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Esaminazione della domanda

Nel documento Asilo Politico in Israele (pagine 73-77)

CAPITOLO II: La situazione attuale

2.2 Procedura attuale per la domanda d'asilo

2.2.2 Esaminazione della domanda

Superata questa prima fase, ha inizio la presa in esame vera e propria della domanda di asilo: si procede con un'intervista di base, che deve essere condotta nella lingua madre del soggetto, o in un'altra lingua da egli compresa; qualora fosse necessario, può essere ammesso l'intervento di un interprete. Anche in questo caso, un eventuale rappresentante legale può intervenire, ma non durante lo svolgimento dell'intervista. Il richiedente può inoltre esigere che l'intervista venga condotta da una persona del suo stesso sesso (art. 3b). Per quanto possibile, viene data priorità ai richiedenti detenuti, le cui interviste avranno luogo nel carcere (art. 3a).

A questo punto, se a detta dell'intervistatore le informazioni raccolte non comportano elementi sulla base dei quali sia possibile conferire lo status secondo la Convenzione del 1951, egli riporterà la situazione al capo di una squadra incaricata, che stabilirà se proseguire o meno; se la domanda viene respinta, vengono fornite spiegazioni adeguate al richiedente, nonché l'avviso della possibilità di presentare ricorso presso la Corte degli Affari Amministrativi, e sarà possibile deportarlo da Israele; la deportazione, tuttavia, non può avvenire prima di 72 ore dal ricevimento da parte del soggetto della decisione finale, ammenoché non stabilisca altrimenti il Direttore della

Population Authority (art. 4c). È interessante sottolineare come, al contrario, se la domanda non

viene scartata non venga resa nota al richiedente la valutazione ottenuta (art. 4a).

Il Comitato consultivo, infine, valuterà se prendere o meno in considerazione domande di asilo riguardo alle quali c'è il sospetto che possano essere escluse sulla base dell'articolo 1f della Convenzione sullo Status dei Rifugiati76 (art. 4b).

Se dopo questi vari passaggi la domanda di asilo non è ancora stata respinta, il richiedente verrà sottoposto ad un'intervista completa. Così come per l'intervista di base, i detenuti verranno ascoltati nella struttura in cui si trovano e verrà data priorità ai loro casi (art. 5a).

Nella convocazione per l'intervista, fornita in forma scritta al richiedente, si specifica come la sua eventuale mancata presenza nella giornata prestabilita comporti la chiusura del caso, ammenoché l'individuo non presenti valide giustificazioni entro due settimane (art. 5b).

76 L'articolo 1f della Convenzione dei Rifugiati del 1951 esclude dalla possibilità di ricevere lo status quei richiedenti che

abbiano commesso crimini contro la pace, contro l'umanità o di guerra, colpevoli di crimini gravi o che abbiano compiuto atti contrari ai principi delle Nazioni Unite. Per il testo completo della Convenzione, vedasi nota 84, capitolo I

Quest'ultimo deve inoltre compilare dei moduli, da consegnare agli appositi uffici non più tardi di quattordici giorni prima della data fissata per l'intervista, pena l'esclusione del caso (come sempre, la questione può essere riconsiderata qualora sussistano valide ragioni a spiegazione del ritardo) (art. 5c).

L'intervista viene condotta da un impiegato dell'Infiltrators and Asylum Seekers Department che abbia ricevuto una qualificazione per il processo di determinazione dello status. Le medesime regole previste dall'articolo 3b per l'intervista di base sono valide anche in questa circostanza (art. 5d).

Al termine dell'intervista, l'impiegato può decidere di trasmettere la domanda all'assemblea plenaria del Comitato per la deliberazione finale (art. 5e). In alternativa, se dall'intervista risulta che il richiedente non è credibile oppure non è idoneo al conferimento dello status, tutto il materiale raccolto fino a quel momento viene sottoposto al Presidente del Comitato, che dispone di due settimane per l'esaminazione della domanda, normalmente con rito abbreviato (summary

procedure) (art. 6a); la sua decisione viene presentata al Direttore della Population, Immigration and Border Authority, a cui spetta la parola finale (art. 6b). Gli si presentano tre diverse possibilità:

– rifiutare la domanda di asilo, il che comporta la deportazione del richiedente da Israele,

non prima di 72 ore dal ricevimento della sentenza finale (ammenoché il Direttore della Population

Authority non decida altrimenti) (art. 6e, art. 6f);

– riconoscere lo status (analizzeremo di seguito cosa implica ciò) (art. 6d);

– sottoporre il caso all'assemblea plenaria del Comitato, per la deliberazione finale (art. 6c). Una volta affidato il caso all'assemblea plenaria, la documentazione completa viene fornita ai membri del Comitato e, se necessario, anche alla Polizia Israeliana, ai Servizi di Sicurezza Generali e alla IDF, con lo scopo di ottenere informazioni aggiuntive e ulteriori osservazioni in proposito (art. 7a). Il Comitato, ottenute le informazioni da un rappresentante dell'Infiltrators and Asylum Seekers

Department, elabora una raccomandazione, successivamente consegnata al Ministro dell'Interno

(art. 7c); spetta a lui la decisione finale, se riconoscere lo status di rifugiato al richiedente o se rifiutare la domanda (art. 7d). In quest'ultimo caso, il richiedente viene deportato da Israele, non prima di 72 ore dal ricevimento della decisione finale, ammenoché il Direttore della Population

Authority non decida altrimenti (art. 7g, art. 7h); qualora invece l'esito sia positivo, il soggetto in

Una volta raggiunta la decisione finale da parte del Ministero dell'Interno o del Direttore della

Population Authority, il richiedente viene innanzitutto convocato, telefonicamente e in forma

scritta, perché si presenti a ritirare l'avviso cartaceo della decisione, entro quattordici giorni da che quest'ultima è stata presa (art. 8a). Se non si presenta nella data prestabilita, il tutto viene inviato al recapito fornito nella prima fase del processo, considerando come data di consegna della decisione la giornata prevista per la convocazione (art. 8b).

