Capitolo 1: Lo Stato dell'arte dei principali mercati europei
2.1 Il fenomeno della Special Purpose Acquisition Company (SPAC), nascita
2.2.1. L’equity crowdfunding in Italia
Il nostro legislatore invece piuttosto che farlo rientrare all’interno della normativa generica sui mercati finanziari, ha optato per la redazione di un corpus normativo ad hoc e circoscrivendo il campo di azione inizialmente soltanto per le start up-innovative e successivamente con notevole ritardo rispetto al mercato americano, anche per le PMI innovative (quindi non generiche come negli USA). È stato regolato con l’introduzione nel TUF degli articoli 50 quinquies e 100-ter, dopo l’approvazione del Decreto Crescita Bis del 2012 che oltre a questo carattere tipologico e circoscritto ha permesso :
1) la possibilità concessa (tramite deroga all’art. 2468 c.c.) anche alle quote di S.R.L. di poter esser offerte al pubblico al pari delle altre azioni sul mercato. Questo però ha creato non pochi problemi in merito alla creazione di un mercato secondario per le esigenze dell’investitore, a causa agli obblighi dettati dall’articolo 2470 c.c. che impongono l’atto notarile e l’iscrizione nel Registro delle imprese. "Infatti tale regime di trasferimento, che appare in contrasto con
la nuova normativa che invece legittima la sottoscrizione e l’acquisizione tramite i portali semplificando il momento dell’acquisto delle quote, penalizza l’investitore al momento del realizzo, dati i costi e le lunghe formalità che di fatto possono pregiudicare la convenienza dell’operazione e di conseguenza disincentivare l’investimento"154.
2) l’individuazione del canale di raccolta sul portale on line che potrà essere gestito, oltre che dai classici intermediari abilitati (banche e imprese di investimento abilitate), anche dal Gestore del portale, un nuovo soggetto inserito dalla nuova normativa e che dovrà far parte di un apposito albo tenuto da Consob, ciononostante non venendo ad essere considerato anche in Italia, come un classico intermediario autorizzato (cioè che possa svolgere attività definibile come servizio di investimento).
3) La possibilità da parte dello stesso gestore di rispettare oneri informativi minori rispetto ai prospetti delle classiche offerte pubbliche, purché vengano rispettati i limiti imposti dalla Consob per l’offerta, sanciti dall’articolo 34 ter lettera c) del Regolamento Emittenti n° 11971/99 sono quelli "aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all’interno dell’Unione Europea, sia inferiore a 5,000,000 di euro". Inoltre affinché non 154Si veda ALVISI P., Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in “Rivista di Diritto Bancario.
scattino le disposizioni dettate dal TUF sulla raccolta di ordini, l’importo massimo degli investimenti non deve superare:
a)per investitori retail, persone fisiche, le 500 euro per ogni ordine e 1,000 euro complessivamente ogni 12 mesi.
b)per investitori persone giuridiche invece non più di 5,000 euro per ogni ordine e 10.000 euro complessivamente ogni 12 mesi.
4) Che ai sensi dell’articolo 24 comma 2 del Regolamento Consob n°18592/2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali
on-line155, "ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica
che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto".
Quest’ultimo punto è stato inserito dal legislatore a tutela dell’investimento della clientela retail, che in un certo senso viene rassicurato dalla presenza di un altro soggetto professionale maggiormente capace di valutare l’oggetto dell’investimento. Tuttavia questa sembra esserci alla fine rivelata una scelta che ha posto dei limiti alla crescita e allo sviluppo dell’equity crowdfunding in Italia tanto da far ricorrere la Consob a una revisione della precedente normativa del luglio 2013156, che analizzeremo successivamente.
La definizione e i requisiti per esser considerati start up innovativa, sono stati forniti proprio dal Decreto Crescita 2.0 (si veda la nota 141), con tutti i relativi vantaggi che ne derivano in termini di costituzione, agevolazioni fiscali, facilitazione per l’assunzione dei dipendenti, deroghe al diritto societario157. Viceversa la definizione di PMI Innovativa è stata direttamente inserita nel TUF ed è stata introdotta in Italia dal
Decreto Legge n° 3. del 24/01/2015 (Investment Compact). Si rivolge alle PMI
indicate dalla raccomandazione 2003/361/CE, che non devono essere già quotate o registrate come start up innovative, ma che devono avere in ogni caso un carattere 155Che nonostante il già citato Decreto Investment Compact del 2015 riguardanti PMI innovative,
OICR ,Sicav, vedrà la modifica del titolo solamente a seguito della delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016, venendo ridenominata, secondo l’articolo 1 comma 1, semplicemente "Regolamento
sulla raccolta dei capitali di rischio tramite portali on-line".
156Il tutto è partito con una consultazione pubblica, sul sito della stessa Consob, dal 19 giugno al 10 luglio 2015, che ha portato alla redazione di una prima bozza di regolamento rimasta in consultazione fino all’11 gennaio 2016. Il 24 febbraio è stato approvata la delibera n° 19520 che sancisce le modifiche al regolamento precedente, che sono già entrate in vigore (http://www.economyup.it/upload/images/02_2016/160225182412.pdf).
157 Si veda CHIANESE I. in"Start-Up innovativa: Istruzioni per l’uso"; 18 ottobre 2013
innovativo, che si riscontra nell’eventualità che:
la spesa in ricerca e sviluppo sia maggiore del 3% del maggiore tra costo e valore della produzione.
Almeno il 33% dei dipendenti con un titolo di laurea magistrale, oppure almeno il 20% di dottorandi, laureati che dimostrino di aver un esperienza in ambito di ricerca privato o pubblica, di almeno 3 anni.
Licenza o titolarità di una invenzione industriale. Ultimo bilancio certificato.
Come le start up innovative, vanno iscritte in un apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, ma adesso viene eliminato quel vincolo della nazionalità italiana (sia per le PMI che start up), poiché subentra semplicemente il requisito della residenza; "la società di capitali, può anche essere straniera, purché sia residente in Italia o in uno degli Stati Membri UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (EESA) con almeno una sede produttiva in Italia"158.
Tra i benefici se ne applicano alcuni che erano già presenti per le start up innovative (accesso gratuito al fondo di Garanzia dilazione nel termine per la riduzione delle perdite a meno di 1/3 del capitale sociale, possibilità di operazioni su quote o azioni proprie per piani di stock option, emissioni quote risparmio, esonero bolli sui diritti di segreteria sul registro imprese della camera di commercio). Vengono estesi e concessi anche i benefici fiscali all’articolo 29 del Decreto Crescita 2.0 ma non riceve però a differenza delle start up innovative alcuni benefici o agevolazioni per quanto riguarda l’assunzione del personale, di flessibilità contrattuali e sull’eventuale crisi di impresa o fallimento.
Ma oltre a questo vi è stata un altra novità molto importante. Non sarà solamente possibile collocare le quote di start up o PMI innovative, ma anche quelle di società di capitali e di veicoli di investimento specializzati (OICR o SICAV, gestiti da SGR e sottoposti a vigilanza Consob e Banca d’Italia) proprio nell’investimento nelle attività di start up e PMI innovative. I benefici per l’investitore si possono così di fatto tradurre in una maggior distribuzione dei rischi sui vari progetti e la possibilità di potersi disimpegnare dallo stesso investimento avendo a disposizione un mercato sicuramente più liquido, quale quello dei fondi comuni di investimento o dei Venture Capitalist.
158Si veda LERRO. A.M. In "Decreto Crescita 3.0:PMI Innovative ed estensione dell’Equity
Crowdfunding"; 20/02/2015, http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/19/decreto-crescita-3- 0-pmi-innovative-ed-estensione-dell-equity-crowdfunding.