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Elementi a favore e contrari alla separazione delle carriere.

Capitolo 4: La separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

4.3 Elementi a favore e contrari alla separazione delle carriere.

Una volta analizzati gli elementi dei vari progetti che

presentavano più o meno la volontà di compiere una separazione delle

carriere dei magistrati, bisogna valutare effettivamente gli effetti a cui

condurrebbe una modifica di questa portata alla struttura e alle funzioni

dell’ordinamento giuridico del nostro Paese. Si procederà adesso ad una elencazione e trattazione delle ragioni a favore e contrarie alla

separazione delle carriere, con uno sguardo anche alle possibili

conseguenze che ne scaturirebbero.

a) Effettivo passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio:

I sostenitori della separazione delle carriere, affermano che il

primo motivo per cui è necessaria una distinzione netta delle carriere

consiste nel completare il passaggio dal rito inquisitorio, regolato nel

codice del 1930, a quello accusatorio del nuovo codice del 1989, con

l’effettiva parificazione delle parti in giudizio.

Si ritiene, infatti, che pur essendo prevista tale “parità di armi” all’interno della nostra Costituzione all’art.111, questa non possa verificarsi fino a quando il pubblico ministero apparterà alla stessa

classe dei giudici. La separazione delle carriere, viene così riconosciuta

come un passaggio necessario per la totale applicazione del principio di

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amministrazione, garantendo, la possibilità di essere giudicati da un

giudice terzo ed imparziale che «operi in assenza di condizionamenti

provenienti dall’accusa […] e che allo stesso tempo appaia effettivamente equidistante dalle due parti processali»60

b) Esempi di altri ordinamenti giudiziari:

Volendo ricercare esempi riguardanti la separazione delle

carriere, basta volgere lo sguardo ai paesi che ci sono molto vicini. Prima

fra tutte la Germania, in cui la magistratura requirente ha uno status

diverso da quella giudicante, con canali di accesso diversi. I dirigenti

sono considerati funzionari pubblici e alle dipendenze dei Ministri della

giustizia dei lander. In questo quadro gioca un ruolo molto importante

l’obbligatorietà dell’azione penale, che non permette ingerenze da parte del potere politico.

Un altro esempio che viene preso in considerazione è il modello

inglese. In tale modello vi è una soggezione dei funzionari requirenti

(totalmente divisi dalla magistratura giudicante) al potere politico, e in

cui non è presente neanche il principio di obbligatorietà dell’azione

penale, ma si opera una scelta di opportunità in base alla pubblica utilità.

Da questo esempio, Raffaele Corona, sottolinea come «la soggezione

del pubblico ministero al potere politico e alla discrezionalità della

promozione dell’azione penale sono accettate comunemente e senza

60 G. MONACO, op. cit., p. 363.

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contestazioni, ovverosia senza preoccupazione per i diritti dei

cittadini»61.

Si osserva inoltre che, molti degli schieramenti politici siano a

favore della separazione delle carriere proprio per garantire un assetto

più moderno e pratico della giustizia.

Le ragioni favorevoli alla base di questa modifica ordinamentale

molto importante, potrebbero quindi essere riassunte nella necessità di

una riforma atta a rifondare l’ordinamento giuridico permettendo una

distinzione di carriere e funzioni, che non permettano favoritismi tra il

giudice ed il pubblico ministero, causati da una forma di corporativismo.

Gli strumenti che dovrebbero quindi essere utilizzati per

permettere questa evoluzione giudiziaria sono principalmente due: la

specializzazione dei magistrati, che permetterebbe di migliorare

l’efficienza e la qualità, con la possibilità di ridurre i tempi dei processi, e utilizzare al meglio le risorse. Il secondo elemento è la separazione

delle carriere, che porterebbe ad un processo nel quale effettivamente ci

sarà parità tra le parti, oltre ad impedire ai magistrati del pubblico

ministero il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti,

garantendo così un’effettiva imparzialità all’interno della struttura giudiziaria ed evitando capovolgimenti di ruoli nei gradi successivi del

processo. È da sottolineare inoltre che la possibilità di una

61 R. CORONA, op. cit., p. 49.

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sottoposizione gerarchica al Ministro della giustizia, non sembrerebbe,

secondo alcuni autori, un nesso obbligatorio con la perdita di autonomia

e indipendenza del magistrato, ma bensì viene vista come la possibilità

di introdurre strumenti idonei di controllo sull’eventuale inerzia del pubblico ministero, atti a garantire una effettiva obbligatorietà

dell’azione penale.

Una volta esposti gli elementi favorevoli alla separazione e alla

distinzione delle carriere dei magistrati, è d’obbligo trattare anche i pareri contrari, e i rischi che vengono posti alla base del dissenso alla

riforma.

L’argomento principale contro la separazione delle carriere è il rischio di riportare il pubblico ministero sotto la guida del Ministro di

giustizia, rendendo il compito e la funzione del magistrato requirente,

uno strumento non più volto al mantenimento della legge e al rispetto

del diritto ma bensì un mezzo per poter agire nei confronti della

controparte politica oltre che a limitare la possibilità di indagini

scomode. Si potrebbe infatti pensare, che le riforme sulla

riorganizzazione delle procure, o i tentativi di riportare il pubblico

ministero, in un modo o nell’altro, sotto la direzione del Ministro, siano dei modi per limitare l’indipendenza del magistrato e impedirgli di svolgere indagini scomode all’esecutivo.

Come si è evidenziato poco prima sono stati ripresi, a favore

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funzione, alcuni ordinamenti europei, ma un elemento che non viene

preso in considerazione è la perdita di esperienza che il divieto del

cambiamento della funzione comporterebbe. Come ci spiegano

Edmondo Bruti Liberati e Livio Pepino : «va ricordato che lo scambio

di esperienze assicurato dal passaggio tra funzioni è considerato

ovunque – anche dove vige il sistema della separazione – un

arricchimento per la giustizia»62. Gli stessi autori, spiegano ancora i

motivi per qui la separazione non sia necessaria per garantire un ruolo

più di parte al pubblico ministero, poiché si è già detto che la qualifica

di parte del p.m. è legata alla fase dinamica del processo, come la

formazione della prova o allo stesso dibattimento, ma al contempo ci

sono degli obblighi in capo al magistrato che non vincolano la difesa,

come l’obbligatorietà dell’azione o l’obbligo di ricercare le prove a favore dell’imputato, che come sappiamo non vincola invece l’avvocato difensore, che non è tenuto a presentare elementi a sfavore del proprio

assistito, come anche non sono tenuti a ricercarli.

Sulla necessaria specializzazione dei magistrati che, tramite la

separazione delle carriere, porterebbe ad una crescita professionale

maggiore, sorgono dei dubbi. La specializzazione ovviamente

porterebbe ad un miglioramento della qualità professionale, ma

limiterebbe la possibilità di una crescita dovuta all’esperienza di aver ricoperto più ruoli. Per questo motivo è importante mantenere la

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possibilità di passaggio dalle funzioni inquirenti a quelle giudicanti e

viceversa, garantendo una formazione più ampia e evitando, a causa

dello svolgimento delle stesse funzioni, una contaminazione della forma

mentis del pubblico ministero che venga portato a considerare soltanto

l’obbiettivo repressivo, anziché quello di garante dei diritti.

Altro elemento che preoccupa su una possibile separazione delle

carriere, è la perdita della cultura della giurisdizione63. Questo

comporterebbe una destabilizzazione nella formazione della prova e

nell’uso della polizia giudiziaria, riaffermando, come sia necessario mantenere il pubblico ministero legato alle regole della magistratura,

che ne garantiscono la rotazione territoriale e di ruoli, oltre a comportare

anche un controllo di responsabilità che altrimenti non ci sarebbe se non

da parte di un potere politico.

Autori come Giuseppe Riccio, affermano che l’unicità delle carriere sia un valore irrinunciabile per l’ordinamento democratico, facendo leva sulla diversità degli interessi che le figure, requirenti e

giudicanti, perseguono. Infatti il pubblico ministero è garante

dell’ordinamento, ed esercita la sua funzione come conseguenza di un comportamento che infrange le leggi dello Stato, e per determinare una

violazione della legge vi è bisogno del giudice che la interpreta, da terzo

e imparziale. Quindi: «pur concatenati e finalizzati alla realizzazione

63 Termine che si riferisce alla necessità che, la figura del pubblico ministero sia

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dello stesso scopo, pubblico ministero e giudice hanno diverso interesse:

il primo “veglia sull’osservanza delle leggi”, il secondo, garantendone i mezzi, “rende possibile ed attuale quella tutela”».64 La separazione delle carriere potrebbe quindi causare, come si è già avuto modo di osservare,

una perdita di valore della magistratura, con la riduzione delle proprie

garanzie, riducendo i magistrati requirenti e la loro attività a mera

attività amministrativa, sottoposta alla guida del potere politico.

Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso,

in varie circolari, affermando che il ruolo del pubblico ministero

all’interno del processo, non rispecchia quello della parte privata, ma bensì ricopre il ruolo di organo di giustizia, e per questo indivisibile dal

resto della magistratura.

Come abbiamo avuto modo di vedere, la Corte costituzionale ha

affermato nella sentenza n. 37/2000, che non vi è la necessità di una

riforma costituzionale, per poter introdurre una distinzione delle

funzioni o una separazione netta delle carriere. Ma è da osservare che

alcuni dettami costituzionali, non permetterebbero la separazione delle

carriere, come ad esempio l’art. 104 Cost., che ci presenta la magistratura come un ordine unico e sotto la guida di un unico CSM.

Nell’ipotesi in cui si arrivasse ad una separazione delle carriere, sarebbe

64G. RICCIO, Istanze di riforma e chiusure ideologiche nella soluzione del problema italiano del pubblico ministero, in "Politica del diritto" 3/2000, p. 458.

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quindi necessaria la creazione di un nuovo CSM e di conseguenza la

modifica della carta costituzionale.65

65 In questo senso, N. Z

ANON, Come raffigurare a livello costituzionale la separazione

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Bibliografia:

 Bruti Liberati E., Pepino L., Giustizia e referendum. Separazione delle carriere, Csm, incarichi extragiudiziari, Donzelli, Roma, 2000.

 Colosimo G.P., Il nuovo processo penale. Il rito penale dopo le riforme: indagini difensive, “pacchetto sicurezza”, giusto

processo, Giurisprudenza ragionata, in Il Sole-24 Ore, seconda edizione.

 Corona R., La specializzazione dei magistrati e la separazione delle carriere, Giappichelli editore, Torino, 2005.

 DI BITONTO M.L., L’avocazione facoltativa, Giappichelli editore,

Torino, 2006.

 Guarnieri C., Pubblico ministero e sistema politico, Cedam, Padova, 1984.

 Gustapane A., Il pubblico ministero nel regime fascista, Filodiritto editore, 2014.

 Mìnisci F., Curreli C., Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo, Giuffrè editore, Milano, 2011.  Monaco G., Pubblico ministero ed obbligatorietà dell’azione

penale, Giuffrè editore, Milano, 2003.

 Pacileo V., Pubblico ministero. Ruoli e funzioni nel processo penale e civile, Utet giuridica, Torino, 2011.

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 Poniz L., Il pubblico ministero come parte imparziale: ossimoro o valore?, in Quest. Giust., 4/2014.

 Riccio G., Istanze di riforma e chiusure ideologiche nella soluzione del problema italiano del pubblico ministero, in Politica del diritto, Il Mulino, 3/2000.

 Salazar C., L’organizzazione interna delle procure e la separazione delle carriere, a cura di Pace A., Bartole S., Romboli R., in Problemi attuali della giustizia in Italia, Napoli,

Jovene editore, 2010

 Vanorio F., Il pubblico ministero tra gerarchia e responsabilità, in Quest. Giust., 4/2014.

 Zanon N., Biondi F., Sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, 2014.

 Zanon N., Pubblico ministero e costituzione, Cedam, Padova, 1996.

 Zanon N., Come raffigurare a livello costituzionale la separazione delle carriere, in Quad. cost., Il Mulino, 3/2011.

 Zappalà E., La ricusazione del giudice penale, Dott. A. Giuffrè editore, Milano, 1989.

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Ringraziamenti:

Alla fine di questo percorso sento il bisogno di fare alcuni

ringraziamenti

Alla mia famiglia che non ha mai dubitato di me, in particolar

modo mia Madre, che non mi ha mai negato il suo sostegno, e mio

Padre che mi ha dimostrato che quando si cade bisogna sempre

rialzarsi e continuare a lottare.

A Flavia, compagna, amica, fidanzata. La componente

insostituibile della mia vita, sempre al mio fianco nelle gioie e nei

dolori. Grazie perché mi spingi a migliorarmi, non mi fai mancare mai

il tuo appoggio, mi sopporti. Spero di poterti rendere almeno la metà

dell’amore che mi trasmetti. Ti amo.

Alla mia seconda famiglia del Don Bosco, siete riusciti a farmi

sentire a casa, riempendo questa esperienza Pisana di ricordi indelebili

che non potrò mai dimenticare.

Alla Gi. Fra., il mio “rifugio”, la mia famiglia Francescana. In

poco tempo siete diventati un tassello fondamentale della mia vita, vi

poterò sempre nel cuore con la ricchezza che mi avete donato.

Ai miei colleghi, ma anche amici, grazie per aver condiviso

questo percorso con me, in particolar modo Flavio, con cui ho condiviso