L'articolo 9 considera le eventualità in base alle quali è possibile riprendere in esame una domanda scartata: il richiedente la cui domanda non sia stata accettata può presentare richiesta di riesame presso l'Infiltrators and Asylum Seekers Department entro due settimane dalla comunicazione del diniego, a condizione che ci siano stati dei cambiamenti nelle circostanze relative alla questione, compreso l'emergere di nuovi documenti. Con le medesime clausole appena descritte, può presentare richiesta un individuo detenuto, ma ai rappresentanti della

Authority nel carcere; a chi non si sia presentato agli uffici per ritirare l'avviso cartaceo della

decisione è negata la facoltà di richiedere la nuova considerazione del proprio caso (art. 9a). Se la domanda di riesame non rispetta le condizioni stabilite, non verrà considerata e il richiedente dovrà essere deportato da Israele (art. 9b). In caso contrario, la richiesta viene sottoposta ad un impiegato dell'Infiltrators and Asylum Seekers Department, che abbia ricevuto una formazione per la determinazione dello status di rifugiato, ma che non abbia preso parte all'esaminazione di quella stessa domanda in prima istanza; entro due settimane, egli fornirà al Presidente del Comitato la propria opinione in proposito (art. 9c). Dopo altri quattordici giorni, il Comitato dovrà presentare la propria raccomandazione al Direttore dell'Authority, a cui spetta la decisione definitiva (art. 9d, art. 9e).

Fondamentale è quanto stipulato dall'articolo 10, che riprende alla lettera l'articolo 6 delle

Regulations Regarding the Treatment of Asylum Seekers in Israel del 2002: lo Stato di Israele si

riserva di non assorbire né concedere alcun permesso di soggiorno a soggetti provenienti da Paesi ostili o nemici di Israele, conferendo alle autorità incaricate la responsabilità di valutare caso per caso, in considerazione delle circostanze e della situazione di sicurezza. A questo proposito, Israele accetta l'impegno dell'UNHCR di cercare di trovare un altro Stato disponibile ad offrire asilo al rifugiato.

Un individuo che sia stato riconosciuto come rifugiato deve presentare la richiesta di estendere il proprio permesso presso il Population Authority Bureau, non oltre quattro mesi prima della sua scadenza (art. 11a). Qualora sussistano nuovi dati o nuove circostanze, l'Infiltrators and Asylum

Seekers Department è tenuto a portare il caso davanti al Comitato, perché venga riesaminato; il

rifugiato viene sottoposto ad un'intervista da parte di un rappresentante del Dipartimento, la cui raccomandazione viene ricevuta dal Comitato consultivo, che a sua volta fornirà una propria raccomandazione al Ministro dell'Interno (art. 11e). Altrimenti, se non vi sono cambiamenti di circostanze, la scelta se rinnovare o meno il permesso spetta al Direttore dell'Authority, sulla base di una raccomandazione dell'Infiltrators and Asylum Seekers Department (art. 11c). Egli può optare per un primo rinnovo di un anno, un secondo di due anni e un qualsiasi ulteriore rinnovo di tre anni (art. 11d).

A proposito della possibilità di un richiedente asilo di rinnovare il proprio permesso di soggiorno, un rapporto77 dell'associazione Assaf (Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel)

dichiara che nel dicembre 2013 l'Immigration and Border Authority abbia annunciato di voler tagliare la quantità di uffici in cui è possibile richiedere un rinnovo. Il loro numero è dunque stato limitato a quattro, situati nelle città di Tel Aviv, Beer Sheva, Haifa e Petah Tikva, attivi per sole due ore e mezza al giorno, due giorni alla settimana; lo scorso gennaio sono stati aperti due nuovi uffici, rispettivamente a Rishon leZion e Eilat, seguiti poi da un terzo. In aggiunta, in alcuni uffici è stato imposto un limite massimo di domande che possono essere accolte nell'arco di una giornata, nonostante le centinaia di persone che ogni giorno si presentano per il rinnovo del proprio permesso; e, come se non bastasse, una volta ottenuto il nuovo permesso, può capitare che esso venga rinnovato anche per un mese soltanto.

È possibile, per un rifugiato a cui sia stato riconosciuto lo status, richiedere un permesso di residenza per il proprio coniuge o figlio minorenne; la decisione viene presa dal Direttore dell'Authority, alla luce delle considerazioni del Comitato (art. 12a). In proposito, vengono indagati diversi aspetti volti a confermare o meno la veridicità della relazione e l'eventuale possibilità per la famiglia di emigrare nel Paese di origine del coniuge (art. 12b).

La parte conclusiva del documento è dedicata all'osservazione dei rapporti di cooperazione esistenti fra il governo israeliano e l'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati, tema di cui tratta il seguente capitolo del presente lavoro.

Nel documento Asilo Politico in Israele (pagine 73-77)