giuridica dei c.d. creditori estranei, essendo

previsto dalla Legge Fallimentare stessa che a questi debba essere assicurato il regolare e pieno soddisfacimento del credito.

Proprio in questa garanzia è individuabile un elemento tipizzante degli accordi di ristrutturazione dei debiti, poiché diverso è quello che accade nelle procedure concorsuali dove si riscontra una sorta di attrazione, di coinvolgimento, in un unico procedimento, di tutti quei soggetti che in un qualche modo portano un interesse nella crisi attraversata dall’impresa.

Per inquadrare gli effetti che gli accordi ex art. 182 bis L.F. generano per l’imprenditore ed i creditori, è opportuno primariamente evidenziare come gli accordi traggano la loro efficacia dalle regole ordinarie di diritto civile, formandosi, come già analizzato, su una base di natura c.d. “privatistica” e pertanto è in quelle regole che la dottrina ha individuato la disciplina da applicare e alla quale rimettersi affrontando la procedura in oggetto.

L’efficacia dei contratti che possono costituire un accordo di ristrutturazione viene ricondotta al principio generale civilistico “consensualistico” in virtù del quale un accordo che si conclude tra due parti acquista una sua efficacia e forza di legge nel

momento del perfezionamento del consenso di entrambe le parti60 coinvolte e ciò ha

come primaria ed importante conseguenza l’efficacia dell’accordo tra le parti indipendentemente dall’omologa o meno da parte del Tribunale.

La dottrina che interpreta l’istituto dando l’efficacia ai contratti indipendentemente dalla omologazione trae le proprie tesi dalla connessione alla causa di “ristrutturazione del debito”, nel senso che tutti quegli accordi conclusi che abbiano una causa identificabile e affine a quella dell’istituto potrebbero in virtù di ciò trovare una loro collocazione anche al di fuori della procedura.

Diversamente invece, quando le motivazioni che muovono le parti possono essere attribuite ad obiettivi ed interessi differenti da quelli della gestione della crisi dell’impresa, con particolare riferimento alla volontà da parte dei soggetti coinvolti di accedere agli esclusivi effetti protettivi attivabili tramite l’istituto.

                                                                                                               

60 Fanno eccezione i contratti reali i quali si perfezionano ed acquistano efficacia con la consegna della cosa oggetto del contratto.

In tale caso è univoco l’orientamento in dottrina nel ritenere che la mancata omologazione degli accordi possa comportare la nullità del contratto per sopravvenuto impossibilità della causa.

L’istituto ex art. 182 bis L.F. configura la prospettiva di realizzo di una singola operazione economica, che persegue un unico fine individuabile nella gestione dello stato di crisi previo regolare soddisfacimento dei creditori c.d. estranei, alla quale concorrono tutti quei creditori che decidono di partecipare alla gestione negoziale della crisi del proprio debitore accettando una modifica sostanziale dei loro diritti.

Sia in fase di deposito e pubblicazione che nella fase di omologazione da parte del Tribunale competente, quella singola operazione economica viene analizzata nella sua interezza e nella sua unità formale, avendo riguardo non ai singoli segmenti che

compongono l’accordo bensì all’operazione atomisticamente considerata61 .

Questo però non esclude che contestualmente i segmenti che compongono l’accordo e concorrono al conseguimento della singola grande operazione economica, presentino fra loro peculiarità e diversità rilevanti anche circa la loro efficacia, avendo le parti la facoltà di regolamentare l’efficacia stessa del contratto concluso apponendo a questo delle condizioni funzionali al fine di raggiungere quel consenso necessario appena citato. L’analisi infatti circa la natura degli accordi in oggetto e la loro efficacia non si deve limitare esclusivamente a valutare il rapporto tra il vincolo negoziale e l’esistenza o meno del presupposto della soglia minima, ma deve porre l’attenzione sull’importanza che ha per l’imprenditore il raggiungimento di un’intesa forte con ciascuno dei singoli creditori, perché il venir meno anche di uno soltanto, se legato a determinate condizioni o collegato in qualche modo ad un altro accordo, può far venir meno l’intera operazione. L’imprenditore come già detto attraverso l’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti ha la facoltà di negoziare in completa libertà con i propri creditori il trattamento a questi da attribuire senza esser chiamato a rispettare la par condicio creditorum.

In forza di ciò quindiper riuscire a soddisfare gli interessi contrapposti che imprenditore

e creditori portano durante la fase delle trattative, spesso nella pressi i soggetti coinvolti sottopongono i contratti a condizioni di natura sospensiva o risolutiva e, in particolare, nella maggior parte dei casi, le intese raggiunte tra i soggetti vengono sottoposte alla                                                                                                                

condizione sospensiva che l’accordo di ristrutturazione presentato venga omologato dal

Tribunale62.

Nella ipotesi in cui i soggetti contraenti decidano di inserire all’interno dell’accordo tale condizione sospensiva, l’efficacia negoziale rimarrà sospesa fino al decreto di omologazione o meno dell’accordo depositato da parte del Tribunale, realizzando una situazione particolare nella quale l’imprenditore può godere dell’effetto legale dell’automatic stay previsto dalla disciplina mentre allo stesso tempo uno o più accordi possono non essere ancora efficaci dovendo attendere l’omologazione del tribunale. È importante inoltre sottolineare come l’art. 72 della L.F. al sesto comma preveda l’inefficacia di ogni possibile clausola negoziale che faccia dipendere la risoluzione di un contratto raggiunto tra le parti dalla dichiarazione di fallimento dell’impresa in oggetto e quindi eventuali accordi che la contemplino conserveranno la loro efficacia anche nella eventualità in cui si verifichi quella condizione.

La ragione di questa disposizione è individuabile nella volontà da parte del legislatore di tutelare in prima istanza il rapporto contrattuale accordato durante la fase delle trattative e inoltre nel lasciare, successivamente ed eventualmente, al curatore piena autonomia ( a parte casi particolari individuati dalla Legge Fallimentare) di valutare se vi sia l’opportunità o meno di continuare l’esecuzione di un rapporto con la conseguenza che, nella eventualità in cui l’imprenditore dovesse incorrere nella dichiarazione di fallimento, tutti i creditori aderenti al piano potrebbero insinuarsi nel passivo esclusivamente nei limiti dei crediti accettati nell’accordo.

                                                                                                               

62 L’efficacia degli accordi può essere condizionata sospensivamente o risolutivamente al verificarsi di eventi dedotti nel contratto ma è utile sottolineare come la condizione risolutiva legata alla successiva dichiarazione di fallimento non può ritenersi ammissibile